Sentenza 19 settembre 2006
Massime • 1
In materia di responsabilità da circolazione veicolare, l'utente della strada (nel caso di infortunio subito da terzo) va esente da penale responsabilità solo se provi che la sua condotta fu immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica (osservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline), che della colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia), presentandosi in tal caso la condotta medesima quale semplice occasione dell'evento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/09/2006, n. 34761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34761 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE GRAZIA Benito Romano V. - Presidente - del 19/09/2006
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 1185
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 017227/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MININ AMERICO N. IL 02/04/1970;
avverso SENTENZA del 18/11/2004 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sera del 12 aprile 1999 l'autocarro condotto da OR VA, che percorreva l'autostrada A26 in direzione di Gravellona Toce, in conseguenza di un colpo di sonno del suo conducente, tamponava l'autocarro Fiat VE guidato da RI GI che finiva per arrestarsi sulla terza corsia di marcia subendo il parziale distacco del cassone che, rovesciandosi, andava ad ingombrare la corsia centrale: l'autocarro del OR si arrestava dietro la motrice dell'autocarro tamponato;
sopragginugeva l'autocarro VE IR, condotto da NI AM, e questi, avendo visto le luci di emergenza dell'autocarro del OR in funzione, ed avvedutosi quindi dell'incidente, si arrestava nella prima corsia di marcia, e non su quella di emergenza, e scendeva dal mezzo per accertarsi dell'accaduto; quindi risaliva sul proprio automezzo per chiamare telefonicamente i soccorsi, ed in quel frangente sopraggiungeva, sulla prima corsia di marcia, l'autocaravan AG condotto da LI UC che tamponava violentemente l'autocarro del NI: in conseguenza del violento impatto decedevano il LI e la sua convivente NC AN, mentre riportavano lesioni personali LI GI e LI IS anch'essi a bordo dell'autocaravan. Gli Agenti della Polizia Stradale, giunti sul posto, constatavano quanto segue: in quel tratto la visibilità era ottima, il traffico non intenso e la corsia di emergenza risultava larga tre metri;
sulla corsia di emergenza, sulla prima e sulla seconda corsia vi erano scatole di cartone di piccolo ingombro cadute dal cassone, ribaltatosi, del mezzo guidato dal RI, nonché vari detriti tra cui una ruota dell'autocarro dello stesso RI;
il OR non aveva posizionato il triangolo ma il mezzo da lui condotto aveva in funzione i fari di emergenza;
erano accesi i fari anteriori del mezzo del NI, mentre la parte posteriore del mezzo stesso risultava notevolmente danneggiata per il tamponamento subito ad opera dell'autocaravan; ad avviso dei verbalizzanti, il materiale sparso sulla sede stradale non costituiva un ingombro tale da impedire al NI di fermare il proprio automezzo sulla corsia di emergenza.
All'esito delle indagini svolte in relazione al fatto sopra descritto, erano tratti a giudizio OR VA e NI AM nei cui confronti venivano ravvisati, secondo la contestazione, i seguenti profili di colpa: il OR aveva determinato l'ingombro di due, delle tre corsie di marcia, in conseguenza del tamponamento dell'autocarro del RI avvenuto per il mancato rispetto della distanza di sicurezza ed aveva omesso di posizionare il triangolo di emergenza;
il NI aveva arrestato il proprio veicolo sulla prima corsia di marcia anziché sulla corsia di emergenza, e ciò aveva fatto per libera scelta, posto che avrebbe invece ben potuto fermarsi su detta corsia di emergenza prima o dopo la sede interessata dagli oggetti di piccolo ingombro.
Il Tribunale di Novara riteneva entrambi gli imputati colpevoli del reato loro ascritto e li condannava alla pena di anni uno di reclusione ciascuno, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, ritenendo il concorso di colpa della vittima LI UC, conducente dell'autocaravan, nella misura del 20%.
A seguito di gravame ritualmente presentato dagli imputati e dalle parti civili, la Corte d'Appello di Torino - previa qualificazione del fatto come ipotesi di cui all'art. 589 c.p., u.c. piuttosto che come concorso di più reati avvinti dal vincolo della continuazione - confermava l'affermazione di colpevolezza già pronunciata dal primo giudice nei confronti degli imputati, riduceva l'entità della pena e della sanzione amministrativa irrogate dal Tribunale, dichiarava inammissibile, per rinuncia, l'appello proposto dalle parti civili patrocinate dall'avvocato Perrazzo e confermava nel resto l'impugnata decisione.
Nel disattendere le deduzioni difensive in punto di penale responsabilità, la Corte territoriale motivava il suo convincimento richiamando espressamente le argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento dell'affermazione di colpevolezza degli imputati, ritenendole pienamente condivisibili, e precisando che il Tribunale, sulla base di un supporto probatorio convincente ed esaustivo, aveva reso una completa ed esauriente motivazione, comprendente corrette valutazioni saldamente ancorate alle risultanze processuali. La Corte di merito riteneva le argomentazioni della difesa degli imputati inidonee a scalfire l'apparato motivazionale posto dal primo giudice a sostegno del proprio convincimento. In particolare la Corte distrettuale sottolineava quanto segue: a) l'incidente era stato causato innanzi tutto dalla condotta del OR il quale, a causa di un colpo di sonno o, comunque, per il mancato rispetto della distanza di sicurezza, aveva tamponato l'autocarro del RI, provocando l'ostruzione di due corsie di marcia, quella esterna (di sorpasso) con il proprio mezzo, e quella centrale con il cassone, rovesciato, parzialmente staccatosi dall'autocarro del RI;
b) a sua volta il NI si era arrestato con il proprio automezzo, di rilevante mole, sull'unica corsia di marcia rimasta libera, cioè quella più interna (a parte quella di emergenza), ed all'altezza dei mezzi incidentati, in tal modo ostruendo anche l'ultima corsia destinata al transito veicolare;
ne' il NI poteva ignorare che, trattandosi di autostrada, ben potevano sopraggiungere veicoli a forte velocità e che altri conducenti potevano essere meno accorti di lui e non rendersi conto tempestivamente del sinistro avvenuto;
c) il NI stesso, essendosi reso conto per tempo dell'accaduto, avrebbe potuto arrestarsi prima degli altri mezzi incidentati, in modo da consentire al LI, anche all'ultimo istante, di sorpassarlo e rientrare subito sulla destra evitando così di impattare contro i mezzi incidentati che ostruivano due corsie;
d) il NI avrebbe, soprattutto, potuto transitare sulla corsia di emergenza e, passando sulle scatole ed i detriti, addirittura oltrepassare il cassone e fermarsi più avanti: tale manovra avrebbe consentito al LI di avere la corsia interna libera;
e) dalle fotografie non risultava che la corsia di emergenza fosse ostruita in mondo da non essere percorribile, ne' la presenza di scatole poteva impedire ad un mezzo quale era quello del NI di passarvi sopra, non essendo ipotizzabile che scatole di cartone potessero contenere materiale pericoloso;
f) a velocità ridottissima nulla sarebbe potuto accadere al NI il quale, anziché scendere subito dall'automezzo, avrebbe potuto meglio e più attentamente valutare la situazione rendendosi conto di poter transitare sulla corsia di emergenza, peraltro legittimamente a sua disposizione dovendo egli appunto fronteggiare una situazione di emergenza e prestare soccorso a quanti erano rimasti feriti a causa dell'incidente appena verificatosi;
g) a voler seguire la tesi della difesa del NI, secondo cui il LI avrebbe potuto transitare sulla corsia di emergenza, altrettanto avrebbe potuto fare il NI stesso così da evitare la presenza ingombrante del suo camion;
h) conclusivamente, pur essendo innegabile che il LI avrebbe ben potuto accorgersi, prestando maggiore attenzione, delle luci di emergenza del camion del OR, e quindi prevedere almeno la possibilità della presenza di mezzi incidentati sulla strada, appariva altrettanto indiscutibile che se il OR non avesse tamponato il mezzo del RI e dato l'avvio ai successivi accadimenti, mettendo il NI nella situazione di doversi fermare per prestare soccorso, e se il NI non avesse ostruito con il suo mezzo anche l'ultima corsia disponibile, il LI non sarebbe finito contro il camion del NI. Ricorre per Cassazione il NI, tramite il difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, in ordine alle valutazioni probatorie, sottolineando in particolare che la Corte territoriale sarebbe venuta meno all'onere di valutare elementi di fatto asseritamente decisivi. Si sostiene in particolare nel ricorso che:
1) al momento dell'arrivo del LI erano accese anche le luci del camion del NI, per cui il LI stesso aveva dinanzi a sè una situazione ancor più illuminata, rispetto a quella presentatasi agli occhi del NI, ed avrebbe quindi a maggior ragione avuto la concreta possibilità di arrestarsi per tempo ed evitare l'impatto: di tal che la sua condotta avrebbe interrotto il nesso causale con i precedenti comportamenti degli imputati ponendosi quale causa esclusiva dell'evento; 2) dovrebbe considerarsi logicamente comprensibile l'atteggiamento assunto dal NI di fronte allo scenario presentatosi dinanzi a lui, posto che egli non aveva alcuna possibilità di valutare il contenuto delle scatole sparse sulla sede stradale e sulle quali avrebbe dovuto passare con il proprio mezzo per procedere oltre;
3) il NI non era in grado di escludere che sulla strada vi potessero essere i corpi di persone ferite ovvero materiale pericoloso: donde la sua scelta di lasciare libera la corsia di emergenza per i soccorsi e per le forze dell'ordine, nonché per consentire ai veicoli che sopraggiungevano di poter passare: cosa che avrebbe potuto e dovuto fare il LI, se fosse stato più attento alla guida, trovandosi a condurre un mezzo certamente più agile rispetto a quello guidato dal NI e risultando quindi per lui del tutto agevole una via di fuga sulla corsia di emergenza;
4) solo in seguito si era potuto appurare che gli scatoloni sulla strada contenevano generi alimentari, onde il NI non era in grado di sapere, al suo arrivo, quale fosse il reale contenuto di quelle scatole;
5) avrebbe errato la Corte territoriale nel porre a carico del NI, quale elemento di colpa, il non aver previsto che altri automobilisti potessero essere poco accorti alla guida;
6) il pericolo era facilmente percepibile dal LI, per cui si sarebbe interrotto il nesso causale tra la condotta (remota) del NI e l'evento; 7) dal testo dell'art. 176 C.d.S. si ricaverebbe che la fermata in corsia di emergenza sarebbe possibile in situazione di emergenza, ma non certo obbligatoria quando ciò dovesse apparire impossibile o molto pericoloso.
All'odierna udienza, tenuto conto della disposizione di cui all'art. 4, lett. a) della Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria di cui alla delibera n. 2/137 del 4 luglio 2002 della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali - nonché dell'imminente prescrizione del reato (12 dicembre 2006, secondo il seguente calcolo: 12 ottobre 2006, più il periodo di 60 giorni di sospensione del decorso del termine prescrizionale in conseguenza del rinvio disposto da questa Corte all'udienza del 27 giugno 2006 per l'astensione degli avvocati dalle udienze) - è stata rigettata (come da provvedimento inserito nel verbale di udienza) l'istanza del difensore del ricorrente, avvocato Franco Giunchi, di rinviare la discussione del ricorso per l'adesione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamata dall'organo di categoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché basato su censure manifestamente infondate nonché tendenti ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. In proposito va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Sez. Un., N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì enunciato, e più volte ribadito, il principio secondo cui "la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione" (in tal senso, tra le tante, Sez. 4^, N. 87/90, imp. Bianchesi, RV. 182960).
Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sinteticamente sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'incidente stradale oggetto del processo. Con le dedotte doglianze il ricorrente, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, non fa che riproporre in questa sede - attraverso considerazioni e deduzioni svolte prevalentemente in chiave di puro merito - tutta la materia del giudizio, adeguatamente trattata dalla Corte distrettuale. Va sottolineato, in proposito, che quest'ultima, dimostrando di aver compiutamente anche vagliato le considerazioni difensive dedotte con l'atto di appello, ha esplicitamente ed espressamente richiamato i principali passaggi del percorso motivazionale seguito dal primo giudice, non mancando di indicare anche le più significative risultanze probatorie (rilievi della Polizia Stradale e circostanze oggettive acclarate dai verbalizzanti nell'immediatezza del fatto) già poste dal Tribunale a fondamento del giudizio di colpevolezza espresso.
Quanto alla posizione del LI, conducente dell'autocaravan e vittima dell'incidente, i giudici del merito ne hanno attentamente vagliato la condotta riconoscendo a suo carico un concorso di colpa nella misura del 20% per non aver prestato la dovuta attenzione alla guida: detta percentuale, avuto riguardo alla dinamica del sinistro, rispecchia una valutazione che non presenta alcuna connotazione di incongruenza o illogicità.
Nè si comprende infine per quale ragione poteva risultare pericoloso o impossibile per il NI - secondo quanto sostenuto nel ricorso - fermarsi sulla corsia di emergenza. Al contrario, la fermata su detta corsia rappresentava, all'evidenza, la soluzione più corretta, da un punto di vista tecnico e comportamentale, nonché più opportuna ed adeguata alla contingente situazione;
ed invero: a) l'art. 176 C.d.S. prevede espressamente che la corsia di emergenza deve essere impegnata solo in caso di assoluta necessità: e ciò, evidentemente, proprio perché la corsia di emergenza deve ritenersi destinata a rendere possibili i soccorsi in caso di incidente: orbene, il NI, di fronte ad un incidente appena verificatosi, si era fermato proprio per rendersi contro della situazione, prestare i primi soccorsi ed informare la Polizia;
di tal che vi erano tutti i presupposti per impegnare la corsia di emergenza (fermandosi, ovviamente, più avanti, rispetto al punto in cui la sede stradale risultava ingombrata, per lasciare spazio a Polizia e soccorritori), senza ostruire la prima corsia di marcia sulla quale avrebbero potuto transitare i veicoli che sopraggiungevano (ivi compreso l'autocaravan del LI), posto che la corsia centrale e quella di sorpasso erano ostruite dalla presenza dei mezzi del RI e del OR coinvolti nel primo tamponamento;
b) dovendo scegliere il punto in cui fermarsi, nell'alternativa tra la corsia di marcia e quella di emergenza, era più logico lasciare libera la prima e non quella di emergenza, nella consapevolezza che gli automobilisti in arrivo avrebbero trovato più agevole transitare su una ordinaria corsia di marcia senza dover effettuare una deviazione a destra per andare ad occupare una corsia che, per dettato normativo, può essere impegnata solo in presenza di situazioni eccezionali. Giova ricordare che questa Corte ha avuto modo di precisare che "in materia di responsabilità da circolazione veicolare, l'utente della strada (nel caso di infortunio subito da terzo) va esente da penale responsabilità solo quando si provi che la sua condotta fu immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica (osservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline), che della colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia) e per questo tale condotta non svolse ruolo eziologico (per rapporto di causalità psicologica) alcuno, presentandosi quale semplice occasione dell'evento" (Sez. 4^, n. 4092/89, imp. Spinelli, RV. 180844). Donde la inammissibilità anche della censura appena esaminata, sotto il duplice profilo della non deducibilità (perché concernente apprezzamenti di merito) e della manifesta infondatezza quanto al riferimento all'art. 176 C.d.S..
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2006