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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/04/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. AR SA PA PRESIDENTE
dott. EL Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 26 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 293 dell'anno 2024, proposta da:
Parte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliana
Murino e Roberto Di Tucci, giusta procura generale alle liti
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATO INCIDENTALE
contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio Controparte_1
degli avv.ti Giovanni Pruneddu, Valeria Atzeri e Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Cagliari, aveva convenuto in giudizio Controparte_1
l' e aveva domandato che venisse accertata la natura professionale delle CP_2
patologie alla colonna, alle spalle, ai gomiti, ai polsi e alle ginocchia da cui era affetto e che l' fosse condannato al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo CP_2
previsto dalla legge per il danno biologico subito, oltre interessi, rivalutazione e spese del giudizio.
A sostegno della domanda proposta, il ricorrente aveva allegato di avere lavorato, per svariati periodi non continuativi compresi tra il 1 febbraio 1970 e il 31 dicembre
1995, alle dipendenze di alcune ditte private, in qualità di operaio edile, e di avere poi lavorato nel medesimo settore come artigiano dal 1 aprile 1997 al 30 giugno
2017.
In particolare, aveva riferito egli aveva utilizzato, in media per tre - quattro CP_1
ore al giorno, strumenti vibranti quali martello pneumatico, trapano a percussione e perforatore, mola smeriglio, compattatore e vibratore per il cemento, rimanendo esposto alle vibrazioni dagli stessi trasmesse al sistema mano braccio e all'intero corpo.
Inoltre, aveva proseguito il ricorrente, aveva utilizzato, per un'ora al giorno in media,
la carrucola azionata a mano per il trasporto in quota dei materiali da costruzione sui vari livelli dei ponteggi ed era stato impegnato, sulla base delle esigenze aziendali,
nella posa in opera di tetti, massetti e pavimenti, fondazioni e murature, lavorando con la colonna e anche con le ginocchia piegate, soprattutto nell'esecuzione della rigonatura, nella realizzazione dei massetti e nella posa in opera dei pavimenti,
attività, queste ultime due, che lo avevano impegnato in media per dieci giornate al mese.
Nell'esecuzione degli intonaci a mano e nell'imbiancatura delle pareti e dei soffitti,
aveva, infine, aggiunto egli aveva tenuto prolungatamente il collo piegato CP_1
2 all'indietro, compiendo movimenti ripetitivi delle braccia, che rimanevano protese verso l'alto.
dopo avere precisato che le relative domande amministrative, Controparte_1
presentate all' in data 29 agosto 2016, non erano state accolte, così come il CP_2
successivo ricorso in opposizione, aveva, quindi, concluso come sopra riportato.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito. CP_2
L' previdenziale aveva, innanzitutto, eccepito la prescrizione dei diritti Pt_1
azionati in relazione alle lesioni alla colonna e al ginocchio, non avendo il ricorrente compiuto alcun atto interruttivo successivamente al provvedimento di rigetto del 10
settembre 2016 e anteriormente alla notificazione del ricorso del 16 dicembre 2021.
Nel merito, aveva proseguito l'ente convenuto, la domanda proposta da CP_1
era del tutto infondata, considerato che gli accertamenti eseguiti avevano
[...]
evidenziato l'assenza di rischio e la mancanza di nesso causale tra l'attività
lavorativa svolta e le patologie denunciate, le quali presentavano un'eziologia multifattoriale e un'alta incidenza nella popolazione generale di sesso ed età pari a quelli del ricorrente.
L' aveva, quindi, integralmente richiamato la relazione medica del 15 marzo CP_2
2022 e aveva, infine, concluso per il rigetto della domanda proposta.
***
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 804/2024 del 29 maggio 2024, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, aveva, innanzitutto, dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo vantato dal ricorrente in relazione alla discopatia lombare e alla gonartrosi denunciate, mentre, in adesione alle conclusioni del CTU nominato, aveva accolto la domanda proposta dalla parte ricorrente in relazione alle patologie
3 riguardanti le spalle e i gomiti.
In particolare, il primo giudice aveva riconosciuto che aveva Persona_1
subito, a causa della patologia bilaterale accertata dal CTU a carico delle spalle, un danno biologico pari al 8% (4% per lato) per la lesione delle strutture muscolo-
tendinee e un danno biologico del 6% (3% per lato) per la limitazione dei movimenti delle articolazioni scapolo-omerali, nonché, a causa della patologia a carico del gomito destro accertata dal CTU, un danno biologico pari al 5%, con danno biologico complessivo, calcolato applicando la formula salomonica, del 19%.
Nessun indennizzo era stato, invece, riconosciuto dal Tribunale per le lesioni dei polsi e delle mani, avendo il CTU, in sede di relazione definitiva, a seguito delle osservazioni dell' omesso la valutazione della detta patologia, malgrado, nella CP_2
bozza di relazione inviata alle parti, avesse riconosciuto l'esistenza, a destra e a sinistra, di una Sindrome di Guyon di natura professionale, con danno biologico pari al 4% (2% per lato).
Il Tribunale aveva, quindi, condannato l' al pagamento, in favore del ricorrente, CP_2
dell'indennizzo in rendita rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 19%, oltre interessi legali di mora o rivalutazione monetaria se superiore, e aveva compensato per metà le spese di lite, condannando l' alla rifusione di quelle CP_2
residue.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello principale l' . CP_2
ha resistito, proponendo a sua volta appello incidentale. Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante principale:
4 “Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa istanza, ed in riforma
parziale della sentenza impugnata, accogliere l'appello nei sensi di cui in
motivazione e, per l'effetto, dichiarare che la valutazione complessiva per le
patologie oggetto di causa (pratica n. 514886067: sinovite e tenosinovite;
pratica n.
514886068: altre entesopatie) è pari al 13%, con conseguente ricalcolo delle spese
del giudizio di primo grado;
in subordine, dichiarare che il ricorrente ha diritto di
percepire un indennizzo in rendita commisurato al danno biologico valutato in
misura complessiva pari al 16%. Con il favore delle spese del giudizio.”.
Nell'interesse dell'appellato e appellante incidentale:
“… abbiamo fiducia che la Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in parziale riforma
della sentenza impugnata:
1) Respinga l'interposto appello.
In accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza
appellata:
2) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore dell'Appellante il maggior indennizzo CP_2
per le riscontrate malattie professionali tenuto conto anche della malattia
professionale ai polsi e mani/altre entosopatie, nella misura corrispondente al danno
biologico che risulterà in corso di causa.
3) Condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi CP_2
legali di mora o rivalutazione monetaria se maggiore, come per legge.
4) Condanni l' al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a spese CP_2
generali e accessori di legge, disponendone la distrazione a favore dei difensori
anticipatari.
5) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il reddito imponibile
dell'appellato e appellante incidentale, ai fini dell'imposta personale sul reddito
risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore ad € 27.741,84, come da
5 dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti e, pertanto, in caso di reiezione, si
chiede che le spese del giudizio non vengano comunque poste a suo carico”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale.
1) Con un primo motivo di appello, l' ha lamentato l'erroneità della sentenza CP_2
impugnata nella parte in cui il primo giudice, aderendo all'elaborato peritale, aveva utilizzato, per la quantificazione del danno biologico subito dall'attuale appellato a causa della patologia delle spalle, due distinte voci tabellari, la n. 227 e la n. 223, la cui congiunta applicazione aveva portato, a parere dell'Istituto, ad una duplicazione del danno, non opportunamente motivata.
La valutazione del danno per la patologia in discussione, ha, quindi, precisato l' , doveva tenere conto del solo 8% computato sulla base della voce tabellare Pt_1
n. 227, cosicché il danno complessivo, apprezzato unitamente al danno biologico del
5% riconosciuto all'attuale appellato per la lesione dei gomiti, risultava pari al 13% e non al 19%, come, invece, accertato nella sentenza impugnata.
***
Il motivo di appello è infondato.
Come riportato dallo stesso Istituto nell'atto di appello, la voce 227 è relativa agli
“esiti di lesione delle strutture muscolo – tendinee della spalla, apprezzabili
strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione
funzionale”, mentre la voce 223 è relativa alla “limitazione dei movimenti
dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi”.
L'indennizzo computato dal CTU nominato in primo grado sulla base di entrambe le voci indicate e recepito dal Tribunale nella sentenza impugnata non dà luogo,
dunque, ad una duplicazione del danno, visto che la prima voce riportata è
espressamente non comprensiva del danno derivante dalle limitazioni funzionali
6 causate dalla lesione strutturale, le quali, quindi, laddove esistenti, ciò che, nella fattispecie, l' appellante non ha contestato, devono essere compensate Pt_1
attraverso il riconoscimento dell'ulteriore gradiente previsto nella seconda voce riportata.
***
2) Con un secondo motivo di appello, formulato in via subordinata, l'appellante principale ha, inoltre, censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui il danno complessivo, anche ammettendo la correttezza della valutazione del danno spettante per la patologia delle spalle, era stato computato nella misura del 19%.
Secondo l' infatti, in presenza di infermità plurime concorrenti, nell'utilizzo CP_2
della cd. formula Salomonica, dopo aver calcolato le percentuali relative alla singola invalidità, la percentuale complessiva di invalidità deve essere calcolata in misura pari alla “media tra la somma delle singole invalidità e il risultato della formula
riduzionistica proporzionale, secondo la seguente formula:
3) IT = (ST + FP) / 2
dove ST è la somma delle singole invalidità e FP il risultato della formula
riduzionistica proporzionale di cui sopra”.
Pertanto, ha concluso sul punto l'ente appellante, il calcolo dovrebbe essere il seguente:
4) IT = [ (8+6+5) + 18] / 2 = 16,5 = 16,
con conseguente valutazione complessiva del 16%, in luogo di quella del 19%
effettuata dal Tribunale.
***
Il motivo di appello è parzialmente fondato.
Correttamente, infatti, il CTU ha dichiarato di utilizzare per il calcolo del danno complessivo della patologia delle spalle (8% + 6%) e della patologia del gomito
7 destro (5%) la formula della semisomma, a parere del Collegio ragionevolmente applicabile in caso di patologie concorrenti, ma ha errato nell'esecuzione del calcolo,
il quale non dà come esito il 19%, ma neanche, come sostenuto dall' il 16%, CP_2
quanto piuttosto, come correttamente affermato dall'appellato, il 18% (risultato che si ottiene anche eseguendo le operazioni contenute nella formula proposta dall' CP_2
nell'atto di appello: (8+6+5) + 18] /2 = (19 + 18)/2 = 37/2 = 18,5).
Il danno biologico complessivo da riconoscere a per la patologia Controparte_1
delle spalle e del gomito destro risulta, pertanto, pari al 18%.
***
L'appello incidentale.
ha censurato la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Controparte_1
Cagliari in quanto il primo giudice aveva, a suo dire erroneamente, omesso di valutare, tra le patologie da indennizzare, quella a carico dei polsi e delle mani,
pacificamente presente, secondo la documentazione in atti, e di origine professionale.
Ha, quindi, domandato che la predetta patologia fosse riconosciuta e valutata unitamente agli altri danni, rientrando pacificamente nella denuncia di malattia professionale agli arti superiori (“tendinopatia arti superiori”).
***
L'appello incidentale è infondato.
E' nota alla Corte la giurisprudenza del Supremo Collegio secondo la quale “L'art.
53 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non prevede un obbligo dell'assicurato di qualificare
la malattia professionale denunciata, ma prescrive solo che alla denuncia sia
allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata e di quella
rilevata dal medico certificatore, sicché non è nuova, sia in sede amministrativa che
giudiziaria, la domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale
che, pur non coincidente con quella denunciata, rientri nel quadro della
8 sintomatologia allegata e sia relativa alla lavorazione dedotta, trattandosi di mera
qualificazione del fatto costitutivo allegato” (così Cass. ord. 5004/2016, nonché, in senso analogo, tra le altre, Cass. 17684/2018, Cass. 23533/2016, Cass. 16138/2001).
Peraltro, nella presente fattispecie, come correttamente rilevato dall' nelle note CP_2
di trattazione depositate il 26 febbraio 2025, non solo le patologie denunciate dall'appellato con i primi certificati medici di malattia professionale, ma anche la sintomatologia nei medesimi allegata non conteneva alcun riferimento al distretto polso-mano.
In particolare, se è vero, come riportato dall'appellante principale, che la patologia denunciata era stata descritta come “tendinopatia arti superiori e inferiori”, la medesima, anche nell'anamnesi patologica remota, era stata limitata specificamente ai distretti “spalle/gomiti/ginocchia”, cosicché anche la generica descrizione sintomatologica contenuta nei medesimi documenti, “articolazioni dolenti”, deve considerarsi necessariamente riferita ai soli limitati distretti sopra indicati.
Correttamente, pertanto, il Tribunale non aveva considerato indennizzabile la patologia in discussione.
***
Sulla base di tutte le ragioni esposte, dunque, mentre l'appello incidentale proposto da deve essere rigettato, in parziale accoglimento dell'appello Controparte_1
principale proposto dall' e in parziale riforma della sentenza impugnata, che CP_2
per il resto deve essere confermata, deve dichiararsi che per le Controparte_1
malattie professionali delle spalle e del gomito destro da cui è affetto con decorrenza dalla data delle domande amministrative del 29 agosto 2016, ha diritto di percepire un indennizzo in rendita di misura pari al 18%.
L' deve, quindi, essere condannato al pagamento, in favore del medesimo, degli CP_2
importi dovuti, nella misura e decorrenza di legge, oltre maggior somma tra interessi
9 e rivalutazione.
***
L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione tra le parti, nella misura della metà, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, le quali, per la parte restante,
liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione, per l'appello, della fase istruttoria/di trattazione, non svoltasi e con incremento della medesima nella misura del 25% in relazione al primo grado in considerazione della prova orale espletata)
nello scaglione di valore da €. 26.000,00 a €. 52.000,00 della tabella relativa, per il primo grado, alle cause di previdenza e, per la presente fase, ai giudizi innanzi alla
Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell' e distratte in favore dei CP_2
difensori antistatari di Controparte_1
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dall' e in parziale CP_2
riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma, dichiara che CP_1
per le malattie professionali delle spalle e del gomito destro da cui è affetto
[...]
con decorrenza dalla data delle domande amministrative del 29 agosto 2016, ha diritto di percepire un indennizzo in rendita di misura pari al 18%;
condanna, per l'effetto, l' al pagamento, in favore di degli CP_2 Controparte_1
10 importi dovuti, nella misura e decorrenza di legge, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione;
dichiara compensate tra le parti, nella misura della metà, le spese relative ad entrambi i gradi del giudizio e condanna l' al pagamento, in favore di CP_2 Controparte_1
della parte restante, che liquida, per il primo grado, in complessivi €. 2.486,56 e, per la presente fase di appello, in complessivi €. 1.736,50, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori previsti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-
2012.
Cagliari, 23 aprile 2025.
L'estensore……………………………… ………………….Il Presidente
dott. EL Coinu………………………………………dott. AR SA PA
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. AR SA PA PRESIDENTE
dott. EL Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 26 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 293 dell'anno 2024, proposta da:
Parte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliana
Murino e Roberto Di Tucci, giusta procura generale alle liti
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATO INCIDENTALE
contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio Controparte_1
degli avv.ti Giovanni Pruneddu, Valeria Atzeri e Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Cagliari, aveva convenuto in giudizio Controparte_1
l' e aveva domandato che venisse accertata la natura professionale delle CP_2
patologie alla colonna, alle spalle, ai gomiti, ai polsi e alle ginocchia da cui era affetto e che l' fosse condannato al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo CP_2
previsto dalla legge per il danno biologico subito, oltre interessi, rivalutazione e spese del giudizio.
A sostegno della domanda proposta, il ricorrente aveva allegato di avere lavorato, per svariati periodi non continuativi compresi tra il 1 febbraio 1970 e il 31 dicembre
1995, alle dipendenze di alcune ditte private, in qualità di operaio edile, e di avere poi lavorato nel medesimo settore come artigiano dal 1 aprile 1997 al 30 giugno
2017.
In particolare, aveva riferito egli aveva utilizzato, in media per tre - quattro CP_1
ore al giorno, strumenti vibranti quali martello pneumatico, trapano a percussione e perforatore, mola smeriglio, compattatore e vibratore per il cemento, rimanendo esposto alle vibrazioni dagli stessi trasmesse al sistema mano braccio e all'intero corpo.
Inoltre, aveva proseguito il ricorrente, aveva utilizzato, per un'ora al giorno in media,
la carrucola azionata a mano per il trasporto in quota dei materiali da costruzione sui vari livelli dei ponteggi ed era stato impegnato, sulla base delle esigenze aziendali,
nella posa in opera di tetti, massetti e pavimenti, fondazioni e murature, lavorando con la colonna e anche con le ginocchia piegate, soprattutto nell'esecuzione della rigonatura, nella realizzazione dei massetti e nella posa in opera dei pavimenti,
attività, queste ultime due, che lo avevano impegnato in media per dieci giornate al mese.
Nell'esecuzione degli intonaci a mano e nell'imbiancatura delle pareti e dei soffitti,
aveva, infine, aggiunto egli aveva tenuto prolungatamente il collo piegato CP_1
2 all'indietro, compiendo movimenti ripetitivi delle braccia, che rimanevano protese verso l'alto.
dopo avere precisato che le relative domande amministrative, Controparte_1
presentate all' in data 29 agosto 2016, non erano state accolte, così come il CP_2
successivo ricorso in opposizione, aveva, quindi, concluso come sopra riportato.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito. CP_2
L' previdenziale aveva, innanzitutto, eccepito la prescrizione dei diritti Pt_1
azionati in relazione alle lesioni alla colonna e al ginocchio, non avendo il ricorrente compiuto alcun atto interruttivo successivamente al provvedimento di rigetto del 10
settembre 2016 e anteriormente alla notificazione del ricorso del 16 dicembre 2021.
Nel merito, aveva proseguito l'ente convenuto, la domanda proposta da CP_1
era del tutto infondata, considerato che gli accertamenti eseguiti avevano
[...]
evidenziato l'assenza di rischio e la mancanza di nesso causale tra l'attività
lavorativa svolta e le patologie denunciate, le quali presentavano un'eziologia multifattoriale e un'alta incidenza nella popolazione generale di sesso ed età pari a quelli del ricorrente.
L' aveva, quindi, integralmente richiamato la relazione medica del 15 marzo CP_2
2022 e aveva, infine, concluso per il rigetto della domanda proposta.
***
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 804/2024 del 29 maggio 2024, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, aveva, innanzitutto, dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo vantato dal ricorrente in relazione alla discopatia lombare e alla gonartrosi denunciate, mentre, in adesione alle conclusioni del CTU nominato, aveva accolto la domanda proposta dalla parte ricorrente in relazione alle patologie
3 riguardanti le spalle e i gomiti.
In particolare, il primo giudice aveva riconosciuto che aveva Persona_1
subito, a causa della patologia bilaterale accertata dal CTU a carico delle spalle, un danno biologico pari al 8% (4% per lato) per la lesione delle strutture muscolo-
tendinee e un danno biologico del 6% (3% per lato) per la limitazione dei movimenti delle articolazioni scapolo-omerali, nonché, a causa della patologia a carico del gomito destro accertata dal CTU, un danno biologico pari al 5%, con danno biologico complessivo, calcolato applicando la formula salomonica, del 19%.
Nessun indennizzo era stato, invece, riconosciuto dal Tribunale per le lesioni dei polsi e delle mani, avendo il CTU, in sede di relazione definitiva, a seguito delle osservazioni dell' omesso la valutazione della detta patologia, malgrado, nella CP_2
bozza di relazione inviata alle parti, avesse riconosciuto l'esistenza, a destra e a sinistra, di una Sindrome di Guyon di natura professionale, con danno biologico pari al 4% (2% per lato).
Il Tribunale aveva, quindi, condannato l' al pagamento, in favore del ricorrente, CP_2
dell'indennizzo in rendita rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 19%, oltre interessi legali di mora o rivalutazione monetaria se superiore, e aveva compensato per metà le spese di lite, condannando l' alla rifusione di quelle CP_2
residue.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello principale l' . CP_2
ha resistito, proponendo a sua volta appello incidentale. Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante principale:
4 “Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa istanza, ed in riforma
parziale della sentenza impugnata, accogliere l'appello nei sensi di cui in
motivazione e, per l'effetto, dichiarare che la valutazione complessiva per le
patologie oggetto di causa (pratica n. 514886067: sinovite e tenosinovite;
pratica n.
514886068: altre entesopatie) è pari al 13%, con conseguente ricalcolo delle spese
del giudizio di primo grado;
in subordine, dichiarare che il ricorrente ha diritto di
percepire un indennizzo in rendita commisurato al danno biologico valutato in
misura complessiva pari al 16%. Con il favore delle spese del giudizio.”.
Nell'interesse dell'appellato e appellante incidentale:
“… abbiamo fiducia che la Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in parziale riforma
della sentenza impugnata:
1) Respinga l'interposto appello.
In accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza
appellata:
2) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore dell'Appellante il maggior indennizzo CP_2
per le riscontrate malattie professionali tenuto conto anche della malattia
professionale ai polsi e mani/altre entosopatie, nella misura corrispondente al danno
biologico che risulterà in corso di causa.
3) Condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi CP_2
legali di mora o rivalutazione monetaria se maggiore, come per legge.
4) Condanni l' al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a spese CP_2
generali e accessori di legge, disponendone la distrazione a favore dei difensori
anticipatari.
5) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il reddito imponibile
dell'appellato e appellante incidentale, ai fini dell'imposta personale sul reddito
risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore ad € 27.741,84, come da
5 dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti e, pertanto, in caso di reiezione, si
chiede che le spese del giudizio non vengano comunque poste a suo carico”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale.
1) Con un primo motivo di appello, l' ha lamentato l'erroneità della sentenza CP_2
impugnata nella parte in cui il primo giudice, aderendo all'elaborato peritale, aveva utilizzato, per la quantificazione del danno biologico subito dall'attuale appellato a causa della patologia delle spalle, due distinte voci tabellari, la n. 227 e la n. 223, la cui congiunta applicazione aveva portato, a parere dell'Istituto, ad una duplicazione del danno, non opportunamente motivata.
La valutazione del danno per la patologia in discussione, ha, quindi, precisato l' , doveva tenere conto del solo 8% computato sulla base della voce tabellare Pt_1
n. 227, cosicché il danno complessivo, apprezzato unitamente al danno biologico del
5% riconosciuto all'attuale appellato per la lesione dei gomiti, risultava pari al 13% e non al 19%, come, invece, accertato nella sentenza impugnata.
***
Il motivo di appello è infondato.
Come riportato dallo stesso Istituto nell'atto di appello, la voce 227 è relativa agli
“esiti di lesione delle strutture muscolo – tendinee della spalla, apprezzabili
strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione
funzionale”, mentre la voce 223 è relativa alla “limitazione dei movimenti
dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi”.
L'indennizzo computato dal CTU nominato in primo grado sulla base di entrambe le voci indicate e recepito dal Tribunale nella sentenza impugnata non dà luogo,
dunque, ad una duplicazione del danno, visto che la prima voce riportata è
espressamente non comprensiva del danno derivante dalle limitazioni funzionali
6 causate dalla lesione strutturale, le quali, quindi, laddove esistenti, ciò che, nella fattispecie, l' appellante non ha contestato, devono essere compensate Pt_1
attraverso il riconoscimento dell'ulteriore gradiente previsto nella seconda voce riportata.
***
2) Con un secondo motivo di appello, formulato in via subordinata, l'appellante principale ha, inoltre, censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui il danno complessivo, anche ammettendo la correttezza della valutazione del danno spettante per la patologia delle spalle, era stato computato nella misura del 19%.
Secondo l' infatti, in presenza di infermità plurime concorrenti, nell'utilizzo CP_2
della cd. formula Salomonica, dopo aver calcolato le percentuali relative alla singola invalidità, la percentuale complessiva di invalidità deve essere calcolata in misura pari alla “media tra la somma delle singole invalidità e il risultato della formula
riduzionistica proporzionale, secondo la seguente formula:
3) IT = (ST + FP) / 2
dove ST è la somma delle singole invalidità e FP il risultato della formula
riduzionistica proporzionale di cui sopra”.
Pertanto, ha concluso sul punto l'ente appellante, il calcolo dovrebbe essere il seguente:
4) IT = [ (8+6+5) + 18] / 2 = 16,5 = 16,
con conseguente valutazione complessiva del 16%, in luogo di quella del 19%
effettuata dal Tribunale.
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Il motivo di appello è parzialmente fondato.
Correttamente, infatti, il CTU ha dichiarato di utilizzare per il calcolo del danno complessivo della patologia delle spalle (8% + 6%) e della patologia del gomito
7 destro (5%) la formula della semisomma, a parere del Collegio ragionevolmente applicabile in caso di patologie concorrenti, ma ha errato nell'esecuzione del calcolo,
il quale non dà come esito il 19%, ma neanche, come sostenuto dall' il 16%, CP_2
quanto piuttosto, come correttamente affermato dall'appellato, il 18% (risultato che si ottiene anche eseguendo le operazioni contenute nella formula proposta dall' CP_2
nell'atto di appello: (8+6+5) + 18] /2 = (19 + 18)/2 = 37/2 = 18,5).
Il danno biologico complessivo da riconoscere a per la patologia Controparte_1
delle spalle e del gomito destro risulta, pertanto, pari al 18%.
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L'appello incidentale.
ha censurato la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Controparte_1
Cagliari in quanto il primo giudice aveva, a suo dire erroneamente, omesso di valutare, tra le patologie da indennizzare, quella a carico dei polsi e delle mani,
pacificamente presente, secondo la documentazione in atti, e di origine professionale.
Ha, quindi, domandato che la predetta patologia fosse riconosciuta e valutata unitamente agli altri danni, rientrando pacificamente nella denuncia di malattia professionale agli arti superiori (“tendinopatia arti superiori”).
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L'appello incidentale è infondato.
E' nota alla Corte la giurisprudenza del Supremo Collegio secondo la quale “L'art.
53 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non prevede un obbligo dell'assicurato di qualificare
la malattia professionale denunciata, ma prescrive solo che alla denuncia sia
allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata e di quella
rilevata dal medico certificatore, sicché non è nuova, sia in sede amministrativa che
giudiziaria, la domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale
che, pur non coincidente con quella denunciata, rientri nel quadro della
8 sintomatologia allegata e sia relativa alla lavorazione dedotta, trattandosi di mera
qualificazione del fatto costitutivo allegato” (così Cass. ord. 5004/2016, nonché, in senso analogo, tra le altre, Cass. 17684/2018, Cass. 23533/2016, Cass. 16138/2001).
Peraltro, nella presente fattispecie, come correttamente rilevato dall' nelle note CP_2
di trattazione depositate il 26 febbraio 2025, non solo le patologie denunciate dall'appellato con i primi certificati medici di malattia professionale, ma anche la sintomatologia nei medesimi allegata non conteneva alcun riferimento al distretto polso-mano.
In particolare, se è vero, come riportato dall'appellante principale, che la patologia denunciata era stata descritta come “tendinopatia arti superiori e inferiori”, la medesima, anche nell'anamnesi patologica remota, era stata limitata specificamente ai distretti “spalle/gomiti/ginocchia”, cosicché anche la generica descrizione sintomatologica contenuta nei medesimi documenti, “articolazioni dolenti”, deve considerarsi necessariamente riferita ai soli limitati distretti sopra indicati.
Correttamente, pertanto, il Tribunale non aveva considerato indennizzabile la patologia in discussione.
***
Sulla base di tutte le ragioni esposte, dunque, mentre l'appello incidentale proposto da deve essere rigettato, in parziale accoglimento dell'appello Controparte_1
principale proposto dall' e in parziale riforma della sentenza impugnata, che CP_2
per il resto deve essere confermata, deve dichiararsi che per le Controparte_1
malattie professionali delle spalle e del gomito destro da cui è affetto con decorrenza dalla data delle domande amministrative del 29 agosto 2016, ha diritto di percepire un indennizzo in rendita di misura pari al 18%.
L' deve, quindi, essere condannato al pagamento, in favore del medesimo, degli CP_2
importi dovuti, nella misura e decorrenza di legge, oltre maggior somma tra interessi
9 e rivalutazione.
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L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione tra le parti, nella misura della metà, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, le quali, per la parte restante,
liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione, per l'appello, della fase istruttoria/di trattazione, non svoltasi e con incremento della medesima nella misura del 25% in relazione al primo grado in considerazione della prova orale espletata)
nello scaglione di valore da €. 26.000,00 a €. 52.000,00 della tabella relativa, per il primo grado, alle cause di previdenza e, per la presente fase, ai giudizi innanzi alla
Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell' e distratte in favore dei CP_2
difensori antistatari di Controparte_1
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dall' e in parziale CP_2
riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma, dichiara che CP_1
per le malattie professionali delle spalle e del gomito destro da cui è affetto
[...]
con decorrenza dalla data delle domande amministrative del 29 agosto 2016, ha diritto di percepire un indennizzo in rendita di misura pari al 18%;
condanna, per l'effetto, l' al pagamento, in favore di degli CP_2 Controparte_1
10 importi dovuti, nella misura e decorrenza di legge, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione;
dichiara compensate tra le parti, nella misura della metà, le spese relative ad entrambi i gradi del giudizio e condanna l' al pagamento, in favore di CP_2 Controparte_1
della parte restante, che liquida, per il primo grado, in complessivi €. 2.486,56 e, per la presente fase di appello, in complessivi €. 1.736,50, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori previsti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-
2012.
Cagliari, 23 aprile 2025.
L'estensore……………………………… ………………….Il Presidente
dott. EL Coinu………………………………………dott. AR SA PA
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