Articolo 22 della Legge 29 dicembre 1990, n. 408
Articolo 21
Versione
1 gennaio 1991
Art. 22. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La presente legge, munita dal sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Entrata in vigore il 1 gennaio 1991
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