TRIB
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 27/09/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel. dott. Valerio Ceccarelli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4460 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione con ordinanza del
10.5.2025, vertente
TRA
, con l'avv. Alessandra Moreschini Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Antonio Palumbo Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
FATTO E DIRITTO
1. ha domandato pronunziarsi la separazione dal coniuge, Parte_1
, con il quale ha contratto matrimonio in AR (RM) in Controparte_1 data 13.5.2012, precisando che dall'unione non sono nati figli.
1 2. Avutasi la costituzione di parte resistente, entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni stabilite nell'ordinanza presidenziale.
3. La causa è stata indi rimessa al Collegio per la decisione.
4. Ciò posto, la domanda di separazione personale deve essere accolta.
Al riguardo, deve rilevarsi che difetta il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
5. Atteso che le parti hanno instato esclusivamente per la pronuncia della separazione personale, non devono essere assunte ulteriori statuizioni, così come già rilevato in sede di ordinanza presidenziale, non essendo state proposte domande accessorie e non essendovi prole nata dal matrimonio.
6. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in AR (RM) in data
[...]
13.5.2012;
b) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
c) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di AR (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2012, n. 1, parte 2, serie A);
d) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel. dott. Valerio Ceccarelli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4460 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione con ordinanza del
10.5.2025, vertente
TRA
, con l'avv. Alessandra Moreschini Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Antonio Palumbo Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
FATTO E DIRITTO
1. ha domandato pronunziarsi la separazione dal coniuge, Parte_1
, con il quale ha contratto matrimonio in AR (RM) in Controparte_1 data 13.5.2012, precisando che dall'unione non sono nati figli.
1 2. Avutasi la costituzione di parte resistente, entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni stabilite nell'ordinanza presidenziale.
3. La causa è stata indi rimessa al Collegio per la decisione.
4. Ciò posto, la domanda di separazione personale deve essere accolta.
Al riguardo, deve rilevarsi che difetta il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
5. Atteso che le parti hanno instato esclusivamente per la pronuncia della separazione personale, non devono essere assunte ulteriori statuizioni, così come già rilevato in sede di ordinanza presidenziale, non essendo state proposte domande accessorie e non essendovi prole nata dal matrimonio.
6. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in AR (RM) in data
[...]
13.5.2012;
b) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
c) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di AR (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2012, n. 1, parte 2, serie A);
d) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
2