Sentenza 29 aprile 2009
Massime • 1
Non integra il reato di abusivo esercizio della professione di medico oculista la condotta del medico-optometrista che si limiti alla misurazione della vista e alla predisposizione di lenti correttive nei casi di miopia e di presbiopia, senza compiere valutazioni di carattere diagnostico o svolgere attività terapeutiche dirette non già a rimediare a semplici disfunzioni della funzione visiva, ma ad una vera e propria malattia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/2009, n. 26609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26609 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2009 |
Testo completo
n. 8961/09 R.G. 26 6 09 /09 P.U. 29.4.2009
Sent. n. 863
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte Suprema di Cassazione
Sezione VI Penale
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Giorgio Lattanzi Presidente
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere Dott. Antonio S. Agrò 6659
Dott. Anna Maria Fazio 6629
Dott. Carlo Citterio 6659
ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso proposto da AR GI avverso sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 3.10.2008
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visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione del Cons. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, dott. F.M. Iacoviello, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore della parte civile, avv. Gian Carlo Muccio, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado;
udito il difensore dell'imputato, avv. Elio Palombi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
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e la sentenza impugnata si limiterebbe richiamare acriticamente la deposizione del consulente tecnico del pubblico ministero, ignorando\\ nella sostanza i termini della questione sottoposta all'esame del giudice di appello. Deduce in via gradata vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena;
ed anche relativamente alla quantificazione del danno e alla condanna alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, in cui la parte civile non aveva presentato conclusioni limitandosi al deposito di una memoria. Anche nel presente grado di giudizio la parte civile ha presentato memorie, sostenendo l'inammissibilità del ricorso;
e, per il caso in cui dovesse essere ritenuta lecita l'attività del AR, l'illegittimità costituzionale dell'art. 348 c.p. per contrasto con l'art. 32 della Costituzione.
Va premesso che la sentenza impugnata ha affermato la colpevolezza del AR
“limitatamente alla correzione prismatica", e cioè ad uno solo dei fatti contestatigli in origine, assolvendolo espressamente “per il resto"; e che, non essendo stata la sentenza impugnata dalla pubblica accusa in quest'ultima statuizione, la cognizione di questa Corte resta necessariamente limitata all'unico episodio di cui sopra. Si tratta della prescrizione a tale EL DE MO di "un prisma a due diottrie a base interna sull'occhio sinistro" a scopo di correzione miopica, e cioè dell'applicazione di lente a contatto per sorreggere un'insufficienza del visus determinata da lieve miopia. Si tratta, secondo i giudici di appello, di prescrizione riservata all'oculista; mentre all'esercente la professione ausiliaria competeva esclusivamente la realizzazione materiale del prisma.
Tale affermazione non può essere condivisa. Ed invero, questa Corte (Sez. VI, 24.6.2003 n. 35101, AR) ha avuto occasione di affermare il principio opposto nell'ambito addirittura della stessa vicenda processuale, pronunciandosi a seguito di ricorso del AR avverso la conferma, in sede di riesame, di sequestro probatorio di documentazione e ritenendo non configurabile il reato di cui all'art. 348 c.p. nella condotta dell'esercente una professione ausiliaria che abbia effettuato una correzione prismatica;
e ciò in quanto si tratta di attività consistente nella semplice misurazione della potenza visiva e nella prescrizione di lenti correttive e non implicante necessariamente una diagnosi medico-oculistica diretta ad individuare malattie o imperfezioni dell'occhio. Ben è vero che un'affermazione di principio operata in un procedimento incidentale non vincola il giudice della cognizione e non lo obbliga ad uniformarsi al principio di diritto in quella sede affermato;
ma è altrettanto vero che, come esattamente rileva la difesa del ricorrente, in presenza di tale affermazione, di cui esisteva documentazione agli atti, il giudice della cognizione sarebbe stato tenuto a dare motivato conto delle ragioni per cui riteneva di discostarsi da essa, mentre la sentenza impugnata tace del tutto sul punto. Ciò legittimerebbe già di per sé l'annullamento con rinvio della sentenza, per rimediare al vizio di motivazione fondatamente denunciato dal ricorrente. Il rinvio appare tuttavia superfluo, per le ragioni di cui appresso.
Anche indipendentemente dalla questione del libero esercizio della attività di optometrista, in diverse occasioni risolta in senso positivo da questa Corte, a condizione che non esista sovrapposizione all'esercizio della professione medica (cf., oltre alla sentenza sopra citata, Sez. VI, 3.4.2005 n. 9089, Schirone;
idem, 11.7.2001 n. 27853, Mombelli); idem, 20.6.2007 n. 34200, PG Bologna
contro
Mosconi) ed anche dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento specifico alla figura dell'ottico-optometrista (Cons. Stato, Sez. VI, 4.10.2005 n.5297, S.A. e altro;
T.A.R. Lecce Sez. II, 3.12.2003 n.8737, Mocellin e altro), si è costantemente affermato in genere che qualsiasi attività non regolata espressamente dalla legge sia libera e perciò non penalmente sanzionata quando non invada il campo riservato ad attività professionale regolamentata dalla legge;
e si è ritenuto di conseguenza che la misurazione della vista e l'apprestamento di lenti correttive, nei casi di miopia e di presbiopia, sia attività consentita anche all'esercente la professione di ottico (cui il ricorrente è abilitato), purché non comporti valutazioni di carattere diagnostico e svolgimento di attività terapeutiche dirette non già a rimediare a semplici disfunzioni della funzione visiva, ma a vera e propria malattia, trattandosi di attività non riservata in via esclusiva al medico oculista. Nel caso di specie, risulta che l'imputato si era limitato alla misurazione della vista e alla predisposizione di lenti a contatto per la correzione di una miopia strumentalmente accertata;
e cioè ad una attività che rientra senz'altro nell'esercizio della professione ausiliaria di ottico e che non è riservata a quella del medico specialista.
La questione di legittimità costituzionale è proposta dalla parte civile sulla base di argomentazione generica, che si limita a denunciare il preteso contrasto dell'art. 348 c.p. con l'art. 32 della Costituzione senza meglio enunciarne le ragioni;
e che risulta comunque manifestamente infondata, dal momento che nessun pericolo per la salute può derivare dall'esercizio, da parte di tecnico abilitato, di un'attività meramente meccanica e materiale.
Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato. Consegue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, all'udienza del 29 aprile 2009
I Consigliere estensore Il Presidente Pindo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 26 GIU 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalla