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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1730.2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Franco RO, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., (c.f. ), rappresentato e difeso, P.IVA_1 in virtù di procura generale alle liti per Notar di Roma del 23 Persona_1 gennaio 2023 (repertorio n. 37590; raccolta n. 7131) dall'avv. Valentina Bevilacqua tutti elettivamente domiciliati in Salerno al C.so Garibaldi n. 38 presso l'Avvocatura I.N.P.S;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.1. Con ricorso depositato in data 14.12.2023, il ricorrente , dopo Parte_1 aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla TU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1499/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa, al fine di “A) dichiarare a nato a [...]_1 il 29.04.1939 e residente in [...] il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento e dei benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3 dalla data della domanda o da diversa decorrenza;
B) condannare altresì l' in persona del presidente CP_1
p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CAP con attribuzione al sottoscritto procuratore…” Instaurato il contradditorio, si costituiva l' che contrastava il ricorso, CP_1 chiedendone la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità e, comunque, il rigetto nel merito perché infondato in fatto e in diritto. Disposto il rinnovo della TU (dott. ), all'odierna udienza la causa è stata decisa con Persona_2 motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 24.07.2025, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “…Deficit deambulatorio (possibile per brevi tratti con deambulatore e con supervisione) in diffusa spondilodiscoartrosi osteoporotica del rachide, con claudicatio spinalis in esiti di intervento neurochirurgico per stenosi del canale vertebrale, e coxo-gonartrosi bilaterale. Diabete mellito tipo 2° in trattamento con ipoglicemizzanti orali. Vasculopatia cerebrale cronica multifocale ad espressività cortico sottocorticale con declino cognitivo vascolare e degenerativo. Cardiopatia sclero-ipertensiva. Broncopneumopatia cronica ostruttiva. Malattia venosa cronica agli arti inferiori. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Incontinenza urinaria. Malattia da reflusso gastro-esofageo. Ernie ombelicale ed inguino-scrotale sinistra…” Orbene, la domanda merita accoglimento alla stregua delle valutazioni rese dal dott.
, le cui conclusioni vengono recepite in quanto fondate su una ponderata Per_2
e coerente analisi degli elementi sopravvenuti e corrette sotto il profilo logico- conseguenziale. In definitiva, deve dichiararsi la sussistenza dei requisiti sanitari, a decorrere dal 01 luglio 2024. 3.1 Le spese di lite, per entrambe le fasi, vanno integralmente compensate, atteso il sopravvenuto raggiungimento delle condizioni sanitarie che legittimano le provvidenze richieste. Le spese relative all'attività peritale, anch'esse riferite ad entrambe le fasi, vanno poste a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente soccombente), e liquidate CP_1 secondo quanto indicato nel dispositivo;
quanto alla fase di ATP, le spese di ctu vanno ridotte di 1/3 stante il tardivo deposito dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che nato a [...] Parte_1 il 29.04.1939, si trova, a decorrere dal 01 luglio 2024, nelle condizioni proprie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento e nelle condizioni di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della LEGGE 104/1992.;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambe le fasi;
Pag. 2 di 3 3) pone le spese relative alla TU espletata nella fase ATPO a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 150,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. , previa riduzione di un terzo per il deposito Persona_3 tardivo della relazione peritale;
4) pone le spese relative alla TU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1730.2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Franco RO, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., (c.f. ), rappresentato e difeso, P.IVA_1 in virtù di procura generale alle liti per Notar di Roma del 23 Persona_1 gennaio 2023 (repertorio n. 37590; raccolta n. 7131) dall'avv. Valentina Bevilacqua tutti elettivamente domiciliati in Salerno al C.so Garibaldi n. 38 presso l'Avvocatura I.N.P.S;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.1. Con ricorso depositato in data 14.12.2023, il ricorrente , dopo Parte_1 aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla TU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1499/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa, al fine di “A) dichiarare a nato a [...]_1 il 29.04.1939 e residente in [...] il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento e dei benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3 dalla data della domanda o da diversa decorrenza;
B) condannare altresì l' in persona del presidente CP_1
p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CAP con attribuzione al sottoscritto procuratore…” Instaurato il contradditorio, si costituiva l' che contrastava il ricorso, CP_1 chiedendone la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità e, comunque, il rigetto nel merito perché infondato in fatto e in diritto. Disposto il rinnovo della TU (dott. ), all'odierna udienza la causa è stata decisa con Persona_2 motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 24.07.2025, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “…Deficit deambulatorio (possibile per brevi tratti con deambulatore e con supervisione) in diffusa spondilodiscoartrosi osteoporotica del rachide, con claudicatio spinalis in esiti di intervento neurochirurgico per stenosi del canale vertebrale, e coxo-gonartrosi bilaterale. Diabete mellito tipo 2° in trattamento con ipoglicemizzanti orali. Vasculopatia cerebrale cronica multifocale ad espressività cortico sottocorticale con declino cognitivo vascolare e degenerativo. Cardiopatia sclero-ipertensiva. Broncopneumopatia cronica ostruttiva. Malattia venosa cronica agli arti inferiori. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Incontinenza urinaria. Malattia da reflusso gastro-esofageo. Ernie ombelicale ed inguino-scrotale sinistra…” Orbene, la domanda merita accoglimento alla stregua delle valutazioni rese dal dott.
, le cui conclusioni vengono recepite in quanto fondate su una ponderata Per_2
e coerente analisi degli elementi sopravvenuti e corrette sotto il profilo logico- conseguenziale. In definitiva, deve dichiararsi la sussistenza dei requisiti sanitari, a decorrere dal 01 luglio 2024. 3.1 Le spese di lite, per entrambe le fasi, vanno integralmente compensate, atteso il sopravvenuto raggiungimento delle condizioni sanitarie che legittimano le provvidenze richieste. Le spese relative all'attività peritale, anch'esse riferite ad entrambe le fasi, vanno poste a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente soccombente), e liquidate CP_1 secondo quanto indicato nel dispositivo;
quanto alla fase di ATP, le spese di ctu vanno ridotte di 1/3 stante il tardivo deposito dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che nato a [...] Parte_1 il 29.04.1939, si trova, a decorrere dal 01 luglio 2024, nelle condizioni proprie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento e nelle condizioni di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della LEGGE 104/1992.;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambe le fasi;
Pag. 2 di 3 3) pone le spese relative alla TU espletata nella fase ATPO a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 150,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. , previa riduzione di un terzo per il deposito Persona_3 tardivo della relazione peritale;
4) pone le spese relative alla TU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 3 di 3