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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/11/2024, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. di R.G. 2295/2016 a cui è stata riunita la causa iscritta al n. di R.G.
2655/2016 vertente
TRA
(C.F. (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) e (C.F. rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 dall'avv. Sergio Callipari (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il CodiceFiscale_4 suo studio in Soverato via Panoramica,7, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
- parte opponente del giudizio R.G. 2295/2016 -
(C.F. e (C.F. Parte_4 CodiceFiscale_5 Parte_5 [...]
) quest'ultima in proprio e quale avvocato difensore del primo, entrambi C.F._6 domiciliati in Soverato alla via Salita Torre, 28
- parte opponente del giudizio R.G. 2655/2016 -
E
(P.I. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Teresa Leone (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_7 studio in Soverato alla via Aldo Moro, 5/b, come da procura a margine del decreto ingiuntivo n.156/2016
- parte opposta dei giudizi riuniti R.G. 2295/2016 e R.G. 2655/2016 -
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 156/2016
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi Con atto di citazione ritualmente notificato R.G. n. 2295/2016 i signori , Parte_1
e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.156/2016 Parte_2 Parte_3 con cui il Tribunale di Catanzaro aveva ingiunto loro di pagare, in solido con altri ingiunti, in favore della società come rappresentata, la somma di € 51.791,61 oltre interessi e CP_1 spese della procedura, quale credito nascente da un contratto di appalto con cui si commissionavano lavori di ristrutturazione per opere di consolidamento e messa in sicurezza di fabbricati in Soverato stipulato in data 15.12.2011 tra i signori , Parte_6 CP_2
, e e la SIFI sr.l.
[...] Persona_1 Controparte_3 Controparte_4
A sostegno dell'opposizione gli opponenti eccepivano, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva, sull'assunto che gli stessi, definiti eredi di , non avrebbero Parte_6 formalizzato alcun atto di accettazione (tacita o espressa) dell'eredità del congiunto e, per l'effetto,che il loro stato di figli e coniugi non si era tramutato in quello di eredi e la passività riferita da parte opposta rappresentava l'ipotesi di eredità giacente ex articolo 528 c.c. Ma, ancora, gli opponenti eccepivano l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza della pretesa e mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità. Al riguardo richiamavano il procedimento di ATP che aveva visto interessati la , gli ingiunti ed altre parti e all'esito del quale il Ctu CP_1 arch. era pervenuto a conclusioni accertative di una responsabilità della . Persona_2 CP_1
Gli opponenti, pertanto, sul punto, avanzavano (nell'ipotesi di rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva) domanda riconvenzionale affinchè venisse accertato e dichiarato che la era debitrice nei confronti degli opponenti della somma di € 23.000,00 (€ 13.200,00 per i CP_1 danni arrecati e accertati dal Ctu in sede di Atp maggiorata di € 10.000,00 in via equitativa, per il disagio arrecato e per il ritardo, provato, nell'esecuzione delle opere rispetto ai termini contrattuali); solo in via subordinata, in caso di tenutezza degli ingiunti, procedere alla compensazione giudiziale della somma richiesta in riconvenzionale e/o comunque di quella accertata in sede di Atp pari ad e 13.200,00.
Chiedevano gli opponenti, pertanto, conclusivamente, che venisse accertata in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva;
nel merito che venisse dichiarato nullo ed inesistente nonché improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto per infondatezza della pretesa. In via riconvenzionale che venisse accertato e dichiarato che la era debitrice della somma di € CP_1
23.000,00 per i danni arrecati ed accertati dal Ctu in sede di Atp comprensiva del danno per i disagi ed i ritardi provati, e, solo in via subordinata, che venisse operata la compensazione giudiziale. Con vittoria di spese.
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto il quale, in via preliminare, evidenziava che tre dei condebitori solidali, dopo la notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto, avevano provveduto a saldare la quota da ciascuno dovuta, e dava atto in conclusionale che il credito della per CP_1
2 R.G. n. 2295/2016
a cui è stato riunito R.G. n. 2655/2016 omesso pagamento delle quote dovute dagli odierni opponenti risultava pari ad € 25.681,94 oltre interessi e residuo delle spese legali liquidate in decreto ingiuntivo. Ancora, in via preliminare, sulla sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva richiamava, producendolo, per fugare qualsiasi dubbio sull'accettazione tacita di eredità, il verbale di assemblea di approvazione del bilancio societario della nel quale l'opponente Parte_7 Parte_8 Pt_2 aveva assunto la qualifica di amministratore unico e coerede, ed erano stati, altresì, presenti gli altri opponenti che si erano dichiarati coeredi e cointestatari della quota del congiunto ing.
. Contestava nel merito, eccependo la violazione dell'articolo 698 comma 3 Parte_6
c.p.c., per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati
- assumendo che nel procedimento monitorio era stata data ampia prova del credito e che la società opposta aveva realizzato i lavori in piena regola d'arte - tutti gli assunti dell'opponente, anche in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata, chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese.
Con autonomo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, giudizio R.G. n. 2655/2016, i signori e adivano il Parte_4 Parte_5
Tribunale di Catanzaro al fine di veder revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 156/2016 emesso dall'intestato Tribunale nei confronti degli stessi, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento di € 51.791,61 con vincolo solidale con altri ingiunti;
nonché, in via riconvenzionale, vedere condannata la società al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 25.300,00 o alla diversa somma stabilita in corso di giudizio, a titolo di risarcimento danni e ripetizione di somme corrisposte;
il tutto con vittoria di onorari e spese processuali.
A sostegno dell'opposizione gli opponenti eccepivano l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza della pretesa creditoria ed illegittimità della stessa. Al riguardo rappresentavano che, stante la mancata esecuzione dei lavori riguaradanti la loro proprietà, avevano comunicato la risoluzione del contratto richiedendo la restituzione delle somme versate (domanda di restituzione che spiegavano in riconvenzionale con la presente opposizione) richiamavano il procedimento di ATP che aveva visto interessati la , gli ingiunti ed altre parti del contratto CP_1 di appalto ed all'esito del quale il Ctu arch. provvedeva a quantificare in Persona_2 maniera chiara ed esauriente i danni provocati dalla ditta (e dalla ditta sub- CP_1 CP_5 incaricata dalla prima) durante i lavori di consolidamento del piazzale di Via Panoramica, 4.
Chiedevano gli opponenti, pertanto, conclusivamente, che venisse, preliminarmente, revocato e dichiarato nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto per carenza di requisiti e presupposti. In via riconvenzionale che venisse accertato e dichiarato che la era debitrice CP_1 della somma di € 25.300,00 (€ 6.800,00 e € 15.000,00 da liquidarsi in via equitativa per i danni
3 R.G. n. 2295/2016
a cui è stato riunito R.G. n. 2655/2016 arrecati nonché la ripetizione di € 3.500,00 versata alla a titolo di acconto come ricollegato CP_1 al contratto di appalto del quale avevano con raccomandata del 3 aprile 2012 comunicato la risoluzione per inadempimento) o la somma maggiore eventualmente accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese.
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto il quale, in via preliminare, evidenziava che tre dei condebitori solidali, dopo la notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto, avevano provveduto a saldare la quota da ciascuno dovuta, e dava atto in conclusionale che il credito della per CP_1 omesso pagamento delle quote dovute dagli odierni opponenti risultava pari ad € 25.681,94 oltre interessi e residuo delle spese legali liquidate in decreto ingiuntivo. Contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti dell'opponente anche in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese. Assumeva, in particolare, parte opposta che nel procedimento monitorio era stata data ampia prova scritta del credito, che i lavori (tra i quali non era previsto il ripristino dello stato di stabilità della scarpata) erano stati ultimati e verificati dal direttore dei lavori;
ma, ancora, che l'asserita rottura della condotta idrica era presumibilmente riconducibile al tempo dell'esecuzione dei lavori di trivellazione per l'installazione dei micropali eseguiti dalla che agiva su incarico dei committenti e, CP_5 per alcuni lavori, su esclusivo incarico del sig. nella sua proprietà esclusiva. Da Parte_6 ultimo, parte opposta contestava la ripetizione delle somme formulata da parte opponente sostenendo, tra l'altro, che i signori avevano impedito alla società opposta di rimuovere Pt_4 il pochissimo residuo materiale rimasto.
In entrambi i giudizi, radicatosi il contraddittorio, i rispettivi diversi giudicanti, attesa la richiesta di riunione dei procedimenti, per motivi di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, rimettevano gli atti al Presidente di Sezione per le determinazioni di competenza;
il Presidente disponeva che le cause portanti i nn. 2295/2016 e 2655/2016 venissero chiamate dinnanzi alla dott.ssa . All'udienza del 21 settembre 2017 la dott.ssa , ritenendo che sussistessero Per_3 Per_3
i presupposti, trattandosi di opposizioni avverso il medesimo decreto ingiuntivo, benchè tra soggetti in parte diversi, ne disponeva la riunione e concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie fissando l' udienza del 18 settembre 2018 per i provvedimenti ammissivi. Alla detta udienza il diverso giudicante disponeva l'acquisizione del fascicolo dell'ATP relativo al procedimento n. 2560/2012 e ammetteva le prove testimoniali dirette degli opponenti del giudizio rg 2655/2016 e prova indiretta contraria della società opposta e rinviava per l'ordinato adempimento e per l'inizio dell'attività istruttoria con i primi due testi di parte opponente.
Dopo una serie di rinvii al fine di acquisire il fascicolo dell'ATP e differimenti anche a causa dell'emergenza epidemiologica, l'attività istruttoria orale si concludeva e questo giudice, su
4 R.G. n. 2295/2016
a cui è stato riunito R.G. n. 2655/2016 richiesta delle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 maggio 2023 quindi all'udienza del 25 gennaio 2024.
Alla detta udienza disposto da questo giudice lo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n.
24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. (cfr. Cass. sez. un. n.
9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n.
30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Preliminarmente, sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dagli opponenti del giudizio rg n. 2295/2016 sull'assunto che gli stessi, definiti eredi di , non Parte_6 avrebbero formalizzato alcun atto di accettazione (tacita o espressa) dell'eredità del congiunto e,
5 R.G. n. 2295/2016
a cui è stato riunito R.G. n. 2655/2016 per l'effetto,che il loro stato di figli e coniugi non si era tramutato in quello di eredi, questo giudicante richiama da ultimo la sentenza n. 9186 del 22 marzo 2022 della Suprema Corte che, pronunciandosi sul tema dell'acquisto di erede ai fini del pagamento dei debiti tributari del defunto ha chiarito che l'assunzione della qualità di erede consegue solo all'accettazione dell'eredità espressa o tacita.
Ebbene nel caso per cui è lite parte opposta ha dimostrato producendo il verbale assembleare che si richiama, il compimento di un atto da parte degli opponenti, che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che gli opponenti non avrebbero potuto compiere se non in quanto eredi.
Tanto consente a questo giudice di disattendere l'eccezione preliminare sollevata e di ritenere che parte opponente sia titolare dal lato passivo del rapporto per cui è causa.
Sempre in via preliminare appare doveroso evidenziare come ogni domanda promossa nei confronti della società odierna parte opposta ma involgente l'operato della che non CP_5 ha avuto ingresso nel processo che ci occupa, debba essere considerata non scrutinabile.
Nel merito rileva questo giudice che le doglianze degli opponenti nei giudizi riuniti, diverse e distinte, possano ritenersi parzialmente fondate e vadano parzialmente accolte nei limiti e per quanto di ragione, attesa la ricostruzione fattuale della vicenda in uno con il quadro probatorio documentale e orale e la espletata Ctu tecnica in sede di Atp ex articolo 696 bis c.p.c. da cui questo giudice può trarre elementi formativi per il suo convincimento.
Sul punto, attesa l'eccezione di parte opposta relativa alla inutilizzabilità della consulenza, questo giudice evidenzia, condividendolo, che il diverso giudicante ha disposto l'acquisizione del fascicolo della Atp, così confermandone l'ammissibilità e la rilevanza (già sottoposta positivamente al vaglio dal Presidente del Tribunale di Catanzaro f.f. dott. Alberto Nicola Filardo che con Ordinanza del 31 agosto 2012 depositata in cancelleria il 3 settembre 2012, aveva ammesso l'accertamento tecnico richiesto) e così l'utilità fattuale e il carattere non esplorativo del medesimo (cfr. Tribunale di Roma Ordinanza emessa in data 03.10.2018). A tanto aggiungasi che l'opponibilità del risultato probatorio presuppone (come nel caso per cui è causa) che i soggetti nei cui confronti è utilizzato siano stati validamente evocati nel procedimento cautelare per poter addurre argomenti a proprio favore (cfr. Cass. 24981/2020).
Questo giudice richiama e condivide - ad eccezione di quanto appresso verrà puntualizzato - le conclusioni cui perviene il c.t.u. in sede di Atp dott. arch. che risultano coerenti con i Per_2 risultati degli accertamenti, in aderenza ai documenti agli atti, nel rispetto del contraddittorio, prive di errori e vizi logici. Il perito ha, in particolare, quantificato i danni su impianti e strutture nella proprietà il valore delle piante e il costo per lo smaltimento dei materiali (si Controparte_6 richiamano le tabelle riassuntive 1-2-3 contenute nelle pagine 10 e 11 della consulenza nelle quali vengono scorporati i danni a seguito dell'evento dannoso e quelli durante i lavori di
6 R.G. n. 2295/2016
a cui è stato riunito R.G. n. 2655/2016 consolidamento) nonché, con analogo criterio, i danni nella proprietà (si richiama la Pt_6 tabella 4 contenuta nella pagina 13 della consulenza). Ma ancora, si richiama in risposta al quesito 6) accertare l'entità e quantificare i danni prodotti dalle ditte e durante CP_1 CP_7
l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza alle proprietà e la quantizzazione dei Controparte_6 Pt_6 danni operata dal consulente che ha distinto la riconducibilità dei pregiudizi causati dalle due ditte durante le fasi di cantiere (si richiamano le tabelle 6 e 7 contenute nella pagina 19).
Questo giudice si discosta dalle deduzioni del perito in ordine alla responsabilità di tutti i lavori CP_ eseguiti anche da altri in capo a sull'assunto che la stessa “ rappresenta di fronte ai committenti
l'unica impresa appaltatrice come dichiarato nel Piano Operativo di Sicurezza […] i committenti hanno CP_ CP_ inteso affidare alla la sistemazione dell'area […] è responsabile di tutti i lavori eseguiti anche da altri ove il rapporto obbligatorio corre tra sé ed altri dovendo tenere indenni i suoi commitenti;
d'altro canto, questi ultimi, non avendo stipulato alcun contratto con , tantomeno erano tenuti a pagare CP_5 direttamente a , presupponendo un diverso rapporto obbligatorio”. CP_5
Segnatamente, questo giudice ravvisa in capo alla rimasta estranea al presente CP_5 giudizio, specifica ed autonoma responsabilità per i danni prodotti;
richiama, al riguardo, la normativa in materia di sicurezza con correlato obbligo di predisposizione del POS in capo alle imprese esecutrici (sono definite tali le imprese - dunque l'obbligo, disatteso, gravava anche in capo alla - che eseguono un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane CP_5
e materiali) in uno con il dato letterale contenuto proprio nel contratto di appalto stipulato tra le parti opponenti e la società opposta all'articolo 1 “ Inoltre onde facilitare contrattualmente la paratia di micropali con relativi tiranti (SIFIL) si accolla solo l'onere dell'importo dovuto alla ditta CP_5 la quale diventa responsabile della stabilità e dell'onere delle prove sui pali e sui tiranti e del ritiro dei certificati di prova presso il laboratorio autorizzato come da accordi intercorsi con la committenza “ dal quale può desumersi un accordo verbale e autonomo validamente perfezionatosi tra la e la CP_5 committenza. Si aggiunga, a conferma in tal senso, l'integrazione del contraddittorio richiesta e disposta in sede di Atp nei confronti della che ne ha riconosciuto valido ingresso e CP_5 ruolo. Ma ancora, evidenzia questo giudice, che il procedimento monitorio conclusosi con il decreto ingiuntivo opposto è stato introdotto (si richiama il ricorso per ingiunzione) dalla CP_1 per recuperare il prezzo dell'appalto limitatatamente alle proprie prestazioni e non anche il costo delle prestazioni eseguite della . Relativamente alla richiesta di restituzione dell'acconto CP_5 versato da parte opponente sull'assunto che si sia verificata la risoluzione del contratto Pt_4 di appalto, la stessa non può trovare accoglimento, difettando, a suo fondamento, l'esistenza di una clausola risolutiva espressa sulla base della quale la medesima deducente avrebbe potuto agire per ottenere una pronuncia di accertamento;
ma ancora ad ulteriore conferma di quanto dedotto si rileva l'assoluta mancanza di proposizione al riguardo di una domanda di di risoluzione per
7 R.G. n. 2295/2016
a cui è stato riunito R.G. n. 2655/2016 grave inadempimento (adempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della parte adempiente). Al contempo può invece riconoscersi il costo di € 3.883,00 sostenuto dalla stessa parte opponente e derivante dalla rimozione del materiale di risulta lasciato dalla Pt_4
(circostanza non contestata da parte opposta che indica quale esimente il divieto da parte CP_1 dei signori di consentirne l'esecuzione). Pt_4
In ordine al danno richiesto in via equitativa da entrambe le parti opponenti dei giudizi riuniti, per disagi asseritamente subìti e derivati dal ritardo nella esecuzione dei lavori ritiene questo
Giudice che pur in presenza di un ritardo che è stato accertato in sede di Atp ciò non possa essere sufficiente per favorevolmente apprezzare la relativa richiesta, difettando in proposito la dimostrazione e l'esistenza di un conseguenziale pregiudizio. (cfr. Cass. 18 marzo 2022, n. 8941).
Tenuto conto, dunque, che, all'esito delle valutazioni che precedono, parte opposta dovrebbe essere condannata a corrispondere a titolo di risarcimento del danno in favore degli opponenti del giudizio R.G. n. 2295/2016 la somma di € 6.954,97 e, in favore degli opponenti Pt_9 del giudizio RG 2655/2016 la somma complessiva di € 6.984,04 e che le parti opponenti Pt_4 dei giudizi riuniti avrebbero dovuto corrispondere a parte opposta, in solido, la somma di €
25.681,94, operata la compensazione tra i reciproci pagamenti, permane un debito a carico degli opponenti, in solido, ammontante ad € 11.742,93.
Conclusivamente ritenuta la parziale fondatezza delle opposizioni dei giudizi riuniti e delle correlate domande riconvenzionali, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 156/2016 emesso dall'Intestato Tribunale il cui credito si era ridotto per i versamenti effettuati da altri ingiunti, gli opponenti devono essere condannati - operata la compensazione - al pagamento in solido della somma pari ad € 11.742,93, oltre interessi dalla introduzione dei giudizi di opposizione al saldo.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
In ordine alle spese processuali, l'esito globale della lite ne giustifica la integrale compensazione
(cfr. Cass. 7 gennaio 2019 n. 169.)
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente le opposizioni e le correlate domande riconvenzionali nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, previa revoca del Decreto ingiuntivo opposto n. 156/2016 emesso dall'Intestato Tribunale, il cui credito si era ridotto per i versamenti effettuati da altri ingiunti, operata la compensazione di cui in parte motiva, condanna gli opponenti dei giudizi riuniti, in
8 R.G. n. 2295/2016
a cui è stato riunito R.G. n. 2655/2016 solido, al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di € 11.742,93 oltre accessori come in parte motiva. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Catanzaro, 6 novembre 2024
Il G.O.
Dott.ssa Maria Sciarrone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 R.G. n. 2295/2016
a cui è stato riunito R.G. n. 2655/2016
9 R.G. n. 2295/2016
a cui è stato riunito R.G. n. 2655/2016
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. di R.G. 2295/2016 a cui è stata riunita la causa iscritta al n. di R.G.
2655/2016 vertente
TRA
(C.F. (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) e (C.F. rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 dall'avv. Sergio Callipari (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il CodiceFiscale_4 suo studio in Soverato via Panoramica,7, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
- parte opponente del giudizio R.G. 2295/2016 -
(C.F. e (C.F. Parte_4 CodiceFiscale_5 Parte_5 [...]
) quest'ultima in proprio e quale avvocato difensore del primo, entrambi C.F._6 domiciliati in Soverato alla via Salita Torre, 28
- parte opponente del giudizio R.G. 2655/2016 -
E
(P.I. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Teresa Leone (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_7 studio in Soverato alla via Aldo Moro, 5/b, come da procura a margine del decreto ingiuntivo n.156/2016
- parte opposta dei giudizi riuniti R.G. 2295/2016 e R.G. 2655/2016 -
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 156/2016
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi Con atto di citazione ritualmente notificato R.G. n. 2295/2016 i signori , Parte_1
e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.156/2016 Parte_2 Parte_3 con cui il Tribunale di Catanzaro aveva ingiunto loro di pagare, in solido con altri ingiunti, in favore della società come rappresentata, la somma di € 51.791,61 oltre interessi e CP_1 spese della procedura, quale credito nascente da un contratto di appalto con cui si commissionavano lavori di ristrutturazione per opere di consolidamento e messa in sicurezza di fabbricati in Soverato stipulato in data 15.12.2011 tra i signori , Parte_6 CP_2
, e e la SIFI sr.l.
[...] Persona_1 Controparte_3 Controparte_4
A sostegno dell'opposizione gli opponenti eccepivano, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva, sull'assunto che gli stessi, definiti eredi di , non avrebbero Parte_6 formalizzato alcun atto di accettazione (tacita o espressa) dell'eredità del congiunto e, per l'effetto,che il loro stato di figli e coniugi non si era tramutato in quello di eredi e la passività riferita da parte opposta rappresentava l'ipotesi di eredità giacente ex articolo 528 c.c. Ma, ancora, gli opponenti eccepivano l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza della pretesa e mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità. Al riguardo richiamavano il procedimento di ATP che aveva visto interessati la , gli ingiunti ed altre parti e all'esito del quale il Ctu CP_1 arch. era pervenuto a conclusioni accertative di una responsabilità della . Persona_2 CP_1
Gli opponenti, pertanto, sul punto, avanzavano (nell'ipotesi di rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva) domanda riconvenzionale affinchè venisse accertato e dichiarato che la era debitrice nei confronti degli opponenti della somma di € 23.000,00 (€ 13.200,00 per i CP_1 danni arrecati e accertati dal Ctu in sede di Atp maggiorata di € 10.000,00 in via equitativa, per il disagio arrecato e per il ritardo, provato, nell'esecuzione delle opere rispetto ai termini contrattuali); solo in via subordinata, in caso di tenutezza degli ingiunti, procedere alla compensazione giudiziale della somma richiesta in riconvenzionale e/o comunque di quella accertata in sede di Atp pari ad e 13.200,00.
Chiedevano gli opponenti, pertanto, conclusivamente, che venisse accertata in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva;
nel merito che venisse dichiarato nullo ed inesistente nonché improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto per infondatezza della pretesa. In via riconvenzionale che venisse accertato e dichiarato che la era debitrice della somma di € CP_1
23.000,00 per i danni arrecati ed accertati dal Ctu in sede di Atp comprensiva del danno per i disagi ed i ritardi provati, e, solo in via subordinata, che venisse operata la compensazione giudiziale. Con vittoria di spese.
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto il quale, in via preliminare, evidenziava che tre dei condebitori solidali, dopo la notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto, avevano provveduto a saldare la quota da ciascuno dovuta, e dava atto in conclusionale che il credito della per CP_1
2 R.G. n. 2295/2016
a cui è stato riunito R.G. n. 2655/2016 omesso pagamento delle quote dovute dagli odierni opponenti risultava pari ad € 25.681,94 oltre interessi e residuo delle spese legali liquidate in decreto ingiuntivo. Ancora, in via preliminare, sulla sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva richiamava, producendolo, per fugare qualsiasi dubbio sull'accettazione tacita di eredità, il verbale di assemblea di approvazione del bilancio societario della nel quale l'opponente Parte_7 Parte_8 Pt_2 aveva assunto la qualifica di amministratore unico e coerede, ed erano stati, altresì, presenti gli altri opponenti che si erano dichiarati coeredi e cointestatari della quota del congiunto ing.
. Contestava nel merito, eccependo la violazione dell'articolo 698 comma 3 Parte_6
c.p.c., per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati
- assumendo che nel procedimento monitorio era stata data ampia prova del credito e che la società opposta aveva realizzato i lavori in piena regola d'arte - tutti gli assunti dell'opponente, anche in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata, chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese.
Con autonomo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, giudizio R.G. n. 2655/2016, i signori e adivano il Parte_4 Parte_5
Tribunale di Catanzaro al fine di veder revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 156/2016 emesso dall'intestato Tribunale nei confronti degli stessi, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento di € 51.791,61 con vincolo solidale con altri ingiunti;
nonché, in via riconvenzionale, vedere condannata la società al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 25.300,00 o alla diversa somma stabilita in corso di giudizio, a titolo di risarcimento danni e ripetizione di somme corrisposte;
il tutto con vittoria di onorari e spese processuali.
A sostegno dell'opposizione gli opponenti eccepivano l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza della pretesa creditoria ed illegittimità della stessa. Al riguardo rappresentavano che, stante la mancata esecuzione dei lavori riguaradanti la loro proprietà, avevano comunicato la risoluzione del contratto richiedendo la restituzione delle somme versate (domanda di restituzione che spiegavano in riconvenzionale con la presente opposizione) richiamavano il procedimento di ATP che aveva visto interessati la , gli ingiunti ed altre parti del contratto CP_1 di appalto ed all'esito del quale il Ctu arch. provvedeva a quantificare in Persona_2 maniera chiara ed esauriente i danni provocati dalla ditta (e dalla ditta sub- CP_1 CP_5 incaricata dalla prima) durante i lavori di consolidamento del piazzale di Via Panoramica, 4.
Chiedevano gli opponenti, pertanto, conclusivamente, che venisse, preliminarmente, revocato e dichiarato nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto per carenza di requisiti e presupposti. In via riconvenzionale che venisse accertato e dichiarato che la era debitrice CP_1 della somma di € 25.300,00 (€ 6.800,00 e € 15.000,00 da liquidarsi in via equitativa per i danni
3 R.G. n. 2295/2016
a cui è stato riunito R.G. n. 2655/2016 arrecati nonché la ripetizione di € 3.500,00 versata alla a titolo di acconto come ricollegato CP_1 al contratto di appalto del quale avevano con raccomandata del 3 aprile 2012 comunicato la risoluzione per inadempimento) o la somma maggiore eventualmente accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese.
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto il quale, in via preliminare, evidenziava che tre dei condebitori solidali, dopo la notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto, avevano provveduto a saldare la quota da ciascuno dovuta, e dava atto in conclusionale che il credito della per CP_1 omesso pagamento delle quote dovute dagli odierni opponenti risultava pari ad € 25.681,94 oltre interessi e residuo delle spese legali liquidate in decreto ingiuntivo. Contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti dell'opponente anche in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese. Assumeva, in particolare, parte opposta che nel procedimento monitorio era stata data ampia prova scritta del credito, che i lavori (tra i quali non era previsto il ripristino dello stato di stabilità della scarpata) erano stati ultimati e verificati dal direttore dei lavori;
ma, ancora, che l'asserita rottura della condotta idrica era presumibilmente riconducibile al tempo dell'esecuzione dei lavori di trivellazione per l'installazione dei micropali eseguiti dalla che agiva su incarico dei committenti e, CP_5 per alcuni lavori, su esclusivo incarico del sig. nella sua proprietà esclusiva. Da Parte_6 ultimo, parte opposta contestava la ripetizione delle somme formulata da parte opponente sostenendo, tra l'altro, che i signori avevano impedito alla società opposta di rimuovere Pt_4 il pochissimo residuo materiale rimasto.
In entrambi i giudizi, radicatosi il contraddittorio, i rispettivi diversi giudicanti, attesa la richiesta di riunione dei procedimenti, per motivi di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, rimettevano gli atti al Presidente di Sezione per le determinazioni di competenza;
il Presidente disponeva che le cause portanti i nn. 2295/2016 e 2655/2016 venissero chiamate dinnanzi alla dott.ssa . All'udienza del 21 settembre 2017 la dott.ssa , ritenendo che sussistessero Per_3 Per_3
i presupposti, trattandosi di opposizioni avverso il medesimo decreto ingiuntivo, benchè tra soggetti in parte diversi, ne disponeva la riunione e concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie fissando l' udienza del 18 settembre 2018 per i provvedimenti ammissivi. Alla detta udienza il diverso giudicante disponeva l'acquisizione del fascicolo dell'ATP relativo al procedimento n. 2560/2012 e ammetteva le prove testimoniali dirette degli opponenti del giudizio rg 2655/2016 e prova indiretta contraria della società opposta e rinviava per l'ordinato adempimento e per l'inizio dell'attività istruttoria con i primi due testi di parte opponente.
Dopo una serie di rinvii al fine di acquisire il fascicolo dell'ATP e differimenti anche a causa dell'emergenza epidemiologica, l'attività istruttoria orale si concludeva e questo giudice, su
4 R.G. n. 2295/2016
a cui è stato riunito R.G. n. 2655/2016 richiesta delle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 maggio 2023 quindi all'udienza del 25 gennaio 2024.
Alla detta udienza disposto da questo giudice lo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n.
24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. (cfr. Cass. sez. un. n.
9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n.
30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Preliminarmente, sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dagli opponenti del giudizio rg n. 2295/2016 sull'assunto che gli stessi, definiti eredi di , non Parte_6 avrebbero formalizzato alcun atto di accettazione (tacita o espressa) dell'eredità del congiunto e,
5 R.G. n. 2295/2016
a cui è stato riunito R.G. n. 2655/2016 per l'effetto,che il loro stato di figli e coniugi non si era tramutato in quello di eredi, questo giudicante richiama da ultimo la sentenza n. 9186 del 22 marzo 2022 della Suprema Corte che, pronunciandosi sul tema dell'acquisto di erede ai fini del pagamento dei debiti tributari del defunto ha chiarito che l'assunzione della qualità di erede consegue solo all'accettazione dell'eredità espressa o tacita.
Ebbene nel caso per cui è lite parte opposta ha dimostrato producendo il verbale assembleare che si richiama, il compimento di un atto da parte degli opponenti, che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che gli opponenti non avrebbero potuto compiere se non in quanto eredi.
Tanto consente a questo giudice di disattendere l'eccezione preliminare sollevata e di ritenere che parte opponente sia titolare dal lato passivo del rapporto per cui è causa.
Sempre in via preliminare appare doveroso evidenziare come ogni domanda promossa nei confronti della società odierna parte opposta ma involgente l'operato della che non CP_5 ha avuto ingresso nel processo che ci occupa, debba essere considerata non scrutinabile.
Nel merito rileva questo giudice che le doglianze degli opponenti nei giudizi riuniti, diverse e distinte, possano ritenersi parzialmente fondate e vadano parzialmente accolte nei limiti e per quanto di ragione, attesa la ricostruzione fattuale della vicenda in uno con il quadro probatorio documentale e orale e la espletata Ctu tecnica in sede di Atp ex articolo 696 bis c.p.c. da cui questo giudice può trarre elementi formativi per il suo convincimento.
Sul punto, attesa l'eccezione di parte opposta relativa alla inutilizzabilità della consulenza, questo giudice evidenzia, condividendolo, che il diverso giudicante ha disposto l'acquisizione del fascicolo della Atp, così confermandone l'ammissibilità e la rilevanza (già sottoposta positivamente al vaglio dal Presidente del Tribunale di Catanzaro f.f. dott. Alberto Nicola Filardo che con Ordinanza del 31 agosto 2012 depositata in cancelleria il 3 settembre 2012, aveva ammesso l'accertamento tecnico richiesto) e così l'utilità fattuale e il carattere non esplorativo del medesimo (cfr. Tribunale di Roma Ordinanza emessa in data 03.10.2018). A tanto aggiungasi che l'opponibilità del risultato probatorio presuppone (come nel caso per cui è causa) che i soggetti nei cui confronti è utilizzato siano stati validamente evocati nel procedimento cautelare per poter addurre argomenti a proprio favore (cfr. Cass. 24981/2020).
Questo giudice richiama e condivide - ad eccezione di quanto appresso verrà puntualizzato - le conclusioni cui perviene il c.t.u. in sede di Atp dott. arch. che risultano coerenti con i Per_2 risultati degli accertamenti, in aderenza ai documenti agli atti, nel rispetto del contraddittorio, prive di errori e vizi logici. Il perito ha, in particolare, quantificato i danni su impianti e strutture nella proprietà il valore delle piante e il costo per lo smaltimento dei materiali (si Controparte_6 richiamano le tabelle riassuntive 1-2-3 contenute nelle pagine 10 e 11 della consulenza nelle quali vengono scorporati i danni a seguito dell'evento dannoso e quelli durante i lavori di
6 R.G. n. 2295/2016
a cui è stato riunito R.G. n. 2655/2016 consolidamento) nonché, con analogo criterio, i danni nella proprietà (si richiama la Pt_6 tabella 4 contenuta nella pagina 13 della consulenza). Ma ancora, si richiama in risposta al quesito 6) accertare l'entità e quantificare i danni prodotti dalle ditte e durante CP_1 CP_7
l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza alle proprietà e la quantizzazione dei Controparte_6 Pt_6 danni operata dal consulente che ha distinto la riconducibilità dei pregiudizi causati dalle due ditte durante le fasi di cantiere (si richiamano le tabelle 6 e 7 contenute nella pagina 19).
Questo giudice si discosta dalle deduzioni del perito in ordine alla responsabilità di tutti i lavori CP_ eseguiti anche da altri in capo a sull'assunto che la stessa “ rappresenta di fronte ai committenti
l'unica impresa appaltatrice come dichiarato nel Piano Operativo di Sicurezza […] i committenti hanno CP_ CP_ inteso affidare alla la sistemazione dell'area […] è responsabile di tutti i lavori eseguiti anche da altri ove il rapporto obbligatorio corre tra sé ed altri dovendo tenere indenni i suoi commitenti;
d'altro canto, questi ultimi, non avendo stipulato alcun contratto con , tantomeno erano tenuti a pagare CP_5 direttamente a , presupponendo un diverso rapporto obbligatorio”. CP_5
Segnatamente, questo giudice ravvisa in capo alla rimasta estranea al presente CP_5 giudizio, specifica ed autonoma responsabilità per i danni prodotti;
richiama, al riguardo, la normativa in materia di sicurezza con correlato obbligo di predisposizione del POS in capo alle imprese esecutrici (sono definite tali le imprese - dunque l'obbligo, disatteso, gravava anche in capo alla - che eseguono un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane CP_5
e materiali) in uno con il dato letterale contenuto proprio nel contratto di appalto stipulato tra le parti opponenti e la società opposta all'articolo 1 “ Inoltre onde facilitare contrattualmente la paratia di micropali con relativi tiranti (SIFIL) si accolla solo l'onere dell'importo dovuto alla ditta CP_5 la quale diventa responsabile della stabilità e dell'onere delle prove sui pali e sui tiranti e del ritiro dei certificati di prova presso il laboratorio autorizzato come da accordi intercorsi con la committenza “ dal quale può desumersi un accordo verbale e autonomo validamente perfezionatosi tra la e la CP_5 committenza. Si aggiunga, a conferma in tal senso, l'integrazione del contraddittorio richiesta e disposta in sede di Atp nei confronti della che ne ha riconosciuto valido ingresso e CP_5 ruolo. Ma ancora, evidenzia questo giudice, che il procedimento monitorio conclusosi con il decreto ingiuntivo opposto è stato introdotto (si richiama il ricorso per ingiunzione) dalla CP_1 per recuperare il prezzo dell'appalto limitatatamente alle proprie prestazioni e non anche il costo delle prestazioni eseguite della . Relativamente alla richiesta di restituzione dell'acconto CP_5 versato da parte opponente sull'assunto che si sia verificata la risoluzione del contratto Pt_4 di appalto, la stessa non può trovare accoglimento, difettando, a suo fondamento, l'esistenza di una clausola risolutiva espressa sulla base della quale la medesima deducente avrebbe potuto agire per ottenere una pronuncia di accertamento;
ma ancora ad ulteriore conferma di quanto dedotto si rileva l'assoluta mancanza di proposizione al riguardo di una domanda di di risoluzione per
7 R.G. n. 2295/2016
a cui è stato riunito R.G. n. 2655/2016 grave inadempimento (adempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della parte adempiente). Al contempo può invece riconoscersi il costo di € 3.883,00 sostenuto dalla stessa parte opponente e derivante dalla rimozione del materiale di risulta lasciato dalla Pt_4
(circostanza non contestata da parte opposta che indica quale esimente il divieto da parte CP_1 dei signori di consentirne l'esecuzione). Pt_4
In ordine al danno richiesto in via equitativa da entrambe le parti opponenti dei giudizi riuniti, per disagi asseritamente subìti e derivati dal ritardo nella esecuzione dei lavori ritiene questo
Giudice che pur in presenza di un ritardo che è stato accertato in sede di Atp ciò non possa essere sufficiente per favorevolmente apprezzare la relativa richiesta, difettando in proposito la dimostrazione e l'esistenza di un conseguenziale pregiudizio. (cfr. Cass. 18 marzo 2022, n. 8941).
Tenuto conto, dunque, che, all'esito delle valutazioni che precedono, parte opposta dovrebbe essere condannata a corrispondere a titolo di risarcimento del danno in favore degli opponenti del giudizio R.G. n. 2295/2016 la somma di € 6.954,97 e, in favore degli opponenti Pt_9 del giudizio RG 2655/2016 la somma complessiva di € 6.984,04 e che le parti opponenti Pt_4 dei giudizi riuniti avrebbero dovuto corrispondere a parte opposta, in solido, la somma di €
25.681,94, operata la compensazione tra i reciproci pagamenti, permane un debito a carico degli opponenti, in solido, ammontante ad € 11.742,93.
Conclusivamente ritenuta la parziale fondatezza delle opposizioni dei giudizi riuniti e delle correlate domande riconvenzionali, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 156/2016 emesso dall'Intestato Tribunale il cui credito si era ridotto per i versamenti effettuati da altri ingiunti, gli opponenti devono essere condannati - operata la compensazione - al pagamento in solido della somma pari ad € 11.742,93, oltre interessi dalla introduzione dei giudizi di opposizione al saldo.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
In ordine alle spese processuali, l'esito globale della lite ne giustifica la integrale compensazione
(cfr. Cass. 7 gennaio 2019 n. 169.)
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente le opposizioni e le correlate domande riconvenzionali nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, previa revoca del Decreto ingiuntivo opposto n. 156/2016 emesso dall'Intestato Tribunale, il cui credito si era ridotto per i versamenti effettuati da altri ingiunti, operata la compensazione di cui in parte motiva, condanna gli opponenti dei giudizi riuniti, in
8 R.G. n. 2295/2016
a cui è stato riunito R.G. n. 2655/2016 solido, al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di € 11.742,93 oltre accessori come in parte motiva. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Catanzaro, 6 novembre 2024
Il G.O.
Dott.ssa Maria Sciarrone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 R.G. n. 2295/2016
a cui è stato riunito R.G. n. 2655/2016
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