TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/05/2025, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5096/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5096/2022 promossa da:
N AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. COZZI GIANDOMENICO
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GIGANTE PATRIZIA e dell'avv. CURATO FRANCESCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter cpc.
Per l'attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento delle domande tutte proposte da nel presente giudizio, accertata la Controparte_2 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67 l. fall., revocare e/o dichiarare inefficaci per l'effetto rispetto alla massa dei creditori di i pagamenti effettuati in favore della convenuta di Controparte_2 cui alla fattura n. 29 del 02.07.2018 emessa da per un importo complessivo pari ad € Controparte_1
14.487,50, con condanna della convenuta alla restituzione del predetto importo, oltre interessi e
pagina 1 di 6 rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del pagamento e fino all'effettiva restituzione. Con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CpA e rimborso contributo unificato”.
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, previe le declaratorie ritenute più opportune:
in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento ad opera di parte attrice del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, e, conseguentemente, assegnare a fissando la successiva udienza dopo la Parte_1
scadenza del termine per la conclusione della procedura di negoziazione, ai sensi e per gli effetti all'art. 3 comma 1 del D.L. n. 132 del 12/09/2014, con ogni ulteriore e conseguente provvedimento di rito;
in via preliminare e già assorbente: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 67 comma 2 L.F. e/o a qualsiasi titolo esperita da CP_2
A.S. per avvenuto decorso del termine triennale ex art. 69 bis L.F e/o art. 170 CCII (Dlgs n. Parte_2
14/2019), per le ragioni esposte in atti, e, per l'effetto, dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o inaccoglibili e/o comunque respingere e/o rigettare le domande avanzate da parte attrice ad ogni effetto di legge;
Nel merito e in ogni caso, in denegata ipotesi di non accoglimento della suddetta eccezione preliminare: respingere e rigettare e/o comunque dichiarare inammissibili e/o improcedibili tutte le domande, pretese, conclusioni ed istanze avanzate nei confronti di poiché prive di Controparte_1
fondamento in fatto ed in diritto e/o illegittime e/o sfornite di prova, per le ragioni ed eccezioni tutte esposte in atti da aversi per qui ribadite, mandando assolta l'esponente da ogni avversa domanda, pretesa ed istanza, ad ogni effetto di legge;
in via subordinata, ed in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda:
- limitare il riconoscimento degli interessi a favore di parte attrice con decorrenza dalla data di proposizione della domanda, - respingere e rigettare la domanda avente ad oggetto la condanna alla corresponsione della rivalutazione monetaria in quanto infondata e non provata.
In estremo subordine, quanto alla rivalutazione monetaria: limitare il riconoscimento della rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data della domanda.
con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a spese forfettarie 15% nonchè CPA ed IVA come per Legge”.
Fatto e motivi della decisione
pagina 2 di 6 Con l'atto di citazione, dichiarava che, versando Parte_3
in una situazione di grave crisi finanziaria, in data 14 dicembre 2018 avrebbe provveduto al deposito, innanzi al Tribunale di Treviso, di una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.fall., e che, in pari data, la predetta domanda sarebbe stata pubblicata al Registro Imprese di Treviso. Constatata l'impossibilità di rispettare il termine assegnato dal Tribunale di Treviso ex art. 161, co. 6, l. fall., in data 12 giugno 2019, l'attrice avrebbe depositato istanza di rinuncia al detto termine, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda da parte del Tribunale. In pari data, l'attrice avrebbe chiesto, ex art. 3 d.lgs. 270/1999, al Tribunale di
Venezia, la propria dichiarazione di insolvenza, rappresentando la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 d.lgs. 270/1999. Con sentenza n. 85, pubblicata l'8 luglio 2019, il Tribunale di Venezia avrebbe dichiarato lo stato di insolvenza della e, con successivo decreto motivato, Parte_1
emesso in data 12 settembre 2019, ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e ss. del D. lgs. sopra citato, avrebbe dichiarato aperta la procedura di amministrazione straordinaria di Parte_1
Nel periodo sospetto antecedente alla data di presentazione della domanda di concordato c.d. prenotativo (14 dicembre 2018), sarebbe emerso che avesse effettuato in favore di CP_2 CP_1 un pagamento, per un importo di €. 14.487,50, a saldo della fattura n. 29 del 02/07/2018, relativa
[...]
al canone di affitto per il periodo 01/07/2018 - 30/09/2018, in forza del contratto di affitto di ramo d'azienda di commercio sita in S. Giovanni in M.no, alla Via al Mare, stipulato tra le parti, avente ad oggetto la rivendita al dettaglio di articoli di abbigliamento, come da convenzione modificativa n.
5310/3 registrata il 22.12.2015.
In considerazione dell'avvicendarsi delle procedure innanzi richiamate, dovrebbe convenirsi che, fra la domanda di concordato c.d. prenotativo del 14 dicembre 2018 e la data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (8 luglio 2020), sia configurabile una sostanziale consecuzione, tale per cui, come espressamente previsto nell'art. 69-bis, comma 2, l. fall., il dies a quo da cui far decorrere a ritroso il periodo sospetto per l'applicazione della revocatoria fallimentare dovrebbe retrodatarsi al momento del deposito, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, della domanda di concordato preventivo, a nulla rilevando che fra le diverse procedure sia intercorsa soluzione di continuità.
Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, l'attrice precisava, tra l'altro, che, a partire dal 30 giugno
2018, avrebbe iniziato ad accumulare debiti commerciali scaduti, pari, a tale data, ad CP_2
Euro/Mil. 1,1 (Informativa mensile ex art. 114 TUF pubblicata il 31 luglio 2018). Con comunicato del
13 luglio 2018, in aggiunta, l'attrice avrebbe dato atto delle dimissioni rassegnate dall'AD CP_3
manifestando un possibile segno di discontinuità in relazione al processo di ristrutturazione
[...]
pagina 3 di 6 iniziato, alla luce del fatto il Piano sottostante fosse stato predisposto proprio dallo stesso CP_3
Peraltro, l'attrice segnalava che il rapporto tra e l'odierna convenuta fosse nato nell'anno 2015 CP_2
e che nel 2017 fossero iniziate le trattative sfociate nell'Accordo di ristrutturazione, ex art. 182 bis L. fall., del 28.07.2017.
Dunque, la convenuta avrebbe da subito avuto contezza dell'esistenza di una situazione di crisi cui cercava di porre rimedio e avrebbe dovuto approntare una particolare attenzione agli sviluppi CP_2
del risanamento e, in generale, all'andamento economico patrimoniale dell'altra contraente.
L'attrice concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
Con la comparsa di costituzione, la convenuta deduceva che, in data 01/10/2008 –con atto del
Notaio (Rep. n. 247.621, Racc. n. 17.760) e registrato il 20/10/2008 al n. 7714 serie 1T– Per_1
fosse stato concluso, tra e un contratto di affitto di ramo Parte_4 Parte_1
d'azienda, avente ad oggetto l'immobile sito in San Giovanni in Marignano (Rn), Via Al Mare n.
172/C, piano terra, attivo nel commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento, accessori e pellicceria, con validità fino al 30/09/2020. Le parti avrebbero pattuito che il canone di affitto dovesse essere versato da “trimestralmente in via anticipata entro il quinto giorno di ogni Parte_1 trimestre tramite bonifico bancario (…)” (cfr. doc. 2, pag. 9, art. 6). Con delibera del 18/05/2011, eseguita in data 13/07/2011, sarebbe stata fusa per incorporazione in Parte_4 CP_1
[...]
La convenuta, quindi, sosteneva, in forza del subentro in detto rapporto contrattuale, di aver ricevuto il pagamento oggetto di causa, da , tramite bonifico bancario eseguito in data Parte_1
11/07/2018 (cfr. doc. 7 della convenuta – estratto del conto corrente), in conformità agli accordi contrattuali vigenti tra le parti.
Eccepiva, pregiudizialmente, il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L. n. 132 del 12/09/2014.
Inoltre, asseriva l'intervenuta decadenza dell'attrice dall'azione revocatoria, per avvenuto decorso del termine triennale previsto dall'art. 69 bis, comma 1 L.F., in combinato disposto con l'art. 49, comma 2, del D.lgs 08/07/1999 n. 270, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, poiché, dalla sentenza sub doc. 1 attoreo si evincerebbe che lo stato di insolvenza di sia stato dichiarato in data 03/07/2019, mentre l'atto introduttivo del presente giudizio Parte_1
sarebbe stato notificato ad solamente in data 07/07/2022. Da ciò, l'inammissibilità Controparte_1
dell'odierna azione.
pagina 4 di 6 Nel merito, d'altronde, la convenuta sosteneva che le allegazioni e produzioni attoree non siano idonee a dimostrare la ricorrenza dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare, non sussistendo, in particolare, la prova della consapevolezza in capo alla convenuta, al momento in cui aveva dato corso al pagamento, della presunta situazione di insolvenza. Consapevolezza Parte_1
che, al contrario, dovrebbe ritenersi esclusa, poiché, in tutto l'anno e nei mesi anteriori all'emissione della fattura in parola, risalente al 2 luglio 2018, avrebbe regolarmente provveduto al CP_2
pagamento dei canoni di affitto, secondo le modalità e nei termini previsti nel contratto vigente tra le parti, senza che fosse ravvisabile da parte di alcuna anomalia, tale da poter ingenerare Controparte_1
dubbi in merito alla solvibilità della società affittuaria. La convenuta, inoltre, asseriva di essere un piccolo operatore commerciale non qualificato e di non essere stata tenuta ad un costante monitoraggio delle condizioni patrimoniali dell'affittuaria, tale da dover prendere visione delle Informative prodotte dall'attrice, dal cui contenuto, comunque, riteneva non sarebbe stato possibile evincere in alcun l'esistenza di uno stato di insolvenza in capo a Parte_1
In ogni caso, la convenuta eccepiva, altresì, che il pagamento della fattura di cui trattasi dovrebbe ritenersi escluso dall'applicabilità dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a) L.F.:
“Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”.
Infine, la convenuta, per la denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda attorea, contestava la pretesa della Curatela volta ad ottenere il riconoscimento “(…) degli interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del pagamento e fino all'effettiva restituzione”, rilevando come la S.C. abbia estrinsecato che “L'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva;
ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo alleghi specificamente e dimostri di averlo subito” (Cass. Civ., Sez. I, 10/06/2011, n.127368). Gli interessi, dunque, andrebbero riconosciuti solo a far data dalla proposizione della domanda giudiziale, mentre la domanda avente ad oggetto la rivalutazione monetaria andrebbe rigettata o, in denegatissima ipotesi, accolta esclusivamente con decorrenza dalla domanda giudiziale.
La convenuta concludeva, quindi, come già riportato nelle premesse.
In seguito alla prima udienza ed all'assegnazione dei termini ex art. 183, VI co., c.p.c., la causa pagina 5 di 6 veniva rinviata direttamente all'udienza di p.c., sostituita con note scritte ex art. 127ter cpc (ove le parti concludevano come già riportato nelle premesse), e trattenuta in decisione, con ordinanza pubblicata il
16.10.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Decorsi detti termini, si rileva, in via pregiudiziale di rito, l'applicabilità al caso di specie, pur trattandosi di controversia di natura fallimentare, della disciplina dettata in materia di negoziazione assistita obbligatoria, di cui al D.L. n. 132 del 2014, in quanto l'azione revocatoria fallimentare è uno strumento di tutela essenzialmente riferito a rapporti patrimoniali ordinari, dunque disponibili.
Ne consegue, necessariamente, la rimessione della causa in istruttoria, ex art. 279, co. II, n. 4, cpc, come da separata ordinanza, al fine dell'assegnazione del termine per la negoziazione assistita.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
dichiara l'applicabilità al caso di specie dell'obbligo di negoziazione assistita ex art. 3 Dl 132/2014 e rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Venezia, 13 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5096/2022 promossa da:
N AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. COZZI GIANDOMENICO
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GIGANTE PATRIZIA e dell'avv. CURATO FRANCESCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter cpc.
Per l'attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento delle domande tutte proposte da nel presente giudizio, accertata la Controparte_2 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67 l. fall., revocare e/o dichiarare inefficaci per l'effetto rispetto alla massa dei creditori di i pagamenti effettuati in favore della convenuta di Controparte_2 cui alla fattura n. 29 del 02.07.2018 emessa da per un importo complessivo pari ad € Controparte_1
14.487,50, con condanna della convenuta alla restituzione del predetto importo, oltre interessi e
pagina 1 di 6 rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del pagamento e fino all'effettiva restituzione. Con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CpA e rimborso contributo unificato”.
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, previe le declaratorie ritenute più opportune:
in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento ad opera di parte attrice del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, e, conseguentemente, assegnare a fissando la successiva udienza dopo la Parte_1
scadenza del termine per la conclusione della procedura di negoziazione, ai sensi e per gli effetti all'art. 3 comma 1 del D.L. n. 132 del 12/09/2014, con ogni ulteriore e conseguente provvedimento di rito;
in via preliminare e già assorbente: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 67 comma 2 L.F. e/o a qualsiasi titolo esperita da CP_2
A.S. per avvenuto decorso del termine triennale ex art. 69 bis L.F e/o art. 170 CCII (Dlgs n. Parte_2
14/2019), per le ragioni esposte in atti, e, per l'effetto, dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o inaccoglibili e/o comunque respingere e/o rigettare le domande avanzate da parte attrice ad ogni effetto di legge;
Nel merito e in ogni caso, in denegata ipotesi di non accoglimento della suddetta eccezione preliminare: respingere e rigettare e/o comunque dichiarare inammissibili e/o improcedibili tutte le domande, pretese, conclusioni ed istanze avanzate nei confronti di poiché prive di Controparte_1
fondamento in fatto ed in diritto e/o illegittime e/o sfornite di prova, per le ragioni ed eccezioni tutte esposte in atti da aversi per qui ribadite, mandando assolta l'esponente da ogni avversa domanda, pretesa ed istanza, ad ogni effetto di legge;
in via subordinata, ed in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda:
- limitare il riconoscimento degli interessi a favore di parte attrice con decorrenza dalla data di proposizione della domanda, - respingere e rigettare la domanda avente ad oggetto la condanna alla corresponsione della rivalutazione monetaria in quanto infondata e non provata.
In estremo subordine, quanto alla rivalutazione monetaria: limitare il riconoscimento della rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data della domanda.
con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a spese forfettarie 15% nonchè CPA ed IVA come per Legge”.
Fatto e motivi della decisione
pagina 2 di 6 Con l'atto di citazione, dichiarava che, versando Parte_3
in una situazione di grave crisi finanziaria, in data 14 dicembre 2018 avrebbe provveduto al deposito, innanzi al Tribunale di Treviso, di una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.fall., e che, in pari data, la predetta domanda sarebbe stata pubblicata al Registro Imprese di Treviso. Constatata l'impossibilità di rispettare il termine assegnato dal Tribunale di Treviso ex art. 161, co. 6, l. fall., in data 12 giugno 2019, l'attrice avrebbe depositato istanza di rinuncia al detto termine, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda da parte del Tribunale. In pari data, l'attrice avrebbe chiesto, ex art. 3 d.lgs. 270/1999, al Tribunale di
Venezia, la propria dichiarazione di insolvenza, rappresentando la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 d.lgs. 270/1999. Con sentenza n. 85, pubblicata l'8 luglio 2019, il Tribunale di Venezia avrebbe dichiarato lo stato di insolvenza della e, con successivo decreto motivato, Parte_1
emesso in data 12 settembre 2019, ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e ss. del D. lgs. sopra citato, avrebbe dichiarato aperta la procedura di amministrazione straordinaria di Parte_1
Nel periodo sospetto antecedente alla data di presentazione della domanda di concordato c.d. prenotativo (14 dicembre 2018), sarebbe emerso che avesse effettuato in favore di CP_2 CP_1 un pagamento, per un importo di €. 14.487,50, a saldo della fattura n. 29 del 02/07/2018, relativa
[...]
al canone di affitto per il periodo 01/07/2018 - 30/09/2018, in forza del contratto di affitto di ramo d'azienda di commercio sita in S. Giovanni in M.no, alla Via al Mare, stipulato tra le parti, avente ad oggetto la rivendita al dettaglio di articoli di abbigliamento, come da convenzione modificativa n.
5310/3 registrata il 22.12.2015.
In considerazione dell'avvicendarsi delle procedure innanzi richiamate, dovrebbe convenirsi che, fra la domanda di concordato c.d. prenotativo del 14 dicembre 2018 e la data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (8 luglio 2020), sia configurabile una sostanziale consecuzione, tale per cui, come espressamente previsto nell'art. 69-bis, comma 2, l. fall., il dies a quo da cui far decorrere a ritroso il periodo sospetto per l'applicazione della revocatoria fallimentare dovrebbe retrodatarsi al momento del deposito, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, della domanda di concordato preventivo, a nulla rilevando che fra le diverse procedure sia intercorsa soluzione di continuità.
Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, l'attrice precisava, tra l'altro, che, a partire dal 30 giugno
2018, avrebbe iniziato ad accumulare debiti commerciali scaduti, pari, a tale data, ad CP_2
Euro/Mil. 1,1 (Informativa mensile ex art. 114 TUF pubblicata il 31 luglio 2018). Con comunicato del
13 luglio 2018, in aggiunta, l'attrice avrebbe dato atto delle dimissioni rassegnate dall'AD CP_3
manifestando un possibile segno di discontinuità in relazione al processo di ristrutturazione
[...]
pagina 3 di 6 iniziato, alla luce del fatto il Piano sottostante fosse stato predisposto proprio dallo stesso CP_3
Peraltro, l'attrice segnalava che il rapporto tra e l'odierna convenuta fosse nato nell'anno 2015 CP_2
e che nel 2017 fossero iniziate le trattative sfociate nell'Accordo di ristrutturazione, ex art. 182 bis L. fall., del 28.07.2017.
Dunque, la convenuta avrebbe da subito avuto contezza dell'esistenza di una situazione di crisi cui cercava di porre rimedio e avrebbe dovuto approntare una particolare attenzione agli sviluppi CP_2
del risanamento e, in generale, all'andamento economico patrimoniale dell'altra contraente.
L'attrice concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
Con la comparsa di costituzione, la convenuta deduceva che, in data 01/10/2008 –con atto del
Notaio (Rep. n. 247.621, Racc. n. 17.760) e registrato il 20/10/2008 al n. 7714 serie 1T– Per_1
fosse stato concluso, tra e un contratto di affitto di ramo Parte_4 Parte_1
d'azienda, avente ad oggetto l'immobile sito in San Giovanni in Marignano (Rn), Via Al Mare n.
172/C, piano terra, attivo nel commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento, accessori e pellicceria, con validità fino al 30/09/2020. Le parti avrebbero pattuito che il canone di affitto dovesse essere versato da “trimestralmente in via anticipata entro il quinto giorno di ogni Parte_1 trimestre tramite bonifico bancario (…)” (cfr. doc. 2, pag. 9, art. 6). Con delibera del 18/05/2011, eseguita in data 13/07/2011, sarebbe stata fusa per incorporazione in Parte_4 CP_1
[...]
La convenuta, quindi, sosteneva, in forza del subentro in detto rapporto contrattuale, di aver ricevuto il pagamento oggetto di causa, da , tramite bonifico bancario eseguito in data Parte_1
11/07/2018 (cfr. doc. 7 della convenuta – estratto del conto corrente), in conformità agli accordi contrattuali vigenti tra le parti.
Eccepiva, pregiudizialmente, il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L. n. 132 del 12/09/2014.
Inoltre, asseriva l'intervenuta decadenza dell'attrice dall'azione revocatoria, per avvenuto decorso del termine triennale previsto dall'art. 69 bis, comma 1 L.F., in combinato disposto con l'art. 49, comma 2, del D.lgs 08/07/1999 n. 270, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, poiché, dalla sentenza sub doc. 1 attoreo si evincerebbe che lo stato di insolvenza di sia stato dichiarato in data 03/07/2019, mentre l'atto introduttivo del presente giudizio Parte_1
sarebbe stato notificato ad solamente in data 07/07/2022. Da ciò, l'inammissibilità Controparte_1
dell'odierna azione.
pagina 4 di 6 Nel merito, d'altronde, la convenuta sosteneva che le allegazioni e produzioni attoree non siano idonee a dimostrare la ricorrenza dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare, non sussistendo, in particolare, la prova della consapevolezza in capo alla convenuta, al momento in cui aveva dato corso al pagamento, della presunta situazione di insolvenza. Consapevolezza Parte_1
che, al contrario, dovrebbe ritenersi esclusa, poiché, in tutto l'anno e nei mesi anteriori all'emissione della fattura in parola, risalente al 2 luglio 2018, avrebbe regolarmente provveduto al CP_2
pagamento dei canoni di affitto, secondo le modalità e nei termini previsti nel contratto vigente tra le parti, senza che fosse ravvisabile da parte di alcuna anomalia, tale da poter ingenerare Controparte_1
dubbi in merito alla solvibilità della società affittuaria. La convenuta, inoltre, asseriva di essere un piccolo operatore commerciale non qualificato e di non essere stata tenuta ad un costante monitoraggio delle condizioni patrimoniali dell'affittuaria, tale da dover prendere visione delle Informative prodotte dall'attrice, dal cui contenuto, comunque, riteneva non sarebbe stato possibile evincere in alcun l'esistenza di uno stato di insolvenza in capo a Parte_1
In ogni caso, la convenuta eccepiva, altresì, che il pagamento della fattura di cui trattasi dovrebbe ritenersi escluso dall'applicabilità dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a) L.F.:
“Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”.
Infine, la convenuta, per la denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda attorea, contestava la pretesa della Curatela volta ad ottenere il riconoscimento “(…) degli interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del pagamento e fino all'effettiva restituzione”, rilevando come la S.C. abbia estrinsecato che “L'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva;
ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo alleghi specificamente e dimostri di averlo subito” (Cass. Civ., Sez. I, 10/06/2011, n.127368). Gli interessi, dunque, andrebbero riconosciuti solo a far data dalla proposizione della domanda giudiziale, mentre la domanda avente ad oggetto la rivalutazione monetaria andrebbe rigettata o, in denegatissima ipotesi, accolta esclusivamente con decorrenza dalla domanda giudiziale.
La convenuta concludeva, quindi, come già riportato nelle premesse.
In seguito alla prima udienza ed all'assegnazione dei termini ex art. 183, VI co., c.p.c., la causa pagina 5 di 6 veniva rinviata direttamente all'udienza di p.c., sostituita con note scritte ex art. 127ter cpc (ove le parti concludevano come già riportato nelle premesse), e trattenuta in decisione, con ordinanza pubblicata il
16.10.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Decorsi detti termini, si rileva, in via pregiudiziale di rito, l'applicabilità al caso di specie, pur trattandosi di controversia di natura fallimentare, della disciplina dettata in materia di negoziazione assistita obbligatoria, di cui al D.L. n. 132 del 2014, in quanto l'azione revocatoria fallimentare è uno strumento di tutela essenzialmente riferito a rapporti patrimoniali ordinari, dunque disponibili.
Ne consegue, necessariamente, la rimessione della causa in istruttoria, ex art. 279, co. II, n. 4, cpc, come da separata ordinanza, al fine dell'assegnazione del termine per la negoziazione assistita.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
dichiara l'applicabilità al caso di specie dell'obbligo di negoziazione assistita ex art. 3 Dl 132/2014 e rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Venezia, 13 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 6 di 6