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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/11/2025, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2526/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2526/2024 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Sefora Parte_1
MM SS (PEC: Email_1
ATTRICE-OPPONENTE contro
già in persona del legale rappresentante pro Tempore, con l'Avv. Controparte_1 Controparte_2
DO NO (PEC: Email_2
CONVENUTA-OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 03/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società proponeva opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto Parte_1 notificatole dalla , con il quale quest'ultima intimava il pagamento della somma Controparte_1 complessiva di €. 31.119,16, in forza del decreto ingiuntivo n. 3262/2023 reso dal Tribunale di Torino, dichiarato esecutivo per mancata opposizione.
A fondamento della propria opposizione, l'attrice deduceva la carenza di legittimazione attiva in capo all'intimante, assumendo che il precetto fosse stato notificato da soggetto diverso dal titolare del credito, sulla base del rilievo che la banca intimante aveva mutato la propria denominazione sociale da Controparte_2 in , con atto iscritto al Registro delle Imprese il 5/4/2023. Controparte_1
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_1 manifestamente infondata, rilevando che il mutamento di denominazione sociale non incide in alcun modo sulla continuità giuridica del soggetto, trattandosi di mera modifica dell'atto costitutivo.
Con ordinanza del 21/3/2025, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per insussistenza di “gravi motivi” ex art. 615, co. 1, c.p.c., il giudizio, di natura documentale, veniva rimesso per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 31/10/2025, rinviata d'ufficio al 3/11/2025, con i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e memorie di replica. All'udienza odierna del 3/11/2025, la causa è stata riservata per la decisione.
In merito agli assunti delle parti si osserva quanto segue.
L'unica doglianza sollevata dall'opponente attiene all'asserito difetto di legittimazione attiva in capo all'intimante per effetto del mutamento della precedente denominazione sociale Controparte_1 [...]
. CP_2 È appena il caso di illustrare, sul punto, che, il mutamento di denominazione sociale non determina l'estinzione del soggetto giuridico, né la costituzione di un nuovo ente, bensì rappresenta una mera modificazione dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2328, co. 2, n. 1, c.c., priva di effetti interruttivi sulla continuità soggettiva e sui rapporti giuridici facenti capo alla società.
In proposito si richiamano le stesse motivazioni poste a fondamento di plurime pronunce della Suprema Corte, secondo cui il mero mutamento della denominazione sociale non comporta la nascita di un nuovo soggetto di diritto, ma si risolve in una semplice modificazione formale dell'atto costitutivo, che non incide sulla titolarità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali facenti capo alla società (Cass. civ., sez. I, 28/9/2005, n. 18944;
Cass. civ., sez. I, 29/12/2004, n. 24089; Cass. civ., sez. III, 20/6/2011, n. 13467; Cass., SS.UU., 23/7/2021, n.
21970).
Pertanto, la è giuridicamente la medesima persona della preesistente Controparte_1 Controparte_2 come chiaramente risulta dalla visura camerale storica prodotta in atti, dalla quale si evince la continuità del codice fiscale e della partita IVA ( . P.IVA_1 L'operata variazione denominativa — deliberata con atto del 3/4/2023 e iscritta nel registro delle imprese il
5/4/2023 — non ha, pertanto, inciso in alcun modo sull'identità soggettiva della società, la quale ha conservato inalterati i propri diritti e obblighi.
Deve altresì osservarsi che la modifica della denominazione sociale è intervenuta nel corso del procedimento monitorio da cui è scaturito il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 3262/2023, emesso il 6/5/2023, notificato il 30/6/2023 e dichiarato esecutivo il 28/2/2024).
Ne consegue che, anche a voler ipotizzare un profilo di successione formale nel titolo, la legittimazione della società ingiungente resterebbe comunque integra, essendo pacificamente riconosciuto che il titolo esecutivo formatosi nei confronti del dante causa produce i suoi effetti anche nei confronti del successore universale o particolare, senza necessità di specifica menzione (cfr. Cass. civ., 13/3/1998, n. 2748; Cass. civ., 24/4/2008, n.
10676).
Né, infine, può trovare applicazione l'art. 118 T.U.B., richiamato dell'opponente, che disciplina la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte degli intermediari bancari, disposizione non pertinente e del tutto estranea alla fattispecie in esame.
In conclusione, l'opposizione risulta all'evidenza priva di fondamento giuridico-fattuale e, come tale, va rigettata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri generali di determinazione di cui all'art. 4 D.M.
n. 55 /2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla , in persona del l.r.p.t. avverso il precetto di pagamento di €. 31.119,16, Parte_1 oltre accessori, notificato dalla creditrice opposta ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_1 disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna la società opponente in persona del l.r.p.t., a rifondere alla società Parte_1 opposta in persona del l.r.p.t., le spese di lite che liquida in €. 4.200,00 per onorari, Controparte_1 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA, se ed in quanto dovuta, nella misura di legge.
Così deciso in Taranto il 03/11/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2526/2024 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Sefora Parte_1
MM SS (PEC: Email_1
ATTRICE-OPPONENTE contro
già in persona del legale rappresentante pro Tempore, con l'Avv. Controparte_1 Controparte_2
DO NO (PEC: Email_2
CONVENUTA-OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 03/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società proponeva opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto Parte_1 notificatole dalla , con il quale quest'ultima intimava il pagamento della somma Controparte_1 complessiva di €. 31.119,16, in forza del decreto ingiuntivo n. 3262/2023 reso dal Tribunale di Torino, dichiarato esecutivo per mancata opposizione.
A fondamento della propria opposizione, l'attrice deduceva la carenza di legittimazione attiva in capo all'intimante, assumendo che il precetto fosse stato notificato da soggetto diverso dal titolare del credito, sulla base del rilievo che la banca intimante aveva mutato la propria denominazione sociale da Controparte_2 in , con atto iscritto al Registro delle Imprese il 5/4/2023. Controparte_1
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_1 manifestamente infondata, rilevando che il mutamento di denominazione sociale non incide in alcun modo sulla continuità giuridica del soggetto, trattandosi di mera modifica dell'atto costitutivo.
Con ordinanza del 21/3/2025, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per insussistenza di “gravi motivi” ex art. 615, co. 1, c.p.c., il giudizio, di natura documentale, veniva rimesso per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 31/10/2025, rinviata d'ufficio al 3/11/2025, con i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e memorie di replica. All'udienza odierna del 3/11/2025, la causa è stata riservata per la decisione.
In merito agli assunti delle parti si osserva quanto segue.
L'unica doglianza sollevata dall'opponente attiene all'asserito difetto di legittimazione attiva in capo all'intimante per effetto del mutamento della precedente denominazione sociale Controparte_1 [...]
. CP_2 È appena il caso di illustrare, sul punto, che, il mutamento di denominazione sociale non determina l'estinzione del soggetto giuridico, né la costituzione di un nuovo ente, bensì rappresenta una mera modificazione dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2328, co. 2, n. 1, c.c., priva di effetti interruttivi sulla continuità soggettiva e sui rapporti giuridici facenti capo alla società.
In proposito si richiamano le stesse motivazioni poste a fondamento di plurime pronunce della Suprema Corte, secondo cui il mero mutamento della denominazione sociale non comporta la nascita di un nuovo soggetto di diritto, ma si risolve in una semplice modificazione formale dell'atto costitutivo, che non incide sulla titolarità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali facenti capo alla società (Cass. civ., sez. I, 28/9/2005, n. 18944;
Cass. civ., sez. I, 29/12/2004, n. 24089; Cass. civ., sez. III, 20/6/2011, n. 13467; Cass., SS.UU., 23/7/2021, n.
21970).
Pertanto, la è giuridicamente la medesima persona della preesistente Controparte_1 Controparte_2 come chiaramente risulta dalla visura camerale storica prodotta in atti, dalla quale si evince la continuità del codice fiscale e della partita IVA ( . P.IVA_1 L'operata variazione denominativa — deliberata con atto del 3/4/2023 e iscritta nel registro delle imprese il
5/4/2023 — non ha, pertanto, inciso in alcun modo sull'identità soggettiva della società, la quale ha conservato inalterati i propri diritti e obblighi.
Deve altresì osservarsi che la modifica della denominazione sociale è intervenuta nel corso del procedimento monitorio da cui è scaturito il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 3262/2023, emesso il 6/5/2023, notificato il 30/6/2023 e dichiarato esecutivo il 28/2/2024).
Ne consegue che, anche a voler ipotizzare un profilo di successione formale nel titolo, la legittimazione della società ingiungente resterebbe comunque integra, essendo pacificamente riconosciuto che il titolo esecutivo formatosi nei confronti del dante causa produce i suoi effetti anche nei confronti del successore universale o particolare, senza necessità di specifica menzione (cfr. Cass. civ., 13/3/1998, n. 2748; Cass. civ., 24/4/2008, n.
10676).
Né, infine, può trovare applicazione l'art. 118 T.U.B., richiamato dell'opponente, che disciplina la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte degli intermediari bancari, disposizione non pertinente e del tutto estranea alla fattispecie in esame.
In conclusione, l'opposizione risulta all'evidenza priva di fondamento giuridico-fattuale e, come tale, va rigettata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri generali di determinazione di cui all'art. 4 D.M.
n. 55 /2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla , in persona del l.r.p.t. avverso il precetto di pagamento di €. 31.119,16, Parte_1 oltre accessori, notificato dalla creditrice opposta ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_1 disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna la società opponente in persona del l.r.p.t., a rifondere alla società Parte_1 opposta in persona del l.r.p.t., le spese di lite che liquida in €. 4.200,00 per onorari, Controparte_1 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA, se ed in quanto dovuta, nella misura di legge.
Così deciso in Taranto il 03/11/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì