Decreto cautelare 2 agosto 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00133/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2025, proposto da
NO NA, FR EN, VI ZO, RI GI OR, RI IA Capezzera, rappresentati e difesi dall'avvocato B. Michele Sellitri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Irsina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato FR Calculli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Prefettura di Matera, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1. dell'avviso di convocazione del Consiglio comunale di Irsina;
2. della Delibera del Consiglio Comunale di Irsina n. 24 del 13.06.2025, affissa all'albo pretorio in data 17.06.2025, avente ad oggetto la “Convalida degli eletti”, con la quale si è proceduto alla convalida di undici consiglieri comunali eletti nella consultazione elettorale del 26 e 27 maggio 2025;
3. della Delibera del Consiglio Comunale di Irsina n. 25 del 13.06.2025, affissa all'albo pretorio in data 17.06.2025, avente ad oggetto il “Giuramento del Sindaco”;
4. della Delibera del Consiglio Comunale di Irsina n. 26 del 13.06.2025, affissa all'albo pretorio in data 17.06.2025, avente ad oggetto la “Comunicazione dei membri della Giunta comunale”;
5. della Delibera del Consiglio Comunale di Irsina n. 27 del 13.06.2025, affissa all'albo pretorio in data 17.06.2025, avente ad oggetto le “Linee Programmatiche di Governo”;
6. della Delibera del Consiglio Comunale di Irsina n. 28 del 13.06.2025, affissa all'albo pretorio in data 17.06.2025, avente ad oggetto la “Nomina della Commissione Elettorale Comunale”;
7. della Delibera del Consiglio Comunale di Irsina n. 29 del 13.06.2025, affissa all'albo pretorio in data 17.06.2025, avente ad oggetto la “Nomina della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare”;
8. di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi, a qualsiasi titolo, a quelli impugnati, anche non noto o conosciuto ai ricorrenti e di data ignota per quanto occorra, ove e se lesivo degli interessi dei ricorrenti e degli interessi legittimi della collettività.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Irsina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. PA RIno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 2/8/2025, i deducenti – nella qualità di cittadini elettori del Comune di Irsina – hanno impugnato gli atti specificati in epigrafe ed in particolare la Deliberazione del Consiglio Comunale di Irsina n. 24 del 13/6/2025, con la quale si è proceduto alla convalida dei Consiglieri Comunali eletti nella consultazione elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 e 27 maggio 2025, nonché, in via derivata, le ulteriori Deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale nella medesima seduta del 13/6/2025.
1.1. Risulta in fatto quanto segue:
- alle consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Irsina del 25 e 26 maggio 2025 è stata presentata e ammessa una sola lista, denominata "Un'altra Irsina", composta da dodici candidati, numero massimo previsto dalla legge per i Comuni; come quello di Irsina, rientranti nella fascia di popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti;
- all'esito delle elezioni, in data 26/5/2025, l'Adunanza dei Presidenti di Sezione ha proclamato eletti il Sindaco ed i consiglieri comunali, ai sensi dell'art. 71, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000;
- in data 11/6/2025, la sig.ra Antonietta C., proclamata Consigliere Comunale, ha comunicato la " rinuncia alla carica di Consigliere Comunale ";
- nella seduta del Consiglio Comunale di Irsina del 13/6/2025, convocata per la proclamazione degli eletti, con l’impugnata Delibera n. 24 del 13/6/2025, il Consiglio Comunale, nel prendere atto delle predette dimissioni e nel rilevare l’impossibilità di procedere alla surroga del Consigliere dimissionario ai fini della ricostituzione del plenum consiliare (stante l’inesistenza di ulteriori candidati non eletti nell'unica lista presentata), ha provveduto alla convalida dell'elezione del Sindaco e di undici Consiglieri Comunali, ai sensi degli artt. 55 del D.lgs. n. 267/2000.
1.2. L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi:
- con il primo motivo, è dedotto che la convocazione del Consiglio Comunale del 13/6/2025 non avrebbe contemplato, tra gli argomenti all’ordine del giorno, la surroga del Consigliere dimissionario;
- con il secondo motivo, è dedotta la nullità dell’intervenuto provvedimento di convalida degli eletti, in quanto l’impossibilità di surroga del Consigliere Comunale dimissionario avrebbe dovuto integrare un’ipotesi dissolutoria dell’organo consiliare (dovendo, quest’ultimo, essere necessariamente composto da dodici Consiglieri), nonché l’illegittimità delle ulteriori deliberazioni assunte nella medesima seduta (siccome affette dal medesimo vizio);
- con il terzo motivo, è dedotto il deficit motivazionale della Deliberazione di convalida principaliter impugnata.
2. Si è costituito in giudizio, per resistere all’accoglimento del gravame, il Comune di Irsina.
3. Alla camera di consiglio del 10/9/2025 è stata respinta la domanda cautelare proposta contestualmente al ricorso.
4. All’udienza pubblica dell’11/3/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, va disposto lo stralcio della memoria depositata in giudizio da parte ricorrente in data 9/3/2026, siccome palesemente violativa dei termini prescritti dall’art. 73, co. 1, cod. proc. amm..
6. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto; il che consente di prescindere dall’esame delle molteplici eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa del Comune resistente, una delle quali sarebbe ictu oculi fondata, tenuto conto che il ricorso non è stato notificato, come prescritto dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., ad alcuno dei soggetti controinteressati, da individuarsi nel novero dei beneficiari dei provvedimenti gravati (ed in essi specificamente indicati), primi fra tutti i Consiglieri Comunali la cui elezione è stata convalidata.
6.1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto costituisce ius receptum che i cittadini-elettori non abbiano legittimazione ed interesse all’impugnazione delle Deliberazioni del Consiglio Comunale per violazioni formali o procedimentali (quale quella denunciata con la censura in esame, attinente alla mancata inclusione del tema della surroga del Consigliere dimissionario nell’ordine del giorno della convocazione della seduta del 13/5/2025), essendo ciò consentito eccezionalmente ai soli componenti dell’organo consiliare che ritengano si sia così inverata un’effettiva compromissione delle prerogative inerenti al loro munus .
Peraltro, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno comunque prospettato alcun pregiudizio determinatosi nella loro sfera giuridica per effetto della denunciata violazione di ordine procedurale.
6.2. Il secondo motivo non è persuasivo.
Giova, anzitutto, ricostruire il pertinente quadro normativo.
L’art. 38, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 prevede che “ Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 ”.
Il successivo art. 141, comma 1, del medesimo decreto dispone al comma 1 che “ I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause;
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
(…) ”.
Dalla lettura combinata delle due disposizioni si evincono, con sufficienza chiarezza, le seguenti regulae iuris applicabili pianamente alla fattispecie per cui è causa:
- in caso di dimissioni individuali di singoli Consiglieri Comunali deve ordinariamente farsi luogo alla surroga (cfr. art. 38, comma 8, cit.);
- in caso di impossibilità di surroga, determinata da un’obiettiva circostanza (qual è senza dubbio quella, inveratasi nella specie, dell’inesistenza di altri soggetti in grado di subentrare ai dimissionari), può dirsi integrata un’ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale solo qualora, a causa di detta preclusione, l’organo consiliare si sia ridotto alla metà dei componenti (cfr. art. 141, comma 1, lett. b), n. 4, cit.); nel diverso caso in cui la riduzione sia contenuta infra dimidium (com’è in specie), ricorre invece un’occorrenza da considerarsi giuridicamente non patologica (considerato che nessuna norma prescrive che il Consiglio Comunale debba essere necessariamente costituito nel suo plenum ) e, dunque, non ostativa all’utile prosecuzione della vita consiliare, in conformità ai generali principi (informativi della materia) di rispetto del risultato elettorale e di continuità degli organi elettivi (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. III, 17/8/2020, n. 5051).
6.3. Neppure il terzo motivo coglie nel segno, in quanto la mera lettura dell’impugnata Deliberazione di convalida degli eletti è sufficiente a palesare l’esistenza di un ampio e, per quanto detto, condivisibile corredo motivazionale a supporto della decisione assunta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura fissata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Irsina, da quantificarsi nella misura onnicomprensiva di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI RI, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
PA RIno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA RIno | NI RI |
IL SEGRETARIO