Articolo 14 della Legge 1 giugno 1971, n. 291
Articolo 13Articolo 15
Versione
4 giugno 1971
Art. 14.
Il primo comma dell'articolo 11 della legge 28 marzo 1968, n. 422 , e' sostituito dal seguente:
"Per ottenere l'erogazione del contributo, gli istituti indicati nell'articolo 4 debbono inviare all'ufficio del genio civile territorialmente competente, dopo l'ultimazione dei lavori, gli elaborati di progetto ed il relativo contratto di mutuo definitivo".
La lettera a) del quarto comma del predetto articolo 11 e' soppressa.
Entrata in vigore il 4 giugno 1971