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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRINDISI
Il Tribunale di Brindisi - Sezione Civile -,in persona del Dr. Giuseppe D'Amicis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2939 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto “ opposizione all' esecuzione ( art.615, 2° comma c.p.c.) mobiliare“ riservata per la decisione all'udienza del 15.11.2024 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. e promossa DA
( CF ) rappresentata e difesa dall' Avv.to Parte_1 C.F._1
VALLEFUOCO FRANCESCO
- Attore -
CONTRO
( CF ) – già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
-, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv.to MURRI DELLO DIAGO COSIMO
- Convenuto –
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n.4, cpc e 118 disp. att. Cpc.
Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa ed ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, in Parte_1 data 26.06.2028, instaurava, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., dinanzi a questo giudice, la fase di merito del procedimento di opposizione all'esecuzione, da lei promosso nei confronti di (già Controparte_1 Controparte_2
, ai sensi dell'art. 615, comma 2°, c.p.c., con ricorso, depositato
[...] dinanzi al Giudice dell'esecuzione di codesto Tribunale, nella procedura di espropriazione mobiliare presso terzi contrassegnata dal numero di R.G.E. 790/2017.
L'attrice, con il prefato ricorso al giudice dell'esecuzione, chiedeva, accertarsi e dichiararsi, previa sospensione dell'azione esecutiva promossa nei suoi confronti da
(già , Controparte_1 Controparte_2 la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi n. 02484201700000145001 notificatole da parte opposta ( a fronte dell'omesso pagamento della somma di Euro 9.376,73 dovuta per i tributi e i contributi previdenziali di cui alle cartelle esattoriali presupposte e meglio specificate nell'atto introduttivo ), in quanto contenuto in un “file in formato pdf allegato alla p.e.c.”, non preceduto dalla “notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti prodromici di legge” e non eseguito entro un anno dalla notifica delle cartelle presupposte.
(già Controparte_1 Controparte_2 ritualmente costituitasi nel giudizio di opposizione contrassegnato dal n. 790/2017 sub 1 R.G.E., quale titolare del credito azionato con l'esecuzione presso terzi, impugnava e contestava tutte le domande proposte dall'opponente nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto e diritto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice dell'Esecuzione, all'esito del predetto procedimento di opposizione, con provvedimento reso il 2.05.2018, ritenuti sussistenti i gravi motivi, accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione atteso che “per giurisprudenza della Commissione Tributaria formatasi sul punto: “la notifica via PEC necessita che il documento trasmesso rechi l'estensione .p7m: solo in tal caso si sarebbe stati di fronte a un vero e proprio documento informatico, immodificabile nel contenuto e certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza”. ( Cfr Commissione Tributaria Regionale, Campania, sez. XI, sentenza 09/11/2017 n° 9464); Si motiva sul punto “il file .pdf trasmesso costituisce una mera copia informatica (digitale) dell'atto, ma in assenza di attestazione di conformità non è possibile affermare che tale documento sia identico all'originale”. Peraltro, al fine di assicurare la corretta e legittima notifica della cartella esattoriale via PEC, il documento inviato al contribuente deve essere munito dell'estensione .p7m e non .pdf: in effetti, esclusivamente il primo formato garantisce l'immodificabilità, nonché la genuinità del contenuto della cartella esattiva nella propria qualità di “documento informatico”, alla stregua di un “atto foriero di effetti pregiudizievoli” ai danni del contribuente. Rileva il giudicante che tale ultimo arresto giurisprudenziale conferma il solido orientamento della giurisprudenza di merito nell'analisi del corretto iter notificatorio (delle cartelle esattive) da rispettare da parte dell' (C.T.P. di Savona, n° 100/17 e C.T.P. di Roma, n° Controparte_3 1715/17), con le quali pronunce i giudici avevano evidenziato la mancata prova della notifica posta in essere dall' . Rileva dunque il giudicante che Parte_2
l'articolo 14 del Decreto Legge n.159/15 ha introdotto l'obbligo notifica a mezzo PEC
di cartelle di pagamento esattoriale che la notifica della cartella di CP_2 pagamento può essere eseguita dall' anche tramite indirizzo Controparte_4 di posta elettronica certificata, sempre se il suddetto indirizzo PEC risulti dagli elenchi previsti dalla legge. Per le persone fisiche , come nel caso di specie, la notifica via PEC delle cartelle di pagamento esattoriali emesse da , è consentita solo c'è CP_2 stata una specifica richiesta, in tal senso, da parte del cittadino e solo se l'indirizzo PEC sia stato dichiarato in sede di sottoscrizione della richiesta stessa, oppure a quello successivamente comunicato all' .Nel caso di specie non Controparte_4 risulta prodotta prova di tale consenso da parte del contribuente. Secondo Tribunale di CE (sen. n. 611 del 26/02/2016 )e Tribunale di Napoli,( Sen. N. 1817 del 12/05/2016 ) va dichiarata la nullità della notifica via PEC allorquando con la notifica via PEC, non viene prodotto l'originale della cartella ma solo una copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale;
2) non è possibile provare l'effettiva consegna della email al destinatario, in quanto è verificabile solo la disponibilita del documento nella casella telematica del contribuente o allorquando non può essere provata né la data di ricezione che dall'avvenuta messa a conoscenza giuridica del documento.Di conseguenza, affinché la notifica PEC sia valida, occorre che la cartella di pagamento sia prodotta CP_2 da un documento informativo allegato alla PEC sottoscritto digitalmente e cioè avere un'estensione del file in .p7m.Perciò, il solo fatto di aver ricevuto un semplice allegato della cartella esattoriale in pdf alla posta elettronica certificata, rende illegittima la notificazione via PEC” e fissava il termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del presente giudizio.
L'attore, dunque, introduceva, nel termine perentorio fissato dal G.E., il presente giudizio di merito, chiedendo l'accoglimeto dell'opposizione all'esecuzione, proposta per i motivi di cui al ricorso ex art. 615 2° comma c.p.c. e richiamati nell'atto di citazione ( in particolare eccepiva la illegittima notifica del pignoramento in quanto contenuto in file pdf notificato a mezzo pec alla parte attrice, l'omessa notifica delle cartelle presupposte e degli atti prodromici e l'illegittimità del pignoramento in quanto non eseguito nel termin e di un anno dalla notifica delle cartelle presupposte ), il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva la convenuta (già Controparte_5
che eccepiva, preliminarmente, il difetto di Controparte_2 giurisdizione di questo tribunale in favore della CTP di Brindisi per le questioni attinenti alle cartelle relative ai crediti tributari nonchè l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Brindisi in funzione di Giudice del Lavoro per le questioni attinenti alle cartelle relative ai crediti previdenziali e, nel merito, chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata ( dovendosi ritenere valida ed efficace la notifica dell'atto di pignoramento per raggiungimento dello scopo, validamente notificati gli atti presupposti e correttamente eseguito il pignoramento nei termini di legge ), con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Va rigettata l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione e di incompetenza funzionale di questo giudice formulata dalla parte convenuta per i motivi di seguito esposti.
Sulla incompetenza per materia del Giudice adito in favore del Giudice del Lavoro
Sull'incompetenza per materia del Giudice adito in favore del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro in relazione alle questioni attinenti al credito portato dalle cartelle n. 32420140001727752000, 32420140001943975000, 32420140002898542000, 32420150000997378000 e n. 32420160000601913000,va rilevato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, solo la cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di contributi previdenziali configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata spetta alla competenza del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 24, comma 5, del D.lgs. n.46/1999 ( Cfr. per tutte Cass Civ.n. 21384 del 13.08.2019 e Consiglio di Stato Sez.I n. 1780/2020 ).
Nel caso di specie, trattandosi di opposizione ad esecuzione già iniziata, la competenza funzionale appartiene al giudice adito.
Sul difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Commissione Tributaria
In merito al difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi in relazione alle questioni attinenti al credito portato dalle cartelle 024200600072445035000 e 02420070003994260000, va rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n.546/1992 “ Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali ed il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonchè le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio”.
L'elenco degli atti impugnabili è contenuto nell'art. 19 del cit. D.lgs. la cui portata è stata definita dalla giurisprudenza di legittimità che, anche a SS.UU., in più occasioni, ha precisato che in materia di imposte e tasse, la giurisdizione attribuita alle commissioni tributarie è esclusiva e generale, ossia non circoscritta ad alcuni aspetti soltanto ma estesa ad ogni questione, sia essa relativa all'an o al quantum del tributo. Tale giurisdizione, pertanto, è totalmente indifferente al contenuto della domanda e si arresta unicamente di fronte agli “ agli atti dell'esecuzione forzata tributaria “. ( Vedi per tutte Cass. Civ. SS. UU. Sentenza n.11082 del 15/5/2007; conf. Cass. Civ. Ord.n.7822 del 14/4/2020 – Cass.Civ. SS.UU. Ord. n.32729 del 18.12.2018 ).
In sostanza il giudice tributario ha giurisdizione per tutti i vizi inerenti la pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o della intimazione di pagamento se validamente avvenute e fino al momento del pignoramento se la predetta notifica sia mancata o sia inesistente o nulla ( Cfr. Cass. Sezioni Unite Civ. sent. n. 13913 del 5/6/2017, Cass. S.U. 16/12/2020 n. 28709, Cass.S.U. 20/7/2021 n. 20693 e Cass. S.U. 28/7/2021 n.21642 ). E' invece competente il giudice ordinario, anche quando il pignoramento esattoriale riguardi crediti di natura erariale, per tutte le questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale. La giurisdizione ordinaria in tal caso sussiste solo quando il pignoramento è stato preceduto da una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, e si muovono contestazioni che afferiscono l'atto esecutivo in quanto tale nonchè per vizi incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria successivi al momento della valida notifica della cartella o della intimazione o all'atto esecutivo nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica.
Nel caso di specie, pertanto, in presenza di pignoramento esattoriale ( atto dell'esecuzione forzata tributaria ), avendo eccepito l'opponente vizi attinenti alla legittimità formale dell'atto esecutivo ed essendo stato il pignoramento preceduto dalla valida notifica delle cartelle presupposte ( come provato dalla documentazione prodotta da parte convenuta ), deve ritenersi sussistente la giurisidizone del giudice adito.
Vanno rigettate, altresì, le domande formulate da parte attrice in quanto infondate per i motivi che seguono.
Sulla nullità dell'atto di pignoramento impugnato per inesistenza giuridica della notifica a mezzo pec.
Sul punto va rilevato che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito l'irritualità della notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale ai sensi dell'art. 156, comma 3° c.p.c. ( Cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 7665 del 18/4/2016; Cass. Sez. Un. Sentenza n. 11383 del 31/05/2016; Cass. Civ. Sez. V Ord. n. 30948 del 27/11/2019 ).
Ed ancora che il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo pec, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale ove l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato ovvero, come nel caso di specie non sia stata neppura prospettata, una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione ( Cfr. Cass. Civ. Sez. Un. sentenza n.23620 del 28.09.2018 ). Pertanto, essendosi tale scopo senz'altro raggiunto, posto che l'attore si è ampiamente difeso con l'opposizione, il motivo relativo alla inesitenza giuridica della notifica della cartella dedotto dal predetto non può trovare accoglimento.
Sulla nullità dell'atto di pignoramento impugnato perchè non eseguito entro un anno dalla notifica delle cartelle presupposte.
Sul punto, infatti, va rilevato che l'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, al comma 1, stabilisce che “ il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento” e al comma 2, che “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Nel caso di specie, il pignoramento è stato legittimamente eseguito nei termini di legge in quanto risulta provato che successivamente alla notifica delle cartelle presupposte n. 024 200600072450 35000, 024 2007 00039942 60000, 324 2014 00017277 52000, 324 2014 00019439 75000, 324 201400028985 42000 e 324 2015 00009973 78000,essendo trascorso un anno dalla predetta notifica, parte opposta ha inviato all' opponente, in data 23 settembre 2016, l'intimazione di pagamento n. 0242016 9002996763000 ( cfr. atto di pignoramento impugnato pag. 2 di 4 ).
In merito, invece, alla cartella presupposta n. 324 2016 0000601913000, notificata in data 13.05.2016, risulta provato che l'atto di pignoramento è stato notificato, in data 24.01.20217,nel rispetto dei termini di legge (non essendo trascorso un anno dalla notifica della prefata cartella ).
Pertanto la realtiva domanda non può trovare accoglimento.
Regolamento delle spese di lite
Il mutamento della giurisprudenza nel corso degli ultimi anni rispetto alle questioni trattate nonchè la reciproca soccombenza giustifica la compensazione per intero delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Dr. Giuseppe D'Amicis, definitivamente pronunciando nella causa n. 2939/2018 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - Rigetta l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione e di incompetenza funzionale di questo giudice formulata dalla parte convenuta.
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto, revoca l'ordinanza di sospensione della procedura di esecuzione presso terzi contrassegnata dal n. 790/2017, emessa dal G.E. presso il Tribunale di Brindisi, in data 2.05.2018, nella procedura contrassegnata dal n. 790/2017 sub 1 R.G.E. – Tribunale di Brindisi - , e dichiara valido ed efficace l'atto di pignoramento presso terzi n. 02484201700000145001, avviato da
[...]
(già . Controparte_5 Controparte_2
- Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
- Compensa le spese tra le parti per intero.
Brindisi, 07.02.2025
IL GIUDICE
Dr. Giuseppe D'Amicis
Il Tribunale di Brindisi - Sezione Civile -,in persona del Dr. Giuseppe D'Amicis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2939 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto “ opposizione all' esecuzione ( art.615, 2° comma c.p.c.) mobiliare“ riservata per la decisione all'udienza del 15.11.2024 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. e promossa DA
( CF ) rappresentata e difesa dall' Avv.to Parte_1 C.F._1
VALLEFUOCO FRANCESCO
- Attore -
CONTRO
( CF ) – già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
-, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv.to MURRI DELLO DIAGO COSIMO
- Convenuto –
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n.4, cpc e 118 disp. att. Cpc.
Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa ed ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, in Parte_1 data 26.06.2028, instaurava, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., dinanzi a questo giudice, la fase di merito del procedimento di opposizione all'esecuzione, da lei promosso nei confronti di (già Controparte_1 Controparte_2
, ai sensi dell'art. 615, comma 2°, c.p.c., con ricorso, depositato
[...] dinanzi al Giudice dell'esecuzione di codesto Tribunale, nella procedura di espropriazione mobiliare presso terzi contrassegnata dal numero di R.G.E. 790/2017.
L'attrice, con il prefato ricorso al giudice dell'esecuzione, chiedeva, accertarsi e dichiararsi, previa sospensione dell'azione esecutiva promossa nei suoi confronti da
(già , Controparte_1 Controparte_2 la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi n. 02484201700000145001 notificatole da parte opposta ( a fronte dell'omesso pagamento della somma di Euro 9.376,73 dovuta per i tributi e i contributi previdenziali di cui alle cartelle esattoriali presupposte e meglio specificate nell'atto introduttivo ), in quanto contenuto in un “file in formato pdf allegato alla p.e.c.”, non preceduto dalla “notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti prodromici di legge” e non eseguito entro un anno dalla notifica delle cartelle presupposte.
(già Controparte_1 Controparte_2 ritualmente costituitasi nel giudizio di opposizione contrassegnato dal n. 790/2017 sub 1 R.G.E., quale titolare del credito azionato con l'esecuzione presso terzi, impugnava e contestava tutte le domande proposte dall'opponente nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto e diritto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice dell'Esecuzione, all'esito del predetto procedimento di opposizione, con provvedimento reso il 2.05.2018, ritenuti sussistenti i gravi motivi, accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione atteso che “per giurisprudenza della Commissione Tributaria formatasi sul punto: “la notifica via PEC necessita che il documento trasmesso rechi l'estensione .p7m: solo in tal caso si sarebbe stati di fronte a un vero e proprio documento informatico, immodificabile nel contenuto e certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza”. ( Cfr Commissione Tributaria Regionale, Campania, sez. XI, sentenza 09/11/2017 n° 9464); Si motiva sul punto “il file .pdf trasmesso costituisce una mera copia informatica (digitale) dell'atto, ma in assenza di attestazione di conformità non è possibile affermare che tale documento sia identico all'originale”. Peraltro, al fine di assicurare la corretta e legittima notifica della cartella esattoriale via PEC, il documento inviato al contribuente deve essere munito dell'estensione .p7m e non .pdf: in effetti, esclusivamente il primo formato garantisce l'immodificabilità, nonché la genuinità del contenuto della cartella esattiva nella propria qualità di “documento informatico”, alla stregua di un “atto foriero di effetti pregiudizievoli” ai danni del contribuente. Rileva il giudicante che tale ultimo arresto giurisprudenziale conferma il solido orientamento della giurisprudenza di merito nell'analisi del corretto iter notificatorio (delle cartelle esattive) da rispettare da parte dell' (C.T.P. di Savona, n° 100/17 e C.T.P. di Roma, n° Controparte_3 1715/17), con le quali pronunce i giudici avevano evidenziato la mancata prova della notifica posta in essere dall' . Rileva dunque il giudicante che Parte_2
l'articolo 14 del Decreto Legge n.159/15 ha introdotto l'obbligo notifica a mezzo PEC
di cartelle di pagamento esattoriale che la notifica della cartella di CP_2 pagamento può essere eseguita dall' anche tramite indirizzo Controparte_4 di posta elettronica certificata, sempre se il suddetto indirizzo PEC risulti dagli elenchi previsti dalla legge. Per le persone fisiche , come nel caso di specie, la notifica via PEC delle cartelle di pagamento esattoriali emesse da , è consentita solo c'è CP_2 stata una specifica richiesta, in tal senso, da parte del cittadino e solo se l'indirizzo PEC sia stato dichiarato in sede di sottoscrizione della richiesta stessa, oppure a quello successivamente comunicato all' .Nel caso di specie non Controparte_4 risulta prodotta prova di tale consenso da parte del contribuente. Secondo Tribunale di CE (sen. n. 611 del 26/02/2016 )e Tribunale di Napoli,( Sen. N. 1817 del 12/05/2016 ) va dichiarata la nullità della notifica via PEC allorquando con la notifica via PEC, non viene prodotto l'originale della cartella ma solo una copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale;
2) non è possibile provare l'effettiva consegna della email al destinatario, in quanto è verificabile solo la disponibilita del documento nella casella telematica del contribuente o allorquando non può essere provata né la data di ricezione che dall'avvenuta messa a conoscenza giuridica del documento.Di conseguenza, affinché la notifica PEC sia valida, occorre che la cartella di pagamento sia prodotta CP_2 da un documento informativo allegato alla PEC sottoscritto digitalmente e cioè avere un'estensione del file in .p7m.Perciò, il solo fatto di aver ricevuto un semplice allegato della cartella esattoriale in pdf alla posta elettronica certificata, rende illegittima la notificazione via PEC” e fissava il termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del presente giudizio.
L'attore, dunque, introduceva, nel termine perentorio fissato dal G.E., il presente giudizio di merito, chiedendo l'accoglimeto dell'opposizione all'esecuzione, proposta per i motivi di cui al ricorso ex art. 615 2° comma c.p.c. e richiamati nell'atto di citazione ( in particolare eccepiva la illegittima notifica del pignoramento in quanto contenuto in file pdf notificato a mezzo pec alla parte attrice, l'omessa notifica delle cartelle presupposte e degli atti prodromici e l'illegittimità del pignoramento in quanto non eseguito nel termin e di un anno dalla notifica delle cartelle presupposte ), il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva la convenuta (già Controparte_5
che eccepiva, preliminarmente, il difetto di Controparte_2 giurisdizione di questo tribunale in favore della CTP di Brindisi per le questioni attinenti alle cartelle relative ai crediti tributari nonchè l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Brindisi in funzione di Giudice del Lavoro per le questioni attinenti alle cartelle relative ai crediti previdenziali e, nel merito, chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata ( dovendosi ritenere valida ed efficace la notifica dell'atto di pignoramento per raggiungimento dello scopo, validamente notificati gli atti presupposti e correttamente eseguito il pignoramento nei termini di legge ), con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Va rigettata l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione e di incompetenza funzionale di questo giudice formulata dalla parte convenuta per i motivi di seguito esposti.
Sulla incompetenza per materia del Giudice adito in favore del Giudice del Lavoro
Sull'incompetenza per materia del Giudice adito in favore del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro in relazione alle questioni attinenti al credito portato dalle cartelle n. 32420140001727752000, 32420140001943975000, 32420140002898542000, 32420150000997378000 e n. 32420160000601913000,va rilevato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, solo la cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di contributi previdenziali configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata spetta alla competenza del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 24, comma 5, del D.lgs. n.46/1999 ( Cfr. per tutte Cass Civ.n. 21384 del 13.08.2019 e Consiglio di Stato Sez.I n. 1780/2020 ).
Nel caso di specie, trattandosi di opposizione ad esecuzione già iniziata, la competenza funzionale appartiene al giudice adito.
Sul difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Commissione Tributaria
In merito al difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi in relazione alle questioni attinenti al credito portato dalle cartelle 024200600072445035000 e 02420070003994260000, va rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n.546/1992 “ Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali ed il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonchè le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio”.
L'elenco degli atti impugnabili è contenuto nell'art. 19 del cit. D.lgs. la cui portata è stata definita dalla giurisprudenza di legittimità che, anche a SS.UU., in più occasioni, ha precisato che in materia di imposte e tasse, la giurisdizione attribuita alle commissioni tributarie è esclusiva e generale, ossia non circoscritta ad alcuni aspetti soltanto ma estesa ad ogni questione, sia essa relativa all'an o al quantum del tributo. Tale giurisdizione, pertanto, è totalmente indifferente al contenuto della domanda e si arresta unicamente di fronte agli “ agli atti dell'esecuzione forzata tributaria “. ( Vedi per tutte Cass. Civ. SS. UU. Sentenza n.11082 del 15/5/2007; conf. Cass. Civ. Ord.n.7822 del 14/4/2020 – Cass.Civ. SS.UU. Ord. n.32729 del 18.12.2018 ).
In sostanza il giudice tributario ha giurisdizione per tutti i vizi inerenti la pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o della intimazione di pagamento se validamente avvenute e fino al momento del pignoramento se la predetta notifica sia mancata o sia inesistente o nulla ( Cfr. Cass. Sezioni Unite Civ. sent. n. 13913 del 5/6/2017, Cass. S.U. 16/12/2020 n. 28709, Cass.S.U. 20/7/2021 n. 20693 e Cass. S.U. 28/7/2021 n.21642 ). E' invece competente il giudice ordinario, anche quando il pignoramento esattoriale riguardi crediti di natura erariale, per tutte le questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale. La giurisdizione ordinaria in tal caso sussiste solo quando il pignoramento è stato preceduto da una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, e si muovono contestazioni che afferiscono l'atto esecutivo in quanto tale nonchè per vizi incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria successivi al momento della valida notifica della cartella o della intimazione o all'atto esecutivo nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica.
Nel caso di specie, pertanto, in presenza di pignoramento esattoriale ( atto dell'esecuzione forzata tributaria ), avendo eccepito l'opponente vizi attinenti alla legittimità formale dell'atto esecutivo ed essendo stato il pignoramento preceduto dalla valida notifica delle cartelle presupposte ( come provato dalla documentazione prodotta da parte convenuta ), deve ritenersi sussistente la giurisidizone del giudice adito.
Vanno rigettate, altresì, le domande formulate da parte attrice in quanto infondate per i motivi che seguono.
Sulla nullità dell'atto di pignoramento impugnato per inesistenza giuridica della notifica a mezzo pec.
Sul punto va rilevato che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito l'irritualità della notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale ai sensi dell'art. 156, comma 3° c.p.c. ( Cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 7665 del 18/4/2016; Cass. Sez. Un. Sentenza n. 11383 del 31/05/2016; Cass. Civ. Sez. V Ord. n. 30948 del 27/11/2019 ).
Ed ancora che il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo pec, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale ove l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato ovvero, come nel caso di specie non sia stata neppura prospettata, una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione ( Cfr. Cass. Civ. Sez. Un. sentenza n.23620 del 28.09.2018 ). Pertanto, essendosi tale scopo senz'altro raggiunto, posto che l'attore si è ampiamente difeso con l'opposizione, il motivo relativo alla inesitenza giuridica della notifica della cartella dedotto dal predetto non può trovare accoglimento.
Sulla nullità dell'atto di pignoramento impugnato perchè non eseguito entro un anno dalla notifica delle cartelle presupposte.
Sul punto, infatti, va rilevato che l'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, al comma 1, stabilisce che “ il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento” e al comma 2, che “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Nel caso di specie, il pignoramento è stato legittimamente eseguito nei termini di legge in quanto risulta provato che successivamente alla notifica delle cartelle presupposte n. 024 200600072450 35000, 024 2007 00039942 60000, 324 2014 00017277 52000, 324 2014 00019439 75000, 324 201400028985 42000 e 324 2015 00009973 78000,essendo trascorso un anno dalla predetta notifica, parte opposta ha inviato all' opponente, in data 23 settembre 2016, l'intimazione di pagamento n. 0242016 9002996763000 ( cfr. atto di pignoramento impugnato pag. 2 di 4 ).
In merito, invece, alla cartella presupposta n. 324 2016 0000601913000, notificata in data 13.05.2016, risulta provato che l'atto di pignoramento è stato notificato, in data 24.01.20217,nel rispetto dei termini di legge (non essendo trascorso un anno dalla notifica della prefata cartella ).
Pertanto la realtiva domanda non può trovare accoglimento.
Regolamento delle spese di lite
Il mutamento della giurisprudenza nel corso degli ultimi anni rispetto alle questioni trattate nonchè la reciproca soccombenza giustifica la compensazione per intero delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Dr. Giuseppe D'Amicis, definitivamente pronunciando nella causa n. 2939/2018 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - Rigetta l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione e di incompetenza funzionale di questo giudice formulata dalla parte convenuta.
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto, revoca l'ordinanza di sospensione della procedura di esecuzione presso terzi contrassegnata dal n. 790/2017, emessa dal G.E. presso il Tribunale di Brindisi, in data 2.05.2018, nella procedura contrassegnata dal n. 790/2017 sub 1 R.G.E. – Tribunale di Brindisi - , e dichiara valido ed efficace l'atto di pignoramento presso terzi n. 02484201700000145001, avviato da
[...]
(già . Controparte_5 Controparte_2
- Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
- Compensa le spese tra le parti per intero.
Brindisi, 07.02.2025
IL GIUDICE
Dr. Giuseppe D'Amicis