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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/04/2024, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 1106 2021 del 23.4.2024 con modalità trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, viste le note scritte contenenti le istanze e conclusioni depositate telematicamente dai difensori delle parti nel prescritto termine del 15.3.2024, pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Cristina Angeletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti , in data 23.4.2024 ha pronunciato,
mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1106 / 2021 RCL promossa con ricorso depositato il 29/07/2021
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ARTICO GIUSEPPE IVAN ( ) C.F._2
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO P.IVA_2
Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO
[...]
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_3
dell'avv. LO GUARRO DARIO
Motivi della decisione
1 Il presente contenzioso verte sulla legittimità del titolo di qualifica professionale emesso dal “ ” di ZA (BN) a Organizzazione_1
conclusione dell'anno scolastico 2012/2013.
Parte ricorrente censura l'operato della ed in particolare il CP_5
depennamento dalle graduatorie di 3° fascia ATA c/o il Controparte_3
di . CP_3 CP_2
Secondo parte ricorrente il titolo di studio in esame, conseguito nell'anno
2013 all'esito di un percorso triennale, è legittimo ai fini dell'inserimento in graduatoria, benché al momento del suo rilascio l'istituto suindicato non fosse stato riconosciuto paritario. Sostiene parte ricorrente che tale carenza sia “sanata” dal successivo riconoscimento avvenuto giudizialmente.
La giurisprudenza univoca di questo Tribunale è sfavorevole alla tesi dei ricorrenti in contenziosi analoghi, condividendo le argomentazioni di numerosi altri uffici di primo e secondo grado (ex multis Trib. Verona ord.
cautelare del 7.6.2023 RG 334/2023; sentenza 150/2022 del 7.4.2022 RG
572/2021; ord. collegiale in sede di reclamo del 19.4.2021 RG 2064/2020,
ord. ex art.700 c.p.c. 23.11.2021 RG 1503/2021; ord. 18.3.2021 RG
174/2021, ord. 24.2.2021 RG 2112/2020, ord.
2.12.20 RG n.1584/20, ord.
4.8.20 RG n.695/20, ord.
1.2.2020 RG 1584/2020; sentenze del Tribunale
di Milano, n. 2007/2021 del 19.8.2021 (rel. , Tribunale di Venezia Per_1
sentenze nn. 653 e 654 del 3.11.2021 e Tribunale dai Belluno sentenza n.
49 del 6.10.2021; Tribunale di Venezia sentenza 155/2023 dell'8.3.2023;
Tribunale di Torino, ordinanza collegiale n. 14798/2020, Corte d'Appello di
Venezia, sentenza 317/2022 del 21.6.2022 (RG 18/2021), Corte d'Appello
di Brescia, sentenza 287/2021 del 2.12.2021 (RG 112/2021).
2 Sul punto è intervenuta la recentissima sentenza della Corte di
Cassazione, n. 17223/2023 pubblicata il 15.6.2023 (camera di consiglio del 16.5.2023).
In particolare la Corte ha affermato che: “2.2 Incontestato l'intervenuto riconoscimento ex tunc della natura di scuola paritaria del CSS a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013… 2.4 Sicché, effetto naturale del riconoscimento dello status di scuola paritaria è, per l'istituto CSS,
l'abilitazione a rilasciare per l'appunto titoli di studio aventi valore legale…2.5 Ben s'intende, allora, come non abbia senso scrutinare, come invece ha fatto il giudice d'appello su richiesta dell'Amministrazione, se gli esami fossero o meno stati in concreto espletati nell'a.s. 2012/2013 conformemente all'o.m. n. 90/2001 (artt. 26-28), per poi tenere in non cale il conseguito diploma di qualifica triennale per presunte irregolarità.
Questo perché l'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, non esprime un potere generalizzato di disapplicazione degli atti amministrativi per esigenze di diritto oggettivo, bensì persegue il fine precipuo della tutela dei diritti soggettivi che si trovino ad essere lesi dall'attività
provvedimentale della p.a.; sicché, anche nel giudizio intrapreso dal privato per il riconoscimento del suo diritto all'inclusione nelle graduatorie d'istituto sulla base del conseguito diploma di qualifica triennale rilasciato da istituto parificato, non può compiersi tale disapplicazione, su richiesta dell'Amministrazione che vi ha dato causa, in odio al diritto soggettivo, con il risultato di premiare la scorrettezza dei pubblici poteri... 2.7 Orbene,
avendo il decreto n. 360/11.1.2016 dell' Controparte_6
riconosciuto (come si è visto) la parità ai sensi della legge n. 62/2000, cit.,
a decorrere dall'a.s. 2012/13, ciò non può che aver comportato l'abilitazione del “Centro studi sannitici” a rilasciare, già a far tempo da tale
3 annualità, titoli di studio aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole statali, senza che possa utilmente disquisirsi in questa sede, su richiesta dell'Amministrazione, in merito «alle modalità di concreto svolgimento degli esami per l'acquisizione della qualifica e, a cascata,
sulla validità del diploma conseguito».
Tali considerazioni non appaiono però dirimenti, nel caso che ci occupa,
perché, come ribadito dalla Corte d'Appello di Venezia (sent. 431/2023
del 24.7.2023), con argomentazioni condivise da questo giudice:« 9. Alla
luce dei presupposti normativi sopra indicati l'atto dell' Controparte_1
posto in essere a seguito della sentenza del Consiglio di Stato
[...]
del 2015, si è limitato a riconoscere la parità scolastica dell'istituto con riferimento e a partire dall'anno scolastico 2012-2013, senza incidere sui precedenti anni scolastici. La parità riconosciuta infatti, considerato il dettato normativo della legge 62/00, non poteva riguardare l'anno di inizio del ciclo scolastico iniziato dal …nel 2010/2011 ( cfr. in tal senso viene richiamata ex art. 118 disp.att. c.p.c. Corte Appello Brescia 287/21 ).
Quanto esposto trova fondamento nella disciplina di riordino dell'istruzione professionale contenuta nel DPR 87/2010, adottato a norma dell'art. 64,
co. 4, DL 112/08, conv. in L. 133/08. Le norme di cui agli artt. 1 comma 2,
3 e 8, del Dpr. n. 87/2010 stabiliscono, rispettivamente che “gli istituti professionali (…) sono riorganizzati a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011”, “le classi seconde e terze degli istituti professionali continuano a funzionare, per l'anno scolastico 2010/2011, sulla base dei piani di studio previgenti (…)” e che “gli attuali istituti professionali di ogni tipo e indirizzo confluiscono negli istituti professionali di cui al presente regolamento (…) a partire dall'anno scolastico
2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino
4 all'anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento”. Con
questo testo normativo si è stabilito che gli istituti professionali fanno parte dell'istruzione secondaria superiore e si è previsto, che a partire già dall'a.s. 2010/2011 la durata dei corsi da triennale diventava quinquennale. Quindi, partire dall'a.s. 2010/2011 le classi prime sono state organizzate secondo corsi di durata quinquennale e non era più
possibile ottenere diplomi di qualifica di durata triennale, come previsto nel regime precedente. Peraltro, con l'art. 8, co. 5, del DPR 87/2010 è stato introdotto un regime transitorio: in caso di mancata adozione, da parte delle Regioni, degli atti dispositivi di cui all'art. 27, co. 2, D.Lgs. 226/05 e in assenza delle intese tra Stato e Regioni previste dal co. 2 dell'art. 8 del
DPR, gli istituti professionali potevano continuare a realizzare corsi di durata triennale per il conseguimento dei diplomi di qualifica professionale. In pratica, sussistendone le condizioni previste dalla legge,
gli istituti professionali (statali e paritari) potevano continuare, in via transitoria, a realizzare corsi di durata triennale per quegli alunni che,
iscrivendosi alla classe prima nell'a.s. 2010/2011, chiedevano di poter conseguire una qualifica professionale a conclusione del terzo anno di corso. Tale regime transitorio (c.d. surrogatorio) è rimasto in vigore solo un anno, perché a seguito della stipulazione delle intese tra Stato e
Regioni già dall'a.s. 2011/2012 gli studenti potevano iscriversi solo a corsi di durata quinquennale. L'a.s. 2012/2013 era quindi l'ultimo anno in cui era possibile, per gli iscritti alle prime classi dell'a.s. 2010/2011, sostenere l'esame per il conseguimento della qualifica triennale. Si può quindi affermare che, in tanto gli istituti professionali (statali e paritari) potevano alla fine dell'a.s. 2012/2013 svolgere esami di qualifica triennale, in quanto avevano organizzato, a partire dall'a.s. 2010/2011, un corso triennale
5 nell'ambito del regime transitorio/surrogatorio allora vigente. Nel caso di specie il Centro di Studi aveva presentato la domanda nel 2012; e quindi all'inizio del ciclo di studi 2010/2011 non era dotato dello status di scuola paritaria e pertanto non aveva i requisiti per rilasciare titoli di studio validi ai sensi della normativa sopra citata. 10. Principio affermato anche nella giurisprudenza amministrativa: in particolare il divieto per gli istituti paritari di costituire intere sezioni ex novo, consentendo di costituire solo la prima classe a partire dall'anno scolastico 2010/2011, e gradualmente ciascuna classe per ogni successivo anno, fino al completamento del corso, in considerazione della progressiva entrata in vigore del nuovo ordinamento per tutte classi (cfr. C.d.S n. 2717/2013). Previsione legittima secondo la
Corte Costituzionale ( cfr. sentenza 242/14 nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 1 comma 4° lett. f) della l. n. 62/2000), poiché il divieto di istituzione ex novo classi successiva alla prima è rispettoso del principio di organicità e completezza dei corsi di studi, proprio perché,
nella fase transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento scolastico, tali classi non potevano più funzionare sulla base dell'ordinamento ormai superato. 11. Pertanto ai fini della validità giuridica del titolo conseguito dal … non è sufficiente il riconoscimento dello status di scuola paritaria nell'anno scolastico 2012/2013, ma era necessario che questo riconoscimento fosse presente sin dall'anno scolastico 2010/2011,
anno di inizio del corso triennale. Infatti soltanto così il centro studi avrebbe potuto ottenere l'autorizzazione, nell'ambito del regime transitorio surrogatorio sopra richiamato, a realizzare ancora corsi triennali professionali al termine dei quali svolgere gli esami di qualifica. 12 Per
contro nel caso di specie il aveva presentato domanda di Org_1
riconoscimento della parità soltanto nel 2012 – ultimo anno scolastico in
6 cui si potevano ancora ottenere qualifiche al termine di un ciclo triennale di studio- e ciò al fine di poter rilasciare diplomi al pari degli istituti professionali statali. Ma tale rilascio non era legittimo poiché, nel
2012/2013 potevano rilasciare diplomi validi soltanto gli istituti scolastici che nell'a.s. 2010/2011 avevano deciso di realizzare, in forza del regime transitorio allora in vigore, un corso di durata triennale. Opinare
diversamente, comporterebbe che un istituto professionale rimasto “ soggetto privato” durante il corso triennale e quindi svincolato dall'osservanza dei requisiti previsti dallo specifico ordinamento scolastico per l'ammissione agli esami di qualifica professionale (conformità all'ordinamento scolastico dell'insegnamento, preparazione degli insegnanti, tipologia di contratti di lavoro et cetera) possa, ciononostante,
rilasciare ai propri alunni diplomi professionali equipollenti, per il solo fatto di aver ottenuto all'ultimo momento lo status di scuola paritaria. In questo senso è a intendersi l'affermazione dell'Amministrazione secondo cui il non ha mai ottenuto l'autorizzazione allo Organizzazione_1
svolgimento di esami di qualifica triennale ( cfr. provvedimenti di Ufficio
del 2020: a tal fine avrebbe dovuto essere scuola paritaria sin CP_1
dall'anno scolastico 2010/2011, perché solo così sarebbe stato autorizzato, nell'ambito del regime surrogatorio transitoriamente in vigore per l'anno scolastico 2010/2011, a realizzare corsi triennali e a svolgere quindi i relativi esami di qualifica triennale».
In ragione dei contrasti che ancora si registrano nella giurisprudenza di merito, sono integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
7 1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Verona, 23 aprile 2024
8
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 1106 2021 del 23.4.2024 con modalità trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, viste le note scritte contenenti le istanze e conclusioni depositate telematicamente dai difensori delle parti nel prescritto termine del 15.3.2024, pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Cristina Angeletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti , in data 23.4.2024 ha pronunciato,
mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1106 / 2021 RCL promossa con ricorso depositato il 29/07/2021
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ARTICO GIUSEPPE IVAN ( ) C.F._2
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO P.IVA_2
Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO
[...]
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_3
dell'avv. LO GUARRO DARIO
Motivi della decisione
1 Il presente contenzioso verte sulla legittimità del titolo di qualifica professionale emesso dal “ ” di ZA (BN) a Organizzazione_1
conclusione dell'anno scolastico 2012/2013.
Parte ricorrente censura l'operato della ed in particolare il CP_5
depennamento dalle graduatorie di 3° fascia ATA c/o il Controparte_3
di . CP_3 CP_2
Secondo parte ricorrente il titolo di studio in esame, conseguito nell'anno
2013 all'esito di un percorso triennale, è legittimo ai fini dell'inserimento in graduatoria, benché al momento del suo rilascio l'istituto suindicato non fosse stato riconosciuto paritario. Sostiene parte ricorrente che tale carenza sia “sanata” dal successivo riconoscimento avvenuto giudizialmente.
La giurisprudenza univoca di questo Tribunale è sfavorevole alla tesi dei ricorrenti in contenziosi analoghi, condividendo le argomentazioni di numerosi altri uffici di primo e secondo grado (ex multis Trib. Verona ord.
cautelare del 7.6.2023 RG 334/2023; sentenza 150/2022 del 7.4.2022 RG
572/2021; ord. collegiale in sede di reclamo del 19.4.2021 RG 2064/2020,
ord. ex art.700 c.p.c. 23.11.2021 RG 1503/2021; ord. 18.3.2021 RG
174/2021, ord. 24.2.2021 RG 2112/2020, ord.
2.12.20 RG n.1584/20, ord.
4.8.20 RG n.695/20, ord.
1.2.2020 RG 1584/2020; sentenze del Tribunale
di Milano, n. 2007/2021 del 19.8.2021 (rel. , Tribunale di Venezia Per_1
sentenze nn. 653 e 654 del 3.11.2021 e Tribunale dai Belluno sentenza n.
49 del 6.10.2021; Tribunale di Venezia sentenza 155/2023 dell'8.3.2023;
Tribunale di Torino, ordinanza collegiale n. 14798/2020, Corte d'Appello di
Venezia, sentenza 317/2022 del 21.6.2022 (RG 18/2021), Corte d'Appello
di Brescia, sentenza 287/2021 del 2.12.2021 (RG 112/2021).
2 Sul punto è intervenuta la recentissima sentenza della Corte di
Cassazione, n. 17223/2023 pubblicata il 15.6.2023 (camera di consiglio del 16.5.2023).
In particolare la Corte ha affermato che: “2.2 Incontestato l'intervenuto riconoscimento ex tunc della natura di scuola paritaria del CSS a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013… 2.4 Sicché, effetto naturale del riconoscimento dello status di scuola paritaria è, per l'istituto CSS,
l'abilitazione a rilasciare per l'appunto titoli di studio aventi valore legale…2.5 Ben s'intende, allora, come non abbia senso scrutinare, come invece ha fatto il giudice d'appello su richiesta dell'Amministrazione, se gli esami fossero o meno stati in concreto espletati nell'a.s. 2012/2013 conformemente all'o.m. n. 90/2001 (artt. 26-28), per poi tenere in non cale il conseguito diploma di qualifica triennale per presunte irregolarità.
Questo perché l'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, non esprime un potere generalizzato di disapplicazione degli atti amministrativi per esigenze di diritto oggettivo, bensì persegue il fine precipuo della tutela dei diritti soggettivi che si trovino ad essere lesi dall'attività
provvedimentale della p.a.; sicché, anche nel giudizio intrapreso dal privato per il riconoscimento del suo diritto all'inclusione nelle graduatorie d'istituto sulla base del conseguito diploma di qualifica triennale rilasciato da istituto parificato, non può compiersi tale disapplicazione, su richiesta dell'Amministrazione che vi ha dato causa, in odio al diritto soggettivo, con il risultato di premiare la scorrettezza dei pubblici poteri... 2.7 Orbene,
avendo il decreto n. 360/11.1.2016 dell' Controparte_6
riconosciuto (come si è visto) la parità ai sensi della legge n. 62/2000, cit.,
a decorrere dall'a.s. 2012/13, ciò non può che aver comportato l'abilitazione del “Centro studi sannitici” a rilasciare, già a far tempo da tale
3 annualità, titoli di studio aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole statali, senza che possa utilmente disquisirsi in questa sede, su richiesta dell'Amministrazione, in merito «alle modalità di concreto svolgimento degli esami per l'acquisizione della qualifica e, a cascata,
sulla validità del diploma conseguito».
Tali considerazioni non appaiono però dirimenti, nel caso che ci occupa,
perché, come ribadito dalla Corte d'Appello di Venezia (sent. 431/2023
del 24.7.2023), con argomentazioni condivise da questo giudice:« 9. Alla
luce dei presupposti normativi sopra indicati l'atto dell' Controparte_1
posto in essere a seguito della sentenza del Consiglio di Stato
[...]
del 2015, si è limitato a riconoscere la parità scolastica dell'istituto con riferimento e a partire dall'anno scolastico 2012-2013, senza incidere sui precedenti anni scolastici. La parità riconosciuta infatti, considerato il dettato normativo della legge 62/00, non poteva riguardare l'anno di inizio del ciclo scolastico iniziato dal …nel 2010/2011 ( cfr. in tal senso viene richiamata ex art. 118 disp.att. c.p.c. Corte Appello Brescia 287/21 ).
Quanto esposto trova fondamento nella disciplina di riordino dell'istruzione professionale contenuta nel DPR 87/2010, adottato a norma dell'art. 64,
co. 4, DL 112/08, conv. in L. 133/08. Le norme di cui agli artt. 1 comma 2,
3 e 8, del Dpr. n. 87/2010 stabiliscono, rispettivamente che “gli istituti professionali (…) sono riorganizzati a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011”, “le classi seconde e terze degli istituti professionali continuano a funzionare, per l'anno scolastico 2010/2011, sulla base dei piani di studio previgenti (…)” e che “gli attuali istituti professionali di ogni tipo e indirizzo confluiscono negli istituti professionali di cui al presente regolamento (…) a partire dall'anno scolastico
2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino
4 all'anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento”. Con
questo testo normativo si è stabilito che gli istituti professionali fanno parte dell'istruzione secondaria superiore e si è previsto, che a partire già dall'a.s. 2010/2011 la durata dei corsi da triennale diventava quinquennale. Quindi, partire dall'a.s. 2010/2011 le classi prime sono state organizzate secondo corsi di durata quinquennale e non era più
possibile ottenere diplomi di qualifica di durata triennale, come previsto nel regime precedente. Peraltro, con l'art. 8, co. 5, del DPR 87/2010 è stato introdotto un regime transitorio: in caso di mancata adozione, da parte delle Regioni, degli atti dispositivi di cui all'art. 27, co. 2, D.Lgs. 226/05 e in assenza delle intese tra Stato e Regioni previste dal co. 2 dell'art. 8 del
DPR, gli istituti professionali potevano continuare a realizzare corsi di durata triennale per il conseguimento dei diplomi di qualifica professionale. In pratica, sussistendone le condizioni previste dalla legge,
gli istituti professionali (statali e paritari) potevano continuare, in via transitoria, a realizzare corsi di durata triennale per quegli alunni che,
iscrivendosi alla classe prima nell'a.s. 2010/2011, chiedevano di poter conseguire una qualifica professionale a conclusione del terzo anno di corso. Tale regime transitorio (c.d. surrogatorio) è rimasto in vigore solo un anno, perché a seguito della stipulazione delle intese tra Stato e
Regioni già dall'a.s. 2011/2012 gli studenti potevano iscriversi solo a corsi di durata quinquennale. L'a.s. 2012/2013 era quindi l'ultimo anno in cui era possibile, per gli iscritti alle prime classi dell'a.s. 2010/2011, sostenere l'esame per il conseguimento della qualifica triennale. Si può quindi affermare che, in tanto gli istituti professionali (statali e paritari) potevano alla fine dell'a.s. 2012/2013 svolgere esami di qualifica triennale, in quanto avevano organizzato, a partire dall'a.s. 2010/2011, un corso triennale
5 nell'ambito del regime transitorio/surrogatorio allora vigente. Nel caso di specie il Centro di Studi aveva presentato la domanda nel 2012; e quindi all'inizio del ciclo di studi 2010/2011 non era dotato dello status di scuola paritaria e pertanto non aveva i requisiti per rilasciare titoli di studio validi ai sensi della normativa sopra citata. 10. Principio affermato anche nella giurisprudenza amministrativa: in particolare il divieto per gli istituti paritari di costituire intere sezioni ex novo, consentendo di costituire solo la prima classe a partire dall'anno scolastico 2010/2011, e gradualmente ciascuna classe per ogni successivo anno, fino al completamento del corso, in considerazione della progressiva entrata in vigore del nuovo ordinamento per tutte classi (cfr. C.d.S n. 2717/2013). Previsione legittima secondo la
Corte Costituzionale ( cfr. sentenza 242/14 nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 1 comma 4° lett. f) della l. n. 62/2000), poiché il divieto di istituzione ex novo classi successiva alla prima è rispettoso del principio di organicità e completezza dei corsi di studi, proprio perché,
nella fase transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento scolastico, tali classi non potevano più funzionare sulla base dell'ordinamento ormai superato. 11. Pertanto ai fini della validità giuridica del titolo conseguito dal … non è sufficiente il riconoscimento dello status di scuola paritaria nell'anno scolastico 2012/2013, ma era necessario che questo riconoscimento fosse presente sin dall'anno scolastico 2010/2011,
anno di inizio del corso triennale. Infatti soltanto così il centro studi avrebbe potuto ottenere l'autorizzazione, nell'ambito del regime transitorio surrogatorio sopra richiamato, a realizzare ancora corsi triennali professionali al termine dei quali svolgere gli esami di qualifica. 12 Per
contro nel caso di specie il aveva presentato domanda di Org_1
riconoscimento della parità soltanto nel 2012 – ultimo anno scolastico in
6 cui si potevano ancora ottenere qualifiche al termine di un ciclo triennale di studio- e ciò al fine di poter rilasciare diplomi al pari degli istituti professionali statali. Ma tale rilascio non era legittimo poiché, nel
2012/2013 potevano rilasciare diplomi validi soltanto gli istituti scolastici che nell'a.s. 2010/2011 avevano deciso di realizzare, in forza del regime transitorio allora in vigore, un corso di durata triennale. Opinare
diversamente, comporterebbe che un istituto professionale rimasto “ soggetto privato” durante il corso triennale e quindi svincolato dall'osservanza dei requisiti previsti dallo specifico ordinamento scolastico per l'ammissione agli esami di qualifica professionale (conformità all'ordinamento scolastico dell'insegnamento, preparazione degli insegnanti, tipologia di contratti di lavoro et cetera) possa, ciononostante,
rilasciare ai propri alunni diplomi professionali equipollenti, per il solo fatto di aver ottenuto all'ultimo momento lo status di scuola paritaria. In questo senso è a intendersi l'affermazione dell'Amministrazione secondo cui il non ha mai ottenuto l'autorizzazione allo Organizzazione_1
svolgimento di esami di qualifica triennale ( cfr. provvedimenti di Ufficio
del 2020: a tal fine avrebbe dovuto essere scuola paritaria sin CP_1
dall'anno scolastico 2010/2011, perché solo così sarebbe stato autorizzato, nell'ambito del regime surrogatorio transitoriamente in vigore per l'anno scolastico 2010/2011, a realizzare corsi triennali e a svolgere quindi i relativi esami di qualifica triennale».
In ragione dei contrasti che ancora si registrano nella giurisprudenza di merito, sono integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
7 1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Verona, 23 aprile 2024
8
IL GIUDICE
Cristina Angeletti