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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/07/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1724/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cassino, sezione civile, in persona del giudice unico dott.ssa Sara Lanzetta, ha pronunciato la seguente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al r.g.n. 1724 -2020
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Laura Tocco elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Formia (LT) alla via F. Lavagna 169.
ATTORE contro
nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2
nata ad [...] l' 11.3.1977 (c.f. ),
[...] C.F._3 Controparte_3 nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Mattia Aprea C.F._4 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Formia alla via XX settembre n.10.
CONVENUTI
pagina 1 di 12
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio , e Parte_1 CP_1 Controparte_2 chiedendo al Tribunale: - “Accertata/dichiarata la simulazione del contratto di Controparte_3 compravendita Rep. n. 9140 Racc. n. 4536 del 18.05.2011 per Notaio con il quale il Per_1
ha venduto l'immobile censito nel Catasto fabbricati del Comune di Minturno al Parte_1 foglio di mappa 10, particella 23 subalterno 8, Via Luigi Cadorna, P T-1° -1/S, Cat. A/7, cl 4^, vani
11,5 dichiarare la nullità/inefficacia/illiceità della detta compravendita, accertando/dichiarando che tra le parti è stato costituito un contratto di mantenimento con contestuale costituzione del diritto di abitazione in capo all'attore, e conseguentemente accertare/dichiarare la risoluzione del contratto di mantenimento per grave inadempimento agli obblighi assunti dalla con restituzione CP_1 della proprietà dell'immobile de quo in capo al . Ove non ritenuta accoglibile la Parte_1 superiore domanda: - Accertare/dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita Rep. n. 9140
Racc. n. 4536 del 18.05.2011 per Notaio con il quale il ha venduto Per_1 Parte_1
l'immobile censito nel Catasto fabbricati del Comune di Minturno al foglio di mappa 10, particella 23 subalterno 8, Via Luigi Cadorna, P T-1° -1/S, Cat. A/7, cl 4^, vani 11,5, per nullità/annullamento/illiceità del contratto de quo e/o grave inadempimento della in CP_1 relazione all'omessa effettiva corresponsione del prezzo e per inadempienza all'obbligo di provvedere all'assistenza morale e materiale dell'attore fornendogli vitto, alloggio e cure mediche. Il tutto senza alcuna restituzione del corrispettivo in denaro per l'effettuata vendita non avendolo la CP_1 materialmente corrisposto all'attore, o in subordine disponendo la restituzione in capo alla CP_1
della sola somma accertata come effettivamente e personalmente ottenuta dall'attore in seguito
[...] alla vendita dell'immobile. . Ove non ritenute accoglibili le superiori domande ed in ogni caso - accertare/dichiarare l'illegittimità/illiceità delle condotte tenute dai sig.ri , CP_1 CP_2
e volte ad impedire/turbare l'esercizio del diritto di abitazione dell'attore
[...] Controparte_3 di cui questi è unico titolare sull'immobile censito nel Catasto fabbricati del Comune di Minturno al foglio di mappa 10, particella 23 subalterno 8, Via Luigi Cadorna, P T-1° -1/S, Cat. A/7, cl 4^, vani
11,5, condannando i convenuti a lasciare libero l'immobile di persone e /o cose e comunque a cessare ogni attività lesiva del diritto di abitazione dell'attore ed adottare tutti i provvedimenti idonei al detto esercizio. - Condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. Parte_1
nella misura che sarà accertata in corso di causa, o in quella che sarà ritenuta di Giustizia
[...]
pagina 2 di 12 dal Giudice adito, per tutte le causali dedotte in premessa, qui da intendersi riportate e trascritte, eventualmente da compensarsi con l'eventuale disposta restituzione del prezzo nei soli confronti della
. - Con vittoria di spese e compensi.” CP_1
Si sono costituiti in giudizio e contestando le CP_1 Controparte_2 Controparte_3 avverse deduzioni in quanto infondate in fatto ed in diritto hanno concluso chiedendo: “Rigettare, per tutti i motivi innanzi dedotti, ogni avversa richiesta, accertando e dichiarando che tra le parti è intervenuto un effettivo e valido contratto di compravendita con adempimento da parte della CP_1 sia del pagamento del prezzo che dell'obbligo di assistenza, nonché accertando l'assenza di qualsiasi turbativa da parte dei convenuti tutti al godimento del diritto di abitazione del . In via Parte_1 subordinata nella denegata e malaugurata ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere l'avversa richiesta di risoluzione del contratto (mantenimento o vendita) si chiede la restituzione dell'intero prezzo corrisposto dalla con il rigetto di ogni pretesa risarcitoria tenuto conto della condotta CP_1 del generante un clima di inevitabile conflittualità all'interno della coppia e quindi Parte_1 dell'intero nucleo familiare.”
Concessi i termini 183 c.p.c., rigettata l'istanza cautelare proposta in corso di causa da parte attrice, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, avendo la controversia natura documentale, ed essendo decidibile sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti.
La domanda è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
Nel caso di specie l'attore ha agito al fine di sentir dichiarare la simulazione del contratto di compravendita del 18.05.2011 (Rep. N. 9140 – Racc. n. 4536), a rogito del AR , avente ad Per_1 oggetto il trasferimento, a favore di della proprietà dell'immobile sito nel Comune di CP_1
Minturno, alla frazione “Santa Maria Infante” località “Palaia” Via Luigi Cadorna n. 147, censito al
Catasto fabbricati del Comune di Minturno al foglio di mappa 10, part. 23 subalterno 8, accertare la costituzione di un contratto di mantenimento con costituzione del diritto di abitazione e conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per l'omessa corresponsione del prezzo pattuito e per l'inadempimento dell'obbligo di provvedere all'assistenza morale e materiale dell'attore.
Va osservato che in merito alla simulazione dell'atto di compravenda, l'art 1414 cc che disciplina gli effetti della simulazione tra le parti, prevede che, ove le parti abbiano voluto concludere un contratto diverso da quello apparente (simulazione relativa), ha effetto tra le stesse il contratto dissimulato, purchè ne sussistano i requisiti di forma e di sostanza.
pagina 3 di 12 Mediante il negozio simulato le parti mirano a creare un'apparenza giuridica mentre è con il negozio dissimulato che individuano la reale portata giuridica della loro volontà.
Nel caso di specie l'attore ha prospettato che, avendo le parti contratto di compravendita la parti stabilito le seguenti controprestazioni: “con il presente atto vende e trasferisce a Parte_1
la proprietà dell'immobile….riservandosi il diritto di abitazione vita natural CP_1 durante….ad un prezzo stabilito nella complessiva somma di euro 150.000,00…con obbligo a carico della parte acquirente di provvedere, in caso di necessità e/o bisogno, all'assistenza morale e materiale della parte venditrice, fornendole vitto, alloggio e cure mediche…”, di conseguenza, ha dedotto che il trasferimento del bene immobile sarebbe pertanto subordinato all'assistenza materiale e morale in suo favore da parte di , con la conseguenza che la reale volontà delle parti era CP_1 quella costituire un contratto di assistenza con contestuale riserva del diritto di abitazione, sicchè il mancato adempimento degli obblighi assistenziali da parte della avrebbe determinato la CP_1 risoluzione del contratto di mantenimento.
Il rilievo è infondato.
Deve ritenersi senza dubbio sussistente, considerato il tenore letterale dell'atto di trasferimento, la riserva del diritto di abitazione in favore del sull'immobile trasferito alla in forza Parte_1 CP_1 dell'atto pubblico del 18.05.2011 (Rep. N. 9140 – Racc. n. 4536), a rogito del AR;
tuttavia Per_1 dal tenore letterale dell'atto non si evince che i contraenti abbiano inteso subordinare l'efficacia della compravendita, e dunque il trasferimento in capo a della proprietà dell'immobile, CP_1 all'adempimento da parte della stessa dei doveri di assistenza in favore del . Parte_1
Non vi sono altre clausole contrattuali dalle quali emergono elementi certi ed inequivocabili di valutazione che consentono di ritenere che l'obbligazione in discorso, per espressa volontà dei contraenti, sia stata collegata con vincolo di corrispettività alle obbligazioni tipiche del contratto di compravendita, ed, in particolare, che la prestazione di cura e di assistenza del venditore sia stata considerata come componente del corrispettivo dovuto dalla per l'acquisto della nuda CP_1 proprietà, deve pertanto ritenersi che trattandosi di un obbligo morale la previsione di un dovere di assistenza non integra una condizione risolutiva attivabile in caso di inadempimento.
Inoltre va evidenziato che l'inserimento dell'obbligo di assistenza nell'ambio del vincolo sinallagmatico è esclusa dalla previsione contrattuale di un corrispettivo pattuito per il trasferimento dell'immobile, convenuto dalle parti in complessivi euro 150.000,00.
Parte attrice ha eccepito che nella volontà delle parti l'atto di compravendita in realtà simulava un vitalizio assistenziale in relazione al quale ha chiesto dichiararsi la risoluzione per inadempimento degli obblighi di assistenza da parte della convenuta. pagina 4 di 12 La domanda di simulazione è infondata e non può essere accolta per le ragioni che seguono.
È opportuno premettere che il vitalizio assistenziale è un contratto atipico che discende dall'istituto giuridico della rendita vitalizia, disciplinata dall'art 1872 c.c.
Nel contratto di vitalizio assistenziale il vitaliziante si obbliga ed eseguire una prestazione di dare o di fare nei confronti del vitaliziato a fronte della cessione di una bene mobile, immobile o capitale.
La prestazione a carico del vitaliziante è per lo più morale e spirituale;
ed invero il vitaliziato si obbliga a cedere una bene mobile, un immobile o un capitale in favore del vitaliziato in cambio dell'assistenza che gli sarà prestata dal vitaliziante.
Con il vitalizio assistenziale la prestazione che si impone a carico del vitaliziante è prevalentemente quella di offrire assistenza morale al vitaliziato e, solo in via residuale, un'assistenza di tipo materiale, quale la fornitura di ciò che è necessario per vivere, alimenti, vestiti pulizia, cure mediche.
Quanto ai rimedi esperibili in caso di inadempimento degli obblighi assunti dal vitaliziante, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel qualificare il vitalizio come contratto atipico, distinto della rendita vitalizia, con conseguente inapplicabilità delle norme della rendita vitalizia che siano incompatibili con le peculiarità del contratto in questione.
In particolare la giurisprudenza ha ritenuto non applicabile al vitalizio assistenziale l'art. 1878 cod. civ., norma che esclude l'applicabilità del rimedio della risoluzione al contratto tipico di rendita vitalizia, in quanto tale ultimo strumento negoziale esprime una "ratio" non riferibile al negozio atipico di assistenza, poiché l'inadempimento, anche per un breve periodo, delle prestazioni assistenziali infungibili dedotte in contratto, priverebbe il vitaliziato dei mezzi di sussistenza o dell'assistenza che non potrebbe altrimenti procurarsi;
di talchè sarebbe applicabile al vitalizio assistenziale anche la disciplina generale della risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 cod. civ.
Ed invero sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che: “Il contratto con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo (del trasferimento di un bene o) della cessione di un capitale, a fornire all'altra prestazioni alimentari o assistenziali per tutta la durata della vita
(cosiddetto vitalizio improprio, o alimentare o di assistenza) va qualificato come negozio atipico, che
è solo altamente affine a quello di rendita vitalizia disciplinato dal codice civile, presentando uno schema causale autonomo rispetto a quest'ultimo contratto, in quanto, con esso, un soggetto incapace di provvedere da sè ai propri bisogni essenziali ed esigenze di vita, ottiene in cambio della cessione di un bene o di un capitale, non la semplice dazione periodica di denaro o di cose fungibili, bensì il diretto soddisfacimento, mediante l'attività personale della controparte, di esigenze di varia natura, concernenti vitto , alloggio, pulizia, cure mediche e simili. Ne consegue che all'indicato contratto non pagina 5 di 12 sono applicabili le norme della rendita vitalizia che siano incompatibili con le suddette peculiarità, ne' è applicabile, in particolare, l'art. 1878 cod. civ., il quale - negando ingresso al generale rimedio risolutorio in caso di mancato pagamento di rate o di rendite scadute - esprime una "ratio" non riferibile al negozio atipico di assistenza, nel quale la mancata esecuzione, anche per un breve periodo, delle prestazioni infungibili dedotte in contratto priva il beneficiario di mezzi di sussistenza o dell'assistenza che non potrebbe altrimenti procurarsi, rendendo, così applicabile la disciplina generale della risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 cod. civ. (cfr Cass. sez. 1, Sentenza n. 8825 del 09/10/1996).
Quanto al riparto dell'onere della prova si rileva che la Corte di Cassazione sez. 2 – con l'Ordinanza n. 20150 del 22/06/2022 ha affermato che: “In tema di contratto atipico di vitalizio alimentare, ove il beneficiario delle prestazioni assistenziali agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale nei confronti del vitaliziante, il primo deve provare esclusivamente la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il secondo è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
qualora, invece, l'azione di risoluzione sia proposta da un terzo, grava su quest'ultimo l'onere di specifica allegazione dei fatti sui quali si fonda l'asserito inadempimento imputabile al vitaliziante e della prova della sussistenza dei relativi fatti costitutivi.”
Tanto premesso nel caso di specie parte attrice ha dedotto che il contratto di compravendita dissimulerebbe in realtà un vitalizio atipico assistenziale, allegando che gli indici della simulazione relativa sarebbero ravvisabili: nella esiguità del prezzo pattuito rispetto al valore complessivo dell'immobile e nella circostanza che l'importo di euro 150.000 non fu mai incassato dal Parte_1 in quanto, l'importo di euro 50.000,00, contrariamente a quanto riportato nell'atto di compravendita non sarebbe mai stato corrisposto in precedenza;
mentre l'importo di euro 100.000,00, corrisposto a mezzo assegno , sarebbe stato per buona parte riversato dapprima sul conto corrente CP_4
Banca Intesa San Paolo n. 2059, creato ad hoc in occasione della vendita, e poi su un conto corrente
Banca Intesa San Paolo cointestato all'attore e alla;
l'attore ha infine dedotto che le somme CP_1 presenti sul conto sarebbero state utilizzate per pagare, unitamente ad un assegno postale di euro
7.200,00 i rid mensili delle rate di finanziamento acceso per acquistare in data 26.3.2021 alla CP_1
l'autovettura Ford Fiesta per estinguere il mutuo sottoscritto per la ristrutturazione
[...] dell'immobile e per far fronte alle spese comuni.
Ciò posto, deve ritenersi che gli elementi allegati da parte attrice non sono idonei a comprovare che la compravendita posta in essere dissimuli l'esistenza di un contratto di vitalizio assistenziale atipico, in relazione al quale ne viene dedotto l'inadempimento. pagina 6 di 12 Sul punto si rileva che la dedotta sproporzione tra il valore dell'immobile e il prezzo indicato nel contratto non è supportata da alcun elemento di riscontro, non avendo parte attrice allegato neppure una perizia estimativa o elementi dai quali desumere l'esistenza ictu oculi di una palese sproporzione, considerata anche la previsione contrattuale di un diritto reale di godimento (diritto di abitazione) gravante sull'immobile; né del resto tale allegazione poteva essere colmata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio dal momento che si sarebbe rivelata del tutto esplorativa.
Quanto alla circostanza che il prezzo di euro 50.000,00 che le parti hanno dichiarato al momento del rogito notarile essere stato in precedenza corrisposto, non sarebbe mai stato pagato, si rileva che trattasi di circostanza del tutto priva di riscontro probatorio.
Ed invero si osserva che nel caso di specie nel rogito notarile è previsto espressamente che il prezzo della compravendita è convenuto in euro 150.000 e viene corrisposto come segue: euro 50.000 sono stati corrisposti mediante forme legittime e regolari di pagamento;
100.000 euro vengono corrisposti alla sottoscrizione del presente atto mediante assegno postale;
ed ancora nel rogito è riportato: “la parte venditrice nel prendere atto della parte del prezzo già pagata prima di questo atto e nel ritirare il suddetto assegno, salvo buon fine, rilascia in favore della parte acquirente ampia finale e liberatoria quietanza dell'intero prezzo della presente compravendita”.
Tale dichiarazione ha natura di confessione stragiudiziale resa alla parte ed ha pertanto la stessa efficacia probatoria di cui all'art 2733 c.c., con la conseguenza che la stessa è revocabile solo se la parte prova che fu determinata da errore di fatto o da violenza.
Ed invero sul punto la Corte di Cassazione in una fattispecie analoga con l'Ordinanza n. 20520 del 29/09/2020 che: “L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione;
quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta.”.
Nel caso di specie parte attrice non ha fornito alcuna prova contraria, rispetto alle dichiarazioni contenute nel rogito notarile, né del resto poteva ritenersi ammissibile la prova orale articolata e l'istanza di acquisizione delle registrazioni ambientali, dal momento che l'efficacia probatoria delle dichiarazioni confessorie è superabile solo provando l'errore di fatto o la violenza, in relazione alla quale alcuna allegazione è stata fornita dalla parte.
pagina 7 di 12 Non vi è prova che il restante importo di euro 100.000 fu corrisposto in maniera simulata considerato che nel rogito notarile è espressamente indicato che l'importo di euro 100.000 viene corrisposto contestualmente alla stipula del presente rogito mediante assegno postale;
né vi è prova che l'assegno non fu mai incassato dall'acquirente; al contrario lo stesso attore ha dedotto che l'assegno fu versato su un conto a lui intestato, mentre priva di rilevanza è la circostanza che successivamente abbia depositato “per buona parte”, le somme su un conto cointestato ad entrambe le parti, e che abbia utilizzato spontaneamente gli importi presenti sul conto cointestato per estinguere finanziamenti da lui contratti in precedenza per la ristrutturazione dell'immobile o che abbia utilizzato parte di quelle somme per pagare i rid mensili delle rate di finanziamento acceso il 26.3.2012 per acquistare l'autovettura Ford Fiesta tg EM414GE intestata alla , considerato che parte attrice non ha CP_1 specificamente indicato quali somme sono transitate al conto cointestato e in quale arco temporale, inoltre deve ritenersi che l'utilizzo spontaneo di parte delle somme ricavate dalla vendita da parte del per estinguere finanziamenti da lui contratti e per acquistare un'autovettura intestata alla Parte_1
, non evidenzia di per sé la natura simulata del prezzo della compravendita, considerato che CP_1 in mancanza della prova di una volontà preordinata in tal senso, i pagamenti devono ritenersi spontanei e privi di collegamento con il trasferimento della proprietà dell'immobile alla . CP_1
Deve essere oltretutto rilevato che alcun elemento utile può trarsi della documentazione depositata unitamente alla seconda memoria ex art 183 c.p.c. non essendo consentito introdurre con la seconda memoria ex art 183 c.p.c. appendici assertive, volte a colmare le lacune degli scritti difensivi precedenti, , con conseguente lesione del diritto di difesa.
Ed invero la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che deve essere esclusa ogni attività di tipo assertivo in relazione alla seconda memoria ex art 183 c.p.c., poiché le attività assertive della parte devono trovare la loro sede nella memoria ex art. 183, VI, c.p.c. n.1 e, quanto alla seconda memoria, solo se siano necessarie a confutare in forma di replica le deduzioni di controparte o come risposta processuale alle medesime, restando altrimenti la suddetta memoria riservata alla richiesta di prova, sui fatti puntualmente dedotti o ulteriormente precisati nei precedenti scritti difensivi ( v. Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 maggio 2013 n.12119).
Deve essere oltretutto rilevato che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati negli atti di parte e nei termini di legge, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto
(inammissibile) di demandare al giudice l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, e di individuare tra le stesse produzioni gli pagina 8 di 12 elementi utili a supportare la domanda attorea priva di specificità, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo.
Sul punto si rileva che la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che: “In tema di valutazione delle prove, il divieto per il giudice di trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti non allegati dalle parti riguarda soltanto i fatti principali, e cioè i fatti posti dalle parti (e che devono essere dedotti necessariamente da queste ultime) a sostegno delle loro domande e delle loro eccezioni, e non riguarda, invece, i fatti secondari, rilevanti nel processo soltanto quali elementi di conoscenza, dai quali risalire logicamente all'accertamento dei fatti principali, poiché tale divieto è finalizzato ad evitare che il giudice, analizzando il materiale probatorio, supplisca alle carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere di indicare precisamente i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni”. (cfr Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 1997 del 23/01/2023).
Per tali ragioni la domanda di simulazione e risoluzione dell'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto di causa non può essere accolta.
Deve essere altresì rigettata la domanda di risoluzione del contratto di compravendita per mancato pagamento di parte del prezzo convenuto pari ad euro 50.000,00 dal momento che parte attrice non ha fornito prova idonea a superare il valore confessorio delle dichiarazioni contenute nel contratto di compravendita, relativamente al versamento del predetto importo da parte dell'acquirente, per tutte le ragioni sopra esposte.
Merita invece di essere accolta la domanda avente ad oggetto l'accertamento della illegittimità/illiceità delle condotte tenute dai sig.ri e CP_1 Controparte_2 CP_3 volte ad impedire l'esercizio del diritto di abitazione di cui è titolare
[...] Parte_1 sull'immobile sito in Minturno al f. 10 particella 23 sub 8.
Sul punto si rileva che è circostanza incontestata, oltre che documentalmente provata che il nell'atto di compravendita dell'immobile alla si sia riservato il diritto di Parte_1 CP_1 abitazione vita natural durante sull'immobile trasferendo alla la nuda proprietà- CP_1
Il diritto di abitazione, regolato dall'art 1022 c.c. è un diritto reale limitato che conferisce al titolare la facoltà di abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.
È stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che: “In tema di diritto di abitazione, il limite sancito dall'art. 1022 cod. civ. riguardo ai bisogni del titolare e della sua famiglia non deve essere inteso in senso quantitativo, che imporrebbe l'ardua determinazione della parte di casa necessaria a soddisfare tali bisogni, ma solo come divieto di utilizzo della casa in altro modo che per l'abitazione diretta dell'"habitator" e dei suoi familiari.” (Cass. sez. 2, Sentenza n. 14687 del 27/06/2014).
pagina 9 di 12 Nel caso di specie deve ritenersi che la riserva del diritto di abitazione in favore di CP_5
contenuta nell'atto di compravendita stipulato con , attribuisce al
[...] CP_1 Parte_1 il diritto di abitazione sull'immobile sito in Minturno al f. 10 particella 23 sub 8, con esclusione dell'utilizzo sia da parte del nudo proprietario sia degli altri due convenuti Controparte_6
i quali non avendo un titolo all'utilizzo dell'immobile, essendo incontestato che gli stessi
[...] abitano nella causa in Minturno per mera concessione e tolleranza del , unico legittimato Parte_1 ad esercitare il diritto di abitazione, devono essere condannati al rilascio immediato dell'immobile.
Priva di rilevanza giuridica e la circostanza in base alla quale il diritto di abitazione potrebbe essere esercitato dal su una porzione indipendente dell'immobile, dal momento che la riserva Parte_1 del diritto di abitazione ha avuto ad oggetto l'intero immobile.
Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice in quanto del tutto carente degli elementi costitutivi relativi all'an e al quantum. Ed invero parte attrice non ha allegato e provato l'esistenza del danno patito per non aver potuto esercitare il suo diritto di abitazione;
né del resto il danno può ritenersi presunto un re ipsa, nel mancato utilizzo dell'immobile a cagione di una occupazione sine titulo, considerato che nel caso di specie il diritto leso non è il diritto reale di proprietà, bensì un diritto reale minore, rappresentato dal diritto di abitazione che di per sé non consente un uso remunerativo della res, potendo il titolare limitarsi ad abitare l'immobile; pertanto alcun danno da mancato guadagno, in termini indennitari, può riconoscersi in favore del
, potendo al più configurarsi esclusivamente un danno emergente relativamente alle spese Parte_1 sostenute per reperire una abitazione alternativa, la cui allegazione e prova è tuttavia mancata nel caso di specie. Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno per decremento patrimoniale pari al valore del mutuo accesso per effettuare i lavori di ristrutturazione all'interno dell'immobile da cui sarebbe conseguito un incremento, anche senza causa, del valore patrimoniale ottenuto dalla per effetto dei lavori di ristrutturazione, considerato che i lavori edilizi di CP_1 ristrutturazione furono finanziati ed effettuati per volontà del anteriormente all'atto di Parte_1 compravendita, pertanto il loro valore deve ritenersi assorbito nel corrispettivo pattuito dalle parti per la compravendita.
Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi di assistenza considerato che la domanda è del tutto sfornita di allegazione e prova dell'an e del quantum della pretesa risarcitoria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile complessità bassa) stante la bassa complessità delle questioni trattate e la limitata attività istruttoria svolta, con compensazione di due terzi delle spese di pagina 10 di 12 giudizio tra le parti stante il rigetto del ricorso cautelare in corso di causa proposto da parte attrice e delle domande principali proposte dal (simulazione del contratto di compravendita e Parte_1 risoluzione del contratto di mantenimento per inadempimento, risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento dei doveri di assistenza e per l'omessa corresponsione del prezzo), nonchè delle domande di risarcimento del danno.
Pertanto in definitiva deve essere accertato e dichiarato il diritto esclusivo di abitazione di Parte_1
sull'immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Minturno al F. di mappa 10 part. 23
[...] sub. 8 via Luigi Cadorna, di proprietà di in forza della riserva convenuta nell'atto CP_1 notarile di compravendita re. 9140 racc 4536 del 18.5.2011, e per l'effetto in conseguenza dell'accoglimento della domanda proposta da deve essere ordinato a Parte_1 CP_1
, e il rilascio dell'immobile entro trenta giorni dalla
[...] Controparte_2 Controparte_3 pubblicazione della presente sentenza libero da persone e cose, in favore di . I Parte_1 convenuti devono essere altresì condannati al pagamento in solido di un terzo delle spese processuali in favore di , mentre deve essere disposta la compensazione per i restanti due terzi Parte_1 delle spese processuali.
P.Q.M.
Il tribunale di Cassino, sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Rigetta la domanda di accertamento e declaratoria di simulazione del contratto di compravendita rep. 9140 racc. 4536 del 18.5.2011 per Notaio avente ad oggetto Per_1
l'immobile censito in catasto fabbricati del Comune di Minturno al f. 10 part. 23 sub. 8 via
Luigi Cadorna 147, per le causali di cui in motivazione.
2. Rigetta la domanda di risoluzione per inadempimento contratto di compravendita rep. 9140 racc. 4536 del 18.5.2011 per Notaio avente ad oggetto l'immobile censito in catasto Per_1 fabbricati del Comune di Minturno al f. 10 part. 23 sub. 8 via Luigi Cadorna 147, per le causali di cui in motivazione.
3. Rigetta tutte le domande di risarcimento del danno proposte da per le Parte_1 causali di cui in motivazione.
4. Accertata e dichiarata il diritto esclusivo di abitazione di sull'immobile Parte_1 censito al catasto fabbricati del Comune di Minturno al F. di mappa 10 part. 23 sub. 8 via Luigi
Cadorna 147, di proprietà di , in forza della riserva convenuta nell'atto notarile di CP_1
pagina 11 di 12 compravendita re. 9140 racc 4536 del 18.5.2011 a rogito del Notaio , e per l'effetto in Per_1 conseguenza dell'accoglimento della domanda di rilascio dell'immobile proposta da ordina a , e il rilascio Parte_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 dell'immobile, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, libero da persone e cose, in favore di . Parte_1
5. Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di che, al netto della compensazione di due terzi, liquida in euro Parte_1
172,66 per spese ed euro 1270,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge.
6. Dichiara compensati i restanti due terzi delle spese processuali.
Cassino 15.7.2025
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cassino, sezione civile, in persona del giudice unico dott.ssa Sara Lanzetta, ha pronunciato la seguente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al r.g.n. 1724 -2020
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Laura Tocco elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Formia (LT) alla via F. Lavagna 169.
ATTORE contro
nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2
nata ad [...] l' 11.3.1977 (c.f. ),
[...] C.F._3 Controparte_3 nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Mattia Aprea C.F._4 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Formia alla via XX settembre n.10.
CONVENUTI
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio , e Parte_1 CP_1 Controparte_2 chiedendo al Tribunale: - “Accertata/dichiarata la simulazione del contratto di Controparte_3 compravendita Rep. n. 9140 Racc. n. 4536 del 18.05.2011 per Notaio con il quale il Per_1
ha venduto l'immobile censito nel Catasto fabbricati del Comune di Minturno al Parte_1 foglio di mappa 10, particella 23 subalterno 8, Via Luigi Cadorna, P T-1° -1/S, Cat. A/7, cl 4^, vani
11,5 dichiarare la nullità/inefficacia/illiceità della detta compravendita, accertando/dichiarando che tra le parti è stato costituito un contratto di mantenimento con contestuale costituzione del diritto di abitazione in capo all'attore, e conseguentemente accertare/dichiarare la risoluzione del contratto di mantenimento per grave inadempimento agli obblighi assunti dalla con restituzione CP_1 della proprietà dell'immobile de quo in capo al . Ove non ritenuta accoglibile la Parte_1 superiore domanda: - Accertare/dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita Rep. n. 9140
Racc. n. 4536 del 18.05.2011 per Notaio con il quale il ha venduto Per_1 Parte_1
l'immobile censito nel Catasto fabbricati del Comune di Minturno al foglio di mappa 10, particella 23 subalterno 8, Via Luigi Cadorna, P T-1° -1/S, Cat. A/7, cl 4^, vani 11,5, per nullità/annullamento/illiceità del contratto de quo e/o grave inadempimento della in CP_1 relazione all'omessa effettiva corresponsione del prezzo e per inadempienza all'obbligo di provvedere all'assistenza morale e materiale dell'attore fornendogli vitto, alloggio e cure mediche. Il tutto senza alcuna restituzione del corrispettivo in denaro per l'effettuata vendita non avendolo la CP_1 materialmente corrisposto all'attore, o in subordine disponendo la restituzione in capo alla CP_1
della sola somma accertata come effettivamente e personalmente ottenuta dall'attore in seguito
[...] alla vendita dell'immobile. . Ove non ritenute accoglibili le superiori domande ed in ogni caso - accertare/dichiarare l'illegittimità/illiceità delle condotte tenute dai sig.ri , CP_1 CP_2
e volte ad impedire/turbare l'esercizio del diritto di abitazione dell'attore
[...] Controparte_3 di cui questi è unico titolare sull'immobile censito nel Catasto fabbricati del Comune di Minturno al foglio di mappa 10, particella 23 subalterno 8, Via Luigi Cadorna, P T-1° -1/S, Cat. A/7, cl 4^, vani
11,5, condannando i convenuti a lasciare libero l'immobile di persone e /o cose e comunque a cessare ogni attività lesiva del diritto di abitazione dell'attore ed adottare tutti i provvedimenti idonei al detto esercizio. - Condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. Parte_1
nella misura che sarà accertata in corso di causa, o in quella che sarà ritenuta di Giustizia
[...]
pagina 2 di 12 dal Giudice adito, per tutte le causali dedotte in premessa, qui da intendersi riportate e trascritte, eventualmente da compensarsi con l'eventuale disposta restituzione del prezzo nei soli confronti della
. - Con vittoria di spese e compensi.” CP_1
Si sono costituiti in giudizio e contestando le CP_1 Controparte_2 Controparte_3 avverse deduzioni in quanto infondate in fatto ed in diritto hanno concluso chiedendo: “Rigettare, per tutti i motivi innanzi dedotti, ogni avversa richiesta, accertando e dichiarando che tra le parti è intervenuto un effettivo e valido contratto di compravendita con adempimento da parte della CP_1 sia del pagamento del prezzo che dell'obbligo di assistenza, nonché accertando l'assenza di qualsiasi turbativa da parte dei convenuti tutti al godimento del diritto di abitazione del . In via Parte_1 subordinata nella denegata e malaugurata ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere l'avversa richiesta di risoluzione del contratto (mantenimento o vendita) si chiede la restituzione dell'intero prezzo corrisposto dalla con il rigetto di ogni pretesa risarcitoria tenuto conto della condotta CP_1 del generante un clima di inevitabile conflittualità all'interno della coppia e quindi Parte_1 dell'intero nucleo familiare.”
Concessi i termini 183 c.p.c., rigettata l'istanza cautelare proposta in corso di causa da parte attrice, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, avendo la controversia natura documentale, ed essendo decidibile sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti.
La domanda è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
Nel caso di specie l'attore ha agito al fine di sentir dichiarare la simulazione del contratto di compravendita del 18.05.2011 (Rep. N. 9140 – Racc. n. 4536), a rogito del AR , avente ad Per_1 oggetto il trasferimento, a favore di della proprietà dell'immobile sito nel Comune di CP_1
Minturno, alla frazione “Santa Maria Infante” località “Palaia” Via Luigi Cadorna n. 147, censito al
Catasto fabbricati del Comune di Minturno al foglio di mappa 10, part. 23 subalterno 8, accertare la costituzione di un contratto di mantenimento con costituzione del diritto di abitazione e conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per l'omessa corresponsione del prezzo pattuito e per l'inadempimento dell'obbligo di provvedere all'assistenza morale e materiale dell'attore.
Va osservato che in merito alla simulazione dell'atto di compravenda, l'art 1414 cc che disciplina gli effetti della simulazione tra le parti, prevede che, ove le parti abbiano voluto concludere un contratto diverso da quello apparente (simulazione relativa), ha effetto tra le stesse il contratto dissimulato, purchè ne sussistano i requisiti di forma e di sostanza.
pagina 3 di 12 Mediante il negozio simulato le parti mirano a creare un'apparenza giuridica mentre è con il negozio dissimulato che individuano la reale portata giuridica della loro volontà.
Nel caso di specie l'attore ha prospettato che, avendo le parti contratto di compravendita la parti stabilito le seguenti controprestazioni: “con il presente atto vende e trasferisce a Parte_1
la proprietà dell'immobile….riservandosi il diritto di abitazione vita natural CP_1 durante….ad un prezzo stabilito nella complessiva somma di euro 150.000,00…con obbligo a carico della parte acquirente di provvedere, in caso di necessità e/o bisogno, all'assistenza morale e materiale della parte venditrice, fornendole vitto, alloggio e cure mediche…”, di conseguenza, ha dedotto che il trasferimento del bene immobile sarebbe pertanto subordinato all'assistenza materiale e morale in suo favore da parte di , con la conseguenza che la reale volontà delle parti era CP_1 quella costituire un contratto di assistenza con contestuale riserva del diritto di abitazione, sicchè il mancato adempimento degli obblighi assistenziali da parte della avrebbe determinato la CP_1 risoluzione del contratto di mantenimento.
Il rilievo è infondato.
Deve ritenersi senza dubbio sussistente, considerato il tenore letterale dell'atto di trasferimento, la riserva del diritto di abitazione in favore del sull'immobile trasferito alla in forza Parte_1 CP_1 dell'atto pubblico del 18.05.2011 (Rep. N. 9140 – Racc. n. 4536), a rogito del AR;
tuttavia Per_1 dal tenore letterale dell'atto non si evince che i contraenti abbiano inteso subordinare l'efficacia della compravendita, e dunque il trasferimento in capo a della proprietà dell'immobile, CP_1 all'adempimento da parte della stessa dei doveri di assistenza in favore del . Parte_1
Non vi sono altre clausole contrattuali dalle quali emergono elementi certi ed inequivocabili di valutazione che consentono di ritenere che l'obbligazione in discorso, per espressa volontà dei contraenti, sia stata collegata con vincolo di corrispettività alle obbligazioni tipiche del contratto di compravendita, ed, in particolare, che la prestazione di cura e di assistenza del venditore sia stata considerata come componente del corrispettivo dovuto dalla per l'acquisto della nuda CP_1 proprietà, deve pertanto ritenersi che trattandosi di un obbligo morale la previsione di un dovere di assistenza non integra una condizione risolutiva attivabile in caso di inadempimento.
Inoltre va evidenziato che l'inserimento dell'obbligo di assistenza nell'ambio del vincolo sinallagmatico è esclusa dalla previsione contrattuale di un corrispettivo pattuito per il trasferimento dell'immobile, convenuto dalle parti in complessivi euro 150.000,00.
Parte attrice ha eccepito che nella volontà delle parti l'atto di compravendita in realtà simulava un vitalizio assistenziale in relazione al quale ha chiesto dichiararsi la risoluzione per inadempimento degli obblighi di assistenza da parte della convenuta. pagina 4 di 12 La domanda di simulazione è infondata e non può essere accolta per le ragioni che seguono.
È opportuno premettere che il vitalizio assistenziale è un contratto atipico che discende dall'istituto giuridico della rendita vitalizia, disciplinata dall'art 1872 c.c.
Nel contratto di vitalizio assistenziale il vitaliziante si obbliga ed eseguire una prestazione di dare o di fare nei confronti del vitaliziato a fronte della cessione di una bene mobile, immobile o capitale.
La prestazione a carico del vitaliziante è per lo più morale e spirituale;
ed invero il vitaliziato si obbliga a cedere una bene mobile, un immobile o un capitale in favore del vitaliziato in cambio dell'assistenza che gli sarà prestata dal vitaliziante.
Con il vitalizio assistenziale la prestazione che si impone a carico del vitaliziante è prevalentemente quella di offrire assistenza morale al vitaliziato e, solo in via residuale, un'assistenza di tipo materiale, quale la fornitura di ciò che è necessario per vivere, alimenti, vestiti pulizia, cure mediche.
Quanto ai rimedi esperibili in caso di inadempimento degli obblighi assunti dal vitaliziante, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel qualificare il vitalizio come contratto atipico, distinto della rendita vitalizia, con conseguente inapplicabilità delle norme della rendita vitalizia che siano incompatibili con le peculiarità del contratto in questione.
In particolare la giurisprudenza ha ritenuto non applicabile al vitalizio assistenziale l'art. 1878 cod. civ., norma che esclude l'applicabilità del rimedio della risoluzione al contratto tipico di rendita vitalizia, in quanto tale ultimo strumento negoziale esprime una "ratio" non riferibile al negozio atipico di assistenza, poiché l'inadempimento, anche per un breve periodo, delle prestazioni assistenziali infungibili dedotte in contratto, priverebbe il vitaliziato dei mezzi di sussistenza o dell'assistenza che non potrebbe altrimenti procurarsi;
di talchè sarebbe applicabile al vitalizio assistenziale anche la disciplina generale della risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 cod. civ.
Ed invero sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che: “Il contratto con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo (del trasferimento di un bene o) della cessione di un capitale, a fornire all'altra prestazioni alimentari o assistenziali per tutta la durata della vita
(cosiddetto vitalizio improprio, o alimentare o di assistenza) va qualificato come negozio atipico, che
è solo altamente affine a quello di rendita vitalizia disciplinato dal codice civile, presentando uno schema causale autonomo rispetto a quest'ultimo contratto, in quanto, con esso, un soggetto incapace di provvedere da sè ai propri bisogni essenziali ed esigenze di vita, ottiene in cambio della cessione di un bene o di un capitale, non la semplice dazione periodica di denaro o di cose fungibili, bensì il diretto soddisfacimento, mediante l'attività personale della controparte, di esigenze di varia natura, concernenti vitto , alloggio, pulizia, cure mediche e simili. Ne consegue che all'indicato contratto non pagina 5 di 12 sono applicabili le norme della rendita vitalizia che siano incompatibili con le suddette peculiarità, ne' è applicabile, in particolare, l'art. 1878 cod. civ., il quale - negando ingresso al generale rimedio risolutorio in caso di mancato pagamento di rate o di rendite scadute - esprime una "ratio" non riferibile al negozio atipico di assistenza, nel quale la mancata esecuzione, anche per un breve periodo, delle prestazioni infungibili dedotte in contratto priva il beneficiario di mezzi di sussistenza o dell'assistenza che non potrebbe altrimenti procurarsi, rendendo, così applicabile la disciplina generale della risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 cod. civ. (cfr Cass. sez. 1, Sentenza n. 8825 del 09/10/1996).
Quanto al riparto dell'onere della prova si rileva che la Corte di Cassazione sez. 2 – con l'Ordinanza n. 20150 del 22/06/2022 ha affermato che: “In tema di contratto atipico di vitalizio alimentare, ove il beneficiario delle prestazioni assistenziali agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale nei confronti del vitaliziante, il primo deve provare esclusivamente la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il secondo è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
qualora, invece, l'azione di risoluzione sia proposta da un terzo, grava su quest'ultimo l'onere di specifica allegazione dei fatti sui quali si fonda l'asserito inadempimento imputabile al vitaliziante e della prova della sussistenza dei relativi fatti costitutivi.”
Tanto premesso nel caso di specie parte attrice ha dedotto che il contratto di compravendita dissimulerebbe in realtà un vitalizio atipico assistenziale, allegando che gli indici della simulazione relativa sarebbero ravvisabili: nella esiguità del prezzo pattuito rispetto al valore complessivo dell'immobile e nella circostanza che l'importo di euro 150.000 non fu mai incassato dal Parte_1 in quanto, l'importo di euro 50.000,00, contrariamente a quanto riportato nell'atto di compravendita non sarebbe mai stato corrisposto in precedenza;
mentre l'importo di euro 100.000,00, corrisposto a mezzo assegno , sarebbe stato per buona parte riversato dapprima sul conto corrente CP_4
Banca Intesa San Paolo n. 2059, creato ad hoc in occasione della vendita, e poi su un conto corrente
Banca Intesa San Paolo cointestato all'attore e alla;
l'attore ha infine dedotto che le somme CP_1 presenti sul conto sarebbero state utilizzate per pagare, unitamente ad un assegno postale di euro
7.200,00 i rid mensili delle rate di finanziamento acceso per acquistare in data 26.3.2021 alla CP_1
l'autovettura Ford Fiesta per estinguere il mutuo sottoscritto per la ristrutturazione
[...] dell'immobile e per far fronte alle spese comuni.
Ciò posto, deve ritenersi che gli elementi allegati da parte attrice non sono idonei a comprovare che la compravendita posta in essere dissimuli l'esistenza di un contratto di vitalizio assistenziale atipico, in relazione al quale ne viene dedotto l'inadempimento. pagina 6 di 12 Sul punto si rileva che la dedotta sproporzione tra il valore dell'immobile e il prezzo indicato nel contratto non è supportata da alcun elemento di riscontro, non avendo parte attrice allegato neppure una perizia estimativa o elementi dai quali desumere l'esistenza ictu oculi di una palese sproporzione, considerata anche la previsione contrattuale di un diritto reale di godimento (diritto di abitazione) gravante sull'immobile; né del resto tale allegazione poteva essere colmata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio dal momento che si sarebbe rivelata del tutto esplorativa.
Quanto alla circostanza che il prezzo di euro 50.000,00 che le parti hanno dichiarato al momento del rogito notarile essere stato in precedenza corrisposto, non sarebbe mai stato pagato, si rileva che trattasi di circostanza del tutto priva di riscontro probatorio.
Ed invero si osserva che nel caso di specie nel rogito notarile è previsto espressamente che il prezzo della compravendita è convenuto in euro 150.000 e viene corrisposto come segue: euro 50.000 sono stati corrisposti mediante forme legittime e regolari di pagamento;
100.000 euro vengono corrisposti alla sottoscrizione del presente atto mediante assegno postale;
ed ancora nel rogito è riportato: “la parte venditrice nel prendere atto della parte del prezzo già pagata prima di questo atto e nel ritirare il suddetto assegno, salvo buon fine, rilascia in favore della parte acquirente ampia finale e liberatoria quietanza dell'intero prezzo della presente compravendita”.
Tale dichiarazione ha natura di confessione stragiudiziale resa alla parte ed ha pertanto la stessa efficacia probatoria di cui all'art 2733 c.c., con la conseguenza che la stessa è revocabile solo se la parte prova che fu determinata da errore di fatto o da violenza.
Ed invero sul punto la Corte di Cassazione in una fattispecie analoga con l'Ordinanza n. 20520 del 29/09/2020 che: “L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione;
quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta.”.
Nel caso di specie parte attrice non ha fornito alcuna prova contraria, rispetto alle dichiarazioni contenute nel rogito notarile, né del resto poteva ritenersi ammissibile la prova orale articolata e l'istanza di acquisizione delle registrazioni ambientali, dal momento che l'efficacia probatoria delle dichiarazioni confessorie è superabile solo provando l'errore di fatto o la violenza, in relazione alla quale alcuna allegazione è stata fornita dalla parte.
pagina 7 di 12 Non vi è prova che il restante importo di euro 100.000 fu corrisposto in maniera simulata considerato che nel rogito notarile è espressamente indicato che l'importo di euro 100.000 viene corrisposto contestualmente alla stipula del presente rogito mediante assegno postale;
né vi è prova che l'assegno non fu mai incassato dall'acquirente; al contrario lo stesso attore ha dedotto che l'assegno fu versato su un conto a lui intestato, mentre priva di rilevanza è la circostanza che successivamente abbia depositato “per buona parte”, le somme su un conto cointestato ad entrambe le parti, e che abbia utilizzato spontaneamente gli importi presenti sul conto cointestato per estinguere finanziamenti da lui contratti in precedenza per la ristrutturazione dell'immobile o che abbia utilizzato parte di quelle somme per pagare i rid mensili delle rate di finanziamento acceso il 26.3.2012 per acquistare l'autovettura Ford Fiesta tg EM414GE intestata alla , considerato che parte attrice non ha CP_1 specificamente indicato quali somme sono transitate al conto cointestato e in quale arco temporale, inoltre deve ritenersi che l'utilizzo spontaneo di parte delle somme ricavate dalla vendita da parte del per estinguere finanziamenti da lui contratti e per acquistare un'autovettura intestata alla Parte_1
, non evidenzia di per sé la natura simulata del prezzo della compravendita, considerato che CP_1 in mancanza della prova di una volontà preordinata in tal senso, i pagamenti devono ritenersi spontanei e privi di collegamento con il trasferimento della proprietà dell'immobile alla . CP_1
Deve essere oltretutto rilevato che alcun elemento utile può trarsi della documentazione depositata unitamente alla seconda memoria ex art 183 c.p.c. non essendo consentito introdurre con la seconda memoria ex art 183 c.p.c. appendici assertive, volte a colmare le lacune degli scritti difensivi precedenti, , con conseguente lesione del diritto di difesa.
Ed invero la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che deve essere esclusa ogni attività di tipo assertivo in relazione alla seconda memoria ex art 183 c.p.c., poiché le attività assertive della parte devono trovare la loro sede nella memoria ex art. 183, VI, c.p.c. n.1 e, quanto alla seconda memoria, solo se siano necessarie a confutare in forma di replica le deduzioni di controparte o come risposta processuale alle medesime, restando altrimenti la suddetta memoria riservata alla richiesta di prova, sui fatti puntualmente dedotti o ulteriormente precisati nei precedenti scritti difensivi ( v. Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 maggio 2013 n.12119).
Deve essere oltretutto rilevato che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati negli atti di parte e nei termini di legge, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto
(inammissibile) di demandare al giudice l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, e di individuare tra le stesse produzioni gli pagina 8 di 12 elementi utili a supportare la domanda attorea priva di specificità, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo.
Sul punto si rileva che la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che: “In tema di valutazione delle prove, il divieto per il giudice di trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti non allegati dalle parti riguarda soltanto i fatti principali, e cioè i fatti posti dalle parti (e che devono essere dedotti necessariamente da queste ultime) a sostegno delle loro domande e delle loro eccezioni, e non riguarda, invece, i fatti secondari, rilevanti nel processo soltanto quali elementi di conoscenza, dai quali risalire logicamente all'accertamento dei fatti principali, poiché tale divieto è finalizzato ad evitare che il giudice, analizzando il materiale probatorio, supplisca alle carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere di indicare precisamente i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni”. (cfr Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 1997 del 23/01/2023).
Per tali ragioni la domanda di simulazione e risoluzione dell'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto di causa non può essere accolta.
Deve essere altresì rigettata la domanda di risoluzione del contratto di compravendita per mancato pagamento di parte del prezzo convenuto pari ad euro 50.000,00 dal momento che parte attrice non ha fornito prova idonea a superare il valore confessorio delle dichiarazioni contenute nel contratto di compravendita, relativamente al versamento del predetto importo da parte dell'acquirente, per tutte le ragioni sopra esposte.
Merita invece di essere accolta la domanda avente ad oggetto l'accertamento della illegittimità/illiceità delle condotte tenute dai sig.ri e CP_1 Controparte_2 CP_3 volte ad impedire l'esercizio del diritto di abitazione di cui è titolare
[...] Parte_1 sull'immobile sito in Minturno al f. 10 particella 23 sub 8.
Sul punto si rileva che è circostanza incontestata, oltre che documentalmente provata che il nell'atto di compravendita dell'immobile alla si sia riservato il diritto di Parte_1 CP_1 abitazione vita natural durante sull'immobile trasferendo alla la nuda proprietà- CP_1
Il diritto di abitazione, regolato dall'art 1022 c.c. è un diritto reale limitato che conferisce al titolare la facoltà di abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.
È stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che: “In tema di diritto di abitazione, il limite sancito dall'art. 1022 cod. civ. riguardo ai bisogni del titolare e della sua famiglia non deve essere inteso in senso quantitativo, che imporrebbe l'ardua determinazione della parte di casa necessaria a soddisfare tali bisogni, ma solo come divieto di utilizzo della casa in altro modo che per l'abitazione diretta dell'"habitator" e dei suoi familiari.” (Cass. sez. 2, Sentenza n. 14687 del 27/06/2014).
pagina 9 di 12 Nel caso di specie deve ritenersi che la riserva del diritto di abitazione in favore di CP_5
contenuta nell'atto di compravendita stipulato con , attribuisce al
[...] CP_1 Parte_1 il diritto di abitazione sull'immobile sito in Minturno al f. 10 particella 23 sub 8, con esclusione dell'utilizzo sia da parte del nudo proprietario sia degli altri due convenuti Controparte_6
i quali non avendo un titolo all'utilizzo dell'immobile, essendo incontestato che gli stessi
[...] abitano nella causa in Minturno per mera concessione e tolleranza del , unico legittimato Parte_1 ad esercitare il diritto di abitazione, devono essere condannati al rilascio immediato dell'immobile.
Priva di rilevanza giuridica e la circostanza in base alla quale il diritto di abitazione potrebbe essere esercitato dal su una porzione indipendente dell'immobile, dal momento che la riserva Parte_1 del diritto di abitazione ha avuto ad oggetto l'intero immobile.
Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice in quanto del tutto carente degli elementi costitutivi relativi all'an e al quantum. Ed invero parte attrice non ha allegato e provato l'esistenza del danno patito per non aver potuto esercitare il suo diritto di abitazione;
né del resto il danno può ritenersi presunto un re ipsa, nel mancato utilizzo dell'immobile a cagione di una occupazione sine titulo, considerato che nel caso di specie il diritto leso non è il diritto reale di proprietà, bensì un diritto reale minore, rappresentato dal diritto di abitazione che di per sé non consente un uso remunerativo della res, potendo il titolare limitarsi ad abitare l'immobile; pertanto alcun danno da mancato guadagno, in termini indennitari, può riconoscersi in favore del
, potendo al più configurarsi esclusivamente un danno emergente relativamente alle spese Parte_1 sostenute per reperire una abitazione alternativa, la cui allegazione e prova è tuttavia mancata nel caso di specie. Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno per decremento patrimoniale pari al valore del mutuo accesso per effettuare i lavori di ristrutturazione all'interno dell'immobile da cui sarebbe conseguito un incremento, anche senza causa, del valore patrimoniale ottenuto dalla per effetto dei lavori di ristrutturazione, considerato che i lavori edilizi di CP_1 ristrutturazione furono finanziati ed effettuati per volontà del anteriormente all'atto di Parte_1 compravendita, pertanto il loro valore deve ritenersi assorbito nel corrispettivo pattuito dalle parti per la compravendita.
Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi di assistenza considerato che la domanda è del tutto sfornita di allegazione e prova dell'an e del quantum della pretesa risarcitoria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile complessità bassa) stante la bassa complessità delle questioni trattate e la limitata attività istruttoria svolta, con compensazione di due terzi delle spese di pagina 10 di 12 giudizio tra le parti stante il rigetto del ricorso cautelare in corso di causa proposto da parte attrice e delle domande principali proposte dal (simulazione del contratto di compravendita e Parte_1 risoluzione del contratto di mantenimento per inadempimento, risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento dei doveri di assistenza e per l'omessa corresponsione del prezzo), nonchè delle domande di risarcimento del danno.
Pertanto in definitiva deve essere accertato e dichiarato il diritto esclusivo di abitazione di Parte_1
sull'immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Minturno al F. di mappa 10 part. 23
[...] sub. 8 via Luigi Cadorna, di proprietà di in forza della riserva convenuta nell'atto CP_1 notarile di compravendita re. 9140 racc 4536 del 18.5.2011, e per l'effetto in conseguenza dell'accoglimento della domanda proposta da deve essere ordinato a Parte_1 CP_1
, e il rilascio dell'immobile entro trenta giorni dalla
[...] Controparte_2 Controparte_3 pubblicazione della presente sentenza libero da persone e cose, in favore di . I Parte_1 convenuti devono essere altresì condannati al pagamento in solido di un terzo delle spese processuali in favore di , mentre deve essere disposta la compensazione per i restanti due terzi Parte_1 delle spese processuali.
P.Q.M.
Il tribunale di Cassino, sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Rigetta la domanda di accertamento e declaratoria di simulazione del contratto di compravendita rep. 9140 racc. 4536 del 18.5.2011 per Notaio avente ad oggetto Per_1
l'immobile censito in catasto fabbricati del Comune di Minturno al f. 10 part. 23 sub. 8 via
Luigi Cadorna 147, per le causali di cui in motivazione.
2. Rigetta la domanda di risoluzione per inadempimento contratto di compravendita rep. 9140 racc. 4536 del 18.5.2011 per Notaio avente ad oggetto l'immobile censito in catasto Per_1 fabbricati del Comune di Minturno al f. 10 part. 23 sub. 8 via Luigi Cadorna 147, per le causali di cui in motivazione.
3. Rigetta tutte le domande di risarcimento del danno proposte da per le Parte_1 causali di cui in motivazione.
4. Accertata e dichiarata il diritto esclusivo di abitazione di sull'immobile Parte_1 censito al catasto fabbricati del Comune di Minturno al F. di mappa 10 part. 23 sub. 8 via Luigi
Cadorna 147, di proprietà di , in forza della riserva convenuta nell'atto notarile di CP_1
pagina 11 di 12 compravendita re. 9140 racc 4536 del 18.5.2011 a rogito del Notaio , e per l'effetto in Per_1 conseguenza dell'accoglimento della domanda di rilascio dell'immobile proposta da ordina a , e il rilascio Parte_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 dell'immobile, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, libero da persone e cose, in favore di . Parte_1
5. Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di che, al netto della compensazione di due terzi, liquida in euro Parte_1
172,66 per spese ed euro 1270,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge.
6. Dichiara compensati i restanti due terzi delle spese processuali.
Cassino 15.7.2025
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta
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