Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 2326/2014
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
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Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 2326/2014
TRA
C.F. ) – Avv. Gianpiero Ricciardo e Salvatore Princiotta Parte_1 P.IVA_1
attrice
E
(C.F. ) – Avv. Luigi Ragno Controparte_1 C.F._1
Convenuta
E
(C.F. ) – Avv. Vincenzo Miloro Controparte_2 C.F._2
convenuta
RAGIONI DELLA DECISIONE
Visto l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, con il quale la società attrice chiedeva dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile sito in
Brolo, fg 2, part. 242, sub 1, in virtù di pubblico e pacifico possesso ultraventennale;
viste le comparse delle convenute, che contestavano il possesso attoreo e chiedevano il rigetto del ricorso;
premesso che la presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23- bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma
7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022;
1
ritenuto che
, come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent.
7930/2008), in tale fattispecie la detenzione è ricollegale ad un contratto di comodato funzionalmente collegato al preliminare, non sussistendo quindi una situazione possessoria suscettibile di determinare l'acquisto della proprietà per usucapione;
che pertanto la domanda attorea dev'essere rigettata;
che le spese debbano seguire la soccombenza, essendo la mancata conoscenza dei fatti prodromici comunque imputabile alla società attrice (così come la successiva, mancata rinunzia agli atti del giudizio), e vadano liquidate, in favore di ciascuna delle convenute ed a carico dell'attrice, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M.
55/2014, in € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di €
4.700,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%;
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 2326/2014 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta le domande di parte attrice
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle convenute, che liquida, per ciascuna di esse in complessivi € 4.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 22/01/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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