TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/02/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione 1^ Civile
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Padova, avv. Francesca Marchiori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2793 dell'anno 2021 del Ruolo Generale, promossa da:
(C.F: , con l'Avv. Valentina Arnò, Parte_1 C.F._1
- attore - contro
(cf: ) con l'Avv. Massimo Salasnich Controparte_1 C.F._2
- convenuta -
OGGETTO: regolamento confini e risarcimento danni
Conclusioni: per parte attrice: NEL MERITO: previo rigetto di tutte le domande ed eccezioni avversarie, ed in particolare dell'eccezione preliminare di assenza dei presupposti di cui all'art. 950 c.c., determinarsi l'esatto confine tra il terreno di proprietà del Sig. (identificato al Parte_1
C.T. del Comune di Veggiano, al foglio 13, mappali n. 96 e 99) ed il terreno di proprietà della Sig.ra Controparte_1
(identificato al medesimo C.T. al foglio 13, mappali nr. 202, n. 26, 204, 98, 205 e 156), individuandosi la linea di confine, in conformità alle risultanze catastali ed ai rispettivi titoli d'acquisto, in corrispondenza dell'ex percorso capezzagna già esistente tra le reciproche proprietà. Conseguentemente, condannarsi la convenuta al rilascio in favore dell'attore della porzione di terreno che dovesse risultare indebitamente occupata, oltre che al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Sig. per effetto dell'indebita Parte_1 occupazione della striscia di terreno di sua proprietà, protrattasi a far data dall'anno 2002, il cui ammontare appare equo quantificare in € 20.000,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., nonché al risarcimento dell'ulteriore importo di € 4.625,00, che il Sig. sarà tenuto a corrispondere all'attuale Parte_1 conduttore dei terreni agricoli di sua proprietà per le circostanze dedotte in premessa.
In ogni caso, rigettarsi tutte le domande riconvenzionali proposte ex adverso, poiché infondate in fatto ed in diritto ed, in particolare, con specifico riferimento alla domanda di risarcimento del danno svolta dalla convenuta, dichiararsene l'inammissibilità e comunque l'infondatezza poiché traente origine da fatti già dedotti nel giudizio possessorio pendente avanti al Tribunale di Padova al n.
4687/2021 R.G. e dei quali soltanto il Giudice del possessorio è competente a conoscere, integrando invece la formulazione in questa sede della medesima domanda risarcitoria una palese violazione del ne bis in idem. Con integrale refusione di spese ed onorari di giudizio, come per generale norma.
IN VIA ISTRUTTORIA:
ritenuto che
le risultanze dell'istruttoria orale abbiano fatto emergere una questione di fatto, ulteriore e diversa rispetto all'individuazione del “confine catastale”, che appare dirimente ai fini del decidere e meritevole di approfondimento, in quanto totalmente pretermessa nel corso delle indagini espletate dal CTU, questione specificatamente consistente nel fatto che tutti i testimoni, sia di parte attrice che di parte convenuta madre dell'attrice, la quale riferisce Testimone_1 CP_2 <<preciso che la striscia di terreno cui prima mi riferivo c.d. cares ovvero una stretta capezzagna posta al centro della linea confine>> ) hanno confermato il fatto che il confine tra i due fondi è sempre stato segnato dalla linea mediana del percorso capezzagna un tempo esistente in loco - come già evidenziato al punto 7 dell'atto di citazione - si chiede che il G.I. voglia rimettere in istruttoria la causa, disponendo una integrazione di CTU, finalizzata ad accertare l'esatta ubicazione del precitato percorso capezzagna, indipendentemente dalla sua coincidenza o meno con il confine catastale o dall'individuazione dello stesso (questione, quest'ultima, sulla quale invece il CTU si era focalizzato), posto che, come risulta evidente alla luce delle risultanze testimoniali, la questione non è tanto la coincidenza del confine reale con quello catastale quanto, piuttosto, l'individuazione di quel confine materiale, rappresentato proprio dalla linea mediana del percorso capezzagna, che le parti ab immemorabilia hanno concordemente adottato come linea di confine.
per parte convenuta:
“IN VIA PRINCIPALE
Quanto alla domanda attorea di regolamento confini, voglia l'On.le Tribunale adito rigettare la domanda attorea determinando i confini tra i terreni di proprietà dell'attore identificati al Catasto Terreni del Comune di Veggiano, al foglio 13, Parte_1 mappali 96 e 99 ed i terreni di proprietà della convenuta identificati al medesimo Catasto, al foglio 13, Controparte_1 mapp. 202, 26,204, 98 (confine c.d. orizzontale), ed altresì tra i mappali 99 di proprietà dell'attore ed i mappali 205 e Pt_1
156 della convenuta (confine c.d. verticale) dichiarando che, all'esito dell'istruttoria condotta, ed in particolare di quanto CP_1 riportato nella CTU dal Geom. sulla scorta della C.T.R. Numerica del 1997 (C.T.R.N.) e dell'esito della Per_1 sovrapposizione del rilievo effettuato in loco con la predetta C.T.R.N., essi non corrispondono né ai confini riportati nella “mappa di impianto” del 1900, che il CTU ha rilevato essere gravata di errori, né a quelli riportati nei successivi atti di aggiornamento, ad essa
“appoggiati”, quali la mappa catastale ed il “frazionamento catastale” n.7/1955, indicati dall'attore in atto di citazione quali documenti di riferimento per individuarli;
e che, pertanto, il vialetto esistente sul confine orizzontale tra i fondi era ubicato dove è stata individuata dal CTU la linea del c.d. confine orizzontale e non in quella di cui alla mappa catastale.
Conseguentemente: voglia l'On.le Tribunale adito rigettare la domanda attorea di risarcimento danni svolta con riferimento alla invocata “occupazione” ed “appropriazione” della striscia di terreno dall'anno 2002, in via preliminare per carenza di interesse passivo e legittimazione passiva della convenuta la quale nell'anno 2002 non era proprietaria né possedeva alcuno dei fondi per cui Controparte_1
è causa, essendone divenuta proprietaria nel marzo 2021; e nel merito in quanto infondata la domanda principale;
voglia rigettare altresì la domanda risarcitoria attorea volta alla condanna della convenuta alla rifusione di somme che CP_1
l'attore dovrebbe pagare al conduttore del terreno, in via preliminare, per carenza di interesse e legittimazione ad Parte_1 agire in capo all'attore, e comunque, nel merito, perché infondata la domanda principale;
IN VIA SUBORDINATA
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda principale, Voglia rigettare le accessorie domande risarcitorie, in quanto non provate nell' An e nel Quantum;
IN ESTREMO SUBORDINE nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda principale e di quelle risarcitorie accessorie, determinare l'importo del risarcimento, quanto all'invocato danno da pretesa “occupazione” da parte della convenuta, in corrispondenza al periodo temporale di “occupazione” effettivamente provato in giudizio dall'attore e comunque solo per il tempo successivo alla data di intervenuta prescrizione dei diritti vantati dall'attore;
e, quanto alle somme riferite da pagare da parte dell'attore al conduttore del terreno, determinarlo in corrispondenza al danno patrimoniale come effettivamente provato.
In ogni caso il patrocinio della convenuta dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove di controparte.
IN VIA RICONVENZIONALE
Voglia l'On. le Tribunale adito determinare i confini tra il terreno di proprietà del Sig. identificato al Catasto Parte_1
Terreni del Comune di Veggiano, al foglio 13, mappali 96 e 99 ed il terreno di proprietà della convenuta Sig.ra
[...]
identificato al medesimo Catasto, al foglio 13, mapp.202, 26, 204, 98, 205, (c.d. confine orizzontale) ed altresì tra il CP_1 mappale 99 di proprietà del Sig. ed i mappali n.205, 156 della Signora (c.d. confine verticale), accertando e Pt_1 CP_1 dichiarando che:
a) l'esatta posizione della linea di confine “originario” tra la proprietà (foglio 13 mapp.96 e 99) e la proprietà Pt_1
(foglio 13 mapp. 202, 26, 204, 98, 205) sul c.d. confine orizzontale è quella determinata dalla linea retta virtuale CP_1 corrente tra il centro del ceppo dell'albero di pioppo secolare ubicato sulla sponda del fiume Tesina ad Ovest ed il picchetto metallico posto sul masso di “trachite di Montemerlo” sotterrato ubicato ad Est, così come già individuata e materializzata dall' n sede CP_3 di esecuzione forzata nell'aprile del 2011 dell'Ordinanza Trib.Padova del 2010 dr. e così come individuata ad essa Per_2 coincidente dal CTU, con metodo tecnico-scientifico, all'esito del proprio rilievo dello stato di fatto ed anche all'esito della sovrapposizione del rilievo stesso alla C.T.R.N. del 1997, agli atti, oltre che all'esito del confronto con le foto aeree storiche e ortofoto satellitari dei luoghi dal 1981 in poi, così come prodotte e comunque disponibili nel Geoportale dei dati territoriali Regione Veneto;
b) l'esatta posizione della linea di confine tra la proprietà (foglio 13 mapp.99) e la proprietà (foglio 13 Pt_1 CP_1 mapp.205, 156) sul c.d. confine verticale è quella determinata dalla linea retta virtuale corrente tra il picchetto metallico che segnala il masso di “trachite Montemerlo” sotterrato, ad Est, ed il punto dove vi era un cespuglio salice eliminato dall'attore con la Pt_1 condotta oggetto della causa possessoria del 2010, e successivamente una palina posizionata dall'Ufficiale Giudiziario nel corso dell'esecuzione forzata nell'aprile 2011, a Sud di tale confine (tra mapp 99 e 205) così come individuata ad essa coincidente dal
CTU, con metodo tecnico-scientifico, all'esito del proprio rilievo dello stato di fatto ed anche all'esito della sovrapposizione del rilievo stesso alla C.T.R.N. del 1997, agli atti, oltre che all'esito del confronto con le foto aeree storiche e ortofoto satellitari dei luoghi, così come prodotte e comunque disponibili nel Geoportale dei dati territoriali Regione Veneto, dal 1981 in poi;
con ogni conseguenza di legge, al pagamento dei cui costi e delle cui spese condannare l'attore soccombente ivi Parte_1 compreso per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative necessarie al fine di far modificare la mappa catastale medesima, riportando con segni grafici i confini delle proprietà come nella presente sede giudizialmente accertati e dichiarati, in adesione alle risultanze della CTU. Conseguentemente:
- condannare l'attore a rilasciare in favore della convenuta la porzione di terreno che Parte_1 Controparte_1 risulta conseguentemente essere stata illecitamente dal predetto occupata rispetto al “confine orizzontale” ed al “confine verticale” così come determinati dal CTU, con conseguente eliminazione degli effetti di tutte le opere eseguite, e pertanto condannare l'attore
[...]
a risarcire alla convenuta tutti i danni subìti dalla medesima a causa ed in conseguenza dello “sbancamento” della fascia Pt_1 di terreno così come accertata in giudizio all'esito della CTU, e di tutti gli altri danni subiti per effetto dell'illecita occupazione ed appropriazione della medesima striscia di terreno, compiuta da parte dello medesimo, oltre che per l'avvenuta predisposizione Pt_1
della piantumazione di un filare di pioppi a distanza inferiore a quella legale conseguentemente:
- condannare l'attore a risarcire alla convenuta il valore della terra fertile illecitamente asportata nel corso dei fatti Parte_1 del gennaio e marzo 2021 e a rifonderle il costo per il ripristino dello status quo ante, e pertanto a pagare alla convenuta la somma di Euro 20.000,00 o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, con Controparte_1 gli interessi legali maturati dal fatto al saldo;
- condannare l'attore a risarcire alla convenuta l'ulteriore danno consistito nella somma Parte_1 Controparte_1 dovuta dalla convenuta all'affittuario/conduttore a titolo risarcitorio per la mancata coltivazione di parte dei terreni agricoli oggetto del contratto di affitto negli anni 2021, 2022, 2023, 2024, in quanto oggetto dello “sbancamento” operato dall'attore, pari ad
Euro 2.000,00 o all'altra somma che sarà ritenuta di giustizia. Voglia altresì l'On.le Tribunale adito dichiarare l'inesistenza di un diritto reale né personale di passaggio gravante sul mapp.205 di proprietà , invocato da a favore di sé CP_1 Parte_1
o dei fondi di sua proprietà mapp. 99 e 96, in quanto non si tratta di fondi interclusi e conseguentemente ordinare all'attore
[...] la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà della Sig.ra In ogni Pt_1 Controparte_1 caso con integrale rifusione di spese e compensi professionali per il presente giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria ed individuazione dei confini, orizzontale e verticale, tra i fondi di proprietà di
(mapp. 96, 99) e di (mapp.202, 26, 204, 98, 205, 156) con le linee riportate nella Parte_1 Controparte_1 mappa catastale, dichiararsi l'intervenuto acquisto per del diritto di proprietà in capo alla convenuta Parte_2 [...]
in ordine a porzione di fondo dei mappali 96 e 99, precisamente in ordine all'area trapezoidale determinata dallo CP_1
“scostamento” che va tra la linea di confine riportata nella mappa catastale e quelle rilevate e definite anche dal CTU, oltre che dalla
C.T.R.N. del 1997, in oltre m.1 sul vertice Est e in oltre m.6 sul vertice Ovest, poichè area posseduta ininterrottamente con possesso ad usucapionem ex art. 1158 c. civ. per più di venti anni, da parte della convenuta, con accessione nel possesso ex art.1146 comma 2
c. civ. del dante causa della convenuta, e dall'ulteriore dante causa, Sig. ed Persona_3 Persona_4 antecedenti e conseguentemente individuare i confini tra i fondi delle parti come risultanti all'esito dell'acquisto per usucapione;
con ogni conseguenza di legge, al pagamento dei cui costi e delle cui spese condannare l'attore soccombente ivi compreso Parte_1 per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative necessarie al fine di far modificare la mappa catastale medesima, riportando con segni grafici i confini delle proprietà come nella presente sede giudizialmente accertati e dichiarati, in adesione alle risultanze della
CTU, nonché di individuare e numerare un nuovo mappale quanto alla porzione di fondi oggetto del dichiarato acquisto per usucapione.
Con integrale rifusione di spese e compensi professionali per il presente giudizio.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA 1) ove effettivamente venisse confermato il mancato deposito telematico di alcuni documenti menzionati da parte convenuta, e ciò impedisse al Giudicante, all'esito dell'istruttoria svolta, di assumere una decisione di rigetto delle domande attoree e, di converso, una decisione di accoglimento della domande della convenuta, rimettere in termini parte convenuta ex art. 184 bis c.p.c. per consentirle di depositare telematicamente i documenti menzionati nelle varie note di deposito del 3.9 e 6.9.2021 e nella memoria ex art.183 VI n.2, ma effettivamente mancanti nel fascicolo del PCT, in quanto il mancato deposito telematico nei termini di cui all'art.183 VI
c.p.c. è avvenuto per cause di forza maggiore;
2) qualora, al fine della decisione sul quantum dei danni subìti dalla convenuta in conseguenza e per Controparte_1 effetto della condotta dell'attore (occupazione indebita, “sbancamento” ed asportazione della terra fertile, predisposizione di piantumazione pioppeto ecc) subìto nell'area trapezoidale rilevata dal CTU sul luogo dove si svolse la condotta illecita dell'attore nel gennaio e marzo 2021, non fosse ritenuto sufficiente quanto riportato nella relazione del CTU, rimettere la Parte_1 causa in istruttoria e disporre la chiamata a chiarimenti del CTU medesimo, Geom. chiedendogli di esporre Persona_5
gli elementi di calcolo contenuti nelle operazioni aritmetiche formulate per giungere alla quantificazione della superficie “sbancata” in mq 1447 e del volume di terra asportato in mc 146, in considerazione dell'altezza rilevata di circa cm 35 dello “scalino medio” conseguente alle operazioni di illecito scavo realizzato da controparte tra i due appezzamenti, ed, eventualmente, di correggere il risultato di tali operazioni, qualora errato”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione di data 9 aprile 2021 adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento dell'esatta linea di confine tra il terreno di sua proprietà (identificato al C.T. del Comune di
Veggiano, al foglio 13, mappali n. 96 e 99) ed il terreno di proprietà di (identificato al Controparte_1 medesimo C.T. al foglio 13, mappali nr. 202, n. 26, 204, 98, 205 e 156), rappresentando in particolare che ab immemorabilia il confine tra le summenzionate proprietà (confine nord per la proprietà e sud per la proprietà Pt_1
) era sempre stato individuato nel confine catastale, come risultante dai rispettivi titoli di acquisto, CP_1 materialmente demarcato da un percorso capezzagna, oggetto di comproprietà per la quota del 50% tra i due fondi, che veniva utilizzato dagli addetti del Genio Civile per accedere alla sponda del fiume Tesina, esistente lungo il lato ovest e che era stato eliminato nel 2002 dal dante causa della convenuta per realizzarvi le proprie colture.
Chiedeva altresì parte attrice condannarsi la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e Controparte_1 subendi per effetto dell'indebita occupazione ed appropriazione della striscia di terreno di sua proprietà, protrattasi a far data dall'anno 2002, il cui ammontare quantificava in € 20.000,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, risultante di giustizia, nonché al risarcimento dell'ulteriore importo di € 4.625,00, che lo stesso avrebbe dovuto corrispondere all'attuale conduttore dei terreni agricoli di sua proprietà in Pt_1 conseguenza delle suindicate circostanze
Si costituiva in giudizio parte convenuta contestando la fondatezza della domanda attorea per non essere il confine individuato da parte attrice quello “ab immemorabilia” esistente tra i due fondi;
chiedeva pertanto rigettarsi le domande attoree ed in via riconvenzionale accertarsi che il confine tra i fondi de quibus fosse quello dalla stessa indicato, già materializzato nel 2011 in esecuzione dell'ordinanza Giudice Dr. del 2010 all'esito del Per_2 giudizio possessorio che aveva visto la soccombenza dello . Nella specie parte convenuta deduceva che il Pt_1 reale confine tra i fondi doveva identificarsi come segue:
“il confine lato Sud, e cioè alla linea di confine tra il mappale 250 ed il mappale 99, da sempre è stato identificato nella linea retta virtuale i cui estremi sono:
- ad Est, un masso di trachite di Montemerlo conficcato nel terreno, a circa 40 centimetri di profondità, e la cui presenza per decenni è stata segnalata da un picchetto in metallo (all. foto doc.5) fissato al masso con calcestruzzo (il masso venne posizionato in quel luogo ancora negli anni cinquanta dal Sig. , dante causa del Sig. che, a propria volta, lo Persona_6 Persona_4 ripetiamo, ha venduto quegli appezzamenti di terreno al padre dell'odierna convenuta, e che sarà chiamato a confermare il fatto avanti al Tribunale adito se sarà ammessa la prova per testi a cui parte convenuta chiede sin d'ora di essere ammessa);
- ad Ovest, invece, l'estremo è dato dal centro di un pioppo secolare, situato sulla sponda del fiume Tesina, albero che ancora nel 2009 non era stato tagliato e che si vede nelle fotografie storiche, sia satellitari che comuni, prodotte e producende, che si portano a titolo di prova nel presente giudizio (v.infra) Dopo il 2009 l'estremo è dato dal centro del ceppo del pioppo in questione.”
Parte convenuta chiedeva altresì condannarsi l'attore al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito della sua condotta avendo nel periodo gennaio/marzo 2021 posto in essere lo “sbancamento” di una “fetta” dei terreni di sua proprietà e precisamente una “porzione di terra, di forma trapezoidale, lunga circa 230 m e con i lati di circa 2m sul lato Est e circa 6 m sul lato Ovest, con una superficie di circa mq 981, ed un volume di terra di circa 294 mc”, danni la cui quantificazione riservava all'esito dell'espletanda istruttoria.
All'udienza del 23.9.2021 il Giudice preso atto della pendenza della procedura di mediazione, rinviava la causa all'udienza del 4.11.2021 di cui disponeva lo svolgimento in forma cartolare mediante il deposito di note di trattazione scritta. All' udienza del 4.11.2021 parte attrice dava atto dell'esito negativo della espletata mediazione, contestava il contenuto della comparsa di costituzione e risposta dimessa dal patrocinio della convenuta e insisteva per la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. cui si associava parte convenuta.
Disposto lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. il Giudice disponeva lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio per il ministero del geom. al quale veniva conferito il seguente Persona_5 quesito: “letti gli atti e ispezionati i luoghi, acquisite le informazioni necessarie presso gli uffici della P.A., le fotografie satellitari, descritto lo stato dei luoghi, esaminata in particolare la indicazione dei termini di confine (picchetto e ceppo) come recepiti e definiti dal Per_ Tribunale di Padova, ordinanza Dr. (2010) e attuati dall'Ufficiale Giudiziario dott.ssa nel corso dell'esecuzione Per_2 forzata del 2011, individui e determini i confini tra i fondi. In ipotesi di accertamento del confine in conformità alle mappe catastali ed in corrispondenza della linea mediana dell'ex percorso capezzagna descritto in atto di citazione, accerti il CTU l'entità dello sconfinamento posto in essere dalla parte convenuta nonché il danno subito dall'attore per effetto dell'impossibilità di utilizzare la porzione di fondo rustico occupata. Il CTU accerti e misuri in termini di superficie e di volume la terra fertile che con lo
“sbancamento” o “svuotamento” o “scavo” o “provazione dello zoccolo” potrebbe aver subito la signora a causa Controparte_1 dei fatti di gennaio e marzo 2021, grazie ad apposite misurazioni effettuate sia sulle immagini fornite e reperite oltre che in loco e Pt_ calcolare il valore della stessa oltre che l'entità del danno da mancata semina e mancata coltivazione subito dal conduttore .
Indichi le cause dello “sbancamento” lamentato dall'attrice, a gennaio e marzo 2021 ed in particolare se un tale fatto possa essere causato da eventi naturali, in primo luogo dall'esondazione del fiume attiguo e/o dal ritiro successivo delle acque.” In ipotesi di accertamento del confine in conformità alle mappe catastali ed in corrispondenza della linea mediana dell'ex percorso capezzagna descritto in atto di citazione, accerti il CTU l'entità dello sconfinamento posto in essere dalla parte convenuta nonché il danno subito dall'attore per effetto dell'impossibilità di utilizzare la porzione di fondo rustico occupata. Il CTU accerti e misuri in termini di superficie e di volume la terra fertile che con lo “sbancamento” o “svuotamento” o “scavo” o “privazione dello zoccolo” potrebbe aver subito la Signora a causa dei fatti di gennaio e marzo 2021 ed in particolare se un tale fatto possa essere Controparte_1 causato da eventi naturali, in primo luogo dall'esondazione del fiume attiguo e/o dal ritiro successivo delle acque”. Di seguito con ordinanza di data 17.1.2023 assunta all'esito dell'udienza svoltasi in data 9.1.2023 il Giudice, preso atto delle istanze rispettivamente formulate dalle parti e condivisa la richiesta formulata dal difensore di parte attrice di convocare il CTU a chiarimenti affinché: “1) espliciti sulla base di quali presupposti fattuali e/o risultanze tecnico – scientifiche il confine a suo tempo definito nell'ordinanza del Dott. del 2010 e demarcato dalla presenza del picchetto in ferro Per_2
e della/e pietra/e possa ritenersi essere il confine reale (per così dire originario tra le rispettive proprietà; 2) fornisca indicazioni utili in merito alle ragioni del mancato utilizzo, quale fonte di accertamento, della mappa originaria dell'impianto, ed alla mancata sovrapposizione, che in questa fase si sollecita, tra mappe catastali (e/o originaria mappa dell'impianto) e foto aeree.”, invitava il
CTU a fornire per iscritto entro il termine del 28.2.2023 i richiesti chiarimenti rinviando all'uopo il procedimento all'udienza del 16.3.2023. Avutosi il deposito dei richiesti chiarimenti, con ordinanza di data 29.3.2023 assunta a scioglimento della riserva presa all'udienza del 16.3.2023 il Giudice ritenutane l' opportunità, invitava il Ctu a fornire gli ulteriori chiarimenti chiesti da parte convenuta nelle note di trattazione di data 13.3.2023 sui seguenti quesiti:“ a) porti il CTU gli esiti della sovrapposizione tra il suo rilievo topografico e la CTR numerica (e quindi gli esiti della sovrapposizione tra il suo rilievo topografico e tutte le foto aeree + le foto satellitari, fonti dei dati alla base della CTR stessa) senza limitarsi alla “sovrapposizione con le foto aeree degli anni 1999,2000, 2008” di cui ai docc. 1,2,3, allegati ai chiarimenti del
15.2.2023, ritenute dallo scrivente patrocinio, e dal CTP di parte convenuta, oltretutto di esito non chiaro;
b) precisi il CTU che nel caso che ci occupa la determinazione puntuale del confine non possa avvenire sovrapponendo la “restituzione grafica del rilievo topografico dello stato di fatto dei luoghi” alla mappa catastale ed al frazionamento disponibili in quanto si tratta di mappe non attendibili, a causa degli errori contenuti, ed essendo in costanza di individuazione del confine tramite elementi certi sul posto” e autorizzava parte convenuta a produrre in giudizio la comunicazione del 4.2.2022 del Genio civile di
Padova, trattandosi di documento formatosi in data successiva alla scadenza dei termini concessi ex art. 183,sesto comma, c.p.c.
Di seguito, a scioglimento della riserva presa all'udienza del 12.6.2023, con ordinanza di data 28.8.2023, il
Giudice dichiarava inammissibile in quanto tardiva e disponeva la espunzione dal fascicolo telematico della documentazione prodotta da parte attrice sub. doc. 1 in allegato alle note di trattazione cartolare per l'udienza
12.06.2023 e della documentazione prodotta dalla difesa di parte convenuta sub. doc. 3 e doc. 4 quale allegati alle note di trattazione cartolare per l'udienza 12.6.2023; rigettava la richiesta formulata da parte attrice di rinnovazione della espletata consulenza tecnica d'ufficio con sostituzione dell'ausiliario in quanto priva di fondamento e giustificazione, avendo il CTU risposto in modo puntuale al quesito e ai chiarimenti successivamente richiesti;
ammetteva la prova per testi chiesta da parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. limitatamente ai capitoli n. 8,9, 10,11,12,13,18,19,20,55,56,57 e con esclusione degli altri in quanto inammissibili perché irrilevanti e/o valutativi e/o contenenti giudizi di carattere tecnico non consentiti al teste e/o documentali;
ammetteva la prova per testi richiesta da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. limitatamente ai capitoli n. 13, 14, 15, 16 con esclusione degli altri in quanto inammissibili perché superflui e/o generici, e/o contenenti giudizi di carattere tecnico non consentiti al teste;
fissava per l'espletamento delle prove orali l'udienza del 4.12.2023 limitando i testi ad uno per parte con abilitazione alla prova contraria. All'udienza del 4.12.2023 venivano escussi i testi intimati dalle parti e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 16.7.2024 il cui svolgimento disponeva in modalità cartolare. Alla udienza del 16.07.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in epigrafe, previa richiesta da parte del procuratore attoreo di rimessione in istruttoria del giudizio ai fini dell'espletamento dell'integrazione peritale meglio indicata fra le conclusioni formulate in via istruttoria e il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Si premette che la presente sentenza viene redatta con motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69.
Si considera altresì che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla
(Cassazione civile, 27 luglio 2006, n. 17145).
Richiamato quindi il contenuto assertivo degli scritti difensivi dimessi dalle parti, mette conto rilevarsi come la domanda di accertamento dei confini nei termini in cui è stata formulata dall'attore sia infondata e non meriti accoglimento, mentre per contro risulta fondata quella avanzata da parte convenuta essendo risultato provato all'esito del giudizio come i confini tra i fondi in contestazione coincidano con quelli indicati da parte convenuta nella domanda riconvenzionale dalla stessa formulata.
Sul punto mette conto rilevarsi quanto segue.
Come è noto nel giudizio di regolamento dei confini l'onere probatorio incombente sull'attore e sul convenuto è il medesimo, incombendo su ciascuna parte l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dalla regola "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario ( ex plurimis, Cass. civ. 30.4.2021, n. 11479).
Pertanto incombe sulle parti l'onere di provare l'estensione del proprio fondo, onde determinare la linea di demarcazione dei fondi limitrofi. Il Giudice, poi, sulla scorta dei titoli di entrambi i contendenti determinerà la linea di confine oppure, se i titoli non contengono elementi per la determinazione del confine, ricorrerà ad altri mezzi di prova, e in mancanza di ogni altro elemento, si atterrà alle mappe catastali. Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la mancata produzione di questi, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova (anche presuntivi), comprese le risultanze delle mappe catastali che, hanno valore in toto residuale, come sancito anche dall'art. 950 c.c. (per tutte, Cass. civ.
6.2.2023 n. 5304).
Ciò posto, secondo la tesi attorea il confine tra i fondi in contestazione deve essere individuato nel confine catastale, come risultante dai rispettivi titoli di acquisto, materialmente demarcato da un percorso capezzagna, oggetto di comproprietà per la quota del 50% tra i due fondi, che veniva utilizzato dagli addetti del Genio Civile per accedere alla sponda del fiume Tesina, esistente lungo il lato ovest e che era stato eliminato nel 2002 dal dante causa della convenuta per realizzarvi le proprie colture.
Di contro secondo parte convenuta il confine de quo deve essere identificato come segue: “il confine lato Sud, e cioè alla linea di confine tra il mappale 250 ed il mappale 99, da sempre è stato identificato nella linea retta virtuale i cui estremi sono:
- ad Est, un masso di trachite di Montemerlo conficcato nel terreno, a circa 40 centimetri di profondità, e la cui presenza per decenni è stata segnalata da un picchetto in metallo (all. foto doc.5) fissato al masso con calcestruzzo (il masso venne posizionato in quel luogo ancora negli anni cinquanta dal Sig. , dante causa del Sig. che, a propria volta, lo Persona_6 Persona_4 ripetiamo, ha venduto quegli appezzamenti di terreno al padre dell'odierna convenuta, e che sarà chiamato a confermare il fatto avanti al Tribunale adito se sarà ammessa la prova per testi a cui parte convenuta chiede sin d'ora di essere ammessa);
- ad Ovest, invece, l'estremo è dato dal centro di un pioppo secolare, situato sulla sponda del fiume Tesina, albero che ancora nel 2009 non era stato tagliato e che si vede nelle fotografie storiche, sia satellitari che comuni, prodotte e producende, che si portano a titolo di prova nel presente giudizio (v.infra) Dopo il 2009 l'estremo è dato dal centro del ceppo del pioppo in questione”.
L'espletata istruttoria ha confermato come il confine oggetto di contestazione debba individuarsi in quello identificato da parte convenuta ritenendo questo Giudice di condividere, in quanto compiutamente argomentate e motivate, le risultanze dell'espletata c.t.u. siccome integrata dai successivi chiarimenti disposti, che sconfessano la tesi attorea di coincidenza dei confini tra i fondi con quelli risultanti dalle mappe catastali e confermano la correttezza dei confini tra i fondi indicati da parte convenuta che già risultavano dalle demarcazioni operate.
Nella specie il CTU Geom. ha accertato che: “sulla base degli elaborati tecnici prodotti agli atti e la conseguente Per_1 verifica tecnica svolta dallo scrivente, si accerta che il confine “originario”, così come stabilito dall'ordinanza del G.I. Dr del Per_2
2010 e così come riscontrato in loco, non corrisponde con le rappresentazioni cartografiche delle mappe catastali. Questo è dovuto dall'imprecisione delle mappe catastali in rapporto al reale stato dei luoghi, provato anche tramite la sovrapposizione con la Carta
Tecnica Regionale che evidenzia peraltro un diverso percorso del fiume Tesina. Non è nemmeno possibile ricostruire le misure indicate nel frazionamento che ha originato la linea del confine di cui si controverte a causa dell'assenza in loco della materializzazione dei vertici a cui le misure si riferiscono. Si precisa inoltre che, in base ai dati presenti agli atti e acquisibili presso i pubblici uffici, non è possibile ricostruire e determinare l'esatto percorso della capezzagna descritta in atto di citazione. Si accerta, pertanto, che il confine risulta quello identificato in loco con i termini richiamati dal Tribunale di Padova con Ordinanza del Dr. del 2010 ed Per_2 Per_ attuati dall' Ufficiale Giudiziario dott.ssa nel corso dell'esecuzione forzata del 2011, così come rappresentato nell'allegato elaborato grafico n. 4).
Il CTU ha chiarito che il confine ab immemorabilia esistente tra i fondi e riscontrato in loco in contraddittorio tra le parti non è quello corrispondente alle mappe catastali.
Tanto è stato ribadito anche all'esito della richiesta integrazione peritale laddove il Ctu afferma che “si può comunque confermare che la linea di confine in oggetto non ha riscontro con le cartografie catastali: dopo aver provveduto all'analisi delle mappe e del frazionamento catastale è emerso che la redazione della “mappa d'impianto”, risalente intorno al 1900, è gravata da errori grossolani che si sono poi riportati anche nei successivi atti di aggiornamento ad essa "appoggiati"; pertanto, nella fattispecie, il riferimento alla mappa catastale non deve intendersi probante per la determinazione del confine.”
La tesi attorea che individua il confine in quello catastale, come risultante dai rispettivi titoli di acquisto, materialmente demarcato da un percorso capezzagna che veniva utilizzato dagli addetti del Genio Civile per accedere alla sponda del fiume Tesina non ha trovato riscontro probatorio nemmeno nell'istruttoria orale e documentale.
Difatti emerge dal documento ufficiale del Genio Civile del 4.2.2022 prodotto da parte convenuta con le note di trattazione per l'udienza del 13.6.2023 che presso i luoghi per cui è causa non vi era una capezzagna utilizzata in loco da parte del Genio Civile per accedere al fiume Tesina.
Neppure sul punto risultano decisive le deposizioni dei testi escussi, in particolare la deposizione del teste interrogato a prova contraria sul capitolo di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte Tes_1 convenuta (cfr. sub. 8): “Io sono a conoscenza dei luoghi perché vi abitavo, una volta vi era una capezzagna che anche io percorrevo con la macchina quando andavo al fiume a pescare, poi tale capezzagna è stata eliminata perchè hanno arato il terreno, penso all'epoca riferita nel capitolo. La capezzagna era pianeggiante e si poteva percorrere. Adr. Io potevo passare sempre anche quando i terreni erano coltivati da entrambe le parti, questo fino a quando penso intorno al 2002 la stessa venne coltivata. Era una strada che io utilizzavo perché in mezzo ai campi senza chiedere alcuna autorizzazione e la stessa veniva percorsa anche dalla vigilanza di caccia e pesca.” posto che il riconoscimento dell'esistenza della capezzagna nei termini indicati dall'attore è apertamente in conflitto con le risultanze tecniche della CTU, laddove il Geom. ha Per_1 ritenuto “impossibile ricostruire e determinare l'esatto percorso della capezzagna descritta in atto di citazione”, anche rispetto al raffronto con la CTR datata 1997 (anno in cui la aveva già acquistato il terreno per cui è causa) dalla CP_1 quale non risulta alcuna capezzagna.
Di contro parte convenuta ha fornito la prova che il confine indicato da parte attrice quale capezzagna lungo il confine catastale fosse invero un ”vialetto” non idoneo al passaggio di autoveicoli e dei mezzi del Genio Civile ma solo di un carretto, i cui termini rappresentavano gli estremi dei confini, ed i cui segni materiali, ai punti estremi sono risultati ancora presenti sul terreno e sono, segnatamente, il pioppo secolare -denominato familiarmente
“pioppa” in casa e di cui oggi è rimasto il “ceppo” sulla sponda del fiume Tesina;
il masso di trachite di CP_1
Montemerlo sotterrato con paletto metallico conficcato alla sua sommità; il salice, eliminato nel 2010 dallo
, su cui posizionata palina nel 2011, rimossa da ignoti nel maggio 2012. Pt_1
Difatti come correttamente rilevato da parte convenuta, la teste ha riconosciuto il vialetto tra i due fondi CP_2 essere quello rappresentato nelle immagini del 2002 prodotte dalle parti e ha riferito essere il pioppo secolare o
“pioppa” sulla sponda del fiume, il masso di trachite sotterrato ed il salice cespuglio gli estremi di tale vialetto altresì riconoscendo come esso non fosse idoneo al passaggio di autoveicoli e mezzi agricoli come rilevato dall'attrice (cfr. sub. cap.8): “sì è vero io ho sempre coltivato i campi con mio marito e fui io a consigliarlo nell'anno CP_1
2002 di eliminare la striscia di terreno che intercorreva tra i due fondi per coltivarla. Si trattava di un piccolo pezzo ma comunque produttivo stante la sua lunghezza. Siamo rimasti all'interno della linea di confine ad una distanza da essa di circa 30, 40 centimetri;
si tratta di una striscia stretta che veniva in passato utilizzata dal precedente proprietario per passare con un carretto.
Sub. 10) Si è vero, ho sempre visto passare attraverso tale proprietà; Adr per la striscia non potevano passare perché era troppo stretta e quindi passavano attraverso la proprietà .”). Pt_4
L'esito dell'istruttoria espletata risulta quindi in linea con le conclusioni cui è pervenuto il CTU con ragionamento logico e pienamente condivisibile che i confini tra i fondi siano quelli indicati da parte convenuta.
In tale ottica non è condivisibile la tesi attorea posta anche alla base della richiesta di rinnovamento della CTU sul presupposto che il CTU non avrebbe svolto un accertamento effettivo limitandosi a “recepire” i confini segnati all' esito dell'ordinanza resa nel giudizio possessorio: invero il CTU ha compiutamente svolto le analisi tecniche richieste confrontando i confini indicati dalla convenuta e recepiti in sede di esecuzione della predetta ordinanza con la CTR, strumento oggettivo e verificabile che ha confermato l'effettiva corrispondenza con i confini ravvisabili in loco.
E difatti il CTU dopo aver compiutamente individuato il suddetto parametro (Carta Tecnica Regionale numerica relativa all'anno 1997, reperibile e scaricabile dal sito della Regione Veneto del Veneto) nella sua integrazione ha compiutamente chiarito che “Gli esiti della sovrapposizione tra il rilievo e la CTR numerica del 1997, evidenziano uno scostamento del confine, accertato giudizialmente, variabile da circa m 0,61 lato est a m 2,71 lato ovest, verso sud. Pertanto, l'esito di tale sovrapposizione, fa ritenere che tali misure rientrino nelle tolleranze e, di conseguenza, il confine rilevato topograficamente dallo scrivente può ritenersi plausibilmente compatibile e coincidente con il confine rappresentato nella ricostruzione numerica vettoriale della stessa C.T.R.”.
Quindi il CTU non ha, secondo il preconcetto sostenuto dall'attrice, recepito acriticamente i confini materializzati in sede di esecuzione dell'ordinanza del Dott. del 2010 ma ha invece identificato i confini Per_2 individuati dalla convenuta, che emergevano ed emergono anche dal riscontro documentale con le aereofoto storiche disponibili dal 1981 e con le ortofoto satellitari prodotte dalla , semplicemente rilevando come CP_1 gli stessi siano coincidenti con quelli segnati all'esito dell'esecuzione in esame, e ne ha rilevato da un lato la coincidenza con quelli risultanti dalla consultazione della CTR Numerica, dall'altro la non coincidenza con quelli catastali indicati dall'attore.
Dal rigetto della domanda di accertamento dei confini nei termini formulati dall'attore discende l'infondatezza delle domande risarcitorie alla stessa connesse che vengono per l'effetto del pari rigettate.
Per contro dall'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta che determina l'accertamento dei confini nei termini dalla stessa prospettati, discende la fondatezza delle domanda formulata dalla stessa di condanna dell'attore a rilasciare in suo favore la porzione di terreno che risulta Parte_1 conseguentemente essere stata illecitamente dal predetto occupata rispetto al “confine orizzontale” ed al
“confine verticale” così come determinati dal CTU e di condanna dell'attore al risarcimento nei confronti della convenuta di tutti i danni subìti in conseguenza dello “sbancamento” della fascia di terreno così come accertata in giudizio all'esito della CTU e dell'illecita occupazione ed appropriazione della medesima striscia di terreno.
Sul punto deve premettersi che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, trattasi di domande legittimamente proposte e ammissibili siccome non proposte in violazione del principio di “ne bis in idem”, dacché
nel giudizio possessorio che ha visto l'attore soccombente non vi è stato alcun accertamento con efficacia di giudicato circa l'effettiva consistenza dei confini in maniera conforme alla tesi della convenuta, essendo stata svolta esclusivamente una delibazione sommaria della questione ai fini della valutazione della fondatezza della richiesta tutela possessoria. Difatti anche la Suprema Corte ha anche in epoca recente affermato che “il soggetto leso che invochi la tutela possessoria, ove intenda ottenere la condanna dell'autore dello spoglio o della turbativa anche al risarcimento dei danni, deve necessariamente richiedere al giudice, nel termine previsto dall' art. 703, comma 4, c.p.c. , la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, ovvero proporre un autonomo giudizio, in quanto le questioni inerenti le pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio di cognizione piena. Al riguardo, peraltro, deve escludersi che il giudice, nella fase di merito, non possa più modificare il contenuto dell'ordinanza interdittale, quand'anche emessa dal collegio in sede di reclamo, ex art. 669- terdecies c.p.c. , non assumendo essa alcuna valenza di cosa giudicata (Cassazione civile , sez. II , 13/12/2022 , n. 36363).
Pertanto del tutto correttamente le predette domande sono state spiegate in via riconvenzionale nell'odierno giudizio di merito, anche tenendo in considerazione il fatto richiamato da parte convenuta per cui l'instaurazione del presente giudizio è stata precedente rispetto alla pronuncia dell'ordinanza possessoria.
Ciò premesso neppure coglie sul punto la tesi attorea circa l'infondatezza della domanda risarcitoria relativa alla piantumazione di alberi sulla striscia di terreno di cui al confine in contestazione e circa gli atti di spoglio consistiti nello sbancamento del terreno per non essere tale fatto ascrivibile allo o al suo affittuario. Pt_1
Quanto all'asserita insussistenza dello sconfinamento, in particolare parte attrice deduce che dal verbale dell'udienza del 27.10.2021 relativa al giudizio possessorio nel quale la aveva agito in n. 4687/2021 RG. CP_1
(cfr. doc. 12 della memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. dell'attrice) il difensore della Signora avrebbe CP_1 dichiarato come alla data del deposito del ricorso ex art. 1168 c.p.c. nessuno sconfinamento era in atto.
Deduce quindi che parte convenuta aveva già riconosciuto per il tramite del rispettivo difensore, quanto poi puntualmente confermato dal testimone nell'esame testimoniale reso nell'ambito del presente Testimone_2 giudizio petitorio, cioè che in sede di piantumazione lo stesso aveva arretrato la posa dei pioppi, tanto da avere perduto un intero filare di alberi, di circa 8 metri rispetto alla striscia di terreno in contestazione, ritenendo pertanto che debba negarsi in nuce l'esistenza stessa del fatto generatore del danno lamentato dalla convenuta, ovvero, l'occupazione del terreno da parte del precitato affittuario.
Tale tesi non appare tuttavia condivisibile.
Risulta difatti per tabulas come la sequenza fattuale sia quella correttamente ripercorsa dal patrocinio di parte convenuta, per cui effettivamente è stato posto in essere lo sconfinamento e la parziale occupazione della striscia di terra in contestazione con conseguente asportazione della terra di proprietà della , essendo stata posta CP_1 in essere la predisposizione della piantumazione del filare di pioppi, poi nei fatti non avvenuta, per mano del conduttore dello signor dopo la diffida inviatagli ad aprile 2021 ed essendo quindi rimaste le Pt_1 Tes_2 conseguenze di tale predisposizione sul terreno, non essendo stato ripristinato lo status quo, così essendovi lo
“sconfinamento perdurante” denunciato da parte convenuta.
E' evidente quindi che, pur se alla data del deposito del ricorso ex art.1168 c.c. non vi erano incorso attività operative del sulla striscia di terreno in contestazione, dall'altra permanevano gli effetti delle operazioni Tes_2 concretizzatesi nello sconfinamento e nello sbancamento già effettuati nonostante poi la piantumazione non sia stata nei fatti compiuta.
Ciò risulta del resto anche dalla deposizione del teste resa nell'odierno giudizio, il quale, dopo aver Tes_2 confermato la ricostruzione fattuale di parte convenuta (cfr. sub. 13): “Si è vero, infatti non abbiamo piantato un filare e ci siamo mantenuti ad una distanza ben superiore ovvero di circa 7/8 metri dalla linea. Sub. 14) si è vero, forse più 8 che 7; Adr.
Pt_ Avevamo già tracciato il pioppeto quando il mi rivolse tale richiesta e quindi abbiamo saltato un filare quindi la distanza era di 7/8 metri”) ha precisato senza alcun margine di dubbio che la distanza doveva intendersi rispetto al confine invocato dallo e non di quello invocato dalla (cfr. sub. 14): “Adr. La distanza di 7/8 metri la ho Pt_1 CP_1 Pt_ calcolata rispetto alla linea di confine che mi aveva indicato lo sul luogo apponendovi egli un nastro)”.
La deposizione del è peraltro suffragata dalle dichiarazioni rese dalla teste , la quale ha del pari Tes_2 CP_2 confermato l'arretramento di 8 metri dal confine fosse da intendersi come quello indicato da parte attrice, nonché il fatto storico dell'avvenuta predisposizione della piantumazione dell'ultimo filare di pioppi nella striscia di terra in contestazione, poi nei fatti non avvenuta (cfr. Sub. 18) “Si è vero, ne sono a conoscenza perché conosco i luoghi, le macchine non riescono a proseguire il lavoro per la presenza di questo sbancamento;
sub. 56): “Si è vero, era disegnata la piantagione con dei mucchietti di calce bianca e l'ultima fila in diagonale andava a finire nel capo che attualmente è di proprietà di mia figlia dopo la morte di mio marito. Io ho visto il disegno sul terreno con i mucchietti di calce, poi non è stata piantata la fila che cadeva nel terreno di mia figlia.”).
Tali deposizioni dimostrano inoltre come neppure è condivisibile la tesi attorea per cui oltre a mancare in nuce il fatto generatore del danno in ogni caso non vi sarebbe alcun sbancamento né appropriazione del terreno ascrivibile allo o al . Pt_1 Tes_2
Secondo la tesi attorea un tanto sarebbe stato confermato dal Giudice del possessorio, nell'ordinanza del
22.12.2021, laddove statuiva quanto segue: <sulla domanda di ripristino dello status quo ante con restituzione della terra fertile illecitamente asportata dalle informazioni assunte e dichiarazioni delle parti non risulta in alcun modo provato che lo sbancamento sia avvenuto ogni caso anche qualora stesso possa essere dimostrato tramite ctu accertata la causa pt_ naturale risulterebbe attribuibile al sig. o ad un suo incaricato. l lavori sul confine quali fresatura pulizia da sterpaglia livellamento per preparare il terreno alla successiva piantumazione sono all sufficienti determinare soli>>.
Nello stesso senso condurrebbero le conclusioni cui è pervenuto il G.I.P. del Tribunale di Padova, che nel decreto di archiviazione, prodotto dall'attore sub doc. 13 della 2° Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., ha rilevato che <gli accertamenti effettuati non hanno consentito di attribuire all un contegno occupativo>>.
Neppure sarebbero a dire di parte attrice decisive sul punto le dichiarazioni della teste sul punto, siccome CP_2 la stessa non sarebbe stata “in grado di attribuire all'odierno attore la responsabilità per l'effettuazione di tale supposto scavo”.
Invero, come correttamente rilevato da parte convenuta, è stato lo stesso ad ammettere la realizzazione Tes_2 dello sbancamento e della predisposizione della piantumazione su autorizzazione dello come da Pt_1 deposizione sub. cap. 13 e 14 della memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice poco sopra richiamate e la deposizione della teste non ha fatto altro che confermare la predetta circostanza. Pt_1
Ancora lo sbancamento de quo ad opera del autorizzato a ciò dallo è stato accertato anche in sede di Tes_2 Pt_1 operazioni peritale posto che il CTU dopo aver accertato il “dislivello” conseguente allo sbancamento, ha escluso che tale fatto potesse essere stato causato da eventi naturali, in primo luogo dall'esondazione del fiume attiguo e/o dal ritiro successivo delle acque, particolarmente con riguardo agli eventi del marzo/ aprile 2021.
Sul punto il CTU ha difatti osservato che “lo stato attualmente rilevato tra limite di coltura Paiusco e il confine stabilito dall'Ordinanza del Tribunale di Padova del 2010, si presenta con un certo dislivello lineare lungo tutta la sua direttrice e, proprio per tale sua conformazione, farebbe propendere tale conformazione a cause antropiche” così sconfessando gli assunti attorei.
A fronte di tali risultanze istruttorie la pronuncia resa in fase possessoria sul punto, in assenza dello svolgimento in allora di consulenza tecnica non può quindi fondare ex se il rigetto delle domande risarcitorie formulate da parte convenuta la cui fondatezza è emersa all'esito del presente giudizio.
Al riguardo essendo risultato provato all'esito del giudizio che il confine deve ritenersi corrispondente a quello invocato dalla convenuta e che dal su autorizzazione dello sia stato effettuato uno sconfinamento e Tes_2 Pt_1 un'illecita asportazione di terra di proprietà della lungo il predetto accertato confine, ne deriva la CP_1 fondatezza delle domande risarcitorie formulate in via riconvenzionale dalla convenuta.
Nella specie risulta in primis fondata la domanda di condanna dello al risarcimento in favore della convenuta Pt_1 del valore della terra fertile illecitamente asportata nel corso dei fatti del gennaio e marzo 2021 e a rifonderle il costo per il ripristino dello status quo ante.
Sulla scorta di quanto sopra deve altresì ritenersi fondata e meritevole di accoglimento la domanda di Pt_ risarcimento del danno consistito nella somma dovuta dalla convenuta all'affittuario/conduttore a titolo risarcitorio per la mancata coltivazione di parte dei terreni agricoli oggetto del contratto di affitto negli anni 2021,
2022, 2023, 2024, in quanto oggetto dello “sbancamento” operato dall'attore.
Sul punto deve condividersi il calcolo che appare equo e tecnicamente ineccepibile effettuato dal CTU il quale “in base alle differenze di quote ora riscontrabili tra il limite della coltivazione e il confine stabilito dall'Ordinanza 2010” ha CP_1 riscontrato i seguenti dati e conseguentemente calcolato l'ammontare del danno come segue (cfr. p. 25 dell'elaborato peritale):
“- sbancamento superficie di terra fertile mq 1447 pari a mc 146,00;
- valore terreno fertile sbancato: mc 146,00 x €/mc 41 = € 6.000,00 arr.
- stima mancata semina e coltivazione: mq 1447 pari ad Ha 0,1447 x €/Ha anno di seminativo in rotazione di €
3.500,00 = arr. € 500,00 anno.”
Pertanto il danno relativo al terreno sbancato deve quantificarsi in complessivi Euro 6.000; quello derivante dalla mancata semina in Euro 500 l'anno, per un totale complessivo di Euro 2.000,00 (anni 2021, 2022, 2023, 2024).
Non risulta per converso fondata la domanda formulata da parte convenuta di condanna al pagamento di
[...] delle spese relative allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative necessarie al fine di far Pt_1 modificare la mappa catastale medesima, riportando con segni grafici i confini delle proprietà come nella presente sede giudizialmente accertati e dichiarati, in adesione alle risultanze della CTU, dacché gli errori grossolani nelle mappe catastali e nei relativi atti aderenti non sono imputabili al , né i relativi costi Pt_1 causalmente riconducibili alla domanda di regolamento di confini avanzata dallo stesso nell'odierno giudizio, trattandosi di attività amministrativa del tutto autonoma e indipendente.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di pertinenza compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00.
P. Q. M.
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide:
-rigetta le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale di determina i confini tra il Controparte_1 terreno di proprietà del Sig. identificato al Catasto Terreni del Comune di Veggiano, al Parte_1 foglio 13, mappali 96 e 99 ed il terreno di proprietà della convenuta identificato al Controparte_1 medesimo Catasto, al foglio 13, mapp.202, 26, 204, 98, 205, (c.d. confine orizzontale) ed altresì tra il mappale
99 di proprietà del Sig. ed i mappali n.205, 156 della Signora (c.d. confine verticale), ed Pt_1 CP_1 accerta e dichiara che: a) la linea di confine “originario” tra la proprietà (foglio 13 mapp.96 e 99) e la Pt_1
proprietà (foglio 13 mapp. 202, 26, 204, 98, 205) sul c.d. confine orizzontale è determinata dalla CP_1 linea retta virtuale corrente tra il centro del ceppo dell'albero di pioppo secolare ubicato sulla sponda del fiume Tesina ad Ovest ed il picchetto metallico posto sul masso di “trachite di Montemerlo” sotterrato ubicato ad Est, così come già individuata e materializzata dall n sede di esecuzione forzata nell'aprile CP_3 del 2011 dell'Ordinanza Trib. Padova del 2010 dr. e così come individuata ad essa coincidente nella Per_2 espletata CTU geom. anche all'esito della sovrapposizione del rilievo stesso alla C.T.R.N. del 1997 Per_1 agli atti;
b) la linea di confine tra la proprietà (foglio 13 mapp.99) e la proprietà (foglio 13 Pt_1 CP_1 mapp.205, 156) sul c.d. confine verticale è determinata dalla linea retta virtuale corrente tra il picchetto metallico che segnala il masso di “trachite Montemerlo” sotterrato, ad Est, ed il punto dove vi era un cespuglio salice eliminato dall'attore con la condotta oggetto della causa possessoria del 2010, e Pt_1 successivamente una palina posizionata dall'Ufficiale Giudiziario nel corso dell'esecuzione forzata nell'aprile
2011, a Sud di tale confine (tra mapp 99 e 205) così come individuata ad essa coincidente nella espletata CTU geom. nche all'esito della sovrapposizione del rilievo stesso alla C.T.R.N. del 1997 agli atti;
Per_1
-per l'effetto condanna a rilasciare in favore di la porzione di Parte_1 Controparte_1 terreno illecitamente occupata rispetto al “confine orizzontale” ed al “confine verticale” così come determinati dal CTU geom. e condanna a risarcire alla convenuta i danni Per_1 Parte_1 subìti dalla medesima a causa dello “sbancamento” ed occupazione della fascia di terreno così come individuata dal CTU che si quantificano in complessivi € 8.000,00;
-rigetta la domanda di condanna di al pagamento dei costi per lo svolgimento delle Parte_1 attività tecnico-amministrative necessarie al fine di far modificare la mappa catastale, siccome infondata in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in narrativa;
-condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che si Parte_1 Controparte_1 quantificano per onorari nell'importo di € 5.077,00 oltre accessori (spese generali, Iva e cpa), nell'importo di
€ 237,00 per spese anticipate oltre al rimborso della spesa sostenuta per il consulente tecnico pari ad €
1086,10;
- pone a carico di parte attrice le spese di ctu liquidate.
Così deciso in Padova il 18.02.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Marchiori