Articolo 4 della Legge 7 giugno 1975, n. 259
Articolo 3Articolo 5
Versione
16 luglio 1975
Art. 4.
Il trattamento economico accessorio del personale non insegnante assunto a carico del bilancio delle universita' nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni nonche' di quello delle opere universitarie, non potra' risultare eccedente il trattamento economico accessorio complessivo previsto per il corrispondente personale statale delle universita'.
Entrata in vigore il 16 luglio 1975