TAR
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01547/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 03/12/2025
N. 02663 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01547/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1547 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Middione e Simone Giardina, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la So.G.E.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio dè Cavalieri 11;
nei confronti
del Comune di San TA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; N. 01547/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
del diniego parziale opposto sull'istanza di accesso agli atti inoltrata a SO.G.E.T.
S.p.a. - Società di Gestione Entrate e Tributi, concessionaria della riscossione per conto del Comune di San TA (CL), a mezzo PEC il 29.05.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di So.G.E.T. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Pierluigi
UO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente domanda: i) l'annullamento del diniego parziale sull'istanza di accesso agli atti inoltrata a SO.G.E.T. S.p.a. - Società di
Gestione Entrate e Tributi, concessionaria della riscossione per conto del Comune di
San TA (CL), a mezzo PEC il 29.05.2025; ii) l'accertamento del diritto di accesso tramite estrazione di copia dei documenti richiesti con l'istanza di accesso, inoltrata a mezzo PEC il 29.05.2025, non ostesi, e cioè l'ingiunzione n. -OMISSIS- del
23/11/2021, nonché degli atti interruttivi della prescrizione successivi riferiti alla richiamata ingiunzione afferenti al credito riportato nell'ingiunzione di pagamento sopra indicata e relative relate di notificazione e/o avvisi di ricevimento; iii) la condanna della SO.G.E.T. S.p.a. all'ostensione dei citati documenti richiesti.
Espone la ricorrente:
- di essere venuta a conoscenza di una presunta situazione debitoria nei confronti del
Comune di San TA (CL), compendiata nell'ingiunzione n. -OMISSIS- del N. 01547/2025 REG.RIC.
23/11/2021 emessa dalla SO.G.E.T. S.p.a., in relazione a presunte omesse dichiarazioni TARI per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;
- di aver, conseguentemente, presentato la citata istanza di accesso agli atti, al fine di tutelare la propria posizione giuridica nelle opportune sedi.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) Violazione e falsa applicazione art. 3, 24, 97 e 113 - artt. 3, 13, 22, 24 e 25 della
Legge 241/1990 - art. 7, commi 1 e 4, della Legge n. 212/2000 - art. 2, 6, 9 e 10 del d.P.R. n. 184/2006 - art. 26 del d.P.R. n. 602/1973. Violazione e falsa applicazione D.M. n. 603/1996. Eccesso di potere. Irragionevolezza manifesta.
Difetto di presupposti e difetto di motivazione;
b) Violazione e falsa applicazione art. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione sotto i seguenti profili: Violazione del principio di pubblicità e trasparenza e imparzialità, del principio di buon andamento, del principio della tutela dell'affidamento e del diritto di difesa. Violazione e falsa applicazione artt. 3, 22, 24 e 25 della Legge
241/1990 - art. 2, 6, 9 e 10 del DPR 184/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Omessa motivazione. Ingiustizia manifesta.
2.- Si costituiva la SO.G.E.T. S.p.a., che concludeva per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza del ricorso nel merito.
3.- Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 5.11.2025, venivano disposti incombenti istruttori, al fine di chiarire, nel contraddittorio tra le parti, quali fossero le amministrazioni detentrici dei documenti richiesti.
4.- All'esito, le sole parti costituite (e non il Comune di San TA, seppur intimato nel senso) concludevano con distinte memorie: i) la SO.G.E.T. S.p.a., per l'inesistenza di altri documenti in suo possesso al di fuori di quelli già depositati; ii) parte ricorrente, per la condanna di entrambe le amministrazioni all'ostensione di quanto richiesto, non ritenendo soddisfatta la pretesa (né mutata la situazione iniziale rispetto all'instaurazione del giudizio). N. 01547/2025 REG.RIC.
5.- All'udienza camerale del 2.12.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
6.- Il ricorso va accolto nei sensi e limiti di cui si dirà.
6.1- Quanto alla parte di documentazione – asseritamente – in possesso della
SO.G.E.T. S.p.a., dagli atti del giudizio emerge la completa ostensione di quanto richiesto ed esistente (seppur solamente a seguito dell'attivazione del giudizio, in via integrale).
6.2- Quanto alla parte di documentazione – asseritamente – in possesso del Comune di San TA, le censure della ricorrente colgono nel segno, nella misura in cui:
- l'istanza di accesso agli atti è collegata ad una situazione giuridica soggettiva per la quale residuano i mezzi di tutela prospettati dalla ricorrente (accertamento di un debito
TARI per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020);
- sussiste, dunque, un interesse diretto, concreto ed attuale all'ostensione degli atti in possesso del Comune di San TA, al fine di poter esercitare compiutamente il diritto di difesa, garantito, tra l'altro, dall'art. 24 della Costituzione;
- sull'istanza di accesso si è formato l'(illegittimo) silenzio-rigetto dell'amministrazione, essendo trascorsi invano i 30 gg. dalla presentazione dell'istanza (datata 29.05.2025).
6.3- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente obbligo del Comune di San TA di ostendere gli atti richiesti dalla ricorrente nel termine di 15 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero dalla sua notifica se anteriore.
6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso nei sensi e limiti di cui in motivazione; N. 01547/2025 REG.RIC.
- condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di giudizio, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, quantificate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge a carico del Comune di San TA e 500,00
(cinquecento/00) oltre accessori come per legge a carico della SOGET S.p.a.
Manda di comunicare il presente provvedimento al Comune di San TA non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL NO, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi UO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierluigi UO AL NO N. 01547/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 03/12/2025
N. 02663 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01547/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1547 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Middione e Simone Giardina, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la So.G.E.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio dè Cavalieri 11;
nei confronti
del Comune di San TA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; N. 01547/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
del diniego parziale opposto sull'istanza di accesso agli atti inoltrata a SO.G.E.T.
S.p.a. - Società di Gestione Entrate e Tributi, concessionaria della riscossione per conto del Comune di San TA (CL), a mezzo PEC il 29.05.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di So.G.E.T. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Pierluigi
UO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente domanda: i) l'annullamento del diniego parziale sull'istanza di accesso agli atti inoltrata a SO.G.E.T. S.p.a. - Società di
Gestione Entrate e Tributi, concessionaria della riscossione per conto del Comune di
San TA (CL), a mezzo PEC il 29.05.2025; ii) l'accertamento del diritto di accesso tramite estrazione di copia dei documenti richiesti con l'istanza di accesso, inoltrata a mezzo PEC il 29.05.2025, non ostesi, e cioè l'ingiunzione n. -OMISSIS- del
23/11/2021, nonché degli atti interruttivi della prescrizione successivi riferiti alla richiamata ingiunzione afferenti al credito riportato nell'ingiunzione di pagamento sopra indicata e relative relate di notificazione e/o avvisi di ricevimento; iii) la condanna della SO.G.E.T. S.p.a. all'ostensione dei citati documenti richiesti.
Espone la ricorrente:
- di essere venuta a conoscenza di una presunta situazione debitoria nei confronti del
Comune di San TA (CL), compendiata nell'ingiunzione n. -OMISSIS- del N. 01547/2025 REG.RIC.
23/11/2021 emessa dalla SO.G.E.T. S.p.a., in relazione a presunte omesse dichiarazioni TARI per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;
- di aver, conseguentemente, presentato la citata istanza di accesso agli atti, al fine di tutelare la propria posizione giuridica nelle opportune sedi.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) Violazione e falsa applicazione art. 3, 24, 97 e 113 - artt. 3, 13, 22, 24 e 25 della
Legge 241/1990 - art. 7, commi 1 e 4, della Legge n. 212/2000 - art. 2, 6, 9 e 10 del d.P.R. n. 184/2006 - art. 26 del d.P.R. n. 602/1973. Violazione e falsa applicazione D.M. n. 603/1996. Eccesso di potere. Irragionevolezza manifesta.
Difetto di presupposti e difetto di motivazione;
b) Violazione e falsa applicazione art. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione sotto i seguenti profili: Violazione del principio di pubblicità e trasparenza e imparzialità, del principio di buon andamento, del principio della tutela dell'affidamento e del diritto di difesa. Violazione e falsa applicazione artt. 3, 22, 24 e 25 della Legge
241/1990 - art. 2, 6, 9 e 10 del DPR 184/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Omessa motivazione. Ingiustizia manifesta.
2.- Si costituiva la SO.G.E.T. S.p.a., che concludeva per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza del ricorso nel merito.
3.- Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 5.11.2025, venivano disposti incombenti istruttori, al fine di chiarire, nel contraddittorio tra le parti, quali fossero le amministrazioni detentrici dei documenti richiesti.
4.- All'esito, le sole parti costituite (e non il Comune di San TA, seppur intimato nel senso) concludevano con distinte memorie: i) la SO.G.E.T. S.p.a., per l'inesistenza di altri documenti in suo possesso al di fuori di quelli già depositati; ii) parte ricorrente, per la condanna di entrambe le amministrazioni all'ostensione di quanto richiesto, non ritenendo soddisfatta la pretesa (né mutata la situazione iniziale rispetto all'instaurazione del giudizio). N. 01547/2025 REG.RIC.
5.- All'udienza camerale del 2.12.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
6.- Il ricorso va accolto nei sensi e limiti di cui si dirà.
6.1- Quanto alla parte di documentazione – asseritamente – in possesso della
SO.G.E.T. S.p.a., dagli atti del giudizio emerge la completa ostensione di quanto richiesto ed esistente (seppur solamente a seguito dell'attivazione del giudizio, in via integrale).
6.2- Quanto alla parte di documentazione – asseritamente – in possesso del Comune di San TA, le censure della ricorrente colgono nel segno, nella misura in cui:
- l'istanza di accesso agli atti è collegata ad una situazione giuridica soggettiva per la quale residuano i mezzi di tutela prospettati dalla ricorrente (accertamento di un debito
TARI per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020);
- sussiste, dunque, un interesse diretto, concreto ed attuale all'ostensione degli atti in possesso del Comune di San TA, al fine di poter esercitare compiutamente il diritto di difesa, garantito, tra l'altro, dall'art. 24 della Costituzione;
- sull'istanza di accesso si è formato l'(illegittimo) silenzio-rigetto dell'amministrazione, essendo trascorsi invano i 30 gg. dalla presentazione dell'istanza (datata 29.05.2025).
6.3- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente obbligo del Comune di San TA di ostendere gli atti richiesti dalla ricorrente nel termine di 15 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero dalla sua notifica se anteriore.
6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso nei sensi e limiti di cui in motivazione; N. 01547/2025 REG.RIC.
- condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di giudizio, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, quantificate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge a carico del Comune di San TA e 500,00
(cinquecento/00) oltre accessori come per legge a carico della SOGET S.p.a.
Manda di comunicare il presente provvedimento al Comune di San TA non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL NO, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi UO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierluigi UO AL NO N. 01547/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.