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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 01/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
sezione civile in composizione monocratica,
nella persona del giudice Valeria LA BATTAGLIA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2297/2021 r.g.a.c. in materia di divisione ex artt. 600, co.
2 c.p.c. e 181 att. c.p.c., proposta da
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Conegliano (TV) alla v. Alfieri 1, a mezzo della procuratrice rappresentata e difesa, giusta mandato in Parte_2
calce all'atto di precetto del 18.3.2013, dall'avv. Salvatore GIAMMARIA,
domiciliatario;
-attrice-
nei confronti di
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(c.f. , residenti in [...]al v.le U. Giordano 1, rappresentati e C.F._2
difesi, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 21.3.2022, dall'avv. Doriano MANUELLO, domiciliatario;
-convenuti-
nonché nei confronti di
(già in persona del legale Controparte_3 Controparte_4
rappresentante pro tempore, con sede in Milano alla p.zza G. Aulenti 3
-creditrice intervenuta convenuta contumace- - quale società incorporante (c.f. Controparte_5 Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino P.IVA_2
alla p.zza S. Carlo 156, a mezzo della procuratrice con sede in Controparte_7
Milano alla v. G. Galilei 7 e quale mandataria di Controparte_8
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 22.6.2022, dall'avv. Salvatore GIAMMARIA, domiciliatario;
-creditrice intervenuta convenuta-
e con l'intervento di
(c.f. , in persona del legale Controparte_9 P.IVA_3
rappresentante pro tempore , con sede in Milano al v.le Brenta 18/B, a mezzo della mandataria con sede in Verona al v.le dell'Agricoltura 7, CP_10
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti del 28.11.2017, dall'avv. Alberto
SELVAGGI, domiciliatario;
-interventrice quale cessionaria di Controparte_4
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per «… accertato che non vi è accordo Controparte_5
tra le parti circa le modalità di scioglimento della comunione ed accertata la non
divisibilità in natura dei beni oggetto del giudizio, chiede che il Giudice voglia
disporne la divisione, all'uopo nominando un Professionista delegato».
Per i convenuti e : «…in via Controparte_1 Controparte_2
preliminare si conferma la volontà di acquistare la quota pignorata (pari a 4/12
dell'intero), con riferimento alla stima fatta dal CTU nella relativa procedura
esecutiva (base d'asta dell'intero lotto pari a € 61.791,23). La somma offerta, pertanto,
è pari a € 20.598,00 (un terzo dell'intero), con liberazione del bene da ogni vincolo e
pag. 2/6 garanzia. Nel persistere dell'altrui rifiuto alla formulata proposta precisa le
conclusioni riportandosi a quella già in atti [determinare il valore della quota, alla
attualità, dei signori e, per l'effetto e in caso di vendita Parte_3
dell'immobile, riconoscere il loro diritto a essere soddisfatti con precedenza sino alla
concorrenza dello stesso valore;
riconoscere che i convenuti hanno già pagato la somma di € 25.253,55 quale valore della quota della sig.ra mediante accollo Parte_4
del mutuo ipotecario originario, riconoscendo così il loro diritto alla restituzione della
stessa e per l'effetto sottrarre detta somma dall'importo per il quale la parte attrice
risulterà infine creditrice a seguito della determinazione del valore della quota già
pignorata; in ogni caso, riconoscere che il valore della quota dell'immobile di
pertinenza del creditore procedente, con riferimento al prezzo pagato dal sig.
nel mese di febbraio 2009 per favorirne il trasferimento in suo favore, è pari CP_1
a € 23.000,00, somma che sin da ora il sig. ai soli fini Controparte_1
transattivi si dichiara disponibile a pagare ….».
Per «… si richiamano integralmente le deduzioni e Controparte_9
conclusioni di cui ai precedenti atti e verbali di causa, anche in relazione all'avversa
eccezione di presunta carenza di legittimazione /titolarità della Controparte_9
(cessionaria di , palesemente inammissibile e infondata nonché
[...] Controparte_3
smentita dalla produzione documentale esibita;
si prende atto che, come chiarito dalla
difesa dell'attrice la proposta di assegnazione formulata dai Parte_1
convenuti è manifestamente incongrua in relazione ai valori di stima indicati nella
CTU depositata nell'ambito della proc. esec. immob. n. 130/2013 r.g.e di codesto
Tribunale[…]si chiede di disporre per la divisione del compendio immobiliare oggetto
di causa e per l'effetto, stante l'indivisibilità in natura del compendio medesimo, di
emettere i provvedimento necessari per la vendita a mezzo di professionista
delegato…».
pag. 3/6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità a quanto previsto dall'art. 132, co. 1, n. 4) c.p.c., come novellato dall'art. 45, co. 17 l. n. 69/09.
E' insorta tra le parti costituite - rispettivamente, la creditrice pignorante nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare n. 130/2013 R.G.E. ed il comproprietario esecutato - in ordine alla necessità di procedere alla divisione del compendio oggetto di pignoramento ai danni di identificabile negli immobili Controparte_1
in Matera alla via Donizetti 116, censiti in catasto al fg. 51, p.lla 2421, subb. 9,10 ed 8
ed al fg. 51, p.lle 1672, 1682 e 1686.
Merita accoglimento la domanda di scioglimento della comunione sui cespiti immobiliari in parola formulata dalla creditrice odierna attrice, con adesione dei creditori intervenuti costituitisi nel presente giudizio, tenuto conto, in primis, che ricorrono nella specie i presupposti di cui all'art. 600, co 2, prima parte c.p.c. già
enunciati in sede esecutiva nell'ordinanza del 5.10.2021, non essendo stata richiesta, né essendo stata prospettata dall'esperto stimatore, in sede esecutiva, la possibilità sul piano pratico della separazione materiale della quota originariamente facente capo ad ed oggetto di revocatoria in forza della sentenza n. 71 emessa Controparte_11
dal Tribunale di Matera in data 3.2.2012, ovvero, ancora, di una divisione in natura del cespite immobiliare (cfr. p. 31 della relazione di stima acquisita agli atti).
Né può trovare accoglimento, in punto di quomodo dividendum sit, l'istanza, avanzata dai coniugi , di acquisto della quota pignorata, pari a 4/12 del Parte_3
diritto di proprietà, “al prezzo di € 20.598,00”: trattasi, invero, di offerta del tutto incongrua, ove parametrata alle risultanze, da recepire nella presente sede, della relazione di stima del 19.11.2018 a firma dell'ing. da cui si evince Persona_1
che il valore dell'intero del compendio pignorato è pari ad € 212.726,695 (al lordo delle decurtazioni del 10% e delle spese per la regolarizzazione urbanistica e catastale) e che pag. 4/6 la somma ivi indicata nelle conclusioni della medesima relazione, pari ad € 61.791,23,
è riferita alla stima della sola quota di 1/3, per come pignorata.
Va, conseguentemente, disposta la vendita dell'intero compendio ai sensi dell'art. 788
c.p.c.
Quanto, infine, alle spese processuali sinora maturate tra le parti costituite ed i convenuti comproprietarii, esse vanno disciplinate secondo il principio della soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo, alla stregua dei valori prossimi ai minimi di riferimento, posto che “nella divisione endoesecutiva, occasionata dall'avvio
di procedura esecutiva per il soddisfacimento di un credito rimasto inadempiuto,
le spese di lite, che di norma sono poste a carico della massa e sopportate "pro quota"
da ciascun condividente, sono regolate dal principio della soccombenza, atteso che il
creditore procedente non è un condividente e ha diritto al rimborso
delle spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva, nell'interesse
comune del ceto creditorio, ivi comprese quelle processuali, stante il rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all'esecuzione” (cfr. Cass., II,
n. 2787/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile in composizione monocratica, pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore ed a mezzo della procuratrice Parte_2
così provvede:
la accoglie e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento della comunione esistente sugli immobili in Matera alla v. Donizetti 116 censiti in catasto al fg. 51, p.lla 2421, subb.
9,10 ed 8 ed al fg. 51, p.lle 1672, 1682 e 1686;
provvede come da separata ordinanza alla vendita del compendio;
condanna e in solido al pagamento Controparte_1 Controparte_2
pag. 5/6 delle spese processuali, dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di scioglimento della comunione sino all'emissione della presente sentenza, in favore rispettivamente della creditrice attrice, di e di Controparte_5 [...]
in persona dei rappresentanti legali pro tempore, delle spese Controparte_9
processuali complessivamente liquidate in € 7.300, dei quali € 1.300,00 per la fase di studio, € 900,00 per quella introduttiva, € 2.900,00 per la fase di trattazione ed €
2.200,00 per quella decisionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Matera, addì 31.1.2025. Il Giudice
Valeria La Battaglia
pag. 6/6