Articolo 21 della Legge 20 dicembre 1974, n. 684
Articolo 20Articolo 22
Versione
8 gennaio 1975
Art. 21.
Le norme necessarie per l'attuazione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per il tesoro e per le partecipazioni statali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1975