CASS
Ordinanza 14 febbraio 2023
Ordinanza 14 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/02/2023, n. 4643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4643 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 17514-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA, con sentenza non definitiva n. 459/2022 depositata il 29/06/2022 nella causa tra: OD NA;
- ricorrente non costituita in questa fase - contro COMUNE DI NUORO, LA AD, UP RO;
Civile Ord. Sez. U Num. 4643 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Data pubblicazione: 14/02/2023 2 - resistenti non costituiti in questa fase – Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA', il quale conclude per il dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. RILEVATO CHE 1. Con sentenza non definitiva 29 giugno 2022, il T.A.R. per la Sardegna ha dichiarato inammissibili le domande proposte dalla dott.ssa Giovanna Palimodde (istruttore socio - educativo in Categoria D presso il Comune di Nuoro sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato) di annullamento della deliberazione del Settore 1 Gestione delle risorse del Comune di Nuoro n. 732 del 13 marzo 2019 e di quelle della Giunta comunale di Nuoro n. 20 del 29 gennaio 2018, n. 145 dell’1 giugno 2018 e n. 63 del 6 marzo 2019 (nonché della presupposta ricognizione dell’Ufficio personale dello stesso Comune di messa a disposizione di soli due posti nella qualifica d’interesse della predetta) e ha sollevato, previa sospensione del giudizio e sua rimessione immediata a queste Sezioni Unite, conflitto negativo di giurisdizione sulle domande della medesima, ricorrente in riassunzione (a seguito di declinazione della propria, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo, con sentenza 15 aprile 2021, n. 73, dal Tribunale di Nuoro, da lei adito in funzione di giudice del lavoro): a) di accertamento del proprio diritto alla partecipazione alla procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, primo comma d.lgs. 75/2017 e all’assunzione con contratto a tempo indeterminato da parte del Comune di Nuoro e contestualmente del suo obbligo di consentire detta partecipazione, previa valutazione positiva dei requisiti prescritti e di 3 provvedere alla relativa assunzione e di condanna del Comune all’adempimento dei citati obblighi;
b) di contestazione degli atti comunali di svolgimento della procedura di stabilizzazione;
c) di riqualificazione, in via subordinata, del contratto di collaborazione tra le parti per il periodo dal 25 ottobre 2010 al 21 dicembre 2010 e di accertamento del proprio diritto all’inquadramento nei rispettivi profili del CCNL di settore, con la condanna del Comune al pagamento, in proprio favore, delle differenze retributive maturate. 2. Per quanto interessa nell’odierna sede di regolamento del conflitto (negativo) di giurisdizione, il Tribunale amministrativo ha escluso di avere giurisdizione sulle domande suindicate: sub a) in quanto aventi ad oggetto le modalità di svolgimento della procedura di stabilizzazione svoltasi, non avente natura concorsuale e pertanto rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario (tuttavia da questo declinata, come esposto, in favore del giudice amministrativo); sub b) siccome relative ad atti comunali inerenti lo svolgimento materiale della procedura di stabilizzazione stessa;
sub c) per avere ad oggetto la corretta qualificazione e gestione di un rapporto di lavoro privatizzato, rientrante nella giurisdizione ordinaria, a norma dell’art. 63 d.lgs. 165/2001. 3. Il regolamento è stato fissato all’odierna adunanza camerale con decreto notificato ai difensori delle parti e il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni, ai sensi dell’art. 380ter c.p.c., nel senso della giurisdizione del giudice ordinario. CONSIDERATO CHE 1. In tema di regolamento di giurisdizione, l'identificazione del giudice cui spetta la giurisdizione integra questione di carattere processuale, in relazione alla quale le Sezioni Unite della Corte di cassazione, chiamate ad operare come giudice anche del fatto, possono procedere 4 non solo alla verifica della corretta individuazione ed interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie ma anche alla ricostruzione della vicenda sottoposta al proprio esame, nei limiti in cui ciò risulti necessario per l'applicazione della predetta disciplina, e quindi anche all'interpretazione della volontà delle parti, se del caso attraverso l'esame diretto degli atti (Cass. s.u. 26 gennaio 1968, n. 242; Cass. s.u. 27 gennaio 2020, n. 1717: entrambe con specifico riferimento ad una controversia caratterizzata da elementi di estraneità all'ordinamento italiano). E così pure esse hanno, per la stessa ragione, il potere di procedere direttamente all'apprezzamento delle risultanze istruttorie, traendone conseguenze in piena autonomia e indipendenza sia dalle deduzioni delle parti che dalle valutazioni del giudice del merito (Cass. s.u. 2002, n. 10696; Cass. s.u. 2 aprile 2007, n. 8095; Cass. s.u. 21 aprile 2015, n. 8074). 2. Dalla lettura diretta del ricorso della dott.ssa Giovanna Palimodde, introduttivo dell’odierno giudizio davanti al Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, poi dalla medesima (a seguito della sentenza declinatoria di giurisdizione del Tribunale adito in favore di quella del giudice amministrativo) riassunto davanti al T.A.R. per la Sardegna (il quale ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione), si evince allora chiaramente quale sia l’oggetto della sua domanda. Esso non è l’accertamento di illegittimità e il conseguente annullamento della determinazione amministrativa del bando di soli due posti;
ma consiste piuttosto: a) nell’accertamento del diritto della dottoressa a partecipare alla procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, primo comma d.lgs. 75/2017 e ad essere assunta con contratto a tempo indeterminato dal Comune di Nuoro e dell’obbligo corrispettivo di quest’ultimo di consentirle detta partecipazione, previa valutazione positiva dei requisiti prescritti e di provvedere alla relativa assunzione;
b) nella condanna del Comune all’adempimento dei citati obblighi;
c) nella riqualificazione, in via subordinata, del contratto di collaborazione 5 tra le parti per il periodo dal 25 ottobre 2010 al 21 dicembre 2010 e nell’accertamento del diritto all’inquadramento nei rispettivi profili del CCNL di settore. 3. È noto che, in materia di pubblico impiego privatizzato, competano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui all'art. 20, primo comma d.lgs. 75/2017, dovendo intendersi per controversie “relative all'assunzione” del personale, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 165/2001, anche quelle per le quali non sia prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso per l’assunzione che riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali, nell'ambito del quale la P.A., attualizzata la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, ed esercitata la facoltà di far luogo alla stabilizzazione, debba soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, senza quindi esercitare alcun pubblico potere (Cass. s.u. 21 dicembre 2021, n. 40953; Cons. St. 22 luglio 2019, n. 5177; Cons. St. 15 giugno 2020, n. 3801; Cons. St. 12 ottobre 2020, n. 6038). 4. Nel caso di specie, si verte in tema di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, primo comma d.lgs. 75/2017, secondo cui (nel testo vigente ratione temporis) le amministrazioni – al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato – possono, nel triennio 2018 – 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti. 4.1. Secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di queste Sezioni Unite, il termine “concorsuale” va inteso in senso restrittivo, dovendo identificarsi la procedura concorsuale esclusivamente in quella caratterizzata dall'emanazione di un bando, 6 dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l’atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei. Sicché, non concretano procedure concorsuali le assunzioni in esito a procedimenti di diverso tipo, quali assunzioni dirette, procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da assumere, in quanto titolari di riserva o iscritti in apposita lista, giacché il possesso dei requisiti e l'idoneità si valutano in termini assoluti, senza originare una graduatoria di merito. E pertanto, secondo l'indicato criterio, non è procedura concorsuale l'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di requisiti predeterminati per legge, preordinata al conferimento di posti lavoro che si renderanno disponibili (da ultimo: Cass. s.u. 21 dicembre 2021, n. 40953, in motivazione p.ti 7 e 8). 4.2. Nella fattispecie in esame, regolata dalla norma citata, l'Amministrazione non ha bandito un concorso, ma si è limitata a dare avviso della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli interessati di presentare la domanda. 5. Deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale le parti devono essere rimesse, riservando allo stesso la regolazione delle spese all’esito del giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione ordinaria e riserva la liquidazione delle spese processuali alla definizione del giudizio. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2023
- ricorrente non costituita in questa fase - contro COMUNE DI NUORO, LA AD, UP RO;
Civile Ord. Sez. U Num. 4643 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Data pubblicazione: 14/02/2023 2 - resistenti non costituiti in questa fase – Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA', il quale conclude per il dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. RILEVATO CHE 1. Con sentenza non definitiva 29 giugno 2022, il T.A.R. per la Sardegna ha dichiarato inammissibili le domande proposte dalla dott.ssa Giovanna Palimodde (istruttore socio - educativo in Categoria D presso il Comune di Nuoro sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato) di annullamento della deliberazione del Settore 1 Gestione delle risorse del Comune di Nuoro n. 732 del 13 marzo 2019 e di quelle della Giunta comunale di Nuoro n. 20 del 29 gennaio 2018, n. 145 dell’1 giugno 2018 e n. 63 del 6 marzo 2019 (nonché della presupposta ricognizione dell’Ufficio personale dello stesso Comune di messa a disposizione di soli due posti nella qualifica d’interesse della predetta) e ha sollevato, previa sospensione del giudizio e sua rimessione immediata a queste Sezioni Unite, conflitto negativo di giurisdizione sulle domande della medesima, ricorrente in riassunzione (a seguito di declinazione della propria, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo, con sentenza 15 aprile 2021, n. 73, dal Tribunale di Nuoro, da lei adito in funzione di giudice del lavoro): a) di accertamento del proprio diritto alla partecipazione alla procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, primo comma d.lgs. 75/2017 e all’assunzione con contratto a tempo indeterminato da parte del Comune di Nuoro e contestualmente del suo obbligo di consentire detta partecipazione, previa valutazione positiva dei requisiti prescritti e di 3 provvedere alla relativa assunzione e di condanna del Comune all’adempimento dei citati obblighi;
b) di contestazione degli atti comunali di svolgimento della procedura di stabilizzazione;
c) di riqualificazione, in via subordinata, del contratto di collaborazione tra le parti per il periodo dal 25 ottobre 2010 al 21 dicembre 2010 e di accertamento del proprio diritto all’inquadramento nei rispettivi profili del CCNL di settore, con la condanna del Comune al pagamento, in proprio favore, delle differenze retributive maturate. 2. Per quanto interessa nell’odierna sede di regolamento del conflitto (negativo) di giurisdizione, il Tribunale amministrativo ha escluso di avere giurisdizione sulle domande suindicate: sub a) in quanto aventi ad oggetto le modalità di svolgimento della procedura di stabilizzazione svoltasi, non avente natura concorsuale e pertanto rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario (tuttavia da questo declinata, come esposto, in favore del giudice amministrativo); sub b) siccome relative ad atti comunali inerenti lo svolgimento materiale della procedura di stabilizzazione stessa;
sub c) per avere ad oggetto la corretta qualificazione e gestione di un rapporto di lavoro privatizzato, rientrante nella giurisdizione ordinaria, a norma dell’art. 63 d.lgs. 165/2001. 3. Il regolamento è stato fissato all’odierna adunanza camerale con decreto notificato ai difensori delle parti e il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni, ai sensi dell’art. 380ter c.p.c., nel senso della giurisdizione del giudice ordinario. CONSIDERATO CHE 1. In tema di regolamento di giurisdizione, l'identificazione del giudice cui spetta la giurisdizione integra questione di carattere processuale, in relazione alla quale le Sezioni Unite della Corte di cassazione, chiamate ad operare come giudice anche del fatto, possono procedere 4 non solo alla verifica della corretta individuazione ed interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie ma anche alla ricostruzione della vicenda sottoposta al proprio esame, nei limiti in cui ciò risulti necessario per l'applicazione della predetta disciplina, e quindi anche all'interpretazione della volontà delle parti, se del caso attraverso l'esame diretto degli atti (Cass. s.u. 26 gennaio 1968, n. 242; Cass. s.u. 27 gennaio 2020, n. 1717: entrambe con specifico riferimento ad una controversia caratterizzata da elementi di estraneità all'ordinamento italiano). E così pure esse hanno, per la stessa ragione, il potere di procedere direttamente all'apprezzamento delle risultanze istruttorie, traendone conseguenze in piena autonomia e indipendenza sia dalle deduzioni delle parti che dalle valutazioni del giudice del merito (Cass. s.u. 2002, n. 10696; Cass. s.u. 2 aprile 2007, n. 8095; Cass. s.u. 21 aprile 2015, n. 8074). 2. Dalla lettura diretta del ricorso della dott.ssa Giovanna Palimodde, introduttivo dell’odierno giudizio davanti al Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, poi dalla medesima (a seguito della sentenza declinatoria di giurisdizione del Tribunale adito in favore di quella del giudice amministrativo) riassunto davanti al T.A.R. per la Sardegna (il quale ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione), si evince allora chiaramente quale sia l’oggetto della sua domanda. Esso non è l’accertamento di illegittimità e il conseguente annullamento della determinazione amministrativa del bando di soli due posti;
ma consiste piuttosto: a) nell’accertamento del diritto della dottoressa a partecipare alla procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, primo comma d.lgs. 75/2017 e ad essere assunta con contratto a tempo indeterminato dal Comune di Nuoro e dell’obbligo corrispettivo di quest’ultimo di consentirle detta partecipazione, previa valutazione positiva dei requisiti prescritti e di provvedere alla relativa assunzione;
b) nella condanna del Comune all’adempimento dei citati obblighi;
c) nella riqualificazione, in via subordinata, del contratto di collaborazione 5 tra le parti per il periodo dal 25 ottobre 2010 al 21 dicembre 2010 e nell’accertamento del diritto all’inquadramento nei rispettivi profili del CCNL di settore. 3. È noto che, in materia di pubblico impiego privatizzato, competano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui all'art. 20, primo comma d.lgs. 75/2017, dovendo intendersi per controversie “relative all'assunzione” del personale, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 165/2001, anche quelle per le quali non sia prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso per l’assunzione che riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali, nell'ambito del quale la P.A., attualizzata la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, ed esercitata la facoltà di far luogo alla stabilizzazione, debba soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, senza quindi esercitare alcun pubblico potere (Cass. s.u. 21 dicembre 2021, n. 40953; Cons. St. 22 luglio 2019, n. 5177; Cons. St. 15 giugno 2020, n. 3801; Cons. St. 12 ottobre 2020, n. 6038). 4. Nel caso di specie, si verte in tema di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, primo comma d.lgs. 75/2017, secondo cui (nel testo vigente ratione temporis) le amministrazioni – al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato – possono, nel triennio 2018 – 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti. 4.1. Secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di queste Sezioni Unite, il termine “concorsuale” va inteso in senso restrittivo, dovendo identificarsi la procedura concorsuale esclusivamente in quella caratterizzata dall'emanazione di un bando, 6 dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l’atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei. Sicché, non concretano procedure concorsuali le assunzioni in esito a procedimenti di diverso tipo, quali assunzioni dirette, procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da assumere, in quanto titolari di riserva o iscritti in apposita lista, giacché il possesso dei requisiti e l'idoneità si valutano in termini assoluti, senza originare una graduatoria di merito. E pertanto, secondo l'indicato criterio, non è procedura concorsuale l'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di requisiti predeterminati per legge, preordinata al conferimento di posti lavoro che si renderanno disponibili (da ultimo: Cass. s.u. 21 dicembre 2021, n. 40953, in motivazione p.ti 7 e 8). 4.2. Nella fattispecie in esame, regolata dalla norma citata, l'Amministrazione non ha bandito un concorso, ma si è limitata a dare avviso della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli interessati di presentare la domanda. 5. Deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale le parti devono essere rimesse, riservando allo stesso la regolazione delle spese all’esito del giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione ordinaria e riserva la liquidazione delle spese processuali alla definizione del giudizio. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2023