Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
50/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
Assistite e difese dall'Avv.to Paola Soragni del foro di Reggio Emilia
Ricorrenti contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Bologna
Resistente
Conclusioni
Per la ricorrente: “In via principale: dichiarare tenuto e condannare il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere alle ricorrenti, CP_1
pro-quota, la reversibilità dell'indennizzo ex art. 2, comma 1, L. 210/92;
In via subordinata: dichiarare tenuto e condannare il , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, a corrispondere alla ricorrente , Parte_1
la reversibilità dell'indennizzo ex art. 2, comma 1, L. 210/92; Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. e , in qualità di eredi della loro madre Parte_1 Parte_2 Per_1
hanno convenuto il per ottenere la reversibilità pro
[...] Controparte_1
quota dell'indennizzo ex art. 2, comma 1, L. 210/92.
Le ricorrenti hanno esposto che la madre a causa di trasfusioni di sangue aveva contratto il virus dell'HCV e, con decorrenza dal 1/02/1994, aveva, poi, ottenuto il diritto all'assegno di cui alla L. 210/92, a titolo di indennizzo.
A seguito del decesso della madre, le ricorrenti presentavano in data 24/01/2023 domanda (doc. 1 ric.) al fine di ottenere la reversibilità per 15 anni dell'indennizzo, allegando la seguente precisazione: “Con la presente, in allegato alla domanda di assegno reversibile ex L. 210/92 si precisa quanto segue. La signora aveva Per_1
ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo ex. I. 210/1992 dal 01/02/1994 all'epoca del riconoscimento il detto emolumento era espressamente reversibile. La reversibilità dell'assegno costituisce regola generale entro i limiti temporali ivi stabiliti senza essere condizionata dall'evento morte del danneggiato (Sent. n.
10896/2003). La norma in questione non pone alcuna specifica condizione al riguardo, né in particolare richiede che la morte del titolare sia causalmente legata alla patologia per cui fruiva dell'indennizzo.
Gli unici requisiti che appaiono configurabili per il diritto alla reversibilità dell'indennizzo sono il decesso del titolare e l'appartenere ad una delle categorie a cui la legge lo riconosce (Sent. n. 5351/2007). L'indennizzo in godimento alla signora sino alla data del decesso dunque era ed è quello disciplinato dalla I. 210/92 Per_1
in vigore all'epoca del riconoscimento. Pertanto nel caso in oggetto il
Pag. 2 di 6 riconoscimento dell'assegno reversibile nei confronti degli eredi prescinde dal nesso di causa tra la patologia sofferta ed il decesso. In tal senso si veda anche Sentenza
Tribunale di Reggio Emilia n. 183/2017. La domanda di riconoscimento è inoltrata e richiesta da entrambe le figlie essendo deceduto il coniuge della signora Per_1
come si evince dalla documentazione allegata alla domanda.”; tale richiesta non riceveva alcun riscontro.
Le ricorrenti, richiamando precedenti giurisprudenziali. hanno evidenziato che nel caso in oggetto la reversibilità dell'indennizzo prescinde dal requisito del nesso di causa tra la patologia sofferta ed il decesso, in quanto la sig.ra aveva ottenuto Per_1
il riconoscimento nel 1994; molto prima della modifica dell'art. 2, comma 1, L.
210/1992, intervenuta con la legge finanziaria del 2003 che ha previsto che il soggetto danneggiato da trasfusioni o vaccinazioni obbligatorie percepisca un indennizzo “non rivalutabile”, salvo il caso di nesso di causa tra la patologia sofferta ed il decesso;
fino a quel momento, invece, l'indennizzo consisteva in un assegno reversibile per 15 anni.
In via subordinata, nel caso in cui non fosse riconosciuto l'indennizzo alla figlia non convivente, , è stato chiesto di riconoscere l'intero importo della Parte_2
reversibilità a , convivente della madre all'epoca del decesso e quindi Parte_1
legate dallo “speciale vincolo di convivenza, per il quale essi si trovano a patire, per colpa dello Stato, la perdita oltre che affettiva, altresì economica del venir meno di un congiunto” (Cass. n. 11030/17)
2. Si è costituito il che ha chiesto il rigetto del ricorso Controparte_1
innanzitutto per omessa prova del nesso causale tra la patologia contratta dalla de cuius ed il decesso della stessa;
è stata fornita con la L 350/2023 un'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 3, L. n. 210/92 da applicare con efficacia retroattiva, in considerazione del fatto che l'intervento ha meglio determinato la portata precettiva
Pag. 3 di 6 della norma interpretata, esplicitando il significato già nella stessa contenuto;
nel caso in cui la connessione causale non sussista, al familiare si riconosce esclusivamente ciò che è entrato già a far parte del patrimonio del de cuius prima del decesso e, dunque, i ratei dell'indennizzo di cui risultava essere beneficiario che risultino scaduti prima del decesso e non riscossi.
3. Tanto premesso, la causa viene decisa all'esito della discussione orale.
4. Il ricorso è infondato.
5. Va richiamata ai senso dell'art 118 disp att cpc la motivazione delle sentenze della a Corte di Appello di Bologna n. 29/2024 e n. 173/2023 ( relative a sentenze di questo Tribunale).
“…In tema di danni derivati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni eri emoderivati, occorre distinguere tra l'ipotesi di decesso del danneggiato causalmente connesso con le vaccinazioni o le patologie indicate dalla L. n. 210 del 1992, che attribuisce ai familiari del "de cuius" ivi indicati il diritto alla percezione dell'assegno mensile reversibile o, in alternativa, di un assegno "una tantum", quali provvidenze loro spettanti "iure proprio ", dall'ipotesi in cui tale nesso eziologico non vi sia, con conseguente diritto alla sola percezione dei ratei dell'assegno istituito a favore del danneggiato, scaduti prima del suo decesso ma non riscossi, spettanti
"iure hereditario ", per essere stati acquisiti alla sfera giuridica del danneggiato prima dell'evento morte" (…) La L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 145, ha chiarito che la reversibilità dell'assegno previsto dal comma 1 si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 3. Tale ultima norma prevede che "Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di Lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a
Pag. 4 di 6 carico;
il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia
". La portata delle richiamate previsioni normative è stata chiarita da Cass. n. 3879 del 18/2/2009, che ha rilevato che nell'ipotesi di decesso del danneggiato, occorre distinguere tra decesso causalmente connesso o non causalmente connesso con le vaccinazioni o patologie previste dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210.
Nell'ipotesi in cui la connessione causale sussista, la L. n. 210, art. 2 prevede a favore dei familiari ivi indicati il diritto a godere dell'assegno mensile reversibile
(per il tempo di 15 anni) o, in alternativa, il diritto all'assegno una tantum. Questi alternativi diritti, non penetrati nel patrimonio del dante causa, al familiare sono riconosciuti iure proprio. Nell'ipotesi in cui la connessione causale non sussista, spetta invece all'erede ciò che è nell'eredità, come diritto acquisito dal de cuius prima del decesso, ovvero i ratei dell'assegno istituito a favore del danneggiato, scaduti prima del suo decesso e che egli non aveva riscosso.”
Le provvidenze previste dalla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 3, sono dunque diverse rispetto all'indennizzo previsto dal comma 1 stesso articolo, tanto che necessitano, come riconosciuto da questa Corte nell'arresto n. 25559 del 2015 e come stabilito dalla L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 4 di un'apposita domanda amministrativa, con allegata la documentazione comprovante anche la data della vaccinazione o somministrazione di emoderivati e il decesso del danneggiato”.
Nel caso di specie, mancando la prova del nesso causale tra la patologia di cui si discute e il decesso di , il ricorso va respinto. Persona_1
6.Le spese possono essere compensate stante l'esistenza di un diverso orientamento della Corte d'Appello di Bologna precedente alle sentenze sopra richiamate.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 50/2024:
1) Respinge il ricorso proposto da e contro il Parte_1 Parte_2
. Controparte_1
2) Compensa le spese di causa.
Reggio Emilia, così deciso il 4/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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