CA
Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/10/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1193/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1193/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FANTINI DANIELE APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. LORI MARA e dell'avv. MOCCI FRANCESCO ( ) C.F._1 C/O AVV. MARA LORI (VIA PETRARCA 8) PARMA APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “1) Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo I) con riguardo al finanziamento 26.11.2013 la violazione dell'art. 1282 c. c., dell'art 821 comma 3 c. c. dell'art. 1346 c. c., dell'art. 1418 c. c. e per l'effetto condannare alla restituzione Controparte_1 della somma pari alla differenza tra gli interessi versati in regime di capitalizzazione composta e quelli ricalcolati in regime di capitalizzazione semplice nella misura indicata in narrativa o in quella diversa che risulterà in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
1a) In subordine accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo I) con riguardo al finanziamento 26.11.2013 la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB e per l'effetto previo ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117 comma 7 TUB condannare alla restituzione della somma pari agli interessi versati in eccedenza nella Controparte_1 misura indicata in narrativa o in quella diversa che risulterà in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
2 Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo II) con riguardo all'atto di quietanza e modifica 19.05.2014 la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB per errata indicazione del tasso di interesse nominale stante l'incidenza del contratto derivato IRS 16.07.2014 e per l'effetto previo ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117 comma 7 TUB condannare alla restituzione Controparte_1 della somma pari agli interessi versati in eccedenza nella misura indicata in narrativa o in quella diversa che risulterà in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
3 Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo III) con riguardo all'atto di rinegoziazione 05.05.2016 la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB per errata indicazione del tasso di interesse nominale stante l'incidenza della Polizza Vita e per l'effetto previo ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117 comma 7 TUB condannare Controparte_1 pagina 1 di 10 alla restituzione della somma pari agli interessi versati in eccedenza nella misura indicata in CP_1 narrativa o in quella diversa che risulterà in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
4. Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo II) con riguardo all'atto di quietanza e modifica 19.05.2014 la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB per errata indicazione del tasso di interesse nominale stante l'incidenza del contratto derivato IRS 16.07.2014 e per l'effetto previo ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117 comma 7 TUB condannare alla restituzione Controparte_1 della somma pari agli interessi versati in eccedenza nella misura indicata in narrativa o in quella diversa che risulterà in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
Con vittoria di spese e del compenso professionale di lite. In via istruttoria, con ogni più ampia riserva alla luce delle deduzioni e produzioni avversarie, si chiede ammettersi consulenza tecnica contabile che, sulla scorta della documentazione in atti, accerti le illiceità denunziate nei motivi di ricorso e, per l'effetto, quantifichi le somme ripetibili con riserva di specificare i singoli quesiti all'esito della nomina del C.T.U.”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario per tutti i motivi esposti in narrativa;
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Parma n. 749/2022, pubblicata in data 8 giugno 2022, Repertorio n. 1210/202 dell'8 giugno 2022, resa a definizione del giudizio rubricato sub R.G. n. 474/2021;
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate da in quanto Parte_1 inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di CP_2 denaro in favore di ridurre l'importo da corrispondere a parte attrice Parte_1 secondo i criteri indicati in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- respingere tutte le istanze istruttorie formulate da per le ragioni esposte Parte_1 in atti. IN OGNI CASO:
- condannare al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA, di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio”. IN FATTO
1. conveniva in giudizio esponendo che in Parte_1 Controparte_3 data 26.11.2013 aveva richiesto e ottenuto dalla allora un Controparte_4
Cont finanziamento chirografario a di euro 900.000,00 per il realizzo di impianti fotovoltaici, con previsione di rimborso semestrale a tasso variabile, della durata complessiva di mesi 180; che in data
19.5.2014 aveva sottoscritto un atto di quietanza e modifica del contratto originario, con il quale si dava atto dell'erogazione a saldo di residui € 90.000,00 e, nel confermare tutte le condizioni economiche e normative pregresse, si aumentava a 174 mensilità la durata di ammortamento del mutuo;
che in data 14.7.2014 le parti sottoscrivevano un “Accordo Normativo per la prestazione del
Servizio di Consulenza, volto al perfezionamento di operazioni su strumenti finanziari derivati pagina 2 di 10 negoziati su mercati non regolamentati over the counter (OTC) e per la disciplina delle singole operazioni”; che in data 16.7.2014 la banca e avevano stipulato un'operazione in derivati Pt_1 denominata Interest Rate swap liability (IRSL), con l'espressa e dichiarata finalità di copertura del finanziamento chirografario a tasso variabile precedentemente concluso;
che detta operazione maturava soltanto differenziali negativi;
che in data 5. 5.2016 le parti concludevano un ulteriore accordo di rinegoziazione del mutuo originario in forza del quale modificavano alcune condizioni economiche;
che, ritenendo sussistenti alcuni profili di invalidità sia dei contratti di mutuo che del derivato, commissionava una perizia contabile, dalla quale erano emersi numerosi vizi e violazioni in Pt_1 relazione ad entrambi i rapporti.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare l'indeterminatezza del tasso di interesse per mancata indicazione del regime finanziario nel finanziamento, l'indeterminatezza del TAN relativo alla prima rinegoziazione per mancato inserimento nel calcolo del tasso del derivato stipulato successivamente, nonché per incidenza del costo della polizza stipulata con la seconda rinegoziazione,
l'indeterminatezza della prima rinegoziazione per una discrasia tra il testo contrattuale e il piano di ammortamento allegato al mutuo, chiedendo, con riguardo al primo finanziamento, accertarsi la violazione dell'art. 1282 c. c., dell'art 821 comma 3 c. c. dell'art. 1346 c. c., dell'art. 1418 c. c. e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione della somma pari alla differenza tra gli interessi versati in regime di capitalizzazione composta e quelli ricalcolati in regime di capitalizzazione semplice;
in subordine accertarsi la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB e per l'effetto, previo ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117 comma 7 TUB, condannare la alla restituzione CP_2 della somma pari agli interessi versati in eccedenza;
accertarsi, con riguardo all'atto di quietanza e modifica 19.05.2014, la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB per errata indicazione del tasso di interesse nominale stante l'incidenza del contratto derivato IRS e per l'effetto previo ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117 comma 7 TUB condannare la banca alla restituzione della somma pari agli interessi versati in eccedenza;
accertarsi con riguardo all'atto di rinegoziazione 05.05.2016 la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB per errata indicazione del tasso di interesse nominale stante l'incidenza della Polizza Vita e per l'effetto, previo ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117 comma 7 TUB, condannare la convenuta alla restituzione della somma pari agli interessi versati in eccedenza;
accertarsi con riguardo all'atto di quietanza e modifica 19.05.2014 la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB per errata indicazione del tasso di interesse nominale stante l'incidenza del contratto derivato IRS 16.07.2014 e per l'effetto previo ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117 comma 7 TUB condannare la banca alla restituzione della somma pari agli interessi versati in eccedenza. pagina 3 di 10 2. Si costituiva la banca, contestando le domande e chiedendone il rigetto.
3. Con sentenza n. 749/2022 il Tribunale di Parma rigettava le domande proposte da Pt_1 condannandola alle spese di lite.
In particolare il giudice osservava, quanto all'ammortamento del finanziamento, che il contratto in atti specificava chiaramente che si trattava di ammortamento c.d. 'alla francese', non comportante effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati, ma solo preventivamente distribuiti su tutta la durata del rapporto, sì che il maggior ammontare degli interessi da versare rispetto ad altre tipologie di piani di ammortamento, non dipende dall'applicazione di interessi composti, ma dalla diversa costruzione delle rate, che non comporta alcuna violazione dell'articolo 1283 cc.; né risultava fondata la censura del mancato rispetto dell'art. 821 c.c., in quanto detta disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto).
Inoltre il testo contrattuale esplicitava il tasso di interesse comprensivo del parametro di riferimento a cui era indicizzato il tasso (Euribor 3 mesi) più uno “spread” di 5 p.p., il tipo di ammortamento applicato, il piano di ammortamento indicativo con lo sviluppo di tutte le rate comprensive di quota capitale e quota interessi, la variazione trimestrale del benchmark rilevato al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ogni anno, la modifica dell'importo delle rate (sia della quota capitale, sia della quota interessi) ferma restando la durata, il numero e la periodicità delle rate.
Non si riscontrava pertanto un vizio di indeterminatezza o di indeterminabilità del tasso di interesse nominale tale da determinare la violazione dell'art. 1346 c.c., in combinato disposto con l'art. 117
TUB.
Con riguardo al costo del derivato concluso in occasione della prima rinegoziazione del finanziamento, poiché la liceità della conclusione del contratto derivato dipende dalla esistenza di un rischio (legato ad un finanziamento preesistente) contro il quale una delle (entrambe le) parti intende (intendono) premunirsi, è necessario che il nesso di collegamento tra i due contratti sia teleologico, ma non anche strutturale. I due contratti mantengono una loro autonomia funzionale, fungendo l'uno da motivo per la conclusione dell'altro.
Il contratto derivato andava dunque atomisticamente considerato, quale elemento che ha un'utilità sua propria, normalmente connessa alla protezione dall'alea di perdite ricollegate all'esecuzione di un altro contratto;
era quindi da escludere che gli oneri economici del derivato rientrassero tra le componenti di costo del finanziamento 'assicurato', impattando su questo solo come strumento di cautela per pagina 4 di 10 soddisfare un interesse autonomo e diverso da quello garantito dal contratto principale (aggravamento del costo del finanziamento a tasso variabile vs. necessità di liquidità).
Quanto alla mancata inclusione del costo della polizza nella seconda rinegoziazione del finanziamento, il Provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche integrative (denominato
“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”) prevede che nel TAEG siano inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte;
nella specie, le condizioni praticate rispettavano le suddette indicazioni. Par Con riguardo all' , trattasi di dato 'aggregato' che non incide sulla determinatezza delle clausole, in sé considerate: non vi erano dunque gli estremi per ritenere indeterminato l'oggetto della clausole 'di costo', in difetto di prova circa una qualche indebita aggregazione della componenti di costo o una qualche discrasia tra il dato formale e il dato sostanziale (non rilevata).
Infine, non vi era indeterminatezza della prima rinegoziazione del finanziamento per mancata corrispondenza del numero delle rate dell'ammortamento indicato nel piano allegato non a quello riportato nel contratto;
essendo infatti il costo complessivo coerente con i tassi applicati in concreto, era possibile affermare che la discrasia fosse frutto di un refuso materiale, sostanzialmente senza impatto sul costo del finanziamento.
Il mutuo era stato comunque nuovamente rinegoziato, con effetti novativi.
4. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello ha resistito la banca. Pt_1
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni con modalità cartolari, in data 29/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, laddove non è stata ammessa la richiesta c.t.u. tecnico-contabile che sarebbe stata, a suo dire, indispensabile per l'accertamento dei fatti.
6. Con il secondo motivo censura il rigetto della domanda di indeterminatezza del tasso di interesse del finanziamento per non avere il tribunale ravvisato l'effetto anatocistico nell'ammortamento c.d. alla francese e per avere ritenuto che l'omessa indicazione del regime finanziario non comporti l'indeterminatezza del finanziamento.
7. Con il terzo motivo lamenta che il primo giudice non abbia riscontrato lo stretto collegamento tra il derivato e il finanziamento, con incidenza del costo del primo sul secondo e conseguente indeterminatezza delle condizioni contrattuali. pagina 5 di 10 8. Con il quarto motivo si lamenta l'erronea mancata ritenuta incidenza del costo della polizza personale sul contratto di rinegoziazione del mutuo, con conseguente indeterminatezza del TAN.
9. Con il quinto motivo si censura la mancata ritenuta indeterminatezza del contratto di rinegoziazione.
10. Con il sesto motivo si censura la regolamentazione delle spese di lite quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi di gravame.
11. Il primo motivo è infondato.
L'istanza di ammissione di una c.t.u. è stata rigettata in quanto il tribunale ha correttamente ritenuto, come di seguito si vedrà, che la controversia possa essere decisa sulla base di argomentazioni giuridiche, senza necessità alcuna di dare corso a un'indagine tecnico-contabile.
12. Anche il secondo mezzo è infondato.
Le S.U., con la sentenza n. 15130/2024, hanno chiarito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”.
In particolare con la suddetta sentenza si è osservato che “in effetti, non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi “scaduti” cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato”.
Posta tale premessa, e con riguardo ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati tradizionali e con applicazione di interesse “a tasso fisso”, si è escluso che in tali condizioni la quota di interessi di ciascuna rata produca ulteriori interessi, non determinando perciò alcuna violazione del divieto di anatocismo, ricordandosi che “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”
(si richiama anche Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale). L'ammortamento alla francese viene poi ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra l'altro, “che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c., che prevede pagina 6 di 10 che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale”.
Le S.U. hanno escluso, altresì, che la mancata ostensione della formula matematica di determinazione della quota di interessi possa essere di per sé motivo di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto contrattuale e causa di violazione delle regole di trasparenza bancaria. Sotto il primo profilo, non può esservi alcun vulnus nella costruzione strutturale dell'operazione negoziale quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Infine, con la recente ordinanza n. 7382/2025, la S.C. ha ribadito i medesimi principi con riferimento al mutuo a tasso variabile, statuendo che “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
Nel caso di specie, nel documento di sintesi, che è parte integrante del contratto di finanziamento, è chiaramente indicato che il piano di ammortamento adottato è alla francese a tasso variabile;
analoga previsione era riportata anche nel testo contrattuale del finanziamento e, più precisamente, all'art. 5.
Non vi è dunque alcuna indeterminatezza del finanziamento per mancata indicazione del regime finanziario, essendo quello dell'interesse semplice in conformità all'art. 821 c.c.
Del tutto infondata è anche la censura relativa alla presunta violazione dell'art. 117, comma 4, del
TUB, che prevede che i contratti bancari debbano indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati. pagina 7 di 10 Nel finanziamento in questione sono infatti indicati il tasso di interesse comprensivo del parametro di riferimento a cui era indicizzato il tasso (Euribor 3 mesi) più uno “spread” di 5 p.p., il tipo di ammortamento applicato, il piano di ammortamento indicativo con lo sviluppo di tutte le rate comprensive di quota capitale e quota interessi, la variazione trimestrale del benchmark rilevato al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ogni anno, la modifica dell'importo delle rate (sia della quota capitale, sia della quota interessi) ferma restando la durata, il numero e la periodicità delle rate.
13. Va disatteso il terzo motivo, relativo alla presunta indeterminatezza del TAN per mancata inclusione del costo del derivato IRS stipulato tra le parti nella prima rinegoziazione;
tale derivato è stato stipulato circa due mesi dopo la prima rinegoziazione del finanziamento e, pertanto, era impossibile per la banca prevedere che esso sarebbe stato concluso a copertura del rischio della fluttuazione del tasso variabile del finanziamento, sicchè i relativi costi mai avrebbero potuto essere compresi nei costi del mutuo.
Questa ragione è di per sé sufficiente alla reiezione della censura;
si osserva inoltre, ad abundantiam, il contratto di mutuo e il derivato sono contratti distinti e autonomi, dotati ciascuno di una causa distinta e autonoma, sicchè, quand'anche tra gli stessi vi sia un collegamento negoziale, il differenziale maturato nell'ambito del derivato non rappresenta un costo del credito ricevuto, bensì il risultato di una pattuizione finanziaria collaterale (ma indipendente) intercorsa fra le parti avente uno scopo ulteriore e diverso rispetto a quello del finanziamento.
14. Va rigettato il quarto motivo relativo alla asserita indeterminatezza del TAN per mancata inclusione del costo della polizza nella seconda rinegoziazione del finanziamento.
In proposito va precisato che il TAN (tasso annuo nominale) è il tasso corrispettivo relativo ai soli interessi applicati al contratto di credito e si differenzia del TAEG (tasso annuo effettivo globale), che include anche gli ulteriori costi connessi al finanziamento e costituisce un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, diretto a consentire al cliente di conoscere preventivamente il costo totale effettivo del credito.
Ciò posto, in materia di TAEG il Provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche integrative “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, dispone che “Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”, e dunque per il relativo calcolo sono esclusi i costi accessori di natura facoltativa, quali, ad esempio, le polizze assicurative che vengono offerte al cliente, ma non obbligatoriamente imposte.
pagina 8 di 10 Nel caso di specie, il finanziamento era già stato concesso e si è poi proceduto ad una mera rinegoziazione dello stesso;
dunque non appare ravvisabile, all'atto della rinegoziazione,
l'obbligatorietà della polizza nel senso indicato, essendo stato il finanziamento già ottenuto.
In ogni caso, deve ritenersi che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs.
n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass., n. 4597/2023),.
15. Va infine rigettato anche il quinto motivo, relativo alla presunta indeterminatezza della prima rinegoziazione del finanziamento per riscontrata discrasia tra il numero delle rate previste nel testo contrattuale (31 rate semestrali) e quelle previste dal piano di ammortamento allegato al contratto (29 rate semestrali); si tratta infatti di un mero errore materiale, privo di conseguenze pratiche per il cliente.
Infatti, come correttamente rilevato dal tribunale, il finanziamento iniziale e il relativo documento di sintesi indicavano una durata complessiva di 180 mesi, comprensivi di un periodo di somministrazione di 12 mesi (nel quale vengono pagati soli interessi); il piano di rimborso del capitale doveva prevedere
28 rate semestrali (180 – 12 = 168) e non 29 (durata 174), come riportato nel piano di ammortamento allegato.
Nella prima rinegoziazione, nella quale il cliente ha rinunciato a 6 mesi di periodo di somministrazione per avere un aumento di pari durata del periodo di ammortamento, vi è perfetta corrispondenza tra il documento di sintesi, il piano di ammortamento allegato di 174 mesi (29 rate semestrali) e la durata di
174 mesi indicata al secondo capoverso dell'art. 1 e al secondo capoverso dell'art. 2.
L'indicazione nel successivo terzo capoverso dello stesso art. 2 di 31 rate è all'evidenza un refuso, perché il dato di 31 rate è incongruente e la durata è chiaramente definita dai 174 mesi con relativa decorrenza sicchè, in base all'esame analitico al piano di ammortamento, non possono sussistere dubbi circa la determinatezza dello stesso.
16. Va infine disatteso, stante il rigetto dei precedenti motivi, l'ultimo mezzo, concernente la regolamentazione delle spese di lite, essendo stata l'odierna appellante correttamente condannata al pagamento di dette spese in applicazione del principio della soccombenza.
17. L'appello è dunque interamente infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza. pagina 9 di 10 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante principale e dell'appellante incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1
– bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 12.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di
Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 16.09.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1193/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FANTINI DANIELE APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. LORI MARA e dell'avv. MOCCI FRANCESCO ( ) C.F._1 C/O AVV. MARA LORI (VIA PETRARCA 8) PARMA APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “1) Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo I) con riguardo al finanziamento 26.11.2013 la violazione dell'art. 1282 c. c., dell'art 821 comma 3 c. c. dell'art. 1346 c. c., dell'art. 1418 c. c. e per l'effetto condannare alla restituzione Controparte_1 della somma pari alla differenza tra gli interessi versati in regime di capitalizzazione composta e quelli ricalcolati in regime di capitalizzazione semplice nella misura indicata in narrativa o in quella diversa che risulterà in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
1a) In subordine accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo I) con riguardo al finanziamento 26.11.2013 la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB e per l'effetto previo ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117 comma 7 TUB condannare alla restituzione della somma pari agli interessi versati in eccedenza nella Controparte_1 misura indicata in narrativa o in quella diversa che risulterà in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
2 Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo II) con riguardo all'atto di quietanza e modifica 19.05.2014 la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB per errata indicazione del tasso di interesse nominale stante l'incidenza del contratto derivato IRS 16.07.2014 e per l'effetto previo ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117 comma 7 TUB condannare alla restituzione Controparte_1 della somma pari agli interessi versati in eccedenza nella misura indicata in narrativa o in quella diversa che risulterà in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
3 Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo III) con riguardo all'atto di rinegoziazione 05.05.2016 la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB per errata indicazione del tasso di interesse nominale stante l'incidenza della Polizza Vita e per l'effetto previo ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117 comma 7 TUB condannare Controparte_1 pagina 1 di 10 alla restituzione della somma pari agli interessi versati in eccedenza nella misura indicata in CP_1 narrativa o in quella diversa che risulterà in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
4. Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo II) con riguardo all'atto di quietanza e modifica 19.05.2014 la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB per errata indicazione del tasso di interesse nominale stante l'incidenza del contratto derivato IRS 16.07.2014 e per l'effetto previo ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117 comma 7 TUB condannare alla restituzione Controparte_1 della somma pari agli interessi versati in eccedenza nella misura indicata in narrativa o in quella diversa che risulterà in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
Con vittoria di spese e del compenso professionale di lite. In via istruttoria, con ogni più ampia riserva alla luce delle deduzioni e produzioni avversarie, si chiede ammettersi consulenza tecnica contabile che, sulla scorta della documentazione in atti, accerti le illiceità denunziate nei motivi di ricorso e, per l'effetto, quantifichi le somme ripetibili con riserva di specificare i singoli quesiti all'esito della nomina del C.T.U.”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario per tutti i motivi esposti in narrativa;
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Parma n. 749/2022, pubblicata in data 8 giugno 2022, Repertorio n. 1210/202 dell'8 giugno 2022, resa a definizione del giudizio rubricato sub R.G. n. 474/2021;
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate da in quanto Parte_1 inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di CP_2 denaro in favore di ridurre l'importo da corrispondere a parte attrice Parte_1 secondo i criteri indicati in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- respingere tutte le istanze istruttorie formulate da per le ragioni esposte Parte_1 in atti. IN OGNI CASO:
- condannare al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA, di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio”. IN FATTO
1. conveniva in giudizio esponendo che in Parte_1 Controparte_3 data 26.11.2013 aveva richiesto e ottenuto dalla allora un Controparte_4
Cont finanziamento chirografario a di euro 900.000,00 per il realizzo di impianti fotovoltaici, con previsione di rimborso semestrale a tasso variabile, della durata complessiva di mesi 180; che in data
19.5.2014 aveva sottoscritto un atto di quietanza e modifica del contratto originario, con il quale si dava atto dell'erogazione a saldo di residui € 90.000,00 e, nel confermare tutte le condizioni economiche e normative pregresse, si aumentava a 174 mensilità la durata di ammortamento del mutuo;
che in data 14.7.2014 le parti sottoscrivevano un “Accordo Normativo per la prestazione del
Servizio di Consulenza, volto al perfezionamento di operazioni su strumenti finanziari derivati pagina 2 di 10 negoziati su mercati non regolamentati over the counter (OTC) e per la disciplina delle singole operazioni”; che in data 16.7.2014 la banca e avevano stipulato un'operazione in derivati Pt_1 denominata Interest Rate swap liability (IRSL), con l'espressa e dichiarata finalità di copertura del finanziamento chirografario a tasso variabile precedentemente concluso;
che detta operazione maturava soltanto differenziali negativi;
che in data 5. 5.2016 le parti concludevano un ulteriore accordo di rinegoziazione del mutuo originario in forza del quale modificavano alcune condizioni economiche;
che, ritenendo sussistenti alcuni profili di invalidità sia dei contratti di mutuo che del derivato, commissionava una perizia contabile, dalla quale erano emersi numerosi vizi e violazioni in Pt_1 relazione ad entrambi i rapporti.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare l'indeterminatezza del tasso di interesse per mancata indicazione del regime finanziario nel finanziamento, l'indeterminatezza del TAN relativo alla prima rinegoziazione per mancato inserimento nel calcolo del tasso del derivato stipulato successivamente, nonché per incidenza del costo della polizza stipulata con la seconda rinegoziazione,
l'indeterminatezza della prima rinegoziazione per una discrasia tra il testo contrattuale e il piano di ammortamento allegato al mutuo, chiedendo, con riguardo al primo finanziamento, accertarsi la violazione dell'art. 1282 c. c., dell'art 821 comma 3 c. c. dell'art. 1346 c. c., dell'art. 1418 c. c. e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione della somma pari alla differenza tra gli interessi versati in regime di capitalizzazione composta e quelli ricalcolati in regime di capitalizzazione semplice;
in subordine accertarsi la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB e per l'effetto, previo ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117 comma 7 TUB, condannare la alla restituzione CP_2 della somma pari agli interessi versati in eccedenza;
accertarsi, con riguardo all'atto di quietanza e modifica 19.05.2014, la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB per errata indicazione del tasso di interesse nominale stante l'incidenza del contratto derivato IRS e per l'effetto previo ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117 comma 7 TUB condannare la banca alla restituzione della somma pari agli interessi versati in eccedenza;
accertarsi con riguardo all'atto di rinegoziazione 05.05.2016 la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB per errata indicazione del tasso di interesse nominale stante l'incidenza della Polizza Vita e per l'effetto, previo ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117 comma 7 TUB, condannare la convenuta alla restituzione della somma pari agli interessi versati in eccedenza;
accertarsi con riguardo all'atto di quietanza e modifica 19.05.2014 la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB per errata indicazione del tasso di interesse nominale stante l'incidenza del contratto derivato IRS 16.07.2014 e per l'effetto previo ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117 comma 7 TUB condannare la banca alla restituzione della somma pari agli interessi versati in eccedenza. pagina 3 di 10 2. Si costituiva la banca, contestando le domande e chiedendone il rigetto.
3. Con sentenza n. 749/2022 il Tribunale di Parma rigettava le domande proposte da Pt_1 condannandola alle spese di lite.
In particolare il giudice osservava, quanto all'ammortamento del finanziamento, che il contratto in atti specificava chiaramente che si trattava di ammortamento c.d. 'alla francese', non comportante effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati, ma solo preventivamente distribuiti su tutta la durata del rapporto, sì che il maggior ammontare degli interessi da versare rispetto ad altre tipologie di piani di ammortamento, non dipende dall'applicazione di interessi composti, ma dalla diversa costruzione delle rate, che non comporta alcuna violazione dell'articolo 1283 cc.; né risultava fondata la censura del mancato rispetto dell'art. 821 c.c., in quanto detta disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto).
Inoltre il testo contrattuale esplicitava il tasso di interesse comprensivo del parametro di riferimento a cui era indicizzato il tasso (Euribor 3 mesi) più uno “spread” di 5 p.p., il tipo di ammortamento applicato, il piano di ammortamento indicativo con lo sviluppo di tutte le rate comprensive di quota capitale e quota interessi, la variazione trimestrale del benchmark rilevato al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ogni anno, la modifica dell'importo delle rate (sia della quota capitale, sia della quota interessi) ferma restando la durata, il numero e la periodicità delle rate.
Non si riscontrava pertanto un vizio di indeterminatezza o di indeterminabilità del tasso di interesse nominale tale da determinare la violazione dell'art. 1346 c.c., in combinato disposto con l'art. 117
TUB.
Con riguardo al costo del derivato concluso in occasione della prima rinegoziazione del finanziamento, poiché la liceità della conclusione del contratto derivato dipende dalla esistenza di un rischio (legato ad un finanziamento preesistente) contro il quale una delle (entrambe le) parti intende (intendono) premunirsi, è necessario che il nesso di collegamento tra i due contratti sia teleologico, ma non anche strutturale. I due contratti mantengono una loro autonomia funzionale, fungendo l'uno da motivo per la conclusione dell'altro.
Il contratto derivato andava dunque atomisticamente considerato, quale elemento che ha un'utilità sua propria, normalmente connessa alla protezione dall'alea di perdite ricollegate all'esecuzione di un altro contratto;
era quindi da escludere che gli oneri economici del derivato rientrassero tra le componenti di costo del finanziamento 'assicurato', impattando su questo solo come strumento di cautela per pagina 4 di 10 soddisfare un interesse autonomo e diverso da quello garantito dal contratto principale (aggravamento del costo del finanziamento a tasso variabile vs. necessità di liquidità).
Quanto alla mancata inclusione del costo della polizza nella seconda rinegoziazione del finanziamento, il Provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche integrative (denominato
“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”) prevede che nel TAEG siano inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte;
nella specie, le condizioni praticate rispettavano le suddette indicazioni. Par Con riguardo all' , trattasi di dato 'aggregato' che non incide sulla determinatezza delle clausole, in sé considerate: non vi erano dunque gli estremi per ritenere indeterminato l'oggetto della clausole 'di costo', in difetto di prova circa una qualche indebita aggregazione della componenti di costo o una qualche discrasia tra il dato formale e il dato sostanziale (non rilevata).
Infine, non vi era indeterminatezza della prima rinegoziazione del finanziamento per mancata corrispondenza del numero delle rate dell'ammortamento indicato nel piano allegato non a quello riportato nel contratto;
essendo infatti il costo complessivo coerente con i tassi applicati in concreto, era possibile affermare che la discrasia fosse frutto di un refuso materiale, sostanzialmente senza impatto sul costo del finanziamento.
Il mutuo era stato comunque nuovamente rinegoziato, con effetti novativi.
4. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello ha resistito la banca. Pt_1
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni con modalità cartolari, in data 29/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, laddove non è stata ammessa la richiesta c.t.u. tecnico-contabile che sarebbe stata, a suo dire, indispensabile per l'accertamento dei fatti.
6. Con il secondo motivo censura il rigetto della domanda di indeterminatezza del tasso di interesse del finanziamento per non avere il tribunale ravvisato l'effetto anatocistico nell'ammortamento c.d. alla francese e per avere ritenuto che l'omessa indicazione del regime finanziario non comporti l'indeterminatezza del finanziamento.
7. Con il terzo motivo lamenta che il primo giudice non abbia riscontrato lo stretto collegamento tra il derivato e il finanziamento, con incidenza del costo del primo sul secondo e conseguente indeterminatezza delle condizioni contrattuali. pagina 5 di 10 8. Con il quarto motivo si lamenta l'erronea mancata ritenuta incidenza del costo della polizza personale sul contratto di rinegoziazione del mutuo, con conseguente indeterminatezza del TAN.
9. Con il quinto motivo si censura la mancata ritenuta indeterminatezza del contratto di rinegoziazione.
10. Con il sesto motivo si censura la regolamentazione delle spese di lite quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi di gravame.
11. Il primo motivo è infondato.
L'istanza di ammissione di una c.t.u. è stata rigettata in quanto il tribunale ha correttamente ritenuto, come di seguito si vedrà, che la controversia possa essere decisa sulla base di argomentazioni giuridiche, senza necessità alcuna di dare corso a un'indagine tecnico-contabile.
12. Anche il secondo mezzo è infondato.
Le S.U., con la sentenza n. 15130/2024, hanno chiarito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”.
In particolare con la suddetta sentenza si è osservato che “in effetti, non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi “scaduti” cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato”.
Posta tale premessa, e con riguardo ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati tradizionali e con applicazione di interesse “a tasso fisso”, si è escluso che in tali condizioni la quota di interessi di ciascuna rata produca ulteriori interessi, non determinando perciò alcuna violazione del divieto di anatocismo, ricordandosi che “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”
(si richiama anche Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale). L'ammortamento alla francese viene poi ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra l'altro, “che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c., che prevede pagina 6 di 10 che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale”.
Le S.U. hanno escluso, altresì, che la mancata ostensione della formula matematica di determinazione della quota di interessi possa essere di per sé motivo di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto contrattuale e causa di violazione delle regole di trasparenza bancaria. Sotto il primo profilo, non può esservi alcun vulnus nella costruzione strutturale dell'operazione negoziale quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Infine, con la recente ordinanza n. 7382/2025, la S.C. ha ribadito i medesimi principi con riferimento al mutuo a tasso variabile, statuendo che “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
Nel caso di specie, nel documento di sintesi, che è parte integrante del contratto di finanziamento, è chiaramente indicato che il piano di ammortamento adottato è alla francese a tasso variabile;
analoga previsione era riportata anche nel testo contrattuale del finanziamento e, più precisamente, all'art. 5.
Non vi è dunque alcuna indeterminatezza del finanziamento per mancata indicazione del regime finanziario, essendo quello dell'interesse semplice in conformità all'art. 821 c.c.
Del tutto infondata è anche la censura relativa alla presunta violazione dell'art. 117, comma 4, del
TUB, che prevede che i contratti bancari debbano indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati. pagina 7 di 10 Nel finanziamento in questione sono infatti indicati il tasso di interesse comprensivo del parametro di riferimento a cui era indicizzato il tasso (Euribor 3 mesi) più uno “spread” di 5 p.p., il tipo di ammortamento applicato, il piano di ammortamento indicativo con lo sviluppo di tutte le rate comprensive di quota capitale e quota interessi, la variazione trimestrale del benchmark rilevato al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ogni anno, la modifica dell'importo delle rate (sia della quota capitale, sia della quota interessi) ferma restando la durata, il numero e la periodicità delle rate.
13. Va disatteso il terzo motivo, relativo alla presunta indeterminatezza del TAN per mancata inclusione del costo del derivato IRS stipulato tra le parti nella prima rinegoziazione;
tale derivato è stato stipulato circa due mesi dopo la prima rinegoziazione del finanziamento e, pertanto, era impossibile per la banca prevedere che esso sarebbe stato concluso a copertura del rischio della fluttuazione del tasso variabile del finanziamento, sicchè i relativi costi mai avrebbero potuto essere compresi nei costi del mutuo.
Questa ragione è di per sé sufficiente alla reiezione della censura;
si osserva inoltre, ad abundantiam, il contratto di mutuo e il derivato sono contratti distinti e autonomi, dotati ciascuno di una causa distinta e autonoma, sicchè, quand'anche tra gli stessi vi sia un collegamento negoziale, il differenziale maturato nell'ambito del derivato non rappresenta un costo del credito ricevuto, bensì il risultato di una pattuizione finanziaria collaterale (ma indipendente) intercorsa fra le parti avente uno scopo ulteriore e diverso rispetto a quello del finanziamento.
14. Va rigettato il quarto motivo relativo alla asserita indeterminatezza del TAN per mancata inclusione del costo della polizza nella seconda rinegoziazione del finanziamento.
In proposito va precisato che il TAN (tasso annuo nominale) è il tasso corrispettivo relativo ai soli interessi applicati al contratto di credito e si differenzia del TAEG (tasso annuo effettivo globale), che include anche gli ulteriori costi connessi al finanziamento e costituisce un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, diretto a consentire al cliente di conoscere preventivamente il costo totale effettivo del credito.
Ciò posto, in materia di TAEG il Provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche integrative “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, dispone che “Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”, e dunque per il relativo calcolo sono esclusi i costi accessori di natura facoltativa, quali, ad esempio, le polizze assicurative che vengono offerte al cliente, ma non obbligatoriamente imposte.
pagina 8 di 10 Nel caso di specie, il finanziamento era già stato concesso e si è poi proceduto ad una mera rinegoziazione dello stesso;
dunque non appare ravvisabile, all'atto della rinegoziazione,
l'obbligatorietà della polizza nel senso indicato, essendo stato il finanziamento già ottenuto.
In ogni caso, deve ritenersi che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs.
n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass., n. 4597/2023),.
15. Va infine rigettato anche il quinto motivo, relativo alla presunta indeterminatezza della prima rinegoziazione del finanziamento per riscontrata discrasia tra il numero delle rate previste nel testo contrattuale (31 rate semestrali) e quelle previste dal piano di ammortamento allegato al contratto (29 rate semestrali); si tratta infatti di un mero errore materiale, privo di conseguenze pratiche per il cliente.
Infatti, come correttamente rilevato dal tribunale, il finanziamento iniziale e il relativo documento di sintesi indicavano una durata complessiva di 180 mesi, comprensivi di un periodo di somministrazione di 12 mesi (nel quale vengono pagati soli interessi); il piano di rimborso del capitale doveva prevedere
28 rate semestrali (180 – 12 = 168) e non 29 (durata 174), come riportato nel piano di ammortamento allegato.
Nella prima rinegoziazione, nella quale il cliente ha rinunciato a 6 mesi di periodo di somministrazione per avere un aumento di pari durata del periodo di ammortamento, vi è perfetta corrispondenza tra il documento di sintesi, il piano di ammortamento allegato di 174 mesi (29 rate semestrali) e la durata di
174 mesi indicata al secondo capoverso dell'art. 1 e al secondo capoverso dell'art. 2.
L'indicazione nel successivo terzo capoverso dello stesso art. 2 di 31 rate è all'evidenza un refuso, perché il dato di 31 rate è incongruente e la durata è chiaramente definita dai 174 mesi con relativa decorrenza sicchè, in base all'esame analitico al piano di ammortamento, non possono sussistere dubbi circa la determinatezza dello stesso.
16. Va infine disatteso, stante il rigetto dei precedenti motivi, l'ultimo mezzo, concernente la regolamentazione delle spese di lite, essendo stata l'odierna appellante correttamente condannata al pagamento di dette spese in applicazione del principio della soccombenza.
17. L'appello è dunque interamente infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza. pagina 9 di 10 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante principale e dell'appellante incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1
– bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 12.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di
Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 16.09.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 10 di 10