Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 873
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Tardività dell'appello

    La Corte di appello ha accertato che la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 16 aprile 2025 e i motivi depositati il 28 aprile 2025. L'atto di appello, presentato il 4 giugno 2025, è risultato tardivo rispetto al termine ultimo di presentazione del 31 maggio 2025. Non è applicabile l'aumento di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. poiché l'imputato è stato giudicato in presenza.

  • Rigettato
    Decorrenza del termine di impugnazione dalla notifica della sentenza tradotta

    La Corte ha ritenuto non corretta l'affermazione del ricorrente alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità. L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice per la traduzione. Non risulta che l'imputato abbia mai eccepito la nullità della sentenza per omessa traduzione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 873
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 873
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo