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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/07/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 461/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 461/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASSIANI MARCO, Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CASTELFIDARDO, N. 82/84, 61121 PESARO presso il difensore avv. CASSIANI MARCO.
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
CASSIANI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA CASTELFIDARDO, N. 82/84,
61121 PESARO presso il difensore avv. CASSIANI MARCO.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
CASSIANI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA CASTELFIDARDO, N. 82/84,
61121 PESARO presso il difensore avv. CASSIANI MARCO. pagina 1 di 14 APPELLANTI contro
Controparte_2
(C.F. ), E PER , QUALE
[...] P.IVA_1 CP_3
MANDATARIA, Controparte_4
[...] Controparte_5
, (C.F. , con il
[...] C.F._4 patrocinio dell'avv. ANDREONI ROBERTO, dell'avv. DAMIANI VALENTINA e dell'avv. CROCIANI FRANCESCO MARIA, elettivamente domiciliato C/O PEC:
Email_1
??????????con il patrocinio dell'avv. ROBERTO ANDREONI, elettivamente domiciliata in VIA MONTE TITATO, N. 63, 47923 RIMINI presso lo studio dell'avv.
ERICA CATANI.?????????
C.F. ), CONTUMACE. CP_6 C.F._5
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società quale debitrice Controparte_1 principale, e e in qualità di suoi fideiussori, Parte_2 Parte_1 CP_6 avevano convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Rimini, la
[...]
, la la Controparte_7 Controparte_8 [...]
e l'odierna appellata Controparte_9 Controparte_10 [...]
, e, deducendo, sotto vari profili, Controparte_11 pagina 2 di 14 l'invalidità dei rapporti contrattuali inter partes meglio descritti in atti (c/c, apertura di credito, anticipazione sbf, finanziamento chirografario e fideiussioni omnibus), avevano chiesto, testualmente, : “previo accertamento delle irregolarità contabili presenti nei rapporti contrattuali dedotti in giudizio, così come specificatamente individuati in narrativa, con particolare riferimento ai profili relativi all'applicazione, da parte dell'Istituto di credito convenuto, di illegittime commissioni di massimo scoperto, spese
e competenze, di tassi usurari sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, di interessi anatocistici, nonché alla violazione del dovere di trasparenza nella quale è incorsa
l'allora odierna in persona del suo legale Controparte_10 Controparte_12 rappresentante pro-tempore, accertare la corretta entità del debito residuo che dovrà essere corrisposto dalla in persona del suo legale rappresentante pro – Controparte_1 tempore in favore dell'Istituto di credito convenuto e, previa declaratoria della nullità delle fideiussioni rilasciate dai Sigg.ri e , accertare e Parte_1 Parte_2 dichiarare che gli stessi nulla devono in favore dell'Istituto di credito convenuto. In denegato subordine, accertare e dichiarare la corretta entità del debito residuo garantito rispettivamente dai Sigg.ri e ”. Parte_1 Parte_2
Costituitesi in giudizio con separate comparse di costituzione, le Banche convenute avevano chiesto l'integrale reiezione delle domande attoree.
In particolare, per ciò che in questa sede interessa, la convenuta
[...] aveva concluso chiedendo “in via Controparte_2
Contr preliminare, accertare e dichiarare che i rapporti contrattuali instaurati con dalla società non possono formare oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, Controparte_1 stralciarli dal presente procedimento;
nel merito, respingere le domande proposte dagli attori, perché infondate in fatto e in diritto;
in via istruttoria, respingere le istanze istruttorie articolate dagli attori, perché manifestamente inammissibili ed irrilevanti;
in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente procedimento”.
Nel corso del giudizio, previa separazione delle cause così come cumulativamente promosse dagli attori nei confronti dei convenuti Istituti di Credito, l'adìto Tribunale, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., sulle conclusioni precisate dagli attori e pagina 3 di 14 dalla qui convenuta , Controparte_2 con sentenza n. 787/2021, resa in data 7 settembre 2021, rigettava le domande formulate dagli attori, condannando la società e in Controparte_1 Parte_2 Parte_1 solido tra loro, al rimborso delle spese di lite, con compensazione delle spese processuali tra l'attore e le altre parti. CP_6
In particolare, il giudice di prime cure rilevava la genericità e l'indeterminatezza delle deduzioni e allegazioni svolte dagli istanti, ritenendole altresì non emendabili attraverso l'ordine di esibizione invocato dagli attori a norma dell'art. 210 c.p.c., nonché mediante rimessione in termini per l'espletamento dell'ormai preclusa procedura di cui all'art. 119
TUB.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società Controparte_1
e nelle predette qualità, hanno convenuto in giudizio, Parte_1 Parte_2 innanzi all'intestata Corte, la Controparte_2
proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
[...]
In particolare, gli appellanti, quali motivi di gravame, hanno dedotto : 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 101, comma 2 e 183, comma 4 c.p.c.; 2) nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 210 c.p.c.; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l. 287/1990, degli artt. 115, 116 c.p.c. e dell'art. 1938 c.c.
Gli appellanti hanno, quindi, concluso chiedendo “in rito, nel merito, previa revoca della riservata ordinanza del 19.05.2019 e conseguente rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori tempestivamente dedotti con la memoria ex art. 183 c.p.c., 6° comma, n. 2, e non ammessi [ed, in particolare, per l'ammissione della prova per interpello e per testimoni sui capitoli da 1) a 19) della predetta memoria istruttoria e prova contraria, diretta ed indiretta;
ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.;
CTU contabile], previo accertamento delle irregolarità contabili presenti nei rapporti contrattuali dedotti in giudizio, così come specificatamente individuati in narrativa, con particolare riferimento ai profili relativi all'applicazione, da parte dell'Istituto di credito convenuto, di illegittime commissioni di massimo scoperto, spese e competenze, di tassi usurari sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, di interessi anatocistici, nonché alla violazione del dovere di trasparenza nella quale è incorsa l'allora CP_10 pagina 4 di 14 odierna in persona del suo legale rappresentante pro- CP_2 Controparte_12 tempore, accertare la corretta entità del debito residuo che dovrà essere corrisposto dalla in persona del suo legale rappresentante pro – tempore in favore Controparte_1 dell'Istituto di credito convenuto e, previa declaratoria della nullità delle fideiussioni rilasciate dai Sigg.ri e , accertare e dichiarare che gli Parte_1 Parte_2 stessi nulla devono in favore dell' di credito convenuto. In subordine, sempre CP_2 previa revoca della riservata ordinanza del 19.05.2019 e conseguente rimessione della causa in istruttoria, accertare e dichiarare la corretta entità del debito residuo garantito rispettivamente dai Sigg.ri e . In ogni caso con Parte_1 Parte_2 vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti
Procuratori, in quanto antistatari. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Si è costituita in giudizio la Controparte_2
la quale, contestando la fondatezza dei motivi di impugnazione ex
[...] adverso dedotti, ha concluso chiedendo “in via preliminare, accertare e dichiarare che i Contr rapporti contrattuali instaurati con dalla società non possono Controparte_1 formare oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, stralciarli dal presente procedimento;
nel merito, respingere le domande proposte dagli attori, perché infondate in fatto e in diritto;
in via istruttoria, respingere le istanze istruttorie articolate dagli attori, perché manifestamente inammissibili ed irrilevanti;
in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente procedimento”.
Successivamente, la Corte, previa declaratoria della contumacia dell'appellato CP_6 all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., il 5
[...] novembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisone, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, osservare che, come già rilevato in sentenza dal primo
Giudice, l'appellato contumace “non risulta titolare dei rapporti oggetto CP_6 pagina 5 di 14 del presente procedimento”, sicchè la sua evocazione nel presente giudizio di appello deve ritenersi del tutto impropria e, comunque, superflua ed irrilevante.
Fatte queste premesse, ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, i motivi di gravame dedotti dagli appellanti non siano fondati e che, per l'effetto, l'impugnata sentenza debba essere integralmente confermata.
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, comma 2 e 183, comma 4 cpc.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto la violazione degli artt.
101 comma 2 e 183 comma 4 c.p.c., asserendo che il primo Giudice, nel rilevare d'ufficio la genericità e l'astrattezza delle domande attoree, avesse omesso di stimolare su dette questioni il prescritto contraddittorio tra le parti.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, giova, in primo luogo, osservare che, come noto, a comportare la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, è l'omessa indicazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione di fatto, ovvero mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, allorchè la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (v. ad es., Corte d'Appello
Bologna, Sez. III, Sent., 17/05/2019, n. 1650).
Nella fattispecie in esame, quand'anche gli odierni appellanti, diversamente da quanto accaduto in giudizio, avessero esposto tali ragioni, la dedotta censura non potrebbe ugualmente trovare accoglimento, in ragione del fatto che quella rilevata d'ufficio dal
Giudice di primo grado è una questione di diritto, afferente al contenuto della domanda e su cui le parti hanno avuto, ab initio, la possibilità di interloquire;
essa, dunque, è estranea al novero di quelle soggette all'art. 101 c.p.c., secondo comma:
l'indeterminatezza/genericità della domanda, già esaminata dal G.I. in corso di causa quale questione preliminare di rito e dallo stesso correttamente considerata di un grado tale da non comportare la nullità, ex art. 164 c.p.c., per omessa allegazione della causa pagina 6 di 14 petendi e/o del petitum, dell'atto introduttivo, è stata successivamente ripresa in sede decisoria, a fini non più di rito ma di merito, ed è stata, per ciò, correttamente posta a fondamento della statuita soccombenza giudiziale degli attori all'esito di una valutazione, appunto, di merito, basata sul contenuto delle allegazioni e deduzioni ampiamente svolte dalle parti nel reciproco contraddittorio.
Siffatta valutazione, in quanto attinente il merito della domanda, spetta al Giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale, e consiste nell'indagine circa l'assolvimento dell'onere probatorio relativo alla compiuta allegazione e dimostrazione dei fatti costitutivi delle pretese azionate in giudizio, e non è corredata da alcun obbligo in capo al Giudice di provocare su ciò il preventivo contraddittorio tra le parti e/o l'esercizio da parte di queste di facoltà assertive e/o probatorie su detta questione ulteriori rispetto a quelle già esercitate in corso di causa.
- Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e
210 cpc.
Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono del rigetto delle richieste istruttorie, e, segnatamente, di quelle volte all'ammissione della prova per interpello e per testimoni, della CTU contabile, oltre che della prova contraria, diretta ed indiretta, nonché dell'istanza relativa all'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., nonostante la tempestiva proposizione di tutte le relative richieste e la loro reiterazione anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Il motivo in esame va rigettato.
In particolare, con riferimento all'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., occorre, preliminarmente, osservare che l'art. 119 comma 4 TUB è stato attivato dagli appellanti solo in data 15/01/2022, dunque in una fase processuale ben successiva a quella introduttiva del giudizio (l'atto di citazione è del 8/03/2016), e, soprattutto, quando erano già definitivamente maturate le preclusioni assertive di cui all'art. 183 c. VI c.p.c.
pagina 7 di 14 E', quindi, evidente che l'istituto disciplinato dal citato art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato in maniera suppletiva e correttiva, cioè per ovviare, ex post, ad una originaria carenza assertiva della parte.
Infatti, diversamente opinando, l'accoglimento della suddetta richiesta istruttoria si risolverebbe sostanzialmente in un occulto aggiramento dei temini prescritti dalla legge per l'espletamento degli oneri assertivi e probatori gravanti sulle parti, e, per ciò, in un'elusione delle barriere preclusive poste, a pena di decadenza e inammissibilità, dal legislatore.
Analoghe considerazioni valgono, ovviamente, per l'istanza ex art. 119 comma 4 TUB, previa rimessione in termini.
Infatti, da un lato, è vero, come segnalato dagli appellanti, che la giurisprudenza la ritiene ammissibile anche in sede giudiziale, purché il correntista che agisce per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente dimostri l'inerzia o il rifiuto della banca di consegnargli la documentazione a seguito di espressa sua Contro domanda;
ebbene, gli appellanti hanno sostenuto che la avesse posto in essere, a fronte della loro richiesta, un atteggiamento ostruzionistico, senza tuttavia provare tale asserzione.
D'altra parte, quand'anche tale prova fosse stata fornita, l'istanza in esame non potrebbe comunque trovare accoglimento, a fronte dell'evidente e logicamente anteriore rilievo che la giurisprudenza citata dagli appellanti inerisce al caso in cui l'inerzia o il rifiuto dell'istituto bancario seguano a una richiesta ex art. 119 comma 4 avanzata nel tempo debito e fisiologico, vale a dire nella fase preparatoria o introduttiva del processo, allorquando la documentazione oggetto della richiesta può efficacemente formare o integrare le allegazioni.
Certo nessun valore si potrebbe riconoscere, anche a fronte di un atteggiamento non collaborativo della banca, a una richiesta ex art. 119 comma 4 formulata per la prima volta in giudizio, peraltro a preclusioni assertive già maturate, e, dunque, deprivata del suo scopo.
Diversamente, le ricadute sulla dinamica processuale sarebbero altrettanto elusive e illegittime così come sopra illustrato con riferimento all'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. pagina 8 di 14 La Corte di legittimità ha infatti chiarito che il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, D.Lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (Cass. civ., Sez. I,
Ord., 16/06/2025, n. 16090).
Peraltro, è a questo punto patente come la genericità e l'astrattezza della domanda giudiziale, ritenute dirimenti nel corso della disamina relativa al primo motivo di appello, si impongano nuovamente come elemento ostativo all'accoglimento delle richieste di parte appellante, sia rispetto agli invocati e sin qui esaminati artt. 210 c.p.c. e
119 comma 4 TUB, sia rispetto agli altri mezzi di prova oggetto delle istanze istruttorie.
Di tali mezzi istruttori non può ignorarsi l'inidoneità a emendare l'incompletezza e le criticità delle originarie allegazioni, sì che le loro finalità risulterebbero meramente esplorative e in contrasto con i principi di economicità ed efficacia che devono necessariamente ispirare il processo civile.
In particolare, con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio, essa rappresenta, come noto, un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già adeguatamente allegati dalle parti e la cui valutazione richiede peculiari nozioni tecnico-scientifiche, ma non costituisce un mezzo finalizzato a sopperire all'inerzia, assertiva e/o probatoria, delle parti.
La c.t.u., in particolare, può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito (Cass. Civ., n.
1266/2013).
Ne consegue che, per le ragioni prima esposte, il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e il suo ingresso è stato, come nel caso de quo, legittimamente negato, tendendo la parte, per pagina 9 di 14 il tramite di esso, a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v., sul punto, anche Cass. Civ., n. 8498/2025).
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l. 287/1990, degli artt. 115, 116 cpc, dell'art. 1938 cc.
Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti censurano l'appellata sentenza nella parte in cui sarebbe stata omessa la declaratoria di nullità dei contratti di fideiussione, deducendo, quali cause di invalidità delle garanzie in questione, da una parte, la loro conformità al modello ABI, come noto, oggetto di provvedimenti sanzionatori da parte della competente Autorità di Vigilanza, dall'altra, l'indeterminatezza dell'oggetto, trattandosi di fideiussioni omnibus asseritamente prive di indicazione di quanto garantito.
Anche questo ultimo motivo di appello risulta non meritevole di accoglimento, sotto entrambi i profili sopra dedotti.
Per quel che concerne l'asserita nullità della fideiussione sottoscritta da e Pt_1 Pt_2 per contrasto con l'art. 2 della l. n. 287/90, giova, innanzitutto, precisare che, ai fini della rilevabilità d'ufficio della nullità negoziale in ogni stato e grado del giudizio, occorre, comunque, che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, recentemente ribadito che “la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima, poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità
d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati pagina 10 di 14 peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/
2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati” (Cass. Civ., n.
30383/2024).
Orbene, ai fini dell'accertamento della nullità del contratto di fideiussione per contrarietà con l'art. 2 della l. n. 287/90 – nullità peraltro non totale, ma parziale – i fideiussori sono tenuti a provare: 1) l'esistenza dell'intesa restrittiva, 2) la sua illiceità mediante allegazione del provvedimento accertativo della Banca d'Italia, cui non è applicabile il generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c.; 3) la partecipazione dell'istituto di credito in questione all'intesa anticoncorrenziale come sopra specificamente sanzionata.
Come anticipato, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nel giudizio di appello e in quello di Cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.
Questo principio, però, deve essere applicato conformemente alle regole generali del processo civile e alle relative decadenze al fine di scongiurare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di eludere termini processuali ormai scaduti. In altri termini, la nullità negoziale è rilevabile ex officio nei gradi di impugnazione a condizione che i fatti costitutivi della dedotta nullità risultino già allegati in toto dalla parte che, successivamente, li invoca, poiché la rilevabilità officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure di fatti già allegati (Cass. civ., Sez. III,
Ord.,17/07/2023, n. 20713).
Nel caso in esame, gli appellanti si sono limitati a censurare la coincidenza delle clausole (cd. “di reviviscenza”, “di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957c.c.”, e “di sopravvivenza”) contenute nei contratti di fideiussione con il modello ABI, non soltanto omettendo la produzione in giudizio di detto documento e della relativa delibera sanzionatoria della Banca d'Italia che ha accertato, in tema, l'esistenza un'intesa lesiva pagina 11 di 14 della concorrenza, ma, soprattutto, senza aver mai provato che l'appellato istituto di credito avesse fatto parte del sanzionato cartello anticoncorrenziale.
Per mera completezza, si evidenzia che con specifico riguardo alla fattispecie della fideiussione cd. omnibus, la Suprema Corte (SS.UU. n. 41994 del 2021) ha stabilito che
"i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante, in relazione alle condizioni contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a) L. n.
287 del 1990 e 101 tuf, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3, L. n. 287 del 1990 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
Oltretutto, stante il carattere eccezionale dell'art. 1419 c.c., se anche sussistessero le condizioni per la rilevazione d'ufficio della nullità dei contratti di fideiussione in quanto stipulati a valle di intese anticoncorrenziali dichiarate illegittime, non ne potrebbe risultare l'invalidità dell'intero contratto, non avendo gli appellanti fornito la prova che le parti avrebbero ugualmente concluso il contratto, pur nell'assenza delle clausole in questione.
Quanto al profilo della presunta nullità delle garanzie fideiussorie cd. Omnibus, quale effetto dell'indeterminatezza dell'oggetto, gli appellanti, che in primo grado avevano dedotto la mancata indicazione, nel regolamento contrattuale, dell'importo massimo garantito, con l'atto di appello lamentano che la fissazione dello stesso, accertata dal
Tribunale, non implica né assicura la determinatezza dell'oggetto delle fideiussioni in ragione della vaghezza circa i rapporti da cui derivano le obbligazioni.
Premesso che la diversa argomentazione svolta nella presente sede processuale a fondamento dell'asserita indeterminatezza dell'oggetto contrattuale rappresenta una violazione del divieto di introduzione di “nova” in appello, con conseguente sua inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c., essa, in ogni caso, risulta, nel merito, infondata.
Infatti, l'assunto secondo il quale le fideiussioni omnibus oggetto di causa necessiterebbero, per la loro validità, della specifica individuazione dei rapporti pagina 12 di 14 garantiti, è privo di giuridico fondamento, stante appunto la natura “omnibus” di dette garanzie, per la cui determinatezza è, per ciò, sufficiente l'indicazione dell'importo fino a concorrenza del quale esse sono state rilasciate.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello proposto da CP_1
[...
e deve essere rigettato, con conseguente integrale Parte_1 Parte_2 conferma dell'impugnata sentenza.
Inoltre, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e, quindi, vanno liquidate, come da dispositivo, a carico degli appellanti, in solido tra loro.
Infine, nel caso di specie, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n.
228/2012, stante l'integrale rigetto del proposto gravame, ricorrono anche le condizioni di legge per porre a carico degli appellanti la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e e, per l'effetto, CP_1 Parte_1 Parte_2 conferma integralmente la sentenza n. 787, resa dal Tribunale di Rimini in data 7 settembre 2021.
CONDANNA gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso in favore di
[...]
delle spese del Controparte_2 presente grado di giudizio liquidate in € 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA parte appellante tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n.
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato. pagina 13 di 14 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 24/07/25.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 461/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASSIANI MARCO, Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CASTELFIDARDO, N. 82/84, 61121 PESARO presso il difensore avv. CASSIANI MARCO.
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
CASSIANI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA CASTELFIDARDO, N. 82/84,
61121 PESARO presso il difensore avv. CASSIANI MARCO.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
CASSIANI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA CASTELFIDARDO, N. 82/84,
61121 PESARO presso il difensore avv. CASSIANI MARCO. pagina 1 di 14 APPELLANTI contro
Controparte_2
(C.F. ), E PER , QUALE
[...] P.IVA_1 CP_3
MANDATARIA, Controparte_4
[...] Controparte_5
, (C.F. , con il
[...] C.F._4 patrocinio dell'avv. ANDREONI ROBERTO, dell'avv. DAMIANI VALENTINA e dell'avv. CROCIANI FRANCESCO MARIA, elettivamente domiciliato C/O PEC:
Email_1
??????????con il patrocinio dell'avv. ROBERTO ANDREONI, elettivamente domiciliata in VIA MONTE TITATO, N. 63, 47923 RIMINI presso lo studio dell'avv.
ERICA CATANI.?????????
C.F. ), CONTUMACE. CP_6 C.F._5
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società quale debitrice Controparte_1 principale, e e in qualità di suoi fideiussori, Parte_2 Parte_1 CP_6 avevano convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Rimini, la
[...]
, la la Controparte_7 Controparte_8 [...]
e l'odierna appellata Controparte_9 Controparte_10 [...]
, e, deducendo, sotto vari profili, Controparte_11 pagina 2 di 14 l'invalidità dei rapporti contrattuali inter partes meglio descritti in atti (c/c, apertura di credito, anticipazione sbf, finanziamento chirografario e fideiussioni omnibus), avevano chiesto, testualmente, : “previo accertamento delle irregolarità contabili presenti nei rapporti contrattuali dedotti in giudizio, così come specificatamente individuati in narrativa, con particolare riferimento ai profili relativi all'applicazione, da parte dell'Istituto di credito convenuto, di illegittime commissioni di massimo scoperto, spese
e competenze, di tassi usurari sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, di interessi anatocistici, nonché alla violazione del dovere di trasparenza nella quale è incorsa
l'allora odierna in persona del suo legale Controparte_10 Controparte_12 rappresentante pro-tempore, accertare la corretta entità del debito residuo che dovrà essere corrisposto dalla in persona del suo legale rappresentante pro – Controparte_1 tempore in favore dell'Istituto di credito convenuto e, previa declaratoria della nullità delle fideiussioni rilasciate dai Sigg.ri e , accertare e Parte_1 Parte_2 dichiarare che gli stessi nulla devono in favore dell'Istituto di credito convenuto. In denegato subordine, accertare e dichiarare la corretta entità del debito residuo garantito rispettivamente dai Sigg.ri e ”. Parte_1 Parte_2
Costituitesi in giudizio con separate comparse di costituzione, le Banche convenute avevano chiesto l'integrale reiezione delle domande attoree.
In particolare, per ciò che in questa sede interessa, la convenuta
[...] aveva concluso chiedendo “in via Controparte_2
Contr preliminare, accertare e dichiarare che i rapporti contrattuali instaurati con dalla società non possono formare oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, Controparte_1 stralciarli dal presente procedimento;
nel merito, respingere le domande proposte dagli attori, perché infondate in fatto e in diritto;
in via istruttoria, respingere le istanze istruttorie articolate dagli attori, perché manifestamente inammissibili ed irrilevanti;
in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente procedimento”.
Nel corso del giudizio, previa separazione delle cause così come cumulativamente promosse dagli attori nei confronti dei convenuti Istituti di Credito, l'adìto Tribunale, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., sulle conclusioni precisate dagli attori e pagina 3 di 14 dalla qui convenuta , Controparte_2 con sentenza n. 787/2021, resa in data 7 settembre 2021, rigettava le domande formulate dagli attori, condannando la società e in Controparte_1 Parte_2 Parte_1 solido tra loro, al rimborso delle spese di lite, con compensazione delle spese processuali tra l'attore e le altre parti. CP_6
In particolare, il giudice di prime cure rilevava la genericità e l'indeterminatezza delle deduzioni e allegazioni svolte dagli istanti, ritenendole altresì non emendabili attraverso l'ordine di esibizione invocato dagli attori a norma dell'art. 210 c.p.c., nonché mediante rimessione in termini per l'espletamento dell'ormai preclusa procedura di cui all'art. 119
TUB.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società Controparte_1
e nelle predette qualità, hanno convenuto in giudizio, Parte_1 Parte_2 innanzi all'intestata Corte, la Controparte_2
proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
[...]
In particolare, gli appellanti, quali motivi di gravame, hanno dedotto : 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 101, comma 2 e 183, comma 4 c.p.c.; 2) nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 210 c.p.c.; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l. 287/1990, degli artt. 115, 116 c.p.c. e dell'art. 1938 c.c.
Gli appellanti hanno, quindi, concluso chiedendo “in rito, nel merito, previa revoca della riservata ordinanza del 19.05.2019 e conseguente rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori tempestivamente dedotti con la memoria ex art. 183 c.p.c., 6° comma, n. 2, e non ammessi [ed, in particolare, per l'ammissione della prova per interpello e per testimoni sui capitoli da 1) a 19) della predetta memoria istruttoria e prova contraria, diretta ed indiretta;
ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.;
CTU contabile], previo accertamento delle irregolarità contabili presenti nei rapporti contrattuali dedotti in giudizio, così come specificatamente individuati in narrativa, con particolare riferimento ai profili relativi all'applicazione, da parte dell'Istituto di credito convenuto, di illegittime commissioni di massimo scoperto, spese e competenze, di tassi usurari sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, di interessi anatocistici, nonché alla violazione del dovere di trasparenza nella quale è incorsa l'allora CP_10 pagina 4 di 14 odierna in persona del suo legale rappresentante pro- CP_2 Controparte_12 tempore, accertare la corretta entità del debito residuo che dovrà essere corrisposto dalla in persona del suo legale rappresentante pro – tempore in favore Controparte_1 dell'Istituto di credito convenuto e, previa declaratoria della nullità delle fideiussioni rilasciate dai Sigg.ri e , accertare e dichiarare che gli Parte_1 Parte_2 stessi nulla devono in favore dell' di credito convenuto. In subordine, sempre CP_2 previa revoca della riservata ordinanza del 19.05.2019 e conseguente rimessione della causa in istruttoria, accertare e dichiarare la corretta entità del debito residuo garantito rispettivamente dai Sigg.ri e . In ogni caso con Parte_1 Parte_2 vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti
Procuratori, in quanto antistatari. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Si è costituita in giudizio la Controparte_2
la quale, contestando la fondatezza dei motivi di impugnazione ex
[...] adverso dedotti, ha concluso chiedendo “in via preliminare, accertare e dichiarare che i Contr rapporti contrattuali instaurati con dalla società non possono Controparte_1 formare oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, stralciarli dal presente procedimento;
nel merito, respingere le domande proposte dagli attori, perché infondate in fatto e in diritto;
in via istruttoria, respingere le istanze istruttorie articolate dagli attori, perché manifestamente inammissibili ed irrilevanti;
in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente procedimento”.
Successivamente, la Corte, previa declaratoria della contumacia dell'appellato CP_6 all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., il 5
[...] novembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisone, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, osservare che, come già rilevato in sentenza dal primo
Giudice, l'appellato contumace “non risulta titolare dei rapporti oggetto CP_6 pagina 5 di 14 del presente procedimento”, sicchè la sua evocazione nel presente giudizio di appello deve ritenersi del tutto impropria e, comunque, superflua ed irrilevante.
Fatte queste premesse, ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, i motivi di gravame dedotti dagli appellanti non siano fondati e che, per l'effetto, l'impugnata sentenza debba essere integralmente confermata.
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, comma 2 e 183, comma 4 cpc.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto la violazione degli artt.
101 comma 2 e 183 comma 4 c.p.c., asserendo che il primo Giudice, nel rilevare d'ufficio la genericità e l'astrattezza delle domande attoree, avesse omesso di stimolare su dette questioni il prescritto contraddittorio tra le parti.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, giova, in primo luogo, osservare che, come noto, a comportare la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, è l'omessa indicazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione di fatto, ovvero mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, allorchè la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (v. ad es., Corte d'Appello
Bologna, Sez. III, Sent., 17/05/2019, n. 1650).
Nella fattispecie in esame, quand'anche gli odierni appellanti, diversamente da quanto accaduto in giudizio, avessero esposto tali ragioni, la dedotta censura non potrebbe ugualmente trovare accoglimento, in ragione del fatto che quella rilevata d'ufficio dal
Giudice di primo grado è una questione di diritto, afferente al contenuto della domanda e su cui le parti hanno avuto, ab initio, la possibilità di interloquire;
essa, dunque, è estranea al novero di quelle soggette all'art. 101 c.p.c., secondo comma:
l'indeterminatezza/genericità della domanda, già esaminata dal G.I. in corso di causa quale questione preliminare di rito e dallo stesso correttamente considerata di un grado tale da non comportare la nullità, ex art. 164 c.p.c., per omessa allegazione della causa pagina 6 di 14 petendi e/o del petitum, dell'atto introduttivo, è stata successivamente ripresa in sede decisoria, a fini non più di rito ma di merito, ed è stata, per ciò, correttamente posta a fondamento della statuita soccombenza giudiziale degli attori all'esito di una valutazione, appunto, di merito, basata sul contenuto delle allegazioni e deduzioni ampiamente svolte dalle parti nel reciproco contraddittorio.
Siffatta valutazione, in quanto attinente il merito della domanda, spetta al Giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale, e consiste nell'indagine circa l'assolvimento dell'onere probatorio relativo alla compiuta allegazione e dimostrazione dei fatti costitutivi delle pretese azionate in giudizio, e non è corredata da alcun obbligo in capo al Giudice di provocare su ciò il preventivo contraddittorio tra le parti e/o l'esercizio da parte di queste di facoltà assertive e/o probatorie su detta questione ulteriori rispetto a quelle già esercitate in corso di causa.
- Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e
210 cpc.
Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono del rigetto delle richieste istruttorie, e, segnatamente, di quelle volte all'ammissione della prova per interpello e per testimoni, della CTU contabile, oltre che della prova contraria, diretta ed indiretta, nonché dell'istanza relativa all'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., nonostante la tempestiva proposizione di tutte le relative richieste e la loro reiterazione anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Il motivo in esame va rigettato.
In particolare, con riferimento all'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., occorre, preliminarmente, osservare che l'art. 119 comma 4 TUB è stato attivato dagli appellanti solo in data 15/01/2022, dunque in una fase processuale ben successiva a quella introduttiva del giudizio (l'atto di citazione è del 8/03/2016), e, soprattutto, quando erano già definitivamente maturate le preclusioni assertive di cui all'art. 183 c. VI c.p.c.
pagina 7 di 14 E', quindi, evidente che l'istituto disciplinato dal citato art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato in maniera suppletiva e correttiva, cioè per ovviare, ex post, ad una originaria carenza assertiva della parte.
Infatti, diversamente opinando, l'accoglimento della suddetta richiesta istruttoria si risolverebbe sostanzialmente in un occulto aggiramento dei temini prescritti dalla legge per l'espletamento degli oneri assertivi e probatori gravanti sulle parti, e, per ciò, in un'elusione delle barriere preclusive poste, a pena di decadenza e inammissibilità, dal legislatore.
Analoghe considerazioni valgono, ovviamente, per l'istanza ex art. 119 comma 4 TUB, previa rimessione in termini.
Infatti, da un lato, è vero, come segnalato dagli appellanti, che la giurisprudenza la ritiene ammissibile anche in sede giudiziale, purché il correntista che agisce per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente dimostri l'inerzia o il rifiuto della banca di consegnargli la documentazione a seguito di espressa sua Contro domanda;
ebbene, gli appellanti hanno sostenuto che la avesse posto in essere, a fronte della loro richiesta, un atteggiamento ostruzionistico, senza tuttavia provare tale asserzione.
D'altra parte, quand'anche tale prova fosse stata fornita, l'istanza in esame non potrebbe comunque trovare accoglimento, a fronte dell'evidente e logicamente anteriore rilievo che la giurisprudenza citata dagli appellanti inerisce al caso in cui l'inerzia o il rifiuto dell'istituto bancario seguano a una richiesta ex art. 119 comma 4 avanzata nel tempo debito e fisiologico, vale a dire nella fase preparatoria o introduttiva del processo, allorquando la documentazione oggetto della richiesta può efficacemente formare o integrare le allegazioni.
Certo nessun valore si potrebbe riconoscere, anche a fronte di un atteggiamento non collaborativo della banca, a una richiesta ex art. 119 comma 4 formulata per la prima volta in giudizio, peraltro a preclusioni assertive già maturate, e, dunque, deprivata del suo scopo.
Diversamente, le ricadute sulla dinamica processuale sarebbero altrettanto elusive e illegittime così come sopra illustrato con riferimento all'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. pagina 8 di 14 La Corte di legittimità ha infatti chiarito che il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, D.Lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (Cass. civ., Sez. I,
Ord., 16/06/2025, n. 16090).
Peraltro, è a questo punto patente come la genericità e l'astrattezza della domanda giudiziale, ritenute dirimenti nel corso della disamina relativa al primo motivo di appello, si impongano nuovamente come elemento ostativo all'accoglimento delle richieste di parte appellante, sia rispetto agli invocati e sin qui esaminati artt. 210 c.p.c. e
119 comma 4 TUB, sia rispetto agli altri mezzi di prova oggetto delle istanze istruttorie.
Di tali mezzi istruttori non può ignorarsi l'inidoneità a emendare l'incompletezza e le criticità delle originarie allegazioni, sì che le loro finalità risulterebbero meramente esplorative e in contrasto con i principi di economicità ed efficacia che devono necessariamente ispirare il processo civile.
In particolare, con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio, essa rappresenta, come noto, un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già adeguatamente allegati dalle parti e la cui valutazione richiede peculiari nozioni tecnico-scientifiche, ma non costituisce un mezzo finalizzato a sopperire all'inerzia, assertiva e/o probatoria, delle parti.
La c.t.u., in particolare, può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito (Cass. Civ., n.
1266/2013).
Ne consegue che, per le ragioni prima esposte, il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e il suo ingresso è stato, come nel caso de quo, legittimamente negato, tendendo la parte, per pagina 9 di 14 il tramite di esso, a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v., sul punto, anche Cass. Civ., n. 8498/2025).
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l. 287/1990, degli artt. 115, 116 cpc, dell'art. 1938 cc.
Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti censurano l'appellata sentenza nella parte in cui sarebbe stata omessa la declaratoria di nullità dei contratti di fideiussione, deducendo, quali cause di invalidità delle garanzie in questione, da una parte, la loro conformità al modello ABI, come noto, oggetto di provvedimenti sanzionatori da parte della competente Autorità di Vigilanza, dall'altra, l'indeterminatezza dell'oggetto, trattandosi di fideiussioni omnibus asseritamente prive di indicazione di quanto garantito.
Anche questo ultimo motivo di appello risulta non meritevole di accoglimento, sotto entrambi i profili sopra dedotti.
Per quel che concerne l'asserita nullità della fideiussione sottoscritta da e Pt_1 Pt_2 per contrasto con l'art. 2 della l. n. 287/90, giova, innanzitutto, precisare che, ai fini della rilevabilità d'ufficio della nullità negoziale in ogni stato e grado del giudizio, occorre, comunque, che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, recentemente ribadito che “la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima, poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità
d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati pagina 10 di 14 peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/
2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati” (Cass. Civ., n.
30383/2024).
Orbene, ai fini dell'accertamento della nullità del contratto di fideiussione per contrarietà con l'art. 2 della l. n. 287/90 – nullità peraltro non totale, ma parziale – i fideiussori sono tenuti a provare: 1) l'esistenza dell'intesa restrittiva, 2) la sua illiceità mediante allegazione del provvedimento accertativo della Banca d'Italia, cui non è applicabile il generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c.; 3) la partecipazione dell'istituto di credito in questione all'intesa anticoncorrenziale come sopra specificamente sanzionata.
Come anticipato, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nel giudizio di appello e in quello di Cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.
Questo principio, però, deve essere applicato conformemente alle regole generali del processo civile e alle relative decadenze al fine di scongiurare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di eludere termini processuali ormai scaduti. In altri termini, la nullità negoziale è rilevabile ex officio nei gradi di impugnazione a condizione che i fatti costitutivi della dedotta nullità risultino già allegati in toto dalla parte che, successivamente, li invoca, poiché la rilevabilità officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure di fatti già allegati (Cass. civ., Sez. III,
Ord.,17/07/2023, n. 20713).
Nel caso in esame, gli appellanti si sono limitati a censurare la coincidenza delle clausole (cd. “di reviviscenza”, “di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957c.c.”, e “di sopravvivenza”) contenute nei contratti di fideiussione con il modello ABI, non soltanto omettendo la produzione in giudizio di detto documento e della relativa delibera sanzionatoria della Banca d'Italia che ha accertato, in tema, l'esistenza un'intesa lesiva pagina 11 di 14 della concorrenza, ma, soprattutto, senza aver mai provato che l'appellato istituto di credito avesse fatto parte del sanzionato cartello anticoncorrenziale.
Per mera completezza, si evidenzia che con specifico riguardo alla fattispecie della fideiussione cd. omnibus, la Suprema Corte (SS.UU. n. 41994 del 2021) ha stabilito che
"i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante, in relazione alle condizioni contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a) L. n.
287 del 1990 e 101 tuf, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3, L. n. 287 del 1990 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
Oltretutto, stante il carattere eccezionale dell'art. 1419 c.c., se anche sussistessero le condizioni per la rilevazione d'ufficio della nullità dei contratti di fideiussione in quanto stipulati a valle di intese anticoncorrenziali dichiarate illegittime, non ne potrebbe risultare l'invalidità dell'intero contratto, non avendo gli appellanti fornito la prova che le parti avrebbero ugualmente concluso il contratto, pur nell'assenza delle clausole in questione.
Quanto al profilo della presunta nullità delle garanzie fideiussorie cd. Omnibus, quale effetto dell'indeterminatezza dell'oggetto, gli appellanti, che in primo grado avevano dedotto la mancata indicazione, nel regolamento contrattuale, dell'importo massimo garantito, con l'atto di appello lamentano che la fissazione dello stesso, accertata dal
Tribunale, non implica né assicura la determinatezza dell'oggetto delle fideiussioni in ragione della vaghezza circa i rapporti da cui derivano le obbligazioni.
Premesso che la diversa argomentazione svolta nella presente sede processuale a fondamento dell'asserita indeterminatezza dell'oggetto contrattuale rappresenta una violazione del divieto di introduzione di “nova” in appello, con conseguente sua inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c., essa, in ogni caso, risulta, nel merito, infondata.
Infatti, l'assunto secondo il quale le fideiussioni omnibus oggetto di causa necessiterebbero, per la loro validità, della specifica individuazione dei rapporti pagina 12 di 14 garantiti, è privo di giuridico fondamento, stante appunto la natura “omnibus” di dette garanzie, per la cui determinatezza è, per ciò, sufficiente l'indicazione dell'importo fino a concorrenza del quale esse sono state rilasciate.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello proposto da CP_1
[...
e deve essere rigettato, con conseguente integrale Parte_1 Parte_2 conferma dell'impugnata sentenza.
Inoltre, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e, quindi, vanno liquidate, come da dispositivo, a carico degli appellanti, in solido tra loro.
Infine, nel caso di specie, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n.
228/2012, stante l'integrale rigetto del proposto gravame, ricorrono anche le condizioni di legge per porre a carico degli appellanti la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e e, per l'effetto, CP_1 Parte_1 Parte_2 conferma integralmente la sentenza n. 787, resa dal Tribunale di Rimini in data 7 settembre 2021.
CONDANNA gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso in favore di
[...]
delle spese del Controparte_2 presente grado di giudizio liquidate in € 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA parte appellante tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n.
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato. pagina 13 di 14 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 24/07/25.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
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