Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/06/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1414/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conIGlio in data 28/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 26/3/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FIORELLA Parte_1 C.F._1
CASETTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via San
Francesco n. 2, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
MATTEO POLITI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via
Garibaldi n.4, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso, i quali, Persona_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui ciascuno avrà il figlio con sé, ed avrà residenza presso quella della madre quale genitore collocatario. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso, salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria;
2) I tempi di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore saranno regolamentati secondo accordi che i genitori prenderanno di volta in volta ma con l'impegno, sin da ora assunto, di osservare il seguente calendario in difetto di diverso accordo:
1
a prendere all'uscita alle ore 12,30 , per poi pranzare con lo stesso e accompagnarlo a teatro alle
17,00 per riprenderlo alle 18,30; dopo il teatro cenerà con la madre e dormirà con la stessa;
Per_1 il martedì verrà accompagnato a scuola alle 7,30 dalla madre, dove starà fino alle 16,30, Per_1 quando lo andrà a riprendere il padre, che starà con il figlio fino alla mattina del mercoledì, quando lo accompagnerà a scuola;
il mercoledì la madre andrà a riprendere il figlio a scuola alle 13,30 e starà con lo stesso fino al giovedì alle 7:30, quando accompagnerà il figlio a scuola;
il giovedì la madre andrà a prendere il figlio a scuola alle 16,30 e starà con lo stesso fino al venerdì alle 7:30, quando accompagnerà il figlio a scuola;
il venerdì dall'uscita da scuola alla 12,30 e fino alla domenica alle ore 18,00 (prima di cena) il minore lo trascorrerà con la madre o con il padre a fine settimana alternati.
Anche con riferimento ai periodi di vacanza i genitori si accorderanno di volta in volta nell'interesse del figlio ma sin da ora si obbligano ad osservare il seguente regime di frequentazione in difetto di un loro diverso accordo:
i. durante le vacanze scolastiche natalizie trascorrerà sempre la giornata della Vigilia di Per_1
Natale con la madre e la giornata di Natale con il padre, con il quale resterà fino alle ore 10:00 del giorno di Santo Stefano. Nei restanti giorni delle vacanze natalizie il figlio starà con il genitore con il quale si trova in ragione del regime di frequentazione ordinario concordato tra le parti, salva la possibilità di trascorrere qualche giorno consecutivo con un genitore, previo accordo. Quanto alle altre festività verranno trascorse come segue, seguendo il criterio dell'alternanza per l'anno successivo: San Silvestro 2025 con il padre, Epifania 202 6 con la madre;
Pasqua 2025 con il padre e UE 2025 con la madre. I restanti giorni il figlio starà con il genitore con il quale si trova in ragione del regime di frequentazione ordinario concordato fra i genitori, salva la possibilità di trascorrere qualche giorno consecutivo con un genitore, previo accordo.
ii. per le festività 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre, ed in genere per qualsiasi festività religiosa o civile dell'anno, il figlio starà con il genitore con il quale si trova in ragione del regime di frequentazione ordinario o concordato fra i genitori;
iv. durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore trascorrerà con il figlio un periodo di quindici giorni non continuativi. I genitori dovranno comunicarsi i rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno ed in caso di sovrapposizioni di date negli anni dispari prevarrà la scelta del padre, negli anni pari quella della madre, salvo che ci sia già stata una comunicazione di avvenuta prenotazione da parte dell'altro genitore;
v. per il periodo residuo rispetto alle rispettive vacanze estive verrà seguito il calendario ordinario con la precisazione che ciascun genitore avrà cura dell'organizzazione del figlio per tutto il tempo non occupato dalla scuola sino all'orario di riconsegna all'altro (ossia per il periodo corrispondente teoricamente all'inizio della scuola e fino all'usuale conclusione delle attività scolastiche). Tale precisazione vale anche in qualsiasi altro caso in cui durante l'osservanza del calendario ordinario nel periodo scolastico il figlio non frequenti la scuola per qualsiasi motivo (chiusura scuola, malattia del figlio, ecc.); vi. nel giorno del compleanno di verrà organizzato un festeggiamento comune, e nel caso in Per_1 cui ciò per qualsiasi motivo non sia possibile, ogni genitore potrà organizzare il proprio festeggiamento;
vii. il giorno del compleanno della mamma e la Festa della Mamma verranno trascorsi dal figlio con
2 la mamma e il giorno di compleanno del papà e la Festa del Papà verranno trascorsi con il papà; viii. in caso di malattia del figlio il genitore convivente in quel momento dovrà consentire che l'altro possa recarsi a fare visita al figlio malato. Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a garantire al figlio un rapporto continuativo, equilibrato e IGnificativo con ciascuno di loro.
3) l'abitazione familiare sita a Viareggio via MonIGnor Enrico Bartoletti 34 con tutti gli arredi ivi contenuti viene assegnata alla madre, salvo il “trasferimento” di questo diritto come indicato al punto 7). Tutte le spese per le utenze dell'abitazione familiare, compresa la TARI, ed escluso il saranno a carico della IG.ra , la quale dovrà provvedere ad eseguire Controparte_1 Pt_1 le relative volture a proprio nome entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso;
si precisa che il posto auto, destinato a pertinenza della casa familiare, sita in Viareggio, Via MonIGnor Bartoletti
34, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Viareggio al foglio 15, mappale 469, sub. 21, cat C/6, classe 6, consistenza 14 mq, rendita Eur. 79,53, non verrà assegnato alla IG.ra e Pt_1 rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità del IG. Parte_2
4) I genitori provvederanno direttamente al mantenimento del figlio per i periodi durante in quali lo stesso sarà presso ciascuno di loro ed il IG. pagherà a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento del minore al la madre la somma mensile di Eur. 350,00 (trecentocinquanta /00) entro il giorno 5 di ogni mese, che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima rivalutazione l'anno successivo alla pubblicazione della sentenza). L 'assegno unico verrà percepito dalla IG.ra
. Il padre si obbliga inoltre a corrispondere alla IG.ra , a titolo di contributo Parte_1 Pt_1 una tantum per l'utenza del gas dell'immobile assegnato, una somma annuale di Euro 600,00
(seicento/00) da pagare entro il 31 ottobre di ogni anno (a decorrere pertanto dal 31 ottobre 2025), obbligo che cesserà quando la madre ed il figlio si tra sferiranno in un immobile di minori dimensioni come indicato al punto 7);
5) le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e gli stessi si obbligano a rispettare il Protocollo approvato dal Tribunale di Lucca in data 7.10.2020
(doc. 10) Le pattuizioni di cui ai punti 4 e 5 decorreranno dal deposito del presente ricorso.
Le parti chiedono altresì che il Tribunale prenda atto dei seguenti patti
6) l'autovettura Fiat Panda targata FN642WR acquistata nel 2018, di proprietà di Parte_2
verrà trasferita alla o ad altro soggetto dalla stessa indicato senza corrispettivo
[...] Pt_1 entro 15 gg dalla pubblicazione della sentenza;
la IG.ra si assumerà tutte le spese per il Pt_1 passaggio di proprietà, provvedendo ad intestare a sé stessa o ad altro soggetto dalla stessa indicato anche la polizza assicurativa;
7) la IG.ra presta sin d'ora il consenso al fatto che l'abitazione familiare sita in Viareggio Pt_1 via MonIGnor Enrico Bartoletti n. 34 oggetto di assegnazione potrà essere messa in vendita dal IG.
permettendo, previo congruo preavviso, ad agenzie immobiliari, possibili acquirenti, e Parte_2 tecnici, di visitare l'immobile ed eseguire rilievi o fotografie e/o riprese video necessarie per pubblicizzare la vendita. In caso di effettiva vendita, e durante le preliminari trattative, la IG.ra si obbliga sin d'ora a non opporre il diritto di assegnazione , nel senso che non interverrà Pt_1 in alcun modo nella trattative e nella vendita dell'immobile, fermo restando che consentirà la cancellazione della trascrizione del diritto di assegnazione solo in caso di provvedimento giudiziale di assegnazione su altra abitazione, e a tal fine presta sin d'ora il proprio consenso a trasferirsi con il figlio in altro immobile di minori dimensioni che il IG. acquisterà con il ricavato Per_1 Parte_2 della vendita dell'attuale abitazione familiare o con altre risorse , sul quale verrà “tra sferito” il diritto di assegnazione della casa familiare. La IG.ra rinuncia sin d'ora a richiedere al Pt_1
3 momento della vendita della casa familiare di Via MonIGnor Enrico Bartoletti n. 34 la somma di denaro corrispondente al valore del diritto di abitazione sulla casa familiare. L'immobile oggetto di
“trasferimento” di detto diritto dovrà esser posto nel Comune di Viareggio, ad esclusione delle zone
Varignano e Torre del Lago e Bicchio, dovrà avere una dimensione non minore di 60 mq, essere in buono stato di manutenzione e d essere corredato da almeno due camere da letto. I genitori si obbligano fin d'ora a formalizzare di fronte all'autorità giudiziaria la costituzione di questo diritto di assegnazione sul nuovo immobile a condizione che l'immobile presenti le caratteristiche suddette.
Successivamente alla sottoscrizione del ricorso congiunto per il trasferimento del diritto di assegnazione la madre ed il figlio si trasferiranno a vivere in detto immobile, traslocando i mobili già presenti nella casa familiare che potranno trovare una loro collocazione nel nuovo immobile, precisandosi che le spese per detto trasloco saranno a carico di entrambi i genitori in parti uguali.
8) i ricorrenti dichiarano di aver transattivamente regolato ogni altro rapporto tra loro e quindi di non aver nulla a pretendere al di fuori di quanto pattuito nel presente atto;
9) Le spese ed i compensi legali del presente giudizio verranno integralmente compensati fra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di , Per_1 nato fuori dal matrimonio il 2/9/2015 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 28/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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