Art. 4.
Il numero di ore di lavoro straordinario indicato nell' art. 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 , nell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7 , e quello stabilito dalle vigenti disposizioni per la determinazione delle misure delle indennita', dei compensi e degli assegni, comunque denominati, sostitutivi dei compensi per lavoro straordinario, sara' ridotto del 25 per cento dal 1 gennaio 1965 e del 37,50 per cento dal 1 marzo 1966.
Per accertate indilazionabili esigenze di servizio il Ministro per il tesoro potra' autorizzare annualmente prestazioni straordinarie in eccedenza ai nuovi limiti risultanti dall'applicazione del precedente comma e comunque per non oltre il 50 per cento di essi, per una maggiore spesa annua complessiva non superiore a milioni 4.000 dal 1 gennaio 1965 ed a milioni 7.000 dal 1 marzo 1966.
Le norme di legge e di regolamento che consentono prestazioni per lavoro straordinario in misure eccedenti i limiti di carattere generale richiamati nel primo comma saranno modificate, per quanto attiene alla durata mensile delle prestazioni suddette, in modo da evitare che le nuove misure orarie determinino un aumento del compenso mensile rispetto a quello mediamente fruito nell'atto 1964 in relazione alla qualifica ed alle funzioni.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale dell'esercizio delle Aziende autonome dello Stato, sempre che ricorrano effettive esigenze di servizio. La spesa relativa alle prestazioni straordinarie per tutto il personale delle Aziende non deve pero' superare quella sostenuta nell'esercizio 1963-64 e per il personale della Azienda delle poste e delle telecomunicazioni lo stanziamento che risultera' iscritto in bilancio per l'anno 1965.
Il numero di ore di lavoro straordinario indicato nell' art. 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 , nell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7 , e quello stabilito dalle vigenti disposizioni per la determinazione delle misure delle indennita', dei compensi e degli assegni, comunque denominati, sostitutivi dei compensi per lavoro straordinario, sara' ridotto del 25 per cento dal 1 gennaio 1965 e del 37,50 per cento dal 1 marzo 1966.
Per accertate indilazionabili esigenze di servizio il Ministro per il tesoro potra' autorizzare annualmente prestazioni straordinarie in eccedenza ai nuovi limiti risultanti dall'applicazione del precedente comma e comunque per non oltre il 50 per cento di essi, per una maggiore spesa annua complessiva non superiore a milioni 4.000 dal 1 gennaio 1965 ed a milioni 7.000 dal 1 marzo 1966.
Le norme di legge e di regolamento che consentono prestazioni per lavoro straordinario in misure eccedenti i limiti di carattere generale richiamati nel primo comma saranno modificate, per quanto attiene alla durata mensile delle prestazioni suddette, in modo da evitare che le nuove misure orarie determinino un aumento del compenso mensile rispetto a quello mediamente fruito nell'atto 1964 in relazione alla qualifica ed alle funzioni.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale dell'esercizio delle Aziende autonome dello Stato, sempre che ricorrano effettive esigenze di servizio. La spesa relativa alle prestazioni straordinarie per tutto il personale delle Aziende non deve pero' superare quella sostenuta nell'esercizio 1963-64 e per il personale della Azienda delle poste e delle telecomunicazioni lo stanziamento che risultera' iscritto in bilancio per l'anno 1965.