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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 23/12/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZA
Prima Sezione Civile
N.R.G. 2080/2024 in persona del Giudice EX NE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
c.f. ), Parte_3 C.F._3 tutti con l'avv. TARULLI MASSIMILIANO
PARTE ATTRICE
(C.F. ), con l'avv. MARCHESI MICHELE CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: assicurazione morte
Conclusioni
Parte attrice:
Piaccia all'Ill.mo Giudice unico del Tribunale di Bolzano , ogni contraria istanza, ragione ed eccezione disattesa ,
nel merito, per le causali di cui in premessa,
-accertata e dichiarata l'esistenza della polizza assicurativa sul mezzo CP_1
targato AJ743GD stipulata dal sig. per la copertura, oltre che Parte_4
degli infortuni della circolazione anche del caso morte,
pagina 1 di 7 - accertato e dichiarato che l'evento morte dell'assicurato Parte_4
rientra nella copertura della predetta polizza e quindi che sussistono le condizioni perché la debba procedere alla liquidazione del relativo sinistro CP_1
(massimale pari ad € 50.000,00) in favore degli eredi legittimi in parti uguali, conseguentemente condannare la quale Controparte_2
assicuratore del sig. polizza infortuni conducente n. 253839504 Parte_4
sul mezzo targato AJ743GD , a indennizzare gli eredi del contraente, sigg.
e per le Parte_3 Parte_2 Parte_1
causali ed i titoli della superiore narrativa, con l'importo totale di € 50.000,00 , il tutto con maggiorazione di interessi compensativi del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria e rivalutazione monetaria a far data dal sinistro al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa da liquidarsi al sottoscritto avvocato antistatario in quanto dichiaratosi tale.
Parte convenuta:
Nel merito:
In via principale: accertato e dichiarato che l'infortunio subito il 20.05.2021 dal sig. è estraneo all'oggetto dell'assicurazione prestata in forza Parte_4
della polizza nr. 253839504, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con il favore del compenso professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto di causa
I sig.ri e quali eredi di Parte_3 Parte_2 Parte_1
chiedono l'indennizzo assicurativo dell'ammontare di € Parte_4
50.000,00 oltre interessi e rivalutazione nei confronti di esponendo CP_1
che il loro congiunto, in data 20 maggio 2021, mentre si trovava presso il maso pagina 2 di 7 agricolo “Huber” in località Pinzago di Bressanone per effettuare la consegna di balle di fieno mediante il proprio autoarticolato Scania (targato AJ743GD con rimorchio XA970LE), era rimasto vittima di un incidente mortale, verificatosi nel corso delle operazioni di scarico;
dopo aver arrestato il mezzo su una strada in leggera discesa ed ultimato lo scarico del rimorchio, il conducente
[...]
avrebbe provveduto a sganciare dall'esterno i freni manuali del Parte_4
rimorchio per spostare l'autotreno, così come richiesto dal dipendente del maso,
; nel tentativo di risalire in cabina per effettuare tale Persona_1
manovra, il sig. già posizionato sul primo gradino con la portiera Parte_4
aperta, sarebbe stato improvvisamente travolto dal veicolo che, essendosi messo in movimento “perché sfrenato”, si cappottava sul lato sinistro, schiacciandolo e cagionandone il decesso.
Gli attori argomentano che l'evento rientrerebbe nella copertura assicurativa prevista dalla polizza “infortuni del conducente” n. 253839504, stipulata dal de cuius con la quale copre non solo gli infortuni occorsi durante la CP_1
guida, ma anche quelli verificatisi nei momenti immediatamente precedenti o successivi alla conduzione del veicolo. da per pacifico l'esistenza della polizza, ma contesta l'operatività CP_1
della stessa, poiché essa sarebbe limitata agli infortuni subiti dal conducente “dal momento in cui sale a bordo del veicolo al momento in cui ne discende”, salvo la sola ipotesi – nella specie insussistente – di fermata accidentale dovuta a incidente o avaria, durante la quale l'assicurato compia operazioni necessarie alla ripresa della marcia. La compagnia di assicurazione contesta sia la ricostruzione dei fatti sia la loro sussunzione nel rischio assicurato, facendo leva sugli accertamenti svolti dai Carabinieri della Stazione di Naz-Sciaves, secondo il sig. non Parte_4
sarebbe dunque stato nell'atto di salire a bordo, bensì avrebbe rincorso il veicolo pagina 3 di 7 nel tentativo di raggiungere la cabina per arrestarlo, venendo tuttavia travolto e schiacciato prima di riuscirvi, mentre l'autotreno fuoriusciva dalla sede stradale.
Pertanto, l'infortunio non sarebbe avvenuto quando il conducente si trovava a bordo del mezzo e non era impegnato in operazioni che rientrino nelle limitate ipotesi di copertura previste dal contratto, con conseguente esclusione dell'indennizzabilità.
Ragioni della decisione
La polizza in esame comprende “infortuni da circolazione” e prevede la somma assicurata di € 50.000,00 per l'ipotesi di “morte da infortunio”.
L'art.
2.1 delle condizioni generali definisce l'oggetto di assicurazione come segue:
Nell'annotazione di PG i Carabinier hanno ricostruito la dinamica come segue.
Le sommarie informazioni rese dal teste oculare ai Carabinieri non Per_1
erano precise in ordine all'esatta posizione del deceduto al momento del ribaltamento dell'autocarro. Il sig. è stato quindi chiamato come teste Per_1
pagina 4 di 7 nel presente processo ed ha reso la seguente testimonianza:
Pertanto, si accerta che il sig. ha rincorso l'autocarro, messosi Parte_4
autonomamente in moto, e ha appoggiato un piede sulla pedana, facendo il gesto per aprire la porta chiusa, quando il mezzo si è ribaltato, provocandone la morte.
A parere del Tribunale l'evento rientra nel rischio assicurato, cioè morte occorsa
“durante la circolazione dal momento in cui vi sale al momento in cui vi discende”.
Si ricorda che “nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c.” (Cass. 668/2016)
Non ci sono elementi per restringere il significato del concetto di circolazione, formulato dalla compagnia di assicurazione, in favore di quest'ultima, limitandone la portata alla guida del veicolo con porta chiusa.
Il concetto di circolazione va invece inteso in senso ampio e comprende anche le condotte preliminari alla conduzione del mezzo, come si può desumere dal riferimento alle condotte di salita e di discesa, presente nella clausola. La clausola pagina 5 di 7 non prevede che la copertura inizi solo nel momento in cui viene chiusa la porta o quando viene acceso il motore, ma fa riferimento, appunto, all'azione della salita e della discesa, senza richiedere uno specifico grado di ultimazione della condotta.
È evidente che l'aver messo il piede sulla pedana costituisce un'azione di salita funzionale alla circolazione e pertanto, detta attività rientra pienamente nel concetto di circolazione.
Nel caso di specie, peraltro, il mezzo stesso era già in movimento e, sebbene si trattasse di un movimento involontario, lo stesso era legato alla precedente condotta di conduzione da parte dell'infortunato. In tale contesto, già il tentativo di riprendere il controllo sul mezzo sarebbe da qualificare come attività legata alla circolazione.
Pertanto, la copertura assicurativa sussiste e la convenuta va condannata a pagare l'indennizzo agli attori, la cui qualità di eredi e beneficiari è pacifica.
“In tema di assicurazione contro i danni, nel cui ambito deve essere ricondotta
l'assicurazione contro gli infortuni, il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria. Tale effetto deriva anche in virtù del costante riferimento al risarcimento del danno ed al valore della cosa assicurata in tutte le disposizioni normative che regolano la materia, con particolare riguardo a quelle contenute negli artt. 1905 e 1908 cod. civ.” (Cass. 395/2007)
L'importo va quindi maggiorato di interessi e rivalutazione sul capitale via via rivalutato secondo i criteri di Cass. 1712/1995. Effettuati detti calcoli, l'importo dovuto ascende a € 64.654,50 (di cui € 8.550,00 per rivalutazione e € 6.104,50 per pagina 6 di 7 interessi).
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 26.001-52.000, parametri medi per tutte le fasi, per un totale di € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge e spese vive come esposte nella nota.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. condanna la convenuta a pagare ad CP_1 Parte_1 [...]
e l'importo di € 64.654,50, Parte_2 Parte_3
2. condanna la convenuta a pagare all'avv. Massimiliano Tarulli, quale antistatario degli attori, € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie,
CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 545,00 per spese esenti, e successive occorrende.
23/12/2025
Il Giudice
EX NE
(firma digitale)
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZA
Prima Sezione Civile
N.R.G. 2080/2024 in persona del Giudice EX NE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
c.f. ), Parte_3 C.F._3 tutti con l'avv. TARULLI MASSIMILIANO
PARTE ATTRICE
(C.F. ), con l'avv. MARCHESI MICHELE CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: assicurazione morte
Conclusioni
Parte attrice:
Piaccia all'Ill.mo Giudice unico del Tribunale di Bolzano , ogni contraria istanza, ragione ed eccezione disattesa ,
nel merito, per le causali di cui in premessa,
-accertata e dichiarata l'esistenza della polizza assicurativa sul mezzo CP_1
targato AJ743GD stipulata dal sig. per la copertura, oltre che Parte_4
degli infortuni della circolazione anche del caso morte,
pagina 1 di 7 - accertato e dichiarato che l'evento morte dell'assicurato Parte_4
rientra nella copertura della predetta polizza e quindi che sussistono le condizioni perché la debba procedere alla liquidazione del relativo sinistro CP_1
(massimale pari ad € 50.000,00) in favore degli eredi legittimi in parti uguali, conseguentemente condannare la quale Controparte_2
assicuratore del sig. polizza infortuni conducente n. 253839504 Parte_4
sul mezzo targato AJ743GD , a indennizzare gli eredi del contraente, sigg.
e per le Parte_3 Parte_2 Parte_1
causali ed i titoli della superiore narrativa, con l'importo totale di € 50.000,00 , il tutto con maggiorazione di interessi compensativi del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria e rivalutazione monetaria a far data dal sinistro al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa da liquidarsi al sottoscritto avvocato antistatario in quanto dichiaratosi tale.
Parte convenuta:
Nel merito:
In via principale: accertato e dichiarato che l'infortunio subito il 20.05.2021 dal sig. è estraneo all'oggetto dell'assicurazione prestata in forza Parte_4
della polizza nr. 253839504, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con il favore del compenso professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto di causa
I sig.ri e quali eredi di Parte_3 Parte_2 Parte_1
chiedono l'indennizzo assicurativo dell'ammontare di € Parte_4
50.000,00 oltre interessi e rivalutazione nei confronti di esponendo CP_1
che il loro congiunto, in data 20 maggio 2021, mentre si trovava presso il maso pagina 2 di 7 agricolo “Huber” in località Pinzago di Bressanone per effettuare la consegna di balle di fieno mediante il proprio autoarticolato Scania (targato AJ743GD con rimorchio XA970LE), era rimasto vittima di un incidente mortale, verificatosi nel corso delle operazioni di scarico;
dopo aver arrestato il mezzo su una strada in leggera discesa ed ultimato lo scarico del rimorchio, il conducente
[...]
avrebbe provveduto a sganciare dall'esterno i freni manuali del Parte_4
rimorchio per spostare l'autotreno, così come richiesto dal dipendente del maso,
; nel tentativo di risalire in cabina per effettuare tale Persona_1
manovra, il sig. già posizionato sul primo gradino con la portiera Parte_4
aperta, sarebbe stato improvvisamente travolto dal veicolo che, essendosi messo in movimento “perché sfrenato”, si cappottava sul lato sinistro, schiacciandolo e cagionandone il decesso.
Gli attori argomentano che l'evento rientrerebbe nella copertura assicurativa prevista dalla polizza “infortuni del conducente” n. 253839504, stipulata dal de cuius con la quale copre non solo gli infortuni occorsi durante la CP_1
guida, ma anche quelli verificatisi nei momenti immediatamente precedenti o successivi alla conduzione del veicolo. da per pacifico l'esistenza della polizza, ma contesta l'operatività CP_1
della stessa, poiché essa sarebbe limitata agli infortuni subiti dal conducente “dal momento in cui sale a bordo del veicolo al momento in cui ne discende”, salvo la sola ipotesi – nella specie insussistente – di fermata accidentale dovuta a incidente o avaria, durante la quale l'assicurato compia operazioni necessarie alla ripresa della marcia. La compagnia di assicurazione contesta sia la ricostruzione dei fatti sia la loro sussunzione nel rischio assicurato, facendo leva sugli accertamenti svolti dai Carabinieri della Stazione di Naz-Sciaves, secondo il sig. non Parte_4
sarebbe dunque stato nell'atto di salire a bordo, bensì avrebbe rincorso il veicolo pagina 3 di 7 nel tentativo di raggiungere la cabina per arrestarlo, venendo tuttavia travolto e schiacciato prima di riuscirvi, mentre l'autotreno fuoriusciva dalla sede stradale.
Pertanto, l'infortunio non sarebbe avvenuto quando il conducente si trovava a bordo del mezzo e non era impegnato in operazioni che rientrino nelle limitate ipotesi di copertura previste dal contratto, con conseguente esclusione dell'indennizzabilità.
Ragioni della decisione
La polizza in esame comprende “infortuni da circolazione” e prevede la somma assicurata di € 50.000,00 per l'ipotesi di “morte da infortunio”.
L'art.
2.1 delle condizioni generali definisce l'oggetto di assicurazione come segue:
Nell'annotazione di PG i Carabinier hanno ricostruito la dinamica come segue.
Le sommarie informazioni rese dal teste oculare ai Carabinieri non Per_1
erano precise in ordine all'esatta posizione del deceduto al momento del ribaltamento dell'autocarro. Il sig. è stato quindi chiamato come teste Per_1
pagina 4 di 7 nel presente processo ed ha reso la seguente testimonianza:
Pertanto, si accerta che il sig. ha rincorso l'autocarro, messosi Parte_4
autonomamente in moto, e ha appoggiato un piede sulla pedana, facendo il gesto per aprire la porta chiusa, quando il mezzo si è ribaltato, provocandone la morte.
A parere del Tribunale l'evento rientra nel rischio assicurato, cioè morte occorsa
“durante la circolazione dal momento in cui vi sale al momento in cui vi discende”.
Si ricorda che “nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c.” (Cass. 668/2016)
Non ci sono elementi per restringere il significato del concetto di circolazione, formulato dalla compagnia di assicurazione, in favore di quest'ultima, limitandone la portata alla guida del veicolo con porta chiusa.
Il concetto di circolazione va invece inteso in senso ampio e comprende anche le condotte preliminari alla conduzione del mezzo, come si può desumere dal riferimento alle condotte di salita e di discesa, presente nella clausola. La clausola pagina 5 di 7 non prevede che la copertura inizi solo nel momento in cui viene chiusa la porta o quando viene acceso il motore, ma fa riferimento, appunto, all'azione della salita e della discesa, senza richiedere uno specifico grado di ultimazione della condotta.
È evidente che l'aver messo il piede sulla pedana costituisce un'azione di salita funzionale alla circolazione e pertanto, detta attività rientra pienamente nel concetto di circolazione.
Nel caso di specie, peraltro, il mezzo stesso era già in movimento e, sebbene si trattasse di un movimento involontario, lo stesso era legato alla precedente condotta di conduzione da parte dell'infortunato. In tale contesto, già il tentativo di riprendere il controllo sul mezzo sarebbe da qualificare come attività legata alla circolazione.
Pertanto, la copertura assicurativa sussiste e la convenuta va condannata a pagare l'indennizzo agli attori, la cui qualità di eredi e beneficiari è pacifica.
“In tema di assicurazione contro i danni, nel cui ambito deve essere ricondotta
l'assicurazione contro gli infortuni, il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria. Tale effetto deriva anche in virtù del costante riferimento al risarcimento del danno ed al valore della cosa assicurata in tutte le disposizioni normative che regolano la materia, con particolare riguardo a quelle contenute negli artt. 1905 e 1908 cod. civ.” (Cass. 395/2007)
L'importo va quindi maggiorato di interessi e rivalutazione sul capitale via via rivalutato secondo i criteri di Cass. 1712/1995. Effettuati detti calcoli, l'importo dovuto ascende a € 64.654,50 (di cui € 8.550,00 per rivalutazione e € 6.104,50 per pagina 6 di 7 interessi).
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 26.001-52.000, parametri medi per tutte le fasi, per un totale di € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge e spese vive come esposte nella nota.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. condanna la convenuta a pagare ad CP_1 Parte_1 [...]
e l'importo di € 64.654,50, Parte_2 Parte_3
2. condanna la convenuta a pagare all'avv. Massimiliano Tarulli, quale antistatario degli attori, € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie,
CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 545,00 per spese esenti, e successive occorrende.
23/12/2025
Il Giudice
EX NE
(firma digitale)
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