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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dopo essere uscita alle ore
16:16 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 28 Gennaio 2025,
dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3246 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliato, ai fini del presente giudizio, a Porto Empedocle (AG), in via Roma n. 63, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Mula, che lo rappresenta e difende giusta deliberazione di Giunta
Comunale n. 102 del 17/11/2021 e per procura allegata agli atti di lite,
- ricorrente/opponente -
CONTRO
1) il ex Controparte_1
Provincia Regionale di Agrigento, in persona del commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore, con sede ad , nella Piazza A. Moro n. 1, ove è CP_1
elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonino Cammalleri e Diega Alaimo
1 Martello giusta procura allegata agli atti di lite, conferita in virtù della determinazione del n. 46 del 22/03/2022, Parte_2
- resistente/opposto -
2) il signor nato l'[...] ad [...] ivi residente, nella via CP_2 CP_1
Imera n. 151, C.F. , CodiceFiscale_1
- resistente/opposto/contumace -
3) il in persona dei curatori, Controparte_3
- resistente/opposto/contumace -
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento.
Conclusioni per il Parte_1 come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 28 Gennaio 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 18 e 22
della legge n. 689/1981 introduttivo del presente giudizio, nonché alle note di trattazione scritta depositate il 16 Settembre 2022, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per il : Controparte_1 come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 28 Gennaio 2025, riportandosi a quelle formulate nella memoria di costituzione depositata il 22 Aprile 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 19 Novembre 2021, notificato a cura della cancelleria a mezzo pec e a mani il 15 e il 20 Dicembre 2021 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, il in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore, proponeva opposizione avanti l'intestato Tribunale avverso l'ordinanza ingiunzione n. 141 del 6 Ottobre 2021, emessa sulla base della proposta n. 1590/2021, notificata per posta
[ il 20 Ottobre 2021. Esponendo che, con tale provvedimento il direttore del Settore Ambient
e Controparte_4 [...]
CP
(L.R. 15/2015) Provincia Regionale , aveva Controparte_5 CP_1
ingiunto al Rag. quale Presidente della in qualità di CP_2 Controparte_3
trasgressore, e al Sindaco pro tempore di esso istante, alla stregua di obbligato in solido ex art. 6 della legge n. 689/1981, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di € 9.000,00, oltre le spese di notifica. Ciò in quanto, a seguito dei sopralluoghi eseguiti da personale tecnico dell' , il 20 e il 21 Marzo 2017 (e Parte_3
2 non come erroneamente riportato nella citata ordinanza il 10 e l'11 Aprile 2017) presso l'impianto di depurazione del prefato comune sito in via Molo di Levante, gestito dalla suddetta società, erano stati accertati non solo l'assenza dell'autorizzazione allo scarico;
ma, anche, il superamento dei limiti di cui alla tabella 3, all. 5 parte terza, del D. Lgs. n. 152/2006 per il parametro “Escherichia Coli”, risultante dalla relazione di analisi effettuata su campioni prelevati durante gli stessi. Di guisa che, con il provvedimento in parola era stata imputata a carico dei cennati soggetti, nelle spiegate qualità, la violazione dell'art. 133, I e II comma, del menzionato D. Lgs. n. 152/2006. All'uopo l'ente locale opponente eccepiva che, la sanzione irrogatagli con quest'ultimo era stata elevata violando, e/o applicando falsamente l'art. 6 della legge n. 689/1981. Affermando che, l'ordinanza ingiunzione in questione era illegittima nella parte in cui qualificava il proprio Sindaco pro tempore alla stregua di obbligato in solido ai sensi della enunciata norma, stante che non aveva realizzato, collaudato o gestito il nominato depuratore. In proposito evidenziava sia che tale impianto il 5 Agosto 2008 gli era stato concesso mediante convenzione dall'ASI, oggi che lo aveva costruito;
sia che il Pt_4 medesimo giorno con verbale lo aveva consegnato al Controparte_7
e alla quale società concessionaria dello stesso.
[...] CP_3 CP_3
Osservando che, in forza della convenzione debitamente sottoscritta era rimasto in capo al richiamato il controllo sulla gestione, tra cui rientrava anche il servizio di CP_1
depurazione. Di guisa che, secondo la citata pubblica amministrazione, poiché la proprietà del depuratore in dibattito apparteneva all'ASI, ora e la rispettiva gestione al prefato Pt_4
, nessuna responsabilità poteva Controparte_7
ascriversi a proprio carico, pure in considerazione del fatto che non si era mai occupata, né direttamente, né indirettamente, dell'autorizzazione allo scarico. Rilevava che, che in base alla predetta convenzione pure l'attività collegata al suo rinnovo era stata demandata al
[...]
. Sostenendo, altresì, che nel caso di specie Controparte_7
risultavano soddisfatti tutti i criteri oggettivi e soggettivi che, in forza dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia penale, consentivano la delega di funzioni amministrative e l'esclusione di colpa in capo al soggetto delegante. Aggiungeva che, questa, ove era stata regolarmente conferita, come avvenuto nella ipotesi in esame, comportava che soltanto all'interno della struttura del soggetto preposto poteva operare il principio di solidarietà di cui all'art. 6 della legge n. 689/1981. Di conseguenza, una volta individuato nel soggetto gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell'impianto di depurazione in
3 discorso, soltanto esso era obbligato al pagamento della sanzione amministrativa in argomento, in solido con l'autore dell'illecito, proprio rappresentante o preposto. Il Parte_1
obiettava, poi, non solo che con il cennato provvedimento sanzionatorio era stato
[...] violato, e/o applicato in maniera falsa il D. Lgs. n. 152/2006; ma, al contempo, l'illegittimità del medesimo per difetto di prova, o per carenza di motivazione. Contestando, infine, che nel proprio Sindaco era totalmente assente l'elemento soggettivo del dolo, o della colpa richiesto dall'art. 3 della legge n. 689/1981, ivi compreso quello della culpa in vigilando. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria, preliminarmente, di sospendere l'efficacia esecutiva della menzionata ordinanza ingiunzione. Nel merito, di dichiarare, in primis, l'estromissione di esso istante dal procedimento de quo. In secondo luogo,
e comunque, l'illegittimità dell'enunciato provvedimento sanzionatorio, poiché emesso in assenza dei presupposti previsti, e/o in violazione di legge e di regolamento, e/o per carenza dell'elemento soggettivo, e/o di istruttoria, annullandolo nella parte in cui lo qualificava alla stregua di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della nominata legge n. 689/1981.
Il (L.R. n. 15/2015), ex Provincia Controparte_1
Regionale di Agrigento, in persona del commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 22 Aprile 2022 il rispettivo fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione nei riguardi di tutte le argomentazioni sviluppate dall'ente locale ricorrente per corroborare la proposizione dell'opposizione in commento. Sulla scorta delle ragioni articolate domandava al Tribunale di
Agrigento di rigettare, in via preliminare, la richiesta dell'opponente di sospensione dell'efficacia esecutiva della ricordata ordinanza ingiunzione, e tutte le eccezioni dallo stesso formulate. Nel merito, il richiamato ricorso essendo infondato in fatto e in diritto, confermando, per l'effetto, il provvedimento sanzionatorio impugnato.
A seguito di quanto disposto dal Giudice Onorario designato alla trattazione della lite, la competente cancelleria provvedeva a rinnovare la notificazione del citato scritto nei confronti del Rag. e del in persona dei curatori, CP_2 Controparte_3
che veniva regolarmente eseguita sia a mezzo pec inviata il 4 Maggio 2022, che a mani il 4
Ottobre 2022. Tali parti non si costituivano nel procedimento de quo, restando contumaci.
Con ordinanza adottata all'esito della camera di consiglio in cui si era ritirata all'udienza del 28 Febbraio 2023 l'adita autorità giudiziaria sospendeva l'efficacia esecutiva della citata ordinanza ingiunzione.
4 La controversia veniva istruita sulla base della documentazione allegata dalle parti costituite nei rispettivi fascicoli.
Indi, nel corso dell'odierna udienza del 28 Gennaio 2025 i procuratori dell'anzidetta pubblica amministrazione e dell'ente resistente che ha emesso il provvedimento opposto discutono la causa come in epigrafe, il Giudice la assume in decisione e, ritiratosi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della quale dà lettura in pubblica udienza in loro assenza.
2.- In diritto. L'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione n. 141 del 6 Ottobre 2021, emessa sulla base della proposta n. 1590/2021, notificata per posta il 20 Ottobre 2021 su istanza del direttore del Settore Ambiente, Turismo Controparte_4
, proposta dall'ente
[...] Controparte_5
locale ricorrente è giuridicamente legittima e fondata con riguardo a uno dei motivi dedotti per supportarla. Sicché, merita di essere accolta per quanto di ragione.
L'analisi del merito della vertenza processuale che ci occupa deve essere preceduta dalla dichiarazione di contumacia del Rag. e del CP_2 Controparte_3
in persona dei curatori. Questi, sebbene raggiunti dalla notifica del ricorso che la ha
[...]
instaurata e di altri provvedimenti adottati dal Giudice Onorario designato alla sua trattazione,
che è stata eseguita nei riguardi del secondo a mezzo pec inviata il 4 Maggio 2022, e nei confronti del primo per il tramite di ufficiale giudiziario con consegna a mani compiuta il 4
Ottobre 2022. Tuttavia, non si sono costituiti nel presente giudizio, restando contumaci.
3.- Ciò posto, corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità
si palesa la prima eccezione sollevata dal in persona del Sindaco Parte_1
pro tempore, nel ricorso introduttivo della contesa per contrastare il cennato provvedimento sanzionatorio. Per il suo tramite obietta, in estrema sintesi, il proprio difetto di legittimazione passiva. Contestando, nello specifico, che la sanzione irrogatagli con quest'ultimo è stata elevata violando, e/o applicando falsamente l'art. 6 della legge n. 689/1981. Sul punto il menzionato ente locale afferma che, l'ordinanza ingiunzione in parola è illegittima nella parte in cui qualifica il proprio Sindaco pro tempore alla stregua di obbligato in solido ai sensi della enunciata norma, stante che non ha realizzato, collaudato o gestito l'impianto di depurazione sito in via Molo di Levante, oggetto del sopralluogo eseguito da personale tecnico dell'
[...]
, il 20 e il 21 Marzo 2017, cui fa riferimento. Deducendo Parte_3
sia che tale impianto il 5 Agosto 2008 gli è stato concesso mediante convenzione dall'ASI, oggi
5 che lo ha costruito;
sia che il medesimo giorno con verbale lo ha consegnato al Pt_4
e alla quale Controparte_7 CP_3 CP_3
società concessionaria dello stesso. Denuncia, poi, che in forza della convenzione debitamente sottoscritta è rimasta in capo al nominato il controllo sulla gestione, tra cui rientra CP_1
anche il servizio di depurazione. Di guisa che, secondo l'opponente, poiché la proprietà del depuratore in questione appartiene all'ASI, ora e la rispettiva gestione al Pt_4 [...]
, nessuna responsabilità può ascriversi a proprio Controparte_7
carico, pure in considerazione del fatto che non si è mai occupato, né direttamente, né indirettamente, dell'autorizzazione allo scarico. La ricordata pubblica amministrazione rileva, inoltre, che in base alla richiamata convenzione pure l'attività collegata al suo rinnovo è stata demandata al citato . Sostenendo, altresì, che nel caso di specie risultano soddisfatti CP_1
tutti i criteri oggettivi e soggettivi che, in forza dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia penale, consentono la delega di funzioni amministrative e l'esclusione di colpa in capo al soggetto delegante. In proposito aggiunge che, questa, ove è stata regolarmente conferita, come avvenuto nella ipotesi in esame, comporta che soltanto all'interno della struttura del soggetto preposto può operare il principio di solidarietà di cui all'art. 6 della legge n. 689/1981. Asserendo che, conseguentemente, una volta individuato nel soggetto gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell'impianto di depurazione in discussione, soltanto esso è obbligato al pagamento della sanzione amministrativa oggetto del contendere, in solido con l'autore dell'illecito, proprio rappresentante o preposto. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare l'eccezione sottoposta a disamina suscettibile di accoglimento è necessario evidenziare alcuni significativi aspetti. Invero, risulta pacifico, non essendo stato minimamente contestato dal , Controparte_1
innanzitutto, che l'Autorità di Ambito Territoriale di Agrigento (ATO), di cui è parte il
[...]
ha stipulato con la il 27 Novembre 2007 la Parte_1 Controparte_3
Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato di cui sopra. In secondo luogo che, in esecuzione della medesima la citata società ha preso in carico il servizio idrico integrato dell'ente locale ricorrente. Tant'è vero che, con verbale redatto il 5 Agosto 2008 il Sindaco di quest'ultimo, insieme al dirigente dell'ufficio tecnico comunale e a un assessore, da un lato, e l'amministratore delegato della hanno dato atto di avere iniziato la Controparte_3
procedura per la verifica degli stati di consistenza degli impianti comunali, ivi compreso quello di depurazione, che in tale giorno il primo ha ricevuto in comodato d'uso gratuito dal CP_1
6 per l'Area di Sviluppo Industriale di , e le reti fognarie. Prendendo le mosse da questo CP_1
dato assolutamente incontestabile, è possibile escludere la responsabilità solidale della suddetta pubblica amministrazione in ordine alla violazione dell'art. 133, I e II comma, del D. Lgs. n.
152/2006, attribuitale con il provvedimento sanzionatorio impugnato in conseguenza dell'accertamento dell'assenza di autorizzazione allo scarico, essendo quella precedente scaduta da diversi anni, e del superamento dei limiti di cui alla tabella 3, all. 5 parte terza, del medesimo per il parametro “Escherichia Coli”, risultante dalla relazione di analisi effettuata su campioni prelevati durante i cennati sopralluoghi compiuti il 20 e il 21 Marzo 2017 dal personale dell . A questo fine bisogna richiamare il Parte_3
principio elaborato in materia dalla Suprema Corte di Cassazione, in forza del quale si riconosce che: “In tema di violazioni amministrative, in particolare per il superamento dei limiti di
accettabilità degli scarichi delle acque reflue da depuratore, con riferimento al principio della solidarietà di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689, la delega di funzioni, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferita, con conseguente assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, comporta che solo all'interno della struttura di quest'ultimo, e fuori dei casi di responsabilità dell'ente preponente
- per “culpa in vigilando”, “in eligendo” o per altri eccezionali casi, quali la radicale ed
originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, o di sopravvenuta
inadeguatezza degli stessi -, possa operare il detto principio di solidarietà; vale a dire che, una
volta individuato nel soggetto gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell'impianto, solo lo stesso è obbligato al pagamento della sanzione in solido con l'autore dell'illecito, suo rappresentante o preposto” (cfr.: Cass., Sez. II, 22/06/2006 n. 14441 ; conforme: Cass., Sez. II, 2/11/2010 n. 22295; Cass., Sez. II, n. 28653/2011; Cass. Civ., Sez. II,
25/02/2022 n. 6351). A fondamento di questo insegnamento viene posto un percorso motivazionale secondo cui, la giurisprudenza penale di legittimità, in materia ambientale, è costantemente orientata nel senso dell'ammissibilità della delega di funzioni amministrative, con conseguente possibilità di escludere la colpa del soggetto delegante. In proposito detta precisi e rigorosi criteri, oggettivi e soggettivi, ai fini del riconoscimento della legittimità del trasferimento dei poteri e del conseguente assoggettamento a responsabilità del solo delegato.
Sotto il primo profilo assumono rilevanza le dimensioni dell'ente o impresa delegante, tali da giustificare l'esigenza della delega, l'effettività del trasferimento di poteri, comportante completa autonomia gestionale, la conformità della delega alle norme interne o disposizioni
7 statutarie al riguardo. Per quel che concerne l'aspetto soggettivo, ha particolare rilevanza la capacità e idoneità tecnica del soggetto delegato, l'esistenza o meno di poteri di ingerenza, a termini della convenzione, del delegante nell'espletamento dell'attività delegatale, eventuali richieste di intervento da parte del delegato, l'eventuale conoscenza da parte del delegante della negligenza, o della sopravvenuta incapacità del gestore. Altrettanto costante, peraltro, è la giurisprudenza nel ravvisare, comunque, la responsabilità del titolare dello scarico, nonostante l'avvenuto trasferimento della gestione dell'attività di depurazione, nelle ipotesi di radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, nei casi di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi. Laddove, viene, invece, riconosciuta l'esclusiva responsabilità del gestore nelle ipotesi di superamento dei limiti tabellari di emissione, dovuti ad improprio uso degli impianti, o ad omessa adozione di particolari e contingenti misure tecniche. Or dunque, nella fattispecie non si rinvengono ragionevoli motivi per discostarsi dall'orientamento seguito dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze superiormente indicate. Ciò in quanto, nel caso qui analizzato non è la responsabilità in sé che è oggetto del trasferimento;
bensì, il particolare rapporto con la cosa, integrata dall'impianto di depurazione sito nella via Molo di
Levante del alla cui disponibilità essa è correlata. Tale relazione Parte_1
può essere legittimamente trasferita, nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo che lo consentono, con conseguente assoggettamento degli assuntori ai relativi obblighi,
derivanti dai precetti normativi dei quali i medesimi divengono, in ragione dell'autonoma e qualificata detenzione, destinatari e, come tali, passibili delle relative sanzioni, comminate a carico di “chiunque” cagioni i fatti di inquinamento vietati dalla legge (cfr., così: Cass. Civ.,
Sez. II, 25/02/2022 n. 6351).
A delle simili considerazioni si perviene con riferimento all'altra infrazione, che è stata imputata in capo all'ente locale opponente, alla stregua di obbligato in solido, con l'ordinanza ingiunzione opposta. Essa si sostanzia nella violazione del menzionato art. 133, II comma, del
D. Lgs. n. 152/2006, per la constatata assenza del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, stante che quella rilasciata con D.A. n. 300/7 del 10 Maggio 1998 al momento dell'enunciato sopralluogo è risultata scaduta. Pure in merito la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che: “L'infrazione amministrativa prevista dall'art. 133, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, che punisce “chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche
o di reti fognarie...senza l'autorizzazione”, non costituisce un illecito “proprio”, atteso che essa non presuppone una particolare qualità del soggetto attivo, che può identificarsi non solo
8 nel titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, che apra nuove vie di scarico, ma anche in qualsiasi soggetto che gestisca o comunque detenga di fatto la condotta di scarico non autorizzata” (cfr.: Cass., Sez. II, ordinanza n. 1740 del 27/01/2020). A ben guardare, nella fattispecie l'affidamento della gestione del nominato impianto di depurazione da parte del alla essendo avvenuto in maniera regolare, Parte_1 Controparte_3 ha comportato l'assoggettamento a responsabilità soltanto del gestore. A conferma della correttezza di questa conclusione depone una peculiare circostanza, di cui si è dato atto nel provvedimento sanzionatorio controverso. Precipuamente che, il 10 Aprile 2009, quindi in epoca successiva alla presa in carico a opera sua del Servizio Idrico Integrato dell'ente locale ricorrente, la ricordata società ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico presso il
Dipartimento Regionale per i Rifiuti e Acque. E' innegabile che, la non Controparte_3
avrebbe provveduto a inoltrare la citata istanza qualora il compimento di tale attività non fosse rientrato nell'ambito dell'affidamento in discorso e delle competenze che le sono state delegate.
Alle argomentazioni che precedono deve aggiungersi una ulteriore constatazione, che è
opportuno evidenziare tenuto conto di quanto contestato sul punto dal
[...]
nella propria memoria di costituzione. A fronte di Controparte_1
affermazioni meramente labiali, nel corso della vertenza processuale che ci occupa il prefato opposto non ha fornito la prova della radicale e originaria deficienza tecnica dell'impianto di depurazione in dibattito ascrivibile alla gestione comunale. D'altro canto, non ha nemmeno dimostrato che, la pubblica amministrazione opponente ha omesso di intervenire sul medesimo, provvedendo alla rispettiva manutenzione, provocandone l'inadeguatezza riscontrata dal personale dell' durante il predetto controllo. Nessun elemento di valutazione in questo Pt_3
senso emerge dalla lettura dei verbali di sopralluogo e di inizio e di fine operazioni di campionamento mediato nell'arco delle 24 ore e istantaneo di acque reflue urbane e da caratterizzare, redatti il 20 e il 21 Marzo 2017, versati agli atti di causa. Pertanto, anche da questa differente ottica non può negarsi che, non è ascrivibile a carico del Parte_1
alcuna responsabilità di natura solidale con riferimento alle violazioni contestate
[...] con l'ordinanza ingiunzione impugnata. Di conseguenza, quest'ultima va annullata.
L'accoglimento dell'obiezione di cui sopra rende superfluo l'esame degli altri motivi spiegati dall'istante per prendere posizione contro il cennato provvedimento sanzionatorio, che sono da essa assorbiti.
9 3.- Infine, tenuto conto della particolare complessità della questione trattata, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in lite le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, in accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva quale obbligato in solido sollevata dal Parte_1
l'illegittimità e l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione, oggetto di opposizione,
[...]
n. 141 del 6 Ottobre 2021, emessa sulla base della proposta n. 1590/2021, notificata per posta il 20 Ottobre 2021 su istanza del direttore del Settore Ambiente, Turismo, Attività CP_4
e Produttive, e Giardino Botanico del Libero Consorzio Comunale di Controparte_4
Agrigento, ex Provincia Regionale di Agrigento;
- per l'effetto, annulla, ai sensi dell'art. 6, XII comma, del D. Lgs. n. 150 dell'1 Settembre
2011, per i motivi su articolati, il provvedimento sanzionatorio opposto;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 28 Gennaio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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