Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00307/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00625/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Deiana, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Latina, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- del decreto prefettizio prot. N.-OMISSIS- del 25 giugno2025 dell’Ufficio Territoriale del Governo di Latina, recante il diniego dell’iscrizione del ricorrente nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo di cui al D.M. 6.10.2009;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata a iscrivere il ricorrente nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo di cui al D.M. 6.10.2009 e/o comunque all'adozione di ogni misura idonea a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Latina e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa OS TA US IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo notificato il 23 luglio 2025 e depositato in pari data parte ricorrente impugna al fine dell’annullamento, il decreto prefettizio prot.N.-OMISSIS- del 25/06/2025 con il quale è stato negato il rinnovo dell’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo (D.M. 6 ottobre 2009), categoria “16/b buttafuori”.
2. Nel ricorso il ricorrente rappresenta:
- che in data 18 giugno 2024, l’Istituto di Vigilanza-OMISSIS-, datore di lavoro del ricorrente, ha presentato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Latina istanza per l’iscrizione del proprio dipendente nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, ai sensi del D.M. 6 ottobre 2009 e ss.mm.ii., al fine di consentirgli di svolgere attività nel settore della sicurezza e controllo degli spettacoli;
- che con nota del 4 settembre 2024 l’Amministrazione ha comunicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Tali motivi erano individuati nel parere negativo espresso dalla Questura di Latina, in ragione di taluni precedenti di polizia riportati dal Sig. -OMISSIS- nel periodo intercorrente tra il 2008 e il 2015, segnatamente: I) nel 2008, arresto per inadempimento dell’ordine del Questore di -OMISSIS- di allontanamento dal territorio nazionale (art. 14, comma 5-ter, L. 286/1998); II) nel 2014, denuncia all’A.G. per violazione di abusi edilizi (art. 181, comma 1, D.Lgs. n. 42/04); III) nel 2015, denuncia per minaccia (art. 621 c.p.);
- che in data 30 settembre 2024, il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni difensive, con le quali ha evidenziato che i fatti contestati erano risalenti nel tempo, riconducibili a mere denunce non sfociate in condanne penali, e di natura occasionale, rappresentando altresì la volontà del ricorrente di intraprendere uno stile di vita orientato all’impegno e alla realizzazione personale;
- che ciononostante, il procedimento si è concluso con l’adozione del provvedimento n. -OMISSIS- del 21 febbraio 2025, di diniego dell’iscrizione del ricorrente nell’elenco prefettizio, ritenendo le segnalazioni di polizia citate non compatibili con il requisito della buona condotta di cui all’art. 11 TULPS;
- che avverso tale diniego, il ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale, Sezione Staccata di Latina (R.G. n. 378/2025) lamentando, tra l’altro, il difetto di motivazione in ragione dell’omessa valutazione delle osservazioni formulate dal ricorrente ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/1990;
- che con sentenza n. -OMISSIS-/2025, pubblicata in data 09 giugno 2025, questo Tribunale ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato per difetto di motivazione e ordinando la “regressione del procedimento alla fase della valutazione delle osservazioni presentate dal ricorrente, dei cui esiti l’Amministrazione dovrà dare conto nel provvedimento finale” ;
- che in esecuzione della suddetta sentenza del T.A.R., la Prefettura di Latina ha emesso il provvedimento n. -OMISSIS- del 25 giugno 2025, avversato con il presente gravame.
3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 - Difetto di motivazione
Secondo il ricorrente il decreto prefettizio impugnato non avrebbe rimediato al difetto di motivazione in cui era incorsa la Prefettura con il provvedimento originario, n. -OMISSIS-/2025, limitandosi a un mero richiamo delle osservazioni difensive del ricorrente e dei precedenti di polizia, senza controdedurre in modo specifico alle osservazioni del ricorrente. Si sostiene in ricorso che il decreto impugnato presenterebbe una “ motivazione apparente, che non consent[irebbe]e di verificare l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione per giungere alla decisione di diniego”.
II) Violazione del giudicato amministrativo, eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria
Il provvedimento prefettizio del 25 giugno 2025 si porrebbe in violazione del giudicato formatosi con la sentenza n. -OMISSIS-/2025 del T.A.R. Lazio Latina, che aveva imposto all’autorità prefettizia un preciso obbligo di care conto nel provvedimento finale" degli esiti della valutazione delle osservazioni difensive, obbligo che non sarebbe stato assolto dall’Amministrazione.
4. Con decreto n. 64 del 29 luglio 2025 la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato di cui all’art.14 disp.att.cpa ha provvisoriamente ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
3. Con ordinanza cautelare n. 230 dell’11 settembre 2025 questa sezione “ Ritenuto che il ricorso non appare prima facie sfornito del prescritto fumus, attesa anche la precedente la sentenza n. -OMISSIS-/2025 del T.A.R. Lazio – Sezione Staccata di Latina e che sussiste il lamentato periculum” ha accolta l’istanza cautelare, disponendo “la sospensione del provvedimento impugnato ai fini della iscrizione provvisoria del ricorrente nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo di cui al D.M. 6.10.2009”;
4. In vista della fase di merito si è costituita con atto di mera forma l’Avvocatura dello Stato nell’interesse dell’amministrazione intimata, depositando relazione prefettizia sui fatti oggetto di causa, in cui l’Ufficio Territoriale del Governo di Latina ha sostenuto la legittimità del proprio operato.
5. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. A seguito dell’approfondimento proprio della fase di merito, il ricorso deve ritenersi infondato.
Preliminarmente il Collegio rimarca come l'atto di iscrizione nell'elenco prefettizio debba essere inquadrato nella categoria delle autorizzazioni di polizia, rispetto alle quali valgono i principi generali in materia, sia in ordine alla discrezionalità dell'autorità amministrativa nel concederle, sia in ordine al correlato sindacato del giudice amministrativo nel valutarne la eventuale illegittimità della decisione assunta dalla PA sulla relativa istanza (cfr. in termini TAR Lombardia, Milano, 14 febbraio 2019, n. 318).
Le autorizzazioni di polizia, com'è noto, non si limitano a rimuovere il limite ad una situazione giuridica soggettiva già di spettanza del privato, ma assumono un contenuto permissivo da individuarsi, nel caso di specie, nello svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza nell'ambito delle mansioni connesse all'intrattenimento e allo spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.
Il controllo preventivo sullo svolgimento di tali attività, in principio riservata all'autorità di pubblica sicurezza, mira, dunque, ad impedire che il loro esercizio da parte di privati possa rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità. La ratio dell'obbligo di iscrizione nell'elenco prefettizio di cui si discute va dunque rinvenuta sempre nella tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, avendo l'autorizzazione di polizia preminenti finalità preventive a garanzia della collettività.
D'altra parte occorre rammentare che, vagliando la legittimità del D.M. 6 ottobre 2009, la giurisprudenza amministrativa ha escluso che l'iscrizione costituisca una generica abilitazione, essendo piuttosto la stessa ancorata al concreto svolgimento delle attività di vigilanza e di controllo al servizio di un determinato datore di lavoro (cfr. Tar Lazio, Roma, 19 marzo 2018, n. 3046).
Difatti, il legislatore, all'art. 3, comma 9, ultima parte, della L. n. 94 del 2009 ha previsto che "Gli oneri derivanti dall'attività di cui al presente comma" - ovvero l'iscrizione nell'elenco prefettizio - "sono posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo di cui al comma 7."
La scelta di riservare al datore di lavoro la richiesta di iscrizione nell'elenco prefettizio, d'altra parte, risponde all'esigenza, a fronte della complessità degli accertamenti richiesti alle Prefetture in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti all'art. 1, comma 4, D.M. 6 ottobre 2009 citato ai fini dell'iscrizione, di non gravare eccessivamente le Prefetture con accertamenti inutili, in quanto non finalizzati all'assunzione.
Orbene, l’art. 1 del D.M. 6.10.2009 (“Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94”) elenca i requisiti cui è subordinata l'iscrizione nel predetto elenco “ Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.
Ai sensi dell'art. 11, del T.U.L.P.S. " Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione".
La norma superiormente indicata condiziona in generale il rilascio delle autorizzazioni di polizia alla verifica della mancata sussistenza di alcuni requisiti necessariamente ostativi (la condanna per tipologie di reati tassativamente individuati), ovvero ne facoltizza il diniego sulla base di altri, tra i quali, oltre a meno gravi fattispecie penali, rientra la cosiddetta "buona condotta".
La norma, quindi, individua sia le ipotesi in cui l'Autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati (comma 1 e prima parte del comma 3 che impongono il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia ovvero il loro ritiro in presenza dei presupposti ivi previsti) sia quelle in cui essa è, invece, titolare di poteri discrezionali (comma 2 e seconda parte del comma 3) norma che deve essere letta congiuntamente alla pronuncia della Corte Costituzionale 16 dicembre 1993, n. 440, che ne ha dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta (Cons. Stato, VI, 22 giugno 2006, n. 3813; id. 21 settembre 2005 n. 4901).
Ne consegue che l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere vincolato non impedisce affatto all'amministrazione di negare il titolo o di revocarlo atteso che essa, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, è tenuta a valutare se manchi la buona condotta per la commissione di fatti che, sebbene non costituiscano reato, comunque, rendano gli interessati immeritevoli di ottenere o mantenere la licenza di polizia, non occorrendo un giudizio di pericolosità sociale del soggetto. Inoltre, in ragione della natura preventiva dei provvedimenti di polizia rispetto a fatti che possono compromettere la sicurezza pubblica, ai fini della revoca della licenza non è richiesto che vi sia stato un concreto e accertato abuso della licenza, essendo sufficiente un giudizio probabilistico.
Sul punto, in linea generale, la giurisprudenza ha costantemente affermato che l'affidabilità e la buona condotta possono essere desunte da condotte significative soprattutto collegate e coerenti con il tipo d'attività soggetta a tali titoli di polizia, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, con la precisazione che il relativo giudizio parte dai dati per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di sua inaffidabilità e cattiva condotta inerente all'attività e, da qui, l'abuso del titolo stesso (v. Consiglio di Stato, III, 4 luglio 2019, n. 4595; id. 3 aprile 2013, n. 1867; id., 4 dicembre 2015, n. 5522; TAR Sicilia, Palermo, III, 3 agosto 2020, n.1741).
In altre parole, la valutazione rimessa in materia all’autorità di pubblica sicurezza deve essere effettuata sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie, al fine di verificare il potenziale pericolo rappresentato dalla possibilità di utilizzo del titolo a fini illeciti e deve estrinsecarsi in una congrua motivazione che consenta in sede giurisdizionale di verificare la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie.
Ne consegue che, essendo il potere riconosciuto all'autorità di pubblica sicurezza in materia di rilascio delle licenze di polizia connotato da elevata discrezionalità in considerazione della sottesa finalità di prevenzione della commissione di illeciti a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il giudizio in ordine alla gravità degli abusi o del difetto di buona condotta è sindacabile da parte del Giudice amministrativo solo sotto profili di travisamento dei fatti o manifesta illogicità.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'onere di motivazione gravante sull'amministrazione sia stato rispettato, e ciò in base alle seguenti considerazioni:
In esecuzione della sentenza di questo Tribunale 9 giugno 2025 n. 378, il resistente Ufficio Territoriale del Governo di Latina ha valutato le osservazioni ex art. 10 bis presentate dal ricorrente, esponendo le conclusioni delle proprie valutazioni nel provvedimento di diniego impugnato.
L’Amministrazione resistente ha infatti:
“Ritenuto che, le osservazioni presentate non forniscono elementi innovativi rispetto ai pregiudizi segnalati ed oggetto di comunicazione ex art.10 bis;
VALUTATO che, detti pregiudizi, benché risalenti nel tempo e non approdati in relativi accertamenti di responsabilità penale, devono comunque essere oggetto della valutazione discrezionale in ordine al possesso della buona condotta di cui all'art. 11 T.U.L.P.S. che l'Amministrazione è tenuta a compiere in virtù del fatto che, il personale addetto al controllo e alla sicurezza, svolge un'attività, per così dire, di "governo" dell'ordine e della sicurezza nell'ambito dei locali pubblici;
VALUTATA altresì la reiterata irregolarità della condotta sottesa all'emissione dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale da parte del Questore di -OMISSIS- e, successivamente, alla sua violazione;
RITENUTO inoltre che la fattispecie di minaccia di cui all'art. 612 c.p., collocata nel Libro II- Titolo XII del codice penale, rientra in quei delitti attenzionati anche dalla normativa specifica (rif. art. 4, lett. c) del D.M. 6 ottobre 2009)”;
Dalla lettura del provvedimento impugnato è chiaro il percorso logico, giuridico e discrezionale compiuto dall’Amministrazione intimata, sia con riferimento alla valutazione del contenuto delle osservazioni presentate ex art. 10 bis l. 1990 n. 241 presentate dal ricorrente a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di diniego sia con riferimento alle valutazioni discrezionali compiute in merito alle stesse osservazioni .
La rilevanza delle condotte di reato ascritte al ricorrente non può essere assolutamente ritenuta irragionevole o immotivata in ragione della risalenza nel tempo delle condotte stesse, se si tiene conto della peculiare attività che il ricorrente intende svolgere attraverso l'iscrizione al registro prefettizio che le è stata negata. Si ricorda, infatti, che il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo svolge un'attività - per così dire - di "governo" dell'ordine e della sicurezza nell'ambito dei locali pubblici, che si estrinseca nell'adempimento dei doveri indicati all’articolo 5 del citato D.M. 2009 di "osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti; adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento; presidio degli ingressi dei luoghi di cui al precedente art. 4 e regolamentazione dei flussi di pubblico; verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'età minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso; controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti; concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone".
Come si vede, si tratta dell'esercizio di una attività di particolare rilevanza per l'incolumità pubblica, che spesso può condurre all'instaurazione di un clima di contrasto con taluno degli avventori, ben diversa da quella esercitata dai dipendenti di altre tipologie di imprese private. Pertanto, la peculiarità delle attività svolte richiede un consequenziale innalzamento degli standard comportamentali dei soggetti interessati, che si estrinseca (oltre che nel possesso dei requisiti di "professionalità" indicati nell'art. 1 del D.M.) nell'accertata sussistenza dell'ampio requisito della "buona condotta".
D'altronde, l'esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica impongono al titolare dell'autorizzazione di avere una condotta irreprensibile ed immune da censure e, nella valutazione di tale requisito, l'Autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell'attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, che può essere censurato solo se risultano vizi di irrazionalità e incoerenza.
È fatto notorio che si tratta dell’esercizio di una attività delicata che spesso può condurre all’instaurazione di un clima di contrasto con taluno degli avventori, ben diversa da quella esercitata dai dipendenti di altre tipologie di imprese private. Pertanto, la peculiarità delle attività svolte richiede un consequenziale innalzamento degli standard comportamentali dei soggetti interessati, che si estrinseca (oltre che nel possesso dei requisiti di “professionalità” indicati nell’art. 1 del D.M.) nell’accertata sussistenza dell’ampio requisito della “buona condotta”.
Ciò posto, il provvedimento impugnato appare adeguatamente motivato con riferimento alla ritenuta assenza dei requisiti di “buona condotta” da cui è scaturito il diniego di iscrizione del ricorrente nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo di cui al DM 6 ottobre 2009.
Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato, con salvezza dell’atto impugnato.
7. Nondimeno, avuto riguardo alla fattispecie complessiva, sussistono comunque giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
8. Sussistendo i presupposti di legge, va confermata l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, già disposta in via provvisoria con decreto n. 64 del 29 luglio 2025.
9. Infine, posto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, si deve procedere alla liquidazione dei compensi professionali dell’avv. Sergio Deiana, giusta istanza versata in atti.
In ordine alla quantificazione dei conferenti compensi professionali va ricordato che gli importi determinati secondo i parametri di cui al d. m. n. 55/2014, il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono oggetto di dimezzamento in forza dell’art. 130 del già citato d. P. R. n. 115/2002.
Sul punto, in giurisprudenza si è avuto modo di osservare che:
- nel calcolo dei compensi professionali il Tribunale deve tenere conto dei parametri di liquidazione dei compensi definiti dai regolamenti ministeriali, adeguatamente commisurati alla complessità del caso e all’attività difensiva concretamente svolta (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 774/2024);
- la nota spese va ridotta avendo come parametro i compensi medi e tenendo conto della effettiva attività svolta nel processo amministrativo (T.A.R. Toscana, II, n. 1445/2024), oltre che delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, e del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, pur nel rispetto del minimo inderogabile previsto dalle normative vigenti.
A tale stregua, il Collegio è dell’avviso, in ragione dell’effettivo valore della controversia, della natura dei fatti in contestazione, della complessità del processo, del numero e dell’importanza delle questioni trattate e dello stesso esito del giudizio, che l’espletamento dell’incarico defensionale abbia richiesto un’applicazione ed un impegno di rilievo appena superiore al minimo.
Conseguentemente, in applicazione dei criteri previsti dall’art. 82, co.1 del d. P. R. n. 115/2020, l’importo degli onorari del difensore e delle spese è liquidato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Liquida gli onorari a favore del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nella misura indicata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN SI IM NO, Presidente
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
OS TA US IM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS TA US IM | IN SI IM NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.