Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2115/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2115/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza il 23.10.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. sino al 3.12.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.7.1975, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. GIACOMO
QUAGLIARELLA (C.F.: , giusta procura in atti, C.F._2
elettivamente domiciliata in Canosa di Puglia (BA) alla via Kennedy n. 41 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...]_1 C.F._3
il 20.10.1968, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO
ALBANESE (C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente C.F._4
domiciliato in Matera alla via L. Einaudi n. 7 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
1
-RESISTENTE-
NONCHÉ
(C.F.: , nato a Potenza in [...]_2 C.F._5
8.5.2015, in persona della curatrice speciale Avv. AN IE (C.F.:
), nata a [...] il [...], giusta nomina dell'intestato C.F._6
Tribunale, in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata in Potenza alla via Achille Rosica n. 71, pec: Email_3
-CURATRICE SPECIALE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; per il Pubblico Ministero come risultante in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1 dal coniuge , addebitandola a quest'ultimo, con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in Venosa (PZ) il 20.8.2014, deducendo che dall'unione coniugale era nato il figlio (Potenza, 8.5.2015). Pt_2
A fondamento della domanda, la ricorrente ha posto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa dei comportamenti del marito contrari ai doveri nascenti dal matrimonio. Segnatamente, ha dedotto che «Il sig. , nel corso degli CP_1
anni, aveva reso più volte palese una sorta di sdoppiamento della personalità, emersa soprattutto nelle circostanze in cui non aveva assecondato le decisioni unilaterali prese in assenza della benché minima forma di consenso e condivisione;
sovente, costui aveva manifestato crisi isteriche e nervose e posto in essere gesti estremi, si era gettato a terra, urlato, palesato fenomeni di insulso vittimismo, creando, di conseguenza, terrore psicologico e sottomissione di moglie e figlio».
A ciò doveva aggiungersi che «Durante l'unione, il tra le tante CP_1
cose, le aveva imposto ogni scelta, che doveva necessariamente godere del suo benestare, inoltre l'aveva privata persino dell'intimità di coppia, preferendo restare a dormire sul divano del soggiorno tutte le notti, le aveva impedito la frequentazione di amici e parenti della famiglia di origine, con cui i rapporti si erano deteriorati, l'aveva definitivamente allontanata dalla figlia, nata in [...] primo matrimonio,
2 R.G. N. 2115/2019 restringendo praticamente l'alveo esclusivamente ai suoi (di lui) familiari stretti». Il marito aveva tenuto comportamenti violenti, minacciosi e ingiuriosi nei suoi confronti, tanto vero, in data 2.7.2019, aveva sporto denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Lavello (PZ) e aveva abbandonato la casa coniugale insieme al figlio minorenne trasferendosi presso l'abitazione materna. Pt_2
La ricorrente ha -altresì- rappresentato che «in data 04.07.2019 […] aveva sporto ulteriore denunzia per molestia presso la stazione dei Carabinieri di Lesina, avendo appreso dal Maresciallo dei Carabinieri di Lavello che il , per crearsi CP_1
qualche alibi difensivo, aveva dichiarato che gli era stato sottratto il figlio, circostanza assolutamente falsa, essendo perfettamente consapevole che la moglie, si ribadiva, per tutelare la sua incolumità e quella del minore, si era recata dalla madre;
tali notizie avevano provocato agitazione, stato d'ansia e nervosismo alla povera malcapitata, costretta a ricorrere alle cure sanitarie della locale Guardia medica, il tutto comprovato da idonea certificazione sanitaria che si allegava nel fascicolo di parte. A tanto doveva aggiungersi che, nella medesima occasione, costui resistente era stato denunziato anche per essersi impossessato di un carnet di assegni firmati in bianco, tratti dal c/c n. 2245 intestato alla senza aver ottenuto alcuna autorizzazione Pt_1 della titolare;
[…] nel pomeriggio del 05.07.2019, il sig. Controparte_1
unitamente alla sorella germana, aveva preannunciato telefonicamente al fratello della ricorrente, Ing. che si sarebbe recato in Lesina per poter Persona_1
trascorrere del tempo con suo figlio e quivi, purtroppo, era accaduto che, giunto in loco, in dispregio agli accordi verbali e qualsivoglia ipotesi di consenso, aveva sottratto con la forza alla madre il piccolo riportandolo a Lavello;
a seguito di Pt_2
tale ulteriore gravissimo gesto di inaudita prepotenza, la Dott.ssa si era Pt_1
recata nuovamente presso la stazione dei Carabinieri di Lesina e quivi denunziato il sig. la germana e la madre Controparte_1 Controparte_2 Per_2
, per il reato di sottrazione di minorenne, rispetto al quale, peraltro, non erano
[...]
state fornite notizie di alcun genere su come stesse e dove stesse, in prosieguo di giornata e nei giorni successivi, al punto che la ricorrente nella prima mattinata del
09.07.2019 era stata costretta a ritornare in Lavello, solo con l'ausilio e la collaborazione dei Carabinieri della locale stazione era riuscita a rivedere il piccolo figliolo, che aveva ricongiunto a sé. Come se non bastasse, nella giornata del
15.07.2019, il , in assenza di qualsivoglia comunicazione preventiva, si CP_1
3 R.G. N. 2115/2019 era nuovamente presentato presso l'abitazione della madre della ricorrente, accompagnato da altre persone e, senza ottenere alcuna forma di consenso e/o autorizzazione, aveva iniziato a fare insoliti video e disturbare la quiete della povera anziana, provocandole stato di agitazione e preoccupazione, in assenza della ricorrente, che si era recata a lavorare».
In ordine alla situazione economica e occupazionale, la ricorrente ha dedotto di lavorare come fisioterapista presso la clinica Universo Salute Don Uva, sede di Foggia,
«ove percepiva la paga mensile netta di € 1000,00, di cui € 619,00 indisponibile, in forza di n. 1 cessione del quinto (€ 310,00) e n. 1 delega di pagamento (€ 309,00) verso la SANTANDER CONSUMER BANK s.p.a.». A ciò doveva aggiungersi che, in costanza di matrimonio, «si era caricata di debiti e dovuta fare carico ad es. degli oneri di ristrutturazione della casa coniugale, di proprietà del , aveva CP_1
eseguito numerosi acquisti di beni, tra cui la moto BMW intestata ed utilizzata esclusivamente dal coniuge, la seconda macchina, finanche si era sobbarcata del sostentamento dei costi legati alla cerimonia nuziale, che tutti avevano comportato l'accrescimento dell'esposizione debitoria di costei (comprovata dalla documentazione posta a corredo del fascicolo di parte) per assecondare le pressanti esigenze del marito, abile manipolatore e, con fare dispotico, unico gestore del ménage familiare», il quale -di
contro
- era disoccupato e non aveva mai lavorato durante gli anni di vita matrimoniale.
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato di:
«a) Accogliere la domanda e, per l'effetto, pronunziare la separazione giudiziale dei coniugi, con dichiarazione di esclusivo addebito, colpa e responsabilità del sig.
Controparte_1
b) Nel contempo, condannare il sig. al risarcimento dei Controparte_1
danni conseguenti agli oneri pagati e comprovati in atti in costanza di matrimonio per l'acquisto della cucina con l'istituto DEUTSCHE BANK EASY( contratto n. 7463869), pari ad € 14.000,00, per ottenere la cessione attuale del quinto dello stipendio e delega pagamento, con la società FIN SOLUTION s.p.a. (contratto n. CQS n. 144763), pari ad € 309,00 ed € 310,00 mensili, € 43952,44 per ottenere dalla società COMPASS
s.p.a. finanziamento per la ristrutturazione del debito (contratto n. CO00015398371),
€ 8129,68 per ottenere prestito per soddisfare esigenze del nucleo familiare dalla società AGOS s.p.a. ( contratto n. 13411118/PP), € 1789,69 per ottenere prestito per
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l'acquisto del televisore dalla società AGOS s.p.a. (contratto n. 53770818), € 30.000 per ottenere prestito per sostenere il pagamento delle spese nuziali dalla società
BANCA ETICA s.p.a. (contratto mod. ed. 06/2010 del 31.03.2014);
c) Condannare altresì il sig. al risarcimento dei danni, ai Controparte_1 sensi dell'art. 156 c.c. comma 1, in favore di da liquidarsi in Parte_1
via equitativa, per la causali esposte nella narrativa del presente atto;
e, per le stesse causali, dichiarare che il fallimento dell'unione coniugale è da ascriversi esclusivamente alla condotta del sig. Controparte_1
d) in ogni caso, sentire condannare parte resistente a pagare le spese e compensi del presente giudizio».
II , costituitosi in giudizio, non si è opposto alla Controparte_1
domanda di separazione personale e, contestate le avverse deduzioni, ha concluso la comparsa di costituzione e risposta domandando di:
«1. Preso atto della impossibilità di ricomporre la comunione spirituale tra i coniugi, pronunciare la separazione dei coniugi e, in ragione dell'art. 191 c.c., sciogliere la comunione, con espressa autorizzazione ai coniugi a vivere separati;
2. affidare in via esclusiva il figlio al padre , Parte_2 Controparte_1
con diritto di visita per la madre solo alla presenza degli assistenti sociali, o con modalità protette da definire di concerto con gli stessi, e ciò per tutto già esposto in narrativa. Si ribadisce che la madre non ha chiesto nessun tipo di affidamento del minore nell'atto depositato in Tribunale;
3. assegnare al la residenza coniugale e conseguentemente Controparte_1
assegnare allo stesso tutti gli arredi, anche in ragione ex art. 337 sexies c.c. dell'interesse del figlio alla permanenza nella dimora natale e del benessere psicofisico dello stesso;
4. disporre a carico della sig.ra il versamento mensile, tramite bonifico Pt_1 bancario su di un conto che le verrà comunicato, un assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento per il figlio, con rivalutazione annuale ISTAT come per legge;
5. condannare la Signora al pagamento delle spese e competenze di causa». Pt_1
III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la Presidente della
Sezione civile quale Giudice delegato alle funzioni presidenziali, con ordinanza del
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20.11.2019, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
IV Nelle more della fase istruttoria del giudizio di separazione personale, nell'ambito della quale è stata disposta la nomina del curatore speciale del minore individuandolo nella persona dell'Avv. Cristiana Coviello del Foro Parte_2
di Potenza, dopo aver disposto ed espletato C.T.U. e dopo aver definito quattro sub- procedimenti, all'udienza del 9.10.2024 il resistente ha rinunciato espressamente alle due istanze cautelari avanzate nell'ambito del quinto sub-procedimento e ha chiesto emettersi sentenza non definitiva in ordine allo status. Sicché, è stata fissata l'udienza del 23.10.2024 per la precisazione delle conclusioni in ordine alla sola domanda di separazione personale.
All'udienza da ultimo indicata, celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in ordine allo status.
I difensori dei coniugi e la curatrice speciale del minore Avv. Cristiana Coviello hanno depositato ritualmente le comparse conclusionali. Soltanto la difesa del resistente ha depositato la memoria di replica. Controparte_1
V Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le forti e ripetute accuse vicendevolmente mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Per tali ragioni, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., la domanda di separazione personale deve essere accolta, sussistendo in modo pacifico i presupposti per la sua emissione.
Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, di ordine patrimoniale e non patrimoniale, connessi alla separazione, deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
6 R.G. N. 2115/2019
A cura della Cancelleria si dispone l'allegazione della presente sentenza al fascicolo d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 2115 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2019, vertente tra e Parte_1
, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Controparte_1
presso il Tribunale di Potenza, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali
[...] C.F._3
hanno contratto matrimonio concordatario in Venosa (PZ) il 20.8.2014;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Lavello in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2014, atto N. 9, P. II, S. B, Ufficio 1);
3) dispone l'allegazione di copia della sentenza al fascicolo d'ufficio;
4) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
5) spese al definitivo.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 20.1.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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