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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/11/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4092/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. ET MA ANCONA Giudice Rel. dott. Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 11/06/2025, assunto in decisione in data 05/11/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato VIGLIOTTI VALENTINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
14/04/1984, con l'Avvocato BARBERI MAURO ADRIANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 05.11.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
- assegnare la dimora coniugale ubicata nel Comune di Varedo (MB), in Via VIII Marzo n. 5, unitamente alle pertinenze e agli arredi alla sig.ra nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente Parte_1 convivente.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
1.A) Collocamento e Affidamento
I coniugi concordano, nel miglior interesse di d in ragione della sua tenera età, per il collocamento Per_1 prevalente della minore presso la casa famigliare di proprietà della Sig.ra con dimora Parte_1 abituale presso la stessa. rimane affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_1 genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita della figlia, che verranno da loro concordemente assunte rispettando le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Le altre decisioni nonché quelle assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la minore si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza o dell'assunzione della decisione;
resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di tentare di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente;
1.B) Condizioni di visita
Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità:
− Da oggi e sino alla conclusione della Scuola Elementare, il padre potrà tenere con sé la minore a fine settimana alternati, dal sabato a pranzo alla domenica sera alle 20:30 (cena compresa) e il martedì dal ritorno dal lavoro sino alle 20:30 (cena compresa). Nella settimana in cui il weekend starà con la madre, oltre al martedì il padre potrà tenere nche il giovedì dal ritorno dal lavoro sino alle 20:30 (cena Per_1 compresa), quando il padre riaccompagnerà la figlia dalla madre. La madre prenderà utti i giorni Per_1 all'uscita da scuola alle ore 16:20 tranne il giovedì poiché occupata nell'attività lavorativa sino alle 18:30, in tale giorno, come di consueto, il nonno materno andrà a prendere la minore a scuola e attenderà il Sig.
, al termine del suo orario di lavorativo. Nei giorni di competenza del padre sarà consentito ad Parte_2
se necessario - videochiamare la madre in occasione dello svolgimento dei compiti scolastici. La Per_1
Sig.ra cconsente ché tia con il padre presso l'abitazione dei nonni paterni sino a quando Pt_1 Per_1 il Sig. non trovi abitazione alternativa. Parte_2
− Dalla Prima Media sino alla Terza Media, il padre potrà tenere con sé la minore a fine settimana alternati dal sabato a pranzo alla domenica sera, indicativamente alle ore 22:30, quando riaccompagnerà Per_1 dalla madre. Nella settimana in cui il weekend starà con la madre, il padre potrà tenere con sé l Per_1 martedì dal ritorno dal lavoro sino alle 21:00 (cena compresa) ed il giovedì dal ritorno dal lavoro sino alle ore 22:30, quando il padre riaccompagnerà la figlia dalla madre. La minore uscirà da scuola ogni giorno alle 13:45 e sarà prelevata dal nonno materno o, se disponibili, dai nonni paterni. La madre alle ore 15:00 recupererà dall'abitazione dei nonni per riportarla a casa, tranne il giovedì. Il padre si rende Per_1 disponibile a tenere presso l'abitazione di assegnazione- nelle sere in cui la madre sarà occupata Per_1 dalle assemblee condominiali (in virtù dell'attività lavorativa svolta) sino al suo rientro. Sarà cura della
Sig.ra nformare il Sig. di tali incombenze non appena le verranno comunicati i giorni Pt_1 Parte_2 dalla datrice di lavoro, mediamente una settimana prima rispetto al giorno di fissazione dell'assemblea, fermo restando che la Sig.ra si impegna, nei limiti del possibile, a far combaciare le assemblee Pt_1 con i giorni di spettanza del padre. Se il padre lo richiede tali giorni possono essere sostituiti con quelli di sua competenza ovvero essere giorni in più da trascorrere con la figlia. Nel caso in cui il padre, in tali giorni, sia impossibilitato ad occuparsi di e ne occuperà il nonno materno o i nonni paterni, a Per_1 seconda delle disponibilità, recandosi personalmente presso l'abitazione ove la minore risiede. Analoghe statuizioni varranno in ipotesi di trasferte all'estero per motivi di lavoro del Sig. , il quale avrà Parte_2 cura di comunicarlo alla Sig.ra on congruo anticipo e, in ogni caso, appena noto. Tali condizioni Pt_1 varranno salvo diverso e migliore accordo tra le parti. Resta inteso che i coniugi si adopereranno affinché vengano soddisfatti i bisogni e le necessità di il suo desiderio di vedere l'altro genitore. Come Per_1 regola generale, il genitore che non ha con sé la figlia potrà contattare l'altro genitore, una volta al giorno nella fascia oraria che i genitori concorderanno, salva facoltà della minore, come predetto, di contattare la madre, almeno per la conclusione del presente anno scolastico, per lo svolgimento dei compiti scolastici. I genitori si impegnano a non trasferire la propria residenza in regione diversa sino a quando on abbia ultimato il ciclo scolastico obbligatorio (scuola superiore compresa) garantendo così la Per_1 continuità didattica, salvo che il trasferimento sia dettato da esigenze personali e/o lavorative tali da renderlo necessario. In tale ultimo caso i genitori si impegnano sin da ora a collaborare onde ricercare la soluzione migliore per garantire serenità a e consentirle di mantenere la frequentazione con Per_1 entrambi i genitori. I genitori concordano a che la figlia continui ad avere con i parenti materni e paterni il rapporto e la frequentazione che sino ad ora ha mantenuto.
I genitori si danno autorizzazione reciproca al rilascio del passaporto sia proprio che della minore e di ogni altro documento necessario alla vita della stessa, anche utili all'espatrio.
1.C) 1.C) Vacanze di Natale.
Al solo scopo di mantenere vive le tradizioni natalizie, i genitori acconsentono che il 24 dicembre di ciascun anno trascorra tutta la giornata sino alle 2:00/3:00 del mattino con il padre e i parenti Per_1 paterni. In ragione di ciò, il padre acconsente a che rascorra il 25 dicembre di ciascun anno presso Per_1 la dimora materna essendo il compleanno della Sig.ra sino alla mattina del 26/12. Il restante Pt_1 periodo di festività, coincidente con la chiusura scolastica e quindi dal 26/12 al 06-07/01 (o comunque sino alla ripresa della scuola), verrà suddiviso equamente tra i genitori e pertanto o trascorrerà: Per_1
− con un genitore dalle ore 10:00 del 26/12 e sino alle ore 10:00 del 31/12;
− con l'altro genitore dalle ore 10:00 del 31/12 e sino alla ripresa della scuola. Tale modalità verrà mantenuta sino a nuovo accordo, avendo cura i genitori di alternare di anno in anno, salvo diverso accordo tra i genitori.
1.D) Vacanza di Pasqua.
Salvo migliori accordi tra genitori rascorrerà: Per_1
− con un genitore il giorno di Pasqua;
− con l'altro genitore il giorno di Pasquetta.
Il restante periodo di festività, coincidente con la chiusura scolastica, verrà suddiviso tra i genitori, alternando di anno in anno.
Tale modalità verrà mantenuta sino a nuovo accordo, salvo diverso accordo tra i genitori.
1.E) Vacanze estive
I genitori acconsentono a che requenti nei mesi di Giugno e Luglio di ciascun anno, il Centro Per_1
Ricreativo Estivo. Sarà cura dei genitori accordarsi sulla scelta del Centro Ricreativo e sulle settimane tra il mese di Giugno e Luglio in cui ovrà frequentarlo. Nelle restanti settimane tarà presso Per_1 Per_1 il nonno materno o i nonni paterni a seconda delle disponibilità. Ciascun genitore potrà trascorrere con re settimane anche non consecutive durante i mesi di luglio e agosto, da concordare entro il 30 Per_1 aprile di ogni anno. In caso di coincidenza delle ferie lavorative dei genitori nelle due settimane centrali di Agosto, detto periodo verrà trascorso ad anni alterni con la minore Durante il restante periodo Per_1 estivo, coincidente con la chiusura scolastica, si applicheranno le modalità di visita di cui al punto 1.B, salvo diverso accordo tra le parti.
1.F) Per quel che concerne le ulteriori festività, non ricomprese nei punti precedenti (per esempio: vacanze di carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ponte dell'Immacolata, ecc.), verrà adottato il medesimo criterio di suddivisione e alternanza previsto per le vacanze natalizie, pasquali ed estive. Inoltre,
i genitori stabiliscono che rascorrerà il giorno della Festa della Mamma con la Sig.ra ed Per_1 Pt_1 il giorno della Festa del Papà con il Signor;
qualora tali ricorrenze ricadessero nei giorni di Parte_2 spettanza dell'altro genitore, quest'ultimo recupererà la giornata persa quanto prima possibile, previo accordo con l'altro genitore. Tale modalità verrà mantenuta sino a nuovo accordo, salvo diverso accordo tra i genitori.
1.G) Fermo quanto sopra, i genitori parteciperanno ai principali eventi che riguarderanno le tappe di crescita, il percorso religioso e/o la pratica sportiva di nche insieme, ove ciò non crei tensioni, Per_1 anche assecondando il desiderio della figlia in tal senso.
1.H) I genitori concordano che in caso di malattia tarà con la mamma, salva la possibilità per il Per_1 padre di videochiamarla o di farle visita, previo accordo con la madre, riprendendo poi la regolare alternanza. Se ovesse ammalarsi mentre è con il padre egli dovrà immediatamente avvertire la Per_1 mamma ed il pediatra curante e ricondurre la minore (salvo temperature che ne rendano pericoloso il trasporto o salvo il parere contrario del pediatra allo spostamento) alla madre.
2. Mantenimento della figlia minore, spese ordinarie e straordinarie
2.A) Mantenimento.
In ragione del collocamento prevalente di resso la madre, il Signor riconosce dovuto Per_1 Parte_2
e si impegna a corrispondere alla Sig.ra quale contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 minore, la somma mensile di Euro 200,00 (duecento/00) per 12 mensilità, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale somma sarà comprensiva del contributo (pari al 50%) del sig. alla spesa mensile per l'attività sportiva attualmente praticata Parte_2 dalla minore , per il primo anno successivo al deposito del ricorso per separazione, del contributo Per_1
(in egual misura) alla spesa per il centro ricreativo estivo. Detta somma potrà essere rivista ed aumentata in ragione della crescita di parametrandola alle esigenze di vita della stessa e tenuto conto che Per_1
l'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita della minore, tra le quali, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
2.B) Spese straordinarie (extra assegno).
Le spese straordinarie, debitamente documentate da pezze giustificative, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle di cui alle Linee guida del Tribunale che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale del 50% delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la figlia secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Ove possibile i coniugi potranno far ricorso alle proprie assicurazioni sanitarie personali per ottenere il rimborso di eventuali spese mediche per la minore.
2.C) Assegno unico e detrazioni.
L'assegno unico e universale per i figli verrà percepito interamente dalla Sig.ra che avrà cura di Pt_1 richiederlo, in quanto genitore collocatario della figlia, con la precisazione che il suddetto importo rappresenta una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento.
Le detrazioni fiscali per i figli rimangono a favore del coniuge che abbia anticipato le spese.
2.D) Varie.
2.d.A. I genitori continueranno a versare sul libretto di risparmio acceso presso Crédit Agricole, filiale di
Desio, intestato alla figlia e eventuali somme di denaro che la minore ricevere a titolo donazioni Per_1
o regali, come fatto sino ad ora, con la precisazione che le somme ivi giacenti non potranno in alcun caso essere prelevate e/o diversamente utilizzate dai genitori per scopi personali ma preservate per la figlia o utilizzate, su accordo di entrambi, nell'interesse della figlia stessa.
2.d.B. Le parti si accordano affinché l'animale domestico (coniglio) rimanga, come espressamente richiesto da presso l'abitazione materna. La Sig.ra si farà carico di tutte le spese relative Per_1 Pt_1 al mantenimento dell'animale.
2.d.C. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del titolo abilitativo per l'espatrio.
***
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
• fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito:
• rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti;
conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data
17.07.2010; trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Desio (MB) al n. 37, Serie A, P. 2, anno 2010;
• ordinare al Comune di Desio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE CON SENTENZA le seguenti CONDIZIONI
- confermare l'assegnazione della casa coniugale ubicata nel Comune di Varedo (MB), in Via VIII Marzo
n. 5, unitamente alle pertinenze e agli arredi, a favore della sig.ra nell'interesse della figlia Parte_1 minore ivi stabilmente convivente;
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE
1.A) Collocamento e Affidamento
Confermare la collocazione di resso la casa famigliare di proprietà della Sig.ra Per_1 Parte_1 con dimora abituale presso la stessa;
Confermare l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita della figlia, che verranno da loro concordemente assunte rispettando le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le altre decisioni nonché quelle assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la minore si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza o dell'assunzione della decisione;
resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di tentare di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente;
1.B) Condizioni di visita.
Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità: − Da oggi e sino alla conclusione della Scuola Elementare, il padre potrà tenere con sé la minore a fine settimana alternati, dal sabato a pranzo alla domenica sera alle 20:30 (cena compresa) e il martedì dal ritorno dal lavoro sino alle 20:30
(cena compresa). Nella settimana in cui il weekend starà con la madre, oltre al martedì il padre potrà tenere anche il giovedì dal ritorno dal lavoro sino alle 20:30 (cena compresa), quando il padre Per_1 riaccompagnerà la figlia dalla madre. La madre prenderà utti i giorni all'uscita da scuola alle ore Per_1
16:20 tranne il giovedì poiché occupata nell'attività lavorativa sino alle 18:30, in tale giorno, come di consueto, il nonno materno andrà a prendere la minore a scuola e attenderà il Sig. , al termine Parte_2 del suo orario di lavorativo. Nei giorni di competenza del padre sarà consentito ad se necessario Per_1
- videochiamare la madre in occasione dello svolgimento dei compiti scolastici. La Sig.ra Pt_1 acconsente ché stia con il padre presso l'abitazione dei nonni paterni sino a quando il Sig. Per_1
non trovi abitazione alternativa. Parte_2
− Dalla Prima Media sino alla Terza Media, il padre potrà tenere con sé la minore a fine settimana alternati dal sabato a pranzo alla domenica sera, indicativamente alle ore 22:30, quando riaccompagnerà
Per_1 dalla madre. Nella settimana in cui il weekend starà con la madre, il padre potrà tenere con sé l
Per_1 martedì dal ritorno dal lavoro sino alle 21:00 (cena compresa) ed il giovedì dal ritorno dal lavoro sino alle ore 22:30, quando il padre riaccompagnerà la figlia dalla madre. La minore uscirà da scuola ogni giorno alle 13:45 e sarà prelevata dal nonno materno o, se disponibili, dai nonni paterni. La madre alle ore 15:00 recupererà dall'abitazione dei nonni per riportarla a casa, tranne il giovedì. Il padre si rende
Per_1 disponibile a tenere presso l'abitazione di assegnazione- nelle sere in cui la madre sarà occupata
Per_1 dalle assemblee condominiali (in virtù dell'attività lavorativa svolta) sino al suo rientro. Sarà cura della
Sig.ra nformare il Sig. di tali incombenze non appena le verranno comunicati i giorni Pt_1 Parte_2 dalla datrice di lavoro, mediamente una settimana prima rispetto al giorno di fissazione dell'assemblea, fermo restando che la Sig.ra si impegna, nei limiti del possibile, a far combaciare le assemblee Pt_1 con i giorni di spettanza del padre. Se il padre lo richiede tali giorni possono essere sostituiti con quelli di sua competenza ovvero essere giorni in più da trascorrere con la figlia. Nel caso in cui il padre, in tali giorni, sia impossibilitato ad occuparsi di e ne occuperà il nonno materno o i nonni Per_1 paterni, a seconda delle disponibilità, recandosi personalmente presso l'abitazione ove la minore risiede.
Analoghe statuizioni varranno in ipotesi di trasferte all'estero per motivi di lavoro del Sig. , il Parte_2 quale avrà cura di comunicarlo alla Sig.ra on congruo anticipo e, in ogni caso, appena noto. Tali Pt_1 condizioni varranno salvo diverso e migliore accordo tra le parti. Resta inteso che i coniugi si adopereranno affinché vengano soddisfatti i bisogni e le necessità di il suo desiderio di vedere Per_1
l'altro genitore. Come regola generale, il genitore che non ha con sé la figlia potrà contattare l'altro genitore, una volta al giorno nella fascia oraria che i genitori concorderanno, salva facoltà della minore, come predetto, di contattare la madre, almeno per la conclusione del presente anno scolastico, per lo svolgimento dei compiti scolastici. I genitori si impegnano a non trasferire la propria residenza in regione diversa sino a quando non abbia ultimato il ciclo scolastico obbligatorio (scuola superiore Per_1 compresa) garantendo così la continuità didattica, salvo che il trasferimento sia dettato da esigenze personali e/o lavorative tali da renderlo necessario. In tale ultimo caso i genitori si impegnano sin da ora a collaborare onde ricercare la soluzione migliore per garantire serenità a e consentirle di Per_1 mantenere la frequentazione con entrambi i genitori. I genitori concordano a che la figlia continui ad avere con i parenti materni e paterni il rapporto e la frequentazione che sino ad ora ha mantenuto.
I genitori si danno autorizzazione reciproca al rilascio del passaporto sia proprio che della minore e di ogni altro documento necessario alla vita della stessa, anche utili all'espatrio.
1.C) Vacanze di Natale.
Al solo scopo di mantenere vive le tradizioni natalizie, i genitori acconsentono che il 24 dicembre di ciascun anno trascorra tutta la giornata sino alle 2:00/3:00 del mattino con il padre e i parenti Per_1 paterni. In ragione di ciò, il padre acconsente a che rascorra il 25 dicembre di ciascun anno presso Per_1 la dimora materna essendo il compleanno della Sig.ra sino alla mattina del 26/12. Il restante Pt_1 periodo di festività, coincidente con la chiusura scolastica e quindi dal 26/12 al 06-07/01 (o comunque sino alla ripresa della scuola) verrà suddiviso equamente tra i genitori e pertanto o trascorrerà: Per_1
− con un genitore dalle ore 10:00 del 26/12 e sino alle ore 10:00 del 31/12;
− con l'altro genitore dalle ore 10:00 del 31/12 e sino alla ripresa della scuola.
Tale modalità verrà mantenuta sino a nuovo accordo, avendo cura i genitori di alternare di anno in anno, salvo diverso accordo tra i genitori.
1.D) Vacanza di Pasqua.
Salvo migliori accordi tra genitori rascorrerà: Per_1
− con un genitore il giorno di Pasqua;
− con l'altro genitore il giorno di Pasquetta.
Il restante periodo di festività, coincidente con la chiusura scolastica, verrà suddiviso tra i genitori, alternando di anno in anno.
Tale modalità verrà mantenuta sino a nuovo accordo, salvo diverso accordo tra i genitori.
1.E) Vacanze estive
I genitori acconsentono a che requenti nei mesi di Giugno e Luglio di ciascun anno, il Centro Per_1
Ricreativo Estivo. Sarà cura dei genitori accordarsi sulla scelta del Centro Ricreativo e sulle settimane tra il mese di Giugno e Luglio in cui ovrà frequentarlo. Nelle restanti settimane tarà presso Per_1 Per_1 il nonno materno o i nonni paterni a seconda delle disponibilità. Ciascun genitore potrà trascorrere con re settimane anche non consecutive durante i mesi di luglio e agosto, da concordare entro il 30 Per_1 aprile di ogni anno. In caso di coincidenza delle ferie lavorative dei genitori nelle due settimane centrali di Agosto, detto periodo verrà trascorso ad anni alterni con la minore Durante il restante periodo Per_1 estivo, coincidente con la chiusura scolastica, si applicheranno le modalità di visita di cui al punto 1.B, salvo diverso accordo tra le parti.
1.F) Per quel che concerne le ulteriori festività, non ricomprese nei punti precedenti (per esempio: vacanze di carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ponte dell'Immacolata, ecc.), verrà adottato il medesimo criterio di suddivisione e alternanza previsto per le vacanze natalizie, pasquali ed estive. Inoltre,
i genitori stabiliscono che rascorrerà il giorno della Festa della Mamma con la Sig.ra ed Per_1 Pt_1 il giorno della Festa del Papà con il Signor;
qualora tali ricorrenze ricadessero nei giorni di Parte_2 spettanza dell'altro genitore, quest'ultimo recupererà la giornata persa quanto prima possibile, previo accordo con l'altro genitore. Tale modalità verrà mantenuta sino a nuovo accordo, salvo diverso accordo tra i genitori.
1.G) Fermo quanto sopra, i genitori parteciperanno ai principali eventi che riguarderanno le tappe di crescita, il percorso religioso e/o la pratica sportiva di nche insieme, ove ciò non crei tensioni, Per_1 anche assecondando il desiderio della figlia in tal senso.
1.H) I genitori concordano che in caso di malattia tarà con la mamma, salva la possibilità per il Per_1 padre di videochiamarla o di farle visita, previo accordo con la madre, riprendendo poi la regolare alternanza. Se ovesse ammalarsi mentre è con il padre egli dovrà immediatamente avvertire la Per_1 mamma ed il pediatra curante e ricondurre la minore (salvo temperature che ne rendano pericoloso il trasporto o salvo il parere contrario del pediatra allo spostamento) alla madre.
2. Mantenimento della figlia minore, spese ordinarie e straordinarie
2.A) Mantenimento.
Confermare l'assegno di mantenimento della figlia minore pari ad Euro 200,00 mensili (duecento/00) per
12 mensilità, che il padre si impegna a versare in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale somma sarà comprensiva del contributo (pari al 50%) del sig.
alla spesa mensile per l'attività sportiva attualmente praticata dalla minore e, per il Parte_2 Per_1 primo anno successivo al deposito del ricorso per separazione, del contributo (in egual misura) alla spesa per il centro ricreativo estivo. Detta somma potrà essere rivista ed aumentata in ragione della crescita di parametrandola alle esigenze di vita della stessa e tenuto conto che l'assegno di mantenimento Per_1 periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita della minore, tra le quali,
a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
2.B) Spese straordinarie (extra assegno).
Confermare che le spese straordinarie, debitamente documentate da pezze giustificative, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle di cui alle Linee guida del Tribunale che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la figlia secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Ove possibile i coniugi potranno far ricorso alle proprie assicurazioni sanitarie personali per ottenere il rimborso di eventuali spese mediche per la minore.
2.C) Assegno unico e detrazioni.
L'assegno unico e universale per i figli verrà percepito interamente dalla Sig.ra che avrà cura di Pt_1 richiederlo, in quanto genitore collocatario della figlia, con la precisazione che il suddetto importo rappresenta una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento.
Le detrazioni fiscali per i figli rimangono a favore del coniuge che abbia anticipato le spese.
2.D) Varie.
2.d.A. I genitori continueranno a versare sul libretto di risparmio acceso presso Crédit Agricole, filiale di
Desio, intestato alla figlia e eventuali somme di denaro che la minore ricevere a titolo donazioni Per_1
o regali, come fatto sino ad ora, con la precisazione che le somme ivi giacenti non potranno in alcun caso essere prelevate e/o diversamente utilizzate dai genitori per scopi personali ma preservate per la figlia o utilizzate, su accordo di entrambi, nell'interesse della figlia stessa.
2.d.B. Le parti si accordano affinché l'animale domestico (coniglio) rimanga, come espressamente richiesto da presso l'abitazione materna. La Sig.ra si farà carico di tutte le spese relative Per_1 Pt_1 al mantenimento dell'animale;
2.d.C Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del titolo abilitativo per l'espatrio. Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 17.07.2010 a Parte_1 Parte_2
Desio (MB);
- Dall'unione è nata la figlia 07.12.2014); Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 05.11.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 11/06/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a Desio (MB) in data 17.07.2010 (Atto n.37, Parte_2
Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Desio (MB)), omologando e recependo le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio (MB), affinchè sia annotata ai sensi di legge.
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa ET MA NC
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. ET MA ANCONA Giudice Rel. dott. Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 11/06/2025, assunto in decisione in data 05/11/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato VIGLIOTTI VALENTINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
14/04/1984, con l'Avvocato BARBERI MAURO ADRIANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 05.11.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
- assegnare la dimora coniugale ubicata nel Comune di Varedo (MB), in Via VIII Marzo n. 5, unitamente alle pertinenze e agli arredi alla sig.ra nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente Parte_1 convivente.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
1.A) Collocamento e Affidamento
I coniugi concordano, nel miglior interesse di d in ragione della sua tenera età, per il collocamento Per_1 prevalente della minore presso la casa famigliare di proprietà della Sig.ra con dimora Parte_1 abituale presso la stessa. rimane affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_1 genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita della figlia, che verranno da loro concordemente assunte rispettando le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Le altre decisioni nonché quelle assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la minore si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza o dell'assunzione della decisione;
resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di tentare di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente;
1.B) Condizioni di visita
Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità:
− Da oggi e sino alla conclusione della Scuola Elementare, il padre potrà tenere con sé la minore a fine settimana alternati, dal sabato a pranzo alla domenica sera alle 20:30 (cena compresa) e il martedì dal ritorno dal lavoro sino alle 20:30 (cena compresa). Nella settimana in cui il weekend starà con la madre, oltre al martedì il padre potrà tenere nche il giovedì dal ritorno dal lavoro sino alle 20:30 (cena Per_1 compresa), quando il padre riaccompagnerà la figlia dalla madre. La madre prenderà utti i giorni Per_1 all'uscita da scuola alle ore 16:20 tranne il giovedì poiché occupata nell'attività lavorativa sino alle 18:30, in tale giorno, come di consueto, il nonno materno andrà a prendere la minore a scuola e attenderà il Sig.
, al termine del suo orario di lavorativo. Nei giorni di competenza del padre sarà consentito ad Parte_2
se necessario - videochiamare la madre in occasione dello svolgimento dei compiti scolastici. La Per_1
Sig.ra cconsente ché tia con il padre presso l'abitazione dei nonni paterni sino a quando Pt_1 Per_1 il Sig. non trovi abitazione alternativa. Parte_2
− Dalla Prima Media sino alla Terza Media, il padre potrà tenere con sé la minore a fine settimana alternati dal sabato a pranzo alla domenica sera, indicativamente alle ore 22:30, quando riaccompagnerà Per_1 dalla madre. Nella settimana in cui il weekend starà con la madre, il padre potrà tenere con sé l Per_1 martedì dal ritorno dal lavoro sino alle 21:00 (cena compresa) ed il giovedì dal ritorno dal lavoro sino alle ore 22:30, quando il padre riaccompagnerà la figlia dalla madre. La minore uscirà da scuola ogni giorno alle 13:45 e sarà prelevata dal nonno materno o, se disponibili, dai nonni paterni. La madre alle ore 15:00 recupererà dall'abitazione dei nonni per riportarla a casa, tranne il giovedì. Il padre si rende Per_1 disponibile a tenere presso l'abitazione di assegnazione- nelle sere in cui la madre sarà occupata Per_1 dalle assemblee condominiali (in virtù dell'attività lavorativa svolta) sino al suo rientro. Sarà cura della
Sig.ra nformare il Sig. di tali incombenze non appena le verranno comunicati i giorni Pt_1 Parte_2 dalla datrice di lavoro, mediamente una settimana prima rispetto al giorno di fissazione dell'assemblea, fermo restando che la Sig.ra si impegna, nei limiti del possibile, a far combaciare le assemblee Pt_1 con i giorni di spettanza del padre. Se il padre lo richiede tali giorni possono essere sostituiti con quelli di sua competenza ovvero essere giorni in più da trascorrere con la figlia. Nel caso in cui il padre, in tali giorni, sia impossibilitato ad occuparsi di e ne occuperà il nonno materno o i nonni paterni, a Per_1 seconda delle disponibilità, recandosi personalmente presso l'abitazione ove la minore risiede. Analoghe statuizioni varranno in ipotesi di trasferte all'estero per motivi di lavoro del Sig. , il quale avrà Parte_2 cura di comunicarlo alla Sig.ra on congruo anticipo e, in ogni caso, appena noto. Tali condizioni Pt_1 varranno salvo diverso e migliore accordo tra le parti. Resta inteso che i coniugi si adopereranno affinché vengano soddisfatti i bisogni e le necessità di il suo desiderio di vedere l'altro genitore. Come Per_1 regola generale, il genitore che non ha con sé la figlia potrà contattare l'altro genitore, una volta al giorno nella fascia oraria che i genitori concorderanno, salva facoltà della minore, come predetto, di contattare la madre, almeno per la conclusione del presente anno scolastico, per lo svolgimento dei compiti scolastici. I genitori si impegnano a non trasferire la propria residenza in regione diversa sino a quando on abbia ultimato il ciclo scolastico obbligatorio (scuola superiore compresa) garantendo così la Per_1 continuità didattica, salvo che il trasferimento sia dettato da esigenze personali e/o lavorative tali da renderlo necessario. In tale ultimo caso i genitori si impegnano sin da ora a collaborare onde ricercare la soluzione migliore per garantire serenità a e consentirle di mantenere la frequentazione con Per_1 entrambi i genitori. I genitori concordano a che la figlia continui ad avere con i parenti materni e paterni il rapporto e la frequentazione che sino ad ora ha mantenuto.
I genitori si danno autorizzazione reciproca al rilascio del passaporto sia proprio che della minore e di ogni altro documento necessario alla vita della stessa, anche utili all'espatrio.
1.C) 1.C) Vacanze di Natale.
Al solo scopo di mantenere vive le tradizioni natalizie, i genitori acconsentono che il 24 dicembre di ciascun anno trascorra tutta la giornata sino alle 2:00/3:00 del mattino con il padre e i parenti Per_1 paterni. In ragione di ciò, il padre acconsente a che rascorra il 25 dicembre di ciascun anno presso Per_1 la dimora materna essendo il compleanno della Sig.ra sino alla mattina del 26/12. Il restante Pt_1 periodo di festività, coincidente con la chiusura scolastica e quindi dal 26/12 al 06-07/01 (o comunque sino alla ripresa della scuola), verrà suddiviso equamente tra i genitori e pertanto o trascorrerà: Per_1
− con un genitore dalle ore 10:00 del 26/12 e sino alle ore 10:00 del 31/12;
− con l'altro genitore dalle ore 10:00 del 31/12 e sino alla ripresa della scuola. Tale modalità verrà mantenuta sino a nuovo accordo, avendo cura i genitori di alternare di anno in anno, salvo diverso accordo tra i genitori.
1.D) Vacanza di Pasqua.
Salvo migliori accordi tra genitori rascorrerà: Per_1
− con un genitore il giorno di Pasqua;
− con l'altro genitore il giorno di Pasquetta.
Il restante periodo di festività, coincidente con la chiusura scolastica, verrà suddiviso tra i genitori, alternando di anno in anno.
Tale modalità verrà mantenuta sino a nuovo accordo, salvo diverso accordo tra i genitori.
1.E) Vacanze estive
I genitori acconsentono a che requenti nei mesi di Giugno e Luglio di ciascun anno, il Centro Per_1
Ricreativo Estivo. Sarà cura dei genitori accordarsi sulla scelta del Centro Ricreativo e sulle settimane tra il mese di Giugno e Luglio in cui ovrà frequentarlo. Nelle restanti settimane tarà presso Per_1 Per_1 il nonno materno o i nonni paterni a seconda delle disponibilità. Ciascun genitore potrà trascorrere con re settimane anche non consecutive durante i mesi di luglio e agosto, da concordare entro il 30 Per_1 aprile di ogni anno. In caso di coincidenza delle ferie lavorative dei genitori nelle due settimane centrali di Agosto, detto periodo verrà trascorso ad anni alterni con la minore Durante il restante periodo Per_1 estivo, coincidente con la chiusura scolastica, si applicheranno le modalità di visita di cui al punto 1.B, salvo diverso accordo tra le parti.
1.F) Per quel che concerne le ulteriori festività, non ricomprese nei punti precedenti (per esempio: vacanze di carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ponte dell'Immacolata, ecc.), verrà adottato il medesimo criterio di suddivisione e alternanza previsto per le vacanze natalizie, pasquali ed estive. Inoltre,
i genitori stabiliscono che rascorrerà il giorno della Festa della Mamma con la Sig.ra ed Per_1 Pt_1 il giorno della Festa del Papà con il Signor;
qualora tali ricorrenze ricadessero nei giorni di Parte_2 spettanza dell'altro genitore, quest'ultimo recupererà la giornata persa quanto prima possibile, previo accordo con l'altro genitore. Tale modalità verrà mantenuta sino a nuovo accordo, salvo diverso accordo tra i genitori.
1.G) Fermo quanto sopra, i genitori parteciperanno ai principali eventi che riguarderanno le tappe di crescita, il percorso religioso e/o la pratica sportiva di nche insieme, ove ciò non crei tensioni, Per_1 anche assecondando il desiderio della figlia in tal senso.
1.H) I genitori concordano che in caso di malattia tarà con la mamma, salva la possibilità per il Per_1 padre di videochiamarla o di farle visita, previo accordo con la madre, riprendendo poi la regolare alternanza. Se ovesse ammalarsi mentre è con il padre egli dovrà immediatamente avvertire la Per_1 mamma ed il pediatra curante e ricondurre la minore (salvo temperature che ne rendano pericoloso il trasporto o salvo il parere contrario del pediatra allo spostamento) alla madre.
2. Mantenimento della figlia minore, spese ordinarie e straordinarie
2.A) Mantenimento.
In ragione del collocamento prevalente di resso la madre, il Signor riconosce dovuto Per_1 Parte_2
e si impegna a corrispondere alla Sig.ra quale contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 minore, la somma mensile di Euro 200,00 (duecento/00) per 12 mensilità, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale somma sarà comprensiva del contributo (pari al 50%) del sig. alla spesa mensile per l'attività sportiva attualmente praticata Parte_2 dalla minore , per il primo anno successivo al deposito del ricorso per separazione, del contributo Per_1
(in egual misura) alla spesa per il centro ricreativo estivo. Detta somma potrà essere rivista ed aumentata in ragione della crescita di parametrandola alle esigenze di vita della stessa e tenuto conto che Per_1
l'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita della minore, tra le quali, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
2.B) Spese straordinarie (extra assegno).
Le spese straordinarie, debitamente documentate da pezze giustificative, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle di cui alle Linee guida del Tribunale che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale del 50% delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la figlia secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Ove possibile i coniugi potranno far ricorso alle proprie assicurazioni sanitarie personali per ottenere il rimborso di eventuali spese mediche per la minore.
2.C) Assegno unico e detrazioni.
L'assegno unico e universale per i figli verrà percepito interamente dalla Sig.ra che avrà cura di Pt_1 richiederlo, in quanto genitore collocatario della figlia, con la precisazione che il suddetto importo rappresenta una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento.
Le detrazioni fiscali per i figli rimangono a favore del coniuge che abbia anticipato le spese.
2.D) Varie.
2.d.A. I genitori continueranno a versare sul libretto di risparmio acceso presso Crédit Agricole, filiale di
Desio, intestato alla figlia e eventuali somme di denaro che la minore ricevere a titolo donazioni Per_1
o regali, come fatto sino ad ora, con la precisazione che le somme ivi giacenti non potranno in alcun caso essere prelevate e/o diversamente utilizzate dai genitori per scopi personali ma preservate per la figlia o utilizzate, su accordo di entrambi, nell'interesse della figlia stessa.
2.d.B. Le parti si accordano affinché l'animale domestico (coniglio) rimanga, come espressamente richiesto da presso l'abitazione materna. La Sig.ra si farà carico di tutte le spese relative Per_1 Pt_1 al mantenimento dell'animale.
2.d.C. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del titolo abilitativo per l'espatrio.
***
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
• fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito:
• rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti;
conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data
17.07.2010; trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Desio (MB) al n. 37, Serie A, P. 2, anno 2010;
• ordinare al Comune di Desio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE CON SENTENZA le seguenti CONDIZIONI
- confermare l'assegnazione della casa coniugale ubicata nel Comune di Varedo (MB), in Via VIII Marzo
n. 5, unitamente alle pertinenze e agli arredi, a favore della sig.ra nell'interesse della figlia Parte_1 minore ivi stabilmente convivente;
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE
1.A) Collocamento e Affidamento
Confermare la collocazione di resso la casa famigliare di proprietà della Sig.ra Per_1 Parte_1 con dimora abituale presso la stessa;
Confermare l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita della figlia, che verranno da loro concordemente assunte rispettando le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le altre decisioni nonché quelle assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la minore si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza o dell'assunzione della decisione;
resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di tentare di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente;
1.B) Condizioni di visita.
Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità: − Da oggi e sino alla conclusione della Scuola Elementare, il padre potrà tenere con sé la minore a fine settimana alternati, dal sabato a pranzo alla domenica sera alle 20:30 (cena compresa) e il martedì dal ritorno dal lavoro sino alle 20:30
(cena compresa). Nella settimana in cui il weekend starà con la madre, oltre al martedì il padre potrà tenere anche il giovedì dal ritorno dal lavoro sino alle 20:30 (cena compresa), quando il padre Per_1 riaccompagnerà la figlia dalla madre. La madre prenderà utti i giorni all'uscita da scuola alle ore Per_1
16:20 tranne il giovedì poiché occupata nell'attività lavorativa sino alle 18:30, in tale giorno, come di consueto, il nonno materno andrà a prendere la minore a scuola e attenderà il Sig. , al termine Parte_2 del suo orario di lavorativo. Nei giorni di competenza del padre sarà consentito ad se necessario Per_1
- videochiamare la madre in occasione dello svolgimento dei compiti scolastici. La Sig.ra Pt_1 acconsente ché stia con il padre presso l'abitazione dei nonni paterni sino a quando il Sig. Per_1
non trovi abitazione alternativa. Parte_2
− Dalla Prima Media sino alla Terza Media, il padre potrà tenere con sé la minore a fine settimana alternati dal sabato a pranzo alla domenica sera, indicativamente alle ore 22:30, quando riaccompagnerà
Per_1 dalla madre. Nella settimana in cui il weekend starà con la madre, il padre potrà tenere con sé l
Per_1 martedì dal ritorno dal lavoro sino alle 21:00 (cena compresa) ed il giovedì dal ritorno dal lavoro sino alle ore 22:30, quando il padre riaccompagnerà la figlia dalla madre. La minore uscirà da scuola ogni giorno alle 13:45 e sarà prelevata dal nonno materno o, se disponibili, dai nonni paterni. La madre alle ore 15:00 recupererà dall'abitazione dei nonni per riportarla a casa, tranne il giovedì. Il padre si rende
Per_1 disponibile a tenere presso l'abitazione di assegnazione- nelle sere in cui la madre sarà occupata
Per_1 dalle assemblee condominiali (in virtù dell'attività lavorativa svolta) sino al suo rientro. Sarà cura della
Sig.ra nformare il Sig. di tali incombenze non appena le verranno comunicati i giorni Pt_1 Parte_2 dalla datrice di lavoro, mediamente una settimana prima rispetto al giorno di fissazione dell'assemblea, fermo restando che la Sig.ra si impegna, nei limiti del possibile, a far combaciare le assemblee Pt_1 con i giorni di spettanza del padre. Se il padre lo richiede tali giorni possono essere sostituiti con quelli di sua competenza ovvero essere giorni in più da trascorrere con la figlia. Nel caso in cui il padre, in tali giorni, sia impossibilitato ad occuparsi di e ne occuperà il nonno materno o i nonni Per_1 paterni, a seconda delle disponibilità, recandosi personalmente presso l'abitazione ove la minore risiede.
Analoghe statuizioni varranno in ipotesi di trasferte all'estero per motivi di lavoro del Sig. , il Parte_2 quale avrà cura di comunicarlo alla Sig.ra on congruo anticipo e, in ogni caso, appena noto. Tali Pt_1 condizioni varranno salvo diverso e migliore accordo tra le parti. Resta inteso che i coniugi si adopereranno affinché vengano soddisfatti i bisogni e le necessità di il suo desiderio di vedere Per_1
l'altro genitore. Come regola generale, il genitore che non ha con sé la figlia potrà contattare l'altro genitore, una volta al giorno nella fascia oraria che i genitori concorderanno, salva facoltà della minore, come predetto, di contattare la madre, almeno per la conclusione del presente anno scolastico, per lo svolgimento dei compiti scolastici. I genitori si impegnano a non trasferire la propria residenza in regione diversa sino a quando non abbia ultimato il ciclo scolastico obbligatorio (scuola superiore Per_1 compresa) garantendo così la continuità didattica, salvo che il trasferimento sia dettato da esigenze personali e/o lavorative tali da renderlo necessario. In tale ultimo caso i genitori si impegnano sin da ora a collaborare onde ricercare la soluzione migliore per garantire serenità a e consentirle di Per_1 mantenere la frequentazione con entrambi i genitori. I genitori concordano a che la figlia continui ad avere con i parenti materni e paterni il rapporto e la frequentazione che sino ad ora ha mantenuto.
I genitori si danno autorizzazione reciproca al rilascio del passaporto sia proprio che della minore e di ogni altro documento necessario alla vita della stessa, anche utili all'espatrio.
1.C) Vacanze di Natale.
Al solo scopo di mantenere vive le tradizioni natalizie, i genitori acconsentono che il 24 dicembre di ciascun anno trascorra tutta la giornata sino alle 2:00/3:00 del mattino con il padre e i parenti Per_1 paterni. In ragione di ciò, il padre acconsente a che rascorra il 25 dicembre di ciascun anno presso Per_1 la dimora materna essendo il compleanno della Sig.ra sino alla mattina del 26/12. Il restante Pt_1 periodo di festività, coincidente con la chiusura scolastica e quindi dal 26/12 al 06-07/01 (o comunque sino alla ripresa della scuola) verrà suddiviso equamente tra i genitori e pertanto o trascorrerà: Per_1
− con un genitore dalle ore 10:00 del 26/12 e sino alle ore 10:00 del 31/12;
− con l'altro genitore dalle ore 10:00 del 31/12 e sino alla ripresa della scuola.
Tale modalità verrà mantenuta sino a nuovo accordo, avendo cura i genitori di alternare di anno in anno, salvo diverso accordo tra i genitori.
1.D) Vacanza di Pasqua.
Salvo migliori accordi tra genitori rascorrerà: Per_1
− con un genitore il giorno di Pasqua;
− con l'altro genitore il giorno di Pasquetta.
Il restante periodo di festività, coincidente con la chiusura scolastica, verrà suddiviso tra i genitori, alternando di anno in anno.
Tale modalità verrà mantenuta sino a nuovo accordo, salvo diverso accordo tra i genitori.
1.E) Vacanze estive
I genitori acconsentono a che requenti nei mesi di Giugno e Luglio di ciascun anno, il Centro Per_1
Ricreativo Estivo. Sarà cura dei genitori accordarsi sulla scelta del Centro Ricreativo e sulle settimane tra il mese di Giugno e Luglio in cui ovrà frequentarlo. Nelle restanti settimane tarà presso Per_1 Per_1 il nonno materno o i nonni paterni a seconda delle disponibilità. Ciascun genitore potrà trascorrere con re settimane anche non consecutive durante i mesi di luglio e agosto, da concordare entro il 30 Per_1 aprile di ogni anno. In caso di coincidenza delle ferie lavorative dei genitori nelle due settimane centrali di Agosto, detto periodo verrà trascorso ad anni alterni con la minore Durante il restante periodo Per_1 estivo, coincidente con la chiusura scolastica, si applicheranno le modalità di visita di cui al punto 1.B, salvo diverso accordo tra le parti.
1.F) Per quel che concerne le ulteriori festività, non ricomprese nei punti precedenti (per esempio: vacanze di carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ponte dell'Immacolata, ecc.), verrà adottato il medesimo criterio di suddivisione e alternanza previsto per le vacanze natalizie, pasquali ed estive. Inoltre,
i genitori stabiliscono che rascorrerà il giorno della Festa della Mamma con la Sig.ra ed Per_1 Pt_1 il giorno della Festa del Papà con il Signor;
qualora tali ricorrenze ricadessero nei giorni di Parte_2 spettanza dell'altro genitore, quest'ultimo recupererà la giornata persa quanto prima possibile, previo accordo con l'altro genitore. Tale modalità verrà mantenuta sino a nuovo accordo, salvo diverso accordo tra i genitori.
1.G) Fermo quanto sopra, i genitori parteciperanno ai principali eventi che riguarderanno le tappe di crescita, il percorso religioso e/o la pratica sportiva di nche insieme, ove ciò non crei tensioni, Per_1 anche assecondando il desiderio della figlia in tal senso.
1.H) I genitori concordano che in caso di malattia tarà con la mamma, salva la possibilità per il Per_1 padre di videochiamarla o di farle visita, previo accordo con la madre, riprendendo poi la regolare alternanza. Se ovesse ammalarsi mentre è con il padre egli dovrà immediatamente avvertire la Per_1 mamma ed il pediatra curante e ricondurre la minore (salvo temperature che ne rendano pericoloso il trasporto o salvo il parere contrario del pediatra allo spostamento) alla madre.
2. Mantenimento della figlia minore, spese ordinarie e straordinarie
2.A) Mantenimento.
Confermare l'assegno di mantenimento della figlia minore pari ad Euro 200,00 mensili (duecento/00) per
12 mensilità, che il padre si impegna a versare in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale somma sarà comprensiva del contributo (pari al 50%) del sig.
alla spesa mensile per l'attività sportiva attualmente praticata dalla minore e, per il Parte_2 Per_1 primo anno successivo al deposito del ricorso per separazione, del contributo (in egual misura) alla spesa per il centro ricreativo estivo. Detta somma potrà essere rivista ed aumentata in ragione della crescita di parametrandola alle esigenze di vita della stessa e tenuto conto che l'assegno di mantenimento Per_1 periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita della minore, tra le quali,
a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
2.B) Spese straordinarie (extra assegno).
Confermare che le spese straordinarie, debitamente documentate da pezze giustificative, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle di cui alle Linee guida del Tribunale che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la figlia secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Ove possibile i coniugi potranno far ricorso alle proprie assicurazioni sanitarie personali per ottenere il rimborso di eventuali spese mediche per la minore.
2.C) Assegno unico e detrazioni.
L'assegno unico e universale per i figli verrà percepito interamente dalla Sig.ra che avrà cura di Pt_1 richiederlo, in quanto genitore collocatario della figlia, con la precisazione che il suddetto importo rappresenta una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento.
Le detrazioni fiscali per i figli rimangono a favore del coniuge che abbia anticipato le spese.
2.D) Varie.
2.d.A. I genitori continueranno a versare sul libretto di risparmio acceso presso Crédit Agricole, filiale di
Desio, intestato alla figlia e eventuali somme di denaro che la minore ricevere a titolo donazioni Per_1
o regali, come fatto sino ad ora, con la precisazione che le somme ivi giacenti non potranno in alcun caso essere prelevate e/o diversamente utilizzate dai genitori per scopi personali ma preservate per la figlia o utilizzate, su accordo di entrambi, nell'interesse della figlia stessa.
2.d.B. Le parti si accordano affinché l'animale domestico (coniglio) rimanga, come espressamente richiesto da presso l'abitazione materna. La Sig.ra si farà carico di tutte le spese relative Per_1 Pt_1 al mantenimento dell'animale;
2.d.C Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del titolo abilitativo per l'espatrio. Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 17.07.2010 a Parte_1 Parte_2
Desio (MB);
- Dall'unione è nata la figlia 07.12.2014); Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 05.11.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 11/06/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a Desio (MB) in data 17.07.2010 (Atto n.37, Parte_2
Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Desio (MB)), omologando e recependo le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio (MB), affinchè sia annotata ai sensi di legge.
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa ET MA NC