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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/10/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
671/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 671/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
(c.f.: ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (c.f.: Parte_2
, nato il [...] a [...], residente in [...]
Settetermini n. 60, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Borrelli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Boscotrecase (NA) alla Via Ugo Foscolo n. 72, giusta procura in atti
RICORRENTI
E
P.M. presso il tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, i ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni: - i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto. - La casa coniugale sita in Boscoreale (NA) in via Settetermini 60 sarà assegnata alla sig.ra . - Nulla disporre in merito all' assegno di mantenimento in Parte_1 favore dei coniugi, che dichiarano di voler provvedere ognuno al proprio mantenimento. – Nessun altro aspetto patrimoniale vi è da disciplinare tra essi coniugi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 28.3.2025, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso.
1 A tal fine hanno allegato di avere contratto matrimonio in Boscoreale in data 29.08.1988, nel corso del quale sono nati tre figli: nato il [...], , nato il [...], e , nato il Per_1 Per_2 Per_3
24.2.2001, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni, via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, rendendosi intollerabile la prosecuzione della convivenza;
pertanto, le parti si determinavano a separarsi consensualmente alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con riferimento alla situazione reddituale, hanno precisato che il sig. è pensionato e Pt_2 titolare di un reddito pari a euro 13.473,14, nell'anno 2022, euro 26.946,27 nell'anno 2023 ed euro
26.946 nell'anno 2024; la , invece, è casalinga. Pt_1
Con decreto del 3.04.2025 comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza del 30.9.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte;
con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 01.10.2025 in sostituzione della predetta udienza, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Ritiene, invero, il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni concordate dalle parti - riportate in dispositivo - possono essere omologate, in quanto non in contrasto con norme imperative. Si precisa che, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, la pattuizione relativa alla casa familiare deve intendersi nel senso che essa resta nella disponibilità della ricorrente , non Parte_1 trattandosi propriamente di assegnazione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi ricorrenti, ai seguenti patti e condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Boscoreale (NA) in via Settetermini n. 60 sarà assegnata alla sig.ra
; Parte_1
3) nulla si dispone in merito all'assegno di mantenimento in favore dei coniugi, i quali hanno dichiarato di voler provvedere ognuno al proprio mantenimento;
2 4) nessun altro aspetto patrimoniale vi è da disciplinare tra i coniugi;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del comune di Boscoreale per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 70, parte II, serie A, dei registri di matrimonio del predetto comune dell'anno 1988).
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 1.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 671/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
(c.f.: ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (c.f.: Parte_2
, nato il [...] a [...], residente in [...]
Settetermini n. 60, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Borrelli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Boscotrecase (NA) alla Via Ugo Foscolo n. 72, giusta procura in atti
RICORRENTI
E
P.M. presso il tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, i ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni: - i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto. - La casa coniugale sita in Boscoreale (NA) in via Settetermini 60 sarà assegnata alla sig.ra . - Nulla disporre in merito all' assegno di mantenimento in Parte_1 favore dei coniugi, che dichiarano di voler provvedere ognuno al proprio mantenimento. – Nessun altro aspetto patrimoniale vi è da disciplinare tra essi coniugi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 28.3.2025, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso.
1 A tal fine hanno allegato di avere contratto matrimonio in Boscoreale in data 29.08.1988, nel corso del quale sono nati tre figli: nato il [...], , nato il [...], e , nato il Per_1 Per_2 Per_3
24.2.2001, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni, via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, rendendosi intollerabile la prosecuzione della convivenza;
pertanto, le parti si determinavano a separarsi consensualmente alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con riferimento alla situazione reddituale, hanno precisato che il sig. è pensionato e Pt_2 titolare di un reddito pari a euro 13.473,14, nell'anno 2022, euro 26.946,27 nell'anno 2023 ed euro
26.946 nell'anno 2024; la , invece, è casalinga. Pt_1
Con decreto del 3.04.2025 comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza del 30.9.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte;
con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 01.10.2025 in sostituzione della predetta udienza, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Ritiene, invero, il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni concordate dalle parti - riportate in dispositivo - possono essere omologate, in quanto non in contrasto con norme imperative. Si precisa che, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, la pattuizione relativa alla casa familiare deve intendersi nel senso che essa resta nella disponibilità della ricorrente , non Parte_1 trattandosi propriamente di assegnazione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi ricorrenti, ai seguenti patti e condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Boscoreale (NA) in via Settetermini n. 60 sarà assegnata alla sig.ra
; Parte_1
3) nulla si dispone in merito all'assegno di mantenimento in favore dei coniugi, i quali hanno dichiarato di voler provvedere ognuno al proprio mantenimento;
2 4) nessun altro aspetto patrimoniale vi è da disciplinare tra i coniugi;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del comune di Boscoreale per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 70, parte II, serie A, dei registri di matrimonio del predetto comune dell'anno 1988).
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 1.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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