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Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/07/2024, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN0 La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Nicoletta Taiti consigliera
all'udienza del 25.1.2024, all'esito della camera di consiglio, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 190/2023
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv.ti Claudio Defilippi e Gianna Sammicheli
contro
- appellato – CP_1
Avv.ti Silvano Imbriaci e Marco Fallaci
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 216/2022 del Tribunale di Arezzo giudice del lavoro, pubblicata il 5.10.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 5.10.2022 il Tribunale di Arezzo ha dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza il ricorso, depositato il
5.7.2022, con cui aveva proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI - 000089683 emessa dall' . Con il CP_1 provvedimento impugnato l'ente di previdenza aveva contestato all'odierna appellante la violazione dell'art. 2 comma 1 bis del D.L.
463/1983, convertito con modificazioni nella L.638/1983 (omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali), e applicato la sanzione di € 19.500,00, oltre spese del procedimento.
2. In motivazione il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività ex art. 6 del D.L.gs. 1° settembre 2011, n. 150, proposta dall' in via CP_1 preliminare, all'atto della sua costituzione. Secondo il Tribunale, infatti, avvenuto il deposito del ricorso introduttivo il 5.7.2022, l'istituto avrebbe dato prova di avere notificato l'ordinanza ingiunzione il 26.5.2022 (come sarebbe stato attestato dall'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto impugnato, sottoscritto personalmente dall'attrice e recante il timbro postale con la data, appunto, del 26.5.2022). La parte privata, si legge ancora nella sentenza impugnata, non avrebbe contestato il documento recante la notifica con lo strumento, in ipotesi necessario, della querela di falso, così che vi sarebbe stata piena prova in atti dell'introduzione del giudizio in data successiva al compimento del termine decadenziale di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, previsto dall'art. 6 del D.L.gs. 150/2011.
3. Di qui secondo il Tribunale l'inammissibilità dell'impugnazione, considerato anche come l'attrice non avesse proposto istanza di rimessione in termini, né avesse allegato di essere incorsa nella decadenza per fatto a lei non imputabile.
4. La parte privata impugna la decisione davanti a questa Corte e ne chiede la riforma e quindi l'accoglimento delle conclusioni già svolte in primo grado (perciò in tesi l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, in ipotesi la riduzione della sanzione al minimo di legge), affidando le proprie ragioni a due motivi. Con il primo lamenta che il Tribunale non abbia correttamente qualificato l'azione proposta, che sarebbe stata un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 e 618 bis c.p.c., diretta a contestare il diritto dell' a procedere esecutivamente, in forza del CP_1 titolo rappresentato dall'ordinanza ingiunzione, un'azione quindi non soggetta a decadenza. Nella specie l'appellante avrebbe inteso far valere un fatto estintivo della pretesa sanzionatoria, rappresentato dalla tardività della relativa contestazione, che sarebbe avvenuta oltre il
2 termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. 689/1981. In ogni caso, secondo l'attrice, ella non avrebbe mai ricevuto la notifica degli atti prodromici all'ordinanza ingiunzione stessa, in specie la contestazione delle pretese violazioni, contenuta nell'atto di accertamento di cui aveva detto l' , omissione che avrebbe determinato la nullità insanabile CP_1 dell'intero procedimento conclusosi con l'emissione del titolo opposto.
5. Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione di primo grado per non avere motivato in ordine alle eccezioni di decadenza ex art. 14 della L. 689/1981 e di difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta come formulate in ricorso, e di cui ha argomentato la fondatezza.
6. Si è costituito l' per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione CP_1 avversaria.
7. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito rileva la Corte come sia del tutto pacifico che il ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione di cui si discute sia stato depositato il 5.7.2022. Del pari non
è controverso che il titolo sia stato notificato all'odierna appellante il
26.5.2022. E' quindi fuori discussione che, se ritenuto applicabile nella specie il termine decadenziale di trenta giorni dalla notifica del provvedimento opposto, previsto per l'introduzione dell'azione giudiziaria dall'art. 6 del D.L.gs. 150/2011, l'opposizione sarebbe tardiva.
8. Nella prospettazione dell'appellante, tuttavia, il termine non sarebbe applicabile in quanto quella agita sarebbe un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 e 618 bis c.p.c.
9. Si tratta di un argomento completamento infondato. Risulta infatti dal ricorso di primo grado come l'attrice nel giudizio di opposizione avesse lamentato: a) l'omessa notifica dell'atto di accertamento prot. n. . CP_1
0500. 12/05/2017.0076957 del 19.05.2017, contenente la contestazione dell'addebito poi sanzionato con il provvedimento opposto;
b) il compimento della decadenza ex art. 14 della L. 689/1981, in quanto non sarebbe stato “giustificato il superamento del termine di 90 giorni stabilito
3 per la contestazione delle violazioni dall'art. 14 della l. 689/81” (così il ricorso di primo grado); c) l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza ingiunzione.
10. E' allora di una certa evidenza come tutti i vizi dedotti con l'opposizione attenessero alla regolarità formale dell'ordinanza ingiunzione (così il difetto di motivazione) o alle fasi procedimentali antecedenti la formazione e la notifica del provvedimento (così l'asserito superamento del termine decadenziale per la contestazione degli addebiti e l'omessa notifica del verbale che recava quella contestazione). Ne deriva che quei vizi avrebbero dovuto essere necessariamente proposti con l'opposizione ex art. 6 del D.L.gs. 150/2011 e perciò nel termine decadenziale per essa previsto dalla legge. In contrario costituisce jus receptum (e non sembra dubitarne peraltro neppure l'appellante) il principio per cui l'opposizione all'esecuzione, a fronte della pretesa sanzionatoria portata in un'ordinanza ingiunzione, è azione esperibile solo quando si intenda far valere fatti estintivi di quella pretesa sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo stesso (così per tutte Cass.
6119/2004). Fatti di cui non vi è traccia nelle difese della parte appellante. Il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto la tardività dell'opposizione e perciò la sua inammissibilità. Il primo motivo di appello deve essere pertanto respinto.
11. E' poi certamente infondato il secondo motivo, giacché, a fronte della tardività dell'opposizione, era evidentemente precluso al giudice di esaminare questioni che avrebbero dovuto essere poste entro il termine decadenziale di legge.
12. L'appello va pertanto respinto. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
13. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione
4 all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 1.984,00 oltre accessori di legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 25.1.2024 Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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