Art. 21.
Le norme necessarie per l'attuazione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per il tesoro e per le partecipazioni statali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Le norme necessarie per l'attuazione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per il tesoro e per le partecipazioni statali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.