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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 13913/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CH SI UD
COSTANZA TETI UD ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 13913/2025
V.G. instaurato da
(c.f. , con l'avv. Stefano Caldera Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Albertina Gavazzi e con l'avv. Maurizio Parte_2 C.F._2
Palermo con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
1. “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
, (Cod. Fisc. e (Cod. Fisc.
[...] C.F._1 Parte_2
), a Lonato del Garda (Brescia), il 31 ottobre 1999, trascritto nei C.F._2
Registri dello stato civile del Comune di Lonato Del Garda BS) al n. 101 anno 1999 parte II;
2. Ordinare al Comune di Lonato del Garda (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
1 3. Dare atto che le parti hanno già regolato tra loro ogni rapporto economico e che nulla devono dare o ricevere reciprocamente l'uno dall'altro.
4. Compensare le spese del procedimento tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 31.10.1999 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Lonato Del Garda (atto n. 101, parte II, serie A).
Con sentenza n. 2658/2015 del 22.09.2015 il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 13/11/2025.
Il presidente estensore
ST AN
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CH SI UD
COSTANZA TETI UD ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 13913/2025
V.G. instaurato da
(c.f. , con l'avv. Stefano Caldera Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Albertina Gavazzi e con l'avv. Maurizio Parte_2 C.F._2
Palermo con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
1. “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
, (Cod. Fisc. e (Cod. Fisc.
[...] C.F._1 Parte_2
), a Lonato del Garda (Brescia), il 31 ottobre 1999, trascritto nei C.F._2
Registri dello stato civile del Comune di Lonato Del Garda BS) al n. 101 anno 1999 parte II;
2. Ordinare al Comune di Lonato del Garda (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
1 3. Dare atto che le parti hanno già regolato tra loro ogni rapporto economico e che nulla devono dare o ricevere reciprocamente l'uno dall'altro.
4. Compensare le spese del procedimento tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 31.10.1999 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Lonato Del Garda (atto n. 101, parte II, serie A).
Con sentenza n. 2658/2015 del 22.09.2015 il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 13/11/2025.
Il presidente estensore
ST AN
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