Articolo 22 della Legge 21 agosto 1963, n. 1197
Articolo 21Articolo 23
Versione
29 settembre 1963
Art. 22.
Per l'esercizio finanziario 1963-64 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell' articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355 , in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, sono poste a carico del Ministero del tesoro.
Di dette somme, lire 7.300.000.000 sono comprese nello stanziamento del capitolo n. 324 dello stato di revisione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio e saranno direttamente versate dal Ministero del tesoro, per conto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell' articolo 1 della legge, 29 novembre 1957, n. 1155 e dell' articolo 1, n. 3; del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411 .
Entrata in vigore il 29 settembre 1963