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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/01/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
RG 8386/2019
VERBALE DI UDIENZA DEL 15/01/2025
Sono comparsi:
- per parte attrice, per delega dell'avv. Giovanni Delli Bovi, l'avv. Michelina Di Spirito;
- per parte convenuta, l'avv. Carla Concilio.
E' presente altresì per la pratica forense la dott.ssa . Persona_1
I difensori, precisate le conclusioni, si riportano ai rispettivi scritti, contestano quelli di controparte e discutono oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di cons iglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decis ione s arà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non s arà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fas cicolo telematico.
Il Giudice
Frances co Rossin i
1
N. R.G. 8386 /2019
TRI BUNALE ORDINARIO di SALER NO
Seconda Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO all'esito della dis cussione orale del 15.01.2025 pronuncia la seg uente
SENTENZA all'esito dell'udienza del 15/01/2025, nella causa iscritta al n.8386/2019 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da insidia stradale, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di citazione, dall'avv. Giovanni Delli Bovi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in località Santa Cecilia di Eboli (Sa), in viale Eburum n. 47.
ATTRICE
, in persona del Sindaco p.t.., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Carla Concilio, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura comunale in , Piazza Aldo Moro n. 1. CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio dinnanzi Parte_1
all'intestato Tribunale il . Controparte_1
Esponeva che, il giorno 17/10/2018, alle ore 21,30 circa, mentre passeggiava lungo via Fogazzaro in all'altezza del Centro residenziale San Luca civico n.57A, più precisamente lungo CP_1
il margine destro della sede stradale suindicata direzione Via Alessandro Manzoni, cadeva
2 rovinosamente al suolo a causa di un tombino dissestato e sconnesso il cui coperchio in ghisa non era livellato con la strada, in quanto sottoposto rispetto al manto stradale.
Evidenziava altresì:
- che l'insidia non era visibile in quanto la zona interessata era priva di illuminazione;
- che il tombino era ricoperto da diversi materiali, tra cui della carta di volantini pubblicitari;
- che a seguito della caduta, avvertiva forti dolori, tanto da doversi successivamente recare presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria della Speranza, ove le veniva diagnosticata: “una
frattura rotula destra con prescrizione di 30 giorno di riposo assoluto e terapia domiciliare”;
- che nelle settimane successive continuava a sentire forti dolori che rendevano necessarie ulteriori visite specialistiche e cicli di terapie riabilitative;
- che in seguito si sottoponeva ad ulteriore visita medico legale che riscontrava un danno biologico permanete dell'11%.
Aggiungeva che con pec del 06/01/2019 chiedeva al l'integrale Controparte_1
risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro de quo, dichiarandosi disponibile a definire bonariamente la controversia;
seguiva l'invito alla negoziazione assistita rimasto senza esito.
1.1. L'attrice chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità del
[...]
nella causazione del sinistro de quo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., e per CP_1
l'effetto, il risarcimento dei danni subiti, nella misura di € 46.048,00 comprensivi di spese mediche, di danno biologico, morale, ed esistenziale, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, con vittoria di spese legali.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il contestando nel Controparte_1
merito tutto quanto dedotto da parte attrice, sostenendo che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attrice, la quale non aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare una situazione di pericolo.
2.1. Pertanto, concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi l'assoluta estraneità del
[...]
in ordine alla causazione dell'evento essendo l'evento lesivo da ascriversi alla sola CP_1
condotta colposa dell'attrice, e per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
in subordine dichiarare la responsabilità dell'attrice per concorso di colpa ex art. 1227, co.1, c.c.., con conseguente riduzione del quantum debeatur a carico del;
con condanna, in ogni caso, Controparte_1
dell'attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio.
3 3. Ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU medico-legale, acquisita documentazione conferente, la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 15/01/2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c
***
4. Preliminarmente appare opportuno evidenziare che la prevalente giurisprudenza della Corte di
Cassazione, in materia di responsabilità della P.A. ex art.2051 c.c. presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima (Cass., n.
11016/2011).
4.1. E' indubbio, peraltro, che detto nesso sia escluso allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, tale fattore esterno può essere di due tipologie, potendo produrre di per sé l'evento (c.d.
fortuito autonomo), oppure consistere in un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale, e perciò imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/07), che renda la cosa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale).
4.2. Qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c.”. In tal caso, graverà sul danneggiato l'onere della prova (non del doppio requisito della “non visibilità” e “non prevedibilità” dell'insidia, bensì) dell'anomalia del bene demaniale (come, ad es., della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. n. 12821/15, n. 15383/06).
4.3. Tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A.
ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato
(sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche), esclude la responsabilità della P.A.,
qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e,
4 quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n.
999/14, n. 9546/10).
5. Passando all'esame del caso di specie, ritiene il Tribunale, alla luce delle risultanze probatorie, che l'attrice ha fornito la prova del fatto storico e del nesso causale tra il fatto e l'evento.
Le modalità di svolgimento dei fatti riferite in citazione sono state pienamente confermate dai testi e , che hanno assistito al sinistro, la genuinità delle cui dichiarazioni Tes_1 Tes_2
non è contestabile.
Il teste indifferente, ha riferito che il giorno del sinistro si trovava insieme al fratello Tes_3 ed ha dichiarato: “ero in compagnia di mio fratello in via Fogazzaro in vicino alle CP_1
Poste e Residence San Luca quando nella metà di ottobre del 2018 ho visto una NO che camminava quando all'improvviso è caduta, io e mio fratello abbiamo cercato di soccorrerla e ci siamo avvicinati …. abbiamo visto un tombino pieno di foglie e volantini e allora abbiamo visto che la NO era caduta lì nel tombino….la NO lamentava dolore al ginocchio….. preciso che la strada è dotata di illuminazione pubblica, ma al momento del sinistro la strada
risultava buia”.
Ed ancora, il teste , indifferente, ha riferito che il giorno del sinistro si trovava insieme Tes_2
alla sorella ed ha dichiarato: “io ero insieme a mia sorella verso la metà del mese di ottobre del
2018 on via Fogazzaro a era di sera, e mentre camminavamo abbiamo visto una CP_1
NO che è inciampata ed è caduta;
noi camminavamo a cir5ca 5/6 metri dalla NO ,
l'abbiamo soccorsa …..lamentava dolori in tutto il corpo ma nello specifico al ginocchio destro.
La NO è caduta in un tombino al di sotto del manto stradale, e successivamente abbiamo
visto che il tombino presentava una lesione e poi era ricoperto da fogliame e volantini che noi abbiamo dovuto spostare. La strada non era illuminata”.
Entrambi i testi escussi hanno dunque confermato la dinamica del sinistro così come descritta da parte attrice nell'atto di citazione, ovvero che la mentre camminava lungo via Fogazzaro Pt_1 in all'altezza del residence San Luca cadeva a causa di un tombino mal riposto sul CP_1
manto stradale.
Ed ancora i testi hanno corroborato la prospettazione attorea secondo cui la disconnessione del manto stradale (dovuta al tombino mal riposto) non era visibile non solo per la presenza di fogliame e volantini pubblicitari che andavano a ricoprirlo ma anche per l'assenza totale di illuminazione pubblica;
sul posto, come specificato da entrambi i testi, era presente un lampione dell'illuminazione ma non era funzionante;
carenza che non permetteva una buona visuale.
5 Inoltre, a conferma dello stato dei luoghi, tutti e due i testi escussi hanno riconosciuto le foto mostrate in sede di escussione testimoniale;
documentazione fotografica che conferma la prospettazione di parte attrice, cui si rimanda.
Orbene, alla luce dei principi innanzi esposti, nel caso di specie, l'attrice ha assolto l'onere, sulla stessa incombente, di provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia (tombino) e il danno arrecato (la frattura rotula destra).
Difatti, dall'escussione dei testi e dalle risultanze della CTU medico-legale espletata emerge pacificamente che la frattura della rotula destra subita dall'attrice sia stata causata dalla caduta dovuta alla presenza di un tombino – non visibile – non solo per l'assenza di illuminazione pubblica ma anche perché ricoperto di diverso materiale, che come specificato dal teste
[...]
è stato dallo stesso rimosso nel momento in cui ha soccorso la sig.ra Tes_2 Pt_1
La circostanza che non vi fosse alcuna delimitazione e segnalazione della disconnessione del tombino, che in ogni caso lo stesso non era visibile poiché non illuminato e ricoperto di materiale vario, esclude che la in quel momento intenta a camminare “normalmente”, potesse Pt_1
evitare il sinistro, riponendo un legittimo affidamento in merito alla non pericolosità del manto stradale.
6. Può solo evidenziarsi che l'istruttoria espletata non ha consentito di accertare alcun comportamento anomalo in capo all'attrice tale da ritenere un concorso di colpa in capo alla stessa nella causazione del sinistro.
In definitiva, è emerso con chiarezza dall'esame delle risultanze probatorie e dalla documentazione in atti (foto allegate), che il sinistro de quo si è verificato nelle circostanze di luogo e di tempo così come descritte dalla e che lo stesso è da addebitarsi all'esclusiva Pt_1
responsabilità del convenuto. CP_1
6.1. Dimostrata dall'attrice la derivazione causale dell'evento dannoso dal bene in custodia (il sinistro è stato causato dall'avvallamento ricoperto di fogliame), incombeva sull'ente convenuto la prova del fortuito, idoneo, come tale, ad elidere il nesso di causalità tra la cosa custodita.
Il non ha tuttavia dimostrato che l'evento dannoso sia stato causato in Controparte_1
esclusiva da un fattore imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza o dal fatto colposo del danneggiato o di un terzo.
Vale sul punto ribadire che non è risultata la presenza di uno specifico cartello e /o una delimitazione che vietasse ai fruitori di camminare nell'area in questione;
accorgimento che sarebbe stato idoneo a palesare la situazione di pericolo ed a consentire di poter esonerare il custode da responsabilità.
6 L'assenza di segnalazioni di attenzione ha creato una situazione di pericolo, non prevedibile da parte dell'utente, che faceva affidamento nella normale sicurezza del tratto stradale comunale.
6.2. Quindi, in considerazione delle modalità di verificazione del sinistro, della condotta
“normale” dell'attrice, non connotata da imprevedibilità né imprevenibilità, ritenuta fornita la prova del fatto storico e del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, deve ritenersi la sussistenza della responsabilità del ai sensi dell'art.2051 c.c.. Controparte_1
7. Passando alla quantificazione del danno risarcibile, il consulente tecnico medico legale nominato dall'ufficio ha riconosciuto, con argomentazioni scevre di contraddizioni e vizi logici e rassegnando conclusioni che in questa sede meritano integrale condivisione, tanto la compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica del sinistro per cui è causa, quanto la sussistenza di un danno biologico, il quale andrà liquidato applicando le tabelle del Tribunale di
Milano attualmente vigenti.
Il danno biologico è stato correttamente valutato dal CTU in 6 punti percentuali, e sono stati calcolati in complessivi gg. 30 il periodo di invalidità temporanea totale, gg. 15 quello di invalidità temporanea parziale al 50%, gg. 15 quello di invalidità temporanea parziale al 25%
Considerato che l'attrice al momento del sinistro aveva 79 anni, applicando le nuove tabelle del
Tribunale di Milano si ha:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 79 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto danno biologico € 1.915,76 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15
Danno non patrimoniale risarcibile € 7.012,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50 Invalidità temporanea parziale al 25% € 431,25 Totale danno biologico temporaneo € 4.743,75
Totale generale: € 11.755,75
7 In definitiva, sulla base della valutazione operata dal CTU, il danno biologico, permanente e temporaneo, subito da ammonta ad € 11.755,75. Pt_1
All'importo così calcolato non può essere applicata la percentuale di personalizzazione atteso che non sussistono i presupposti per un ulteriore incremento in assenza di validi riscontri probatori.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
Per quanto attiene, infine, alle spese mediche sostenute, le stesse non state documentate e pertanto non possono essere riconosciute.
8. Non resta che disciplinare le spese di lite.
Esse vanno poste a carico del in applicazione del principio della Controparte_1
soccombenza, determinate secondo il DM 55/14, calcolate in base ai valori medi (costituenti la regola in assenza di valide ragioni per discostarsene) sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato. Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico del convenuto. CP_1
Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite al procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
ll Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 8386/2019, R.G. così provvede:
1-Accoglie la domanda e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto
[...]
, in persona del sindaco pro tempore, lo condanna al pagamento in favore dell'attrice, CP_1
della somma di € 11.755,75 da considerarsi all'attualità oltre gli interessi come Parte_1
da legali dalla data del sinistro fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre ancora interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
2- Condanna, altresì, il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle Controparte_1
spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano in 5.622,00, di cui euro 518,00 per contributo unificato ed euro 27,00 per marca da bollo ed € 5.077,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, a carico del;
dispone Controparte_1
8 la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Giovanni Delli Bovi dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione orale del 15.01.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
9
SECONDA SEZIONE CIVILE
RG 8386/2019
VERBALE DI UDIENZA DEL 15/01/2025
Sono comparsi:
- per parte attrice, per delega dell'avv. Giovanni Delli Bovi, l'avv. Michelina Di Spirito;
- per parte convenuta, l'avv. Carla Concilio.
E' presente altresì per la pratica forense la dott.ssa . Persona_1
I difensori, precisate le conclusioni, si riportano ai rispettivi scritti, contestano quelli di controparte e discutono oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di cons iglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decis ione s arà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non s arà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fas cicolo telematico.
Il Giudice
Frances co Rossin i
1
N. R.G. 8386 /2019
TRI BUNALE ORDINARIO di SALER NO
Seconda Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO all'esito della dis cussione orale del 15.01.2025 pronuncia la seg uente
SENTENZA all'esito dell'udienza del 15/01/2025, nella causa iscritta al n.8386/2019 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da insidia stradale, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di citazione, dall'avv. Giovanni Delli Bovi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in località Santa Cecilia di Eboli (Sa), in viale Eburum n. 47.
ATTRICE
, in persona del Sindaco p.t.., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Carla Concilio, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura comunale in , Piazza Aldo Moro n. 1. CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio dinnanzi Parte_1
all'intestato Tribunale il . Controparte_1
Esponeva che, il giorno 17/10/2018, alle ore 21,30 circa, mentre passeggiava lungo via Fogazzaro in all'altezza del Centro residenziale San Luca civico n.57A, più precisamente lungo CP_1
il margine destro della sede stradale suindicata direzione Via Alessandro Manzoni, cadeva
2 rovinosamente al suolo a causa di un tombino dissestato e sconnesso il cui coperchio in ghisa non era livellato con la strada, in quanto sottoposto rispetto al manto stradale.
Evidenziava altresì:
- che l'insidia non era visibile in quanto la zona interessata era priva di illuminazione;
- che il tombino era ricoperto da diversi materiali, tra cui della carta di volantini pubblicitari;
- che a seguito della caduta, avvertiva forti dolori, tanto da doversi successivamente recare presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria della Speranza, ove le veniva diagnosticata: “una
frattura rotula destra con prescrizione di 30 giorno di riposo assoluto e terapia domiciliare”;
- che nelle settimane successive continuava a sentire forti dolori che rendevano necessarie ulteriori visite specialistiche e cicli di terapie riabilitative;
- che in seguito si sottoponeva ad ulteriore visita medico legale che riscontrava un danno biologico permanete dell'11%.
Aggiungeva che con pec del 06/01/2019 chiedeva al l'integrale Controparte_1
risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro de quo, dichiarandosi disponibile a definire bonariamente la controversia;
seguiva l'invito alla negoziazione assistita rimasto senza esito.
1.1. L'attrice chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità del
[...]
nella causazione del sinistro de quo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., e per CP_1
l'effetto, il risarcimento dei danni subiti, nella misura di € 46.048,00 comprensivi di spese mediche, di danno biologico, morale, ed esistenziale, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, con vittoria di spese legali.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il contestando nel Controparte_1
merito tutto quanto dedotto da parte attrice, sostenendo che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attrice, la quale non aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare una situazione di pericolo.
2.1. Pertanto, concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi l'assoluta estraneità del
[...]
in ordine alla causazione dell'evento essendo l'evento lesivo da ascriversi alla sola CP_1
condotta colposa dell'attrice, e per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
in subordine dichiarare la responsabilità dell'attrice per concorso di colpa ex art. 1227, co.1, c.c.., con conseguente riduzione del quantum debeatur a carico del;
con condanna, in ogni caso, Controparte_1
dell'attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio.
3 3. Ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU medico-legale, acquisita documentazione conferente, la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 15/01/2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c
***
4. Preliminarmente appare opportuno evidenziare che la prevalente giurisprudenza della Corte di
Cassazione, in materia di responsabilità della P.A. ex art.2051 c.c. presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima (Cass., n.
11016/2011).
4.1. E' indubbio, peraltro, che detto nesso sia escluso allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, tale fattore esterno può essere di due tipologie, potendo produrre di per sé l'evento (c.d.
fortuito autonomo), oppure consistere in un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale, e perciò imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/07), che renda la cosa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale).
4.2. Qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c.”. In tal caso, graverà sul danneggiato l'onere della prova (non del doppio requisito della “non visibilità” e “non prevedibilità” dell'insidia, bensì) dell'anomalia del bene demaniale (come, ad es., della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. n. 12821/15, n. 15383/06).
4.3. Tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A.
ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato
(sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche), esclude la responsabilità della P.A.,
qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e,
4 quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n.
999/14, n. 9546/10).
5. Passando all'esame del caso di specie, ritiene il Tribunale, alla luce delle risultanze probatorie, che l'attrice ha fornito la prova del fatto storico e del nesso causale tra il fatto e l'evento.
Le modalità di svolgimento dei fatti riferite in citazione sono state pienamente confermate dai testi e , che hanno assistito al sinistro, la genuinità delle cui dichiarazioni Tes_1 Tes_2
non è contestabile.
Il teste indifferente, ha riferito che il giorno del sinistro si trovava insieme al fratello Tes_3 ed ha dichiarato: “ero in compagnia di mio fratello in via Fogazzaro in vicino alle CP_1
Poste e Residence San Luca quando nella metà di ottobre del 2018 ho visto una NO che camminava quando all'improvviso è caduta, io e mio fratello abbiamo cercato di soccorrerla e ci siamo avvicinati …. abbiamo visto un tombino pieno di foglie e volantini e allora abbiamo visto che la NO era caduta lì nel tombino….la NO lamentava dolore al ginocchio….. preciso che la strada è dotata di illuminazione pubblica, ma al momento del sinistro la strada
risultava buia”.
Ed ancora, il teste , indifferente, ha riferito che il giorno del sinistro si trovava insieme Tes_2
alla sorella ed ha dichiarato: “io ero insieme a mia sorella verso la metà del mese di ottobre del
2018 on via Fogazzaro a era di sera, e mentre camminavamo abbiamo visto una CP_1
NO che è inciampata ed è caduta;
noi camminavamo a cir5ca 5/6 metri dalla NO ,
l'abbiamo soccorsa …..lamentava dolori in tutto il corpo ma nello specifico al ginocchio destro.
La NO è caduta in un tombino al di sotto del manto stradale, e successivamente abbiamo
visto che il tombino presentava una lesione e poi era ricoperto da fogliame e volantini che noi abbiamo dovuto spostare. La strada non era illuminata”.
Entrambi i testi escussi hanno dunque confermato la dinamica del sinistro così come descritta da parte attrice nell'atto di citazione, ovvero che la mentre camminava lungo via Fogazzaro Pt_1 in all'altezza del residence San Luca cadeva a causa di un tombino mal riposto sul CP_1
manto stradale.
Ed ancora i testi hanno corroborato la prospettazione attorea secondo cui la disconnessione del manto stradale (dovuta al tombino mal riposto) non era visibile non solo per la presenza di fogliame e volantini pubblicitari che andavano a ricoprirlo ma anche per l'assenza totale di illuminazione pubblica;
sul posto, come specificato da entrambi i testi, era presente un lampione dell'illuminazione ma non era funzionante;
carenza che non permetteva una buona visuale.
5 Inoltre, a conferma dello stato dei luoghi, tutti e due i testi escussi hanno riconosciuto le foto mostrate in sede di escussione testimoniale;
documentazione fotografica che conferma la prospettazione di parte attrice, cui si rimanda.
Orbene, alla luce dei principi innanzi esposti, nel caso di specie, l'attrice ha assolto l'onere, sulla stessa incombente, di provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia (tombino) e il danno arrecato (la frattura rotula destra).
Difatti, dall'escussione dei testi e dalle risultanze della CTU medico-legale espletata emerge pacificamente che la frattura della rotula destra subita dall'attrice sia stata causata dalla caduta dovuta alla presenza di un tombino – non visibile – non solo per l'assenza di illuminazione pubblica ma anche perché ricoperto di diverso materiale, che come specificato dal teste
[...]
è stato dallo stesso rimosso nel momento in cui ha soccorso la sig.ra Tes_2 Pt_1
La circostanza che non vi fosse alcuna delimitazione e segnalazione della disconnessione del tombino, che in ogni caso lo stesso non era visibile poiché non illuminato e ricoperto di materiale vario, esclude che la in quel momento intenta a camminare “normalmente”, potesse Pt_1
evitare il sinistro, riponendo un legittimo affidamento in merito alla non pericolosità del manto stradale.
6. Può solo evidenziarsi che l'istruttoria espletata non ha consentito di accertare alcun comportamento anomalo in capo all'attrice tale da ritenere un concorso di colpa in capo alla stessa nella causazione del sinistro.
In definitiva, è emerso con chiarezza dall'esame delle risultanze probatorie e dalla documentazione in atti (foto allegate), che il sinistro de quo si è verificato nelle circostanze di luogo e di tempo così come descritte dalla e che lo stesso è da addebitarsi all'esclusiva Pt_1
responsabilità del convenuto. CP_1
6.1. Dimostrata dall'attrice la derivazione causale dell'evento dannoso dal bene in custodia (il sinistro è stato causato dall'avvallamento ricoperto di fogliame), incombeva sull'ente convenuto la prova del fortuito, idoneo, come tale, ad elidere il nesso di causalità tra la cosa custodita.
Il non ha tuttavia dimostrato che l'evento dannoso sia stato causato in Controparte_1
esclusiva da un fattore imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza o dal fatto colposo del danneggiato o di un terzo.
Vale sul punto ribadire che non è risultata la presenza di uno specifico cartello e /o una delimitazione che vietasse ai fruitori di camminare nell'area in questione;
accorgimento che sarebbe stato idoneo a palesare la situazione di pericolo ed a consentire di poter esonerare il custode da responsabilità.
6 L'assenza di segnalazioni di attenzione ha creato una situazione di pericolo, non prevedibile da parte dell'utente, che faceva affidamento nella normale sicurezza del tratto stradale comunale.
6.2. Quindi, in considerazione delle modalità di verificazione del sinistro, della condotta
“normale” dell'attrice, non connotata da imprevedibilità né imprevenibilità, ritenuta fornita la prova del fatto storico e del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, deve ritenersi la sussistenza della responsabilità del ai sensi dell'art.2051 c.c.. Controparte_1
7. Passando alla quantificazione del danno risarcibile, il consulente tecnico medico legale nominato dall'ufficio ha riconosciuto, con argomentazioni scevre di contraddizioni e vizi logici e rassegnando conclusioni che in questa sede meritano integrale condivisione, tanto la compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica del sinistro per cui è causa, quanto la sussistenza di un danno biologico, il quale andrà liquidato applicando le tabelle del Tribunale di
Milano attualmente vigenti.
Il danno biologico è stato correttamente valutato dal CTU in 6 punti percentuali, e sono stati calcolati in complessivi gg. 30 il periodo di invalidità temporanea totale, gg. 15 quello di invalidità temporanea parziale al 50%, gg. 15 quello di invalidità temporanea parziale al 25%
Considerato che l'attrice al momento del sinistro aveva 79 anni, applicando le nuove tabelle del
Tribunale di Milano si ha:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 79 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto danno biologico € 1.915,76 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15
Danno non patrimoniale risarcibile € 7.012,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50 Invalidità temporanea parziale al 25% € 431,25 Totale danno biologico temporaneo € 4.743,75
Totale generale: € 11.755,75
7 In definitiva, sulla base della valutazione operata dal CTU, il danno biologico, permanente e temporaneo, subito da ammonta ad € 11.755,75. Pt_1
All'importo così calcolato non può essere applicata la percentuale di personalizzazione atteso che non sussistono i presupposti per un ulteriore incremento in assenza di validi riscontri probatori.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
Per quanto attiene, infine, alle spese mediche sostenute, le stesse non state documentate e pertanto non possono essere riconosciute.
8. Non resta che disciplinare le spese di lite.
Esse vanno poste a carico del in applicazione del principio della Controparte_1
soccombenza, determinate secondo il DM 55/14, calcolate in base ai valori medi (costituenti la regola in assenza di valide ragioni per discostarsene) sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato. Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico del convenuto. CP_1
Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite al procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
ll Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 8386/2019, R.G. così provvede:
1-Accoglie la domanda e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto
[...]
, in persona del sindaco pro tempore, lo condanna al pagamento in favore dell'attrice, CP_1
della somma di € 11.755,75 da considerarsi all'attualità oltre gli interessi come Parte_1
da legali dalla data del sinistro fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre ancora interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
2- Condanna, altresì, il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle Controparte_1
spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano in 5.622,00, di cui euro 518,00 per contributo unificato ed euro 27,00 per marca da bollo ed € 5.077,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, a carico del;
dispone Controparte_1
8 la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Giovanni Delli Bovi dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione orale del 15.01.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
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