TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/10/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N.RG. 6132/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6132 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CARMELA Parte_1
TITO e OL DI PASQUA
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
12.01.2025, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1.08.2022, con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 20.02.2024, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 2567/2023, lo riconosceva in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della L. 18/80, con decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato il suddetto decreto di omologa all' in data 10.09.2024; CP_1
- di aver trasmesso, in data 5.03.2024, alla competente sede zonale, il modello
AP70 attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione;
- che l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Con decreto in data 31.10.2024 è stata fissata, per la discussione della causa,
l'udienza del 21.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Verificato il tempestivo deposito delle note suddette da parte della difesa del ricorrente e la mancata costituzione in giudizio dell' , la causa viene oggi CP_1 decisa mediante la presente sentenza.
In via preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia dell'ente convenuto.
Nel merito, occorre rilevare che, come rappresentato dal procuratore della ricorrente nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, “l'Istituto ha provveduto alla liquidazione il 5.03.2025 e al pagamento della stessa il 1.04.2025, quindi successivamente alla notifica del ricorso per pagamento, avvenuta in data
12.01.2025”.
Alla luce di ciò, la difesa del ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con “spese refuse”. Orbene, alla luce di quanto affermato dalla parte in ordine alla liquidazione e il pagamento della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti
(modello Te08), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico dell' , che ha provveduto alla liquidazione della CP_1
prestazione oltre il termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., nella specie scaduto in data 10.01.2025, nonché successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, eseguita in data 12.01.2025.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, da distrarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da;
Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 22/10/2025
Il Giudice
GI Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6132 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CARMELA Parte_1
TITO e OL DI PASQUA
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
12.01.2025, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1.08.2022, con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 20.02.2024, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 2567/2023, lo riconosceva in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della L. 18/80, con decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato il suddetto decreto di omologa all' in data 10.09.2024; CP_1
- di aver trasmesso, in data 5.03.2024, alla competente sede zonale, il modello
AP70 attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione;
- che l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Con decreto in data 31.10.2024 è stata fissata, per la discussione della causa,
l'udienza del 21.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Verificato il tempestivo deposito delle note suddette da parte della difesa del ricorrente e la mancata costituzione in giudizio dell' , la causa viene oggi CP_1 decisa mediante la presente sentenza.
In via preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia dell'ente convenuto.
Nel merito, occorre rilevare che, come rappresentato dal procuratore della ricorrente nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, “l'Istituto ha provveduto alla liquidazione il 5.03.2025 e al pagamento della stessa il 1.04.2025, quindi successivamente alla notifica del ricorso per pagamento, avvenuta in data
12.01.2025”.
Alla luce di ciò, la difesa del ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con “spese refuse”. Orbene, alla luce di quanto affermato dalla parte in ordine alla liquidazione e il pagamento della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti
(modello Te08), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico dell' , che ha provveduto alla liquidazione della CP_1
prestazione oltre il termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., nella specie scaduto in data 10.01.2025, nonché successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, eseguita in data 12.01.2025.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, da distrarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da;
Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 22/10/2025
Il Giudice
GI Busoli