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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/11/2025, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6031/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
, C.F. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
27/09/1981, residente in [...] unico, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Maria Teresa Auteri, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti contro
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...]2, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Lo Cigno, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 28/10/2025.
* * * * * *
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 26/06/2025 la IG.ra ha chiesto Parte_1 che venisse regolato il regime di affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento delle figlie minori ed nate a Genova (GE) in data 11/10/2016 Per_1 Per_2 ed in data 01/11/2019, avute dalla relazione sentimentale e convivenza more uxorio Per_3
con il IG. e riconosciute da entrambi i genitori. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 25/09/2025, si è costituito in giudizio il convenuto e all'udienza del 28/10/2025, le parti, dapprima contrapposte, all'esito del tentativo di conciliazione hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui al dispositivo,
a cui pertanto il Tribunale, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, conferisce vigore, non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente al superiore interesse morale e materiale dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.21
c.p.c.
Pt_2
le seguenti condizioni concordate dalle parti:
1. affidamento condiviso delle figlie minori e (nate a Genova l'11/10/2016) ed Per_1 Per_2
(nata a [...] l'[...]) ad entrambi i genitori con collocazione abitativa Per_3
prevalente e residenza anagrafica presso la madre nella casa ex familiare sita in Genova, via Romana di Quarto 89 unico;
2. fintanto che il padre non avrà reperito idonea abitazione ad ospitare le figlie, il padre potrà tenere con sé le figlie liberamente, previ accordi tra i genitori, e in ogni caso a sabati
e domeniche alternati senza pernottamento, oltre a un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola con riaccompagnamento a casa della madre per cena, con la precisazione che il IG. si impegna a reperire idonea abitazione entro un anno;
CP_1
3. dal momento in cui il IG. avrà reperito idonea abitazione, le figlie staranno CP_1 dal padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola al lunedì
2 mattina con riaccompagnamento a scuola, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
4. il IG. verserà in favore della IG.ra , a titolo CP_1 Parte_1 di contributo per il mantenimento ordinario delle figlie, l'importo mensile di € 600,00 (€
200,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
5. nel momento in cui inizieranno i pernottamenti presso il padre, l'assegno sarà automaticamente ridotto ad € 450,00 mensili;
6. le spese straordinarie, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/9/2016, verranno suddivise al 50% fra i genitori;
7. l'assegno unico di famiglia verrà percepito integralmente dalla IG.ra Parte_1
”
[...]
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
, C.F. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
27/09/1981, residente in [...] unico, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Maria Teresa Auteri, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti contro
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...]2, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Lo Cigno, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 28/10/2025.
* * * * * *
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 26/06/2025 la IG.ra ha chiesto Parte_1 che venisse regolato il regime di affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento delle figlie minori ed nate a Genova (GE) in data 11/10/2016 Per_1 Per_2 ed in data 01/11/2019, avute dalla relazione sentimentale e convivenza more uxorio Per_3
con il IG. e riconosciute da entrambi i genitori. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 25/09/2025, si è costituito in giudizio il convenuto e all'udienza del 28/10/2025, le parti, dapprima contrapposte, all'esito del tentativo di conciliazione hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui al dispositivo,
a cui pertanto il Tribunale, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, conferisce vigore, non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente al superiore interesse morale e materiale dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.21
c.p.c.
Pt_2
le seguenti condizioni concordate dalle parti:
1. affidamento condiviso delle figlie minori e (nate a Genova l'11/10/2016) ed Per_1 Per_2
(nata a [...] l'[...]) ad entrambi i genitori con collocazione abitativa Per_3
prevalente e residenza anagrafica presso la madre nella casa ex familiare sita in Genova, via Romana di Quarto 89 unico;
2. fintanto che il padre non avrà reperito idonea abitazione ad ospitare le figlie, il padre potrà tenere con sé le figlie liberamente, previ accordi tra i genitori, e in ogni caso a sabati
e domeniche alternati senza pernottamento, oltre a un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola con riaccompagnamento a casa della madre per cena, con la precisazione che il IG. si impegna a reperire idonea abitazione entro un anno;
CP_1
3. dal momento in cui il IG. avrà reperito idonea abitazione, le figlie staranno CP_1 dal padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola al lunedì
2 mattina con riaccompagnamento a scuola, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
4. il IG. verserà in favore della IG.ra , a titolo CP_1 Parte_1 di contributo per il mantenimento ordinario delle figlie, l'importo mensile di € 600,00 (€
200,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
5. nel momento in cui inizieranno i pernottamenti presso il padre, l'assegno sarà automaticamente ridotto ad € 450,00 mensili;
6. le spese straordinarie, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/9/2016, verranno suddivise al 50% fra i genitori;
7. l'assegno unico di famiglia verrà percepito integralmente dalla IG.ra Parte_1
”
[...]
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
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