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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/02/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 515/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, dott. Antonio Lacatena, all'udienza del 07/02/2025, udita la discussione dei procuratori della parte costituita e fatte precisare le conclusioni come da verbale che precede;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 515/2023 di R.G., promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del l.r.p.t. , con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 patrocinio dell'avv. Antonio Attino;
- opponente - CONTRO
(C.F. ); - opposto contumace - Controparte_1 C.F._1
OGGETTO: Opposizione a precetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 17 gennaio 2023, la società in persona Parte_1 del l.r.p.t., ha spiegato opposizione all'atto di precetto notificato in data 9 gennaio 2023 da CP_1 e a mezzo del quale era intimato il pagamento di €.100.167,90, in forza del decreto ingiuntivo n.
[...]
17859/2020.
La società opponente ha dedotto l'intervenuta estinzione del credito azionato, a seguito della sottoscrizione, in data 17 dicembre 2021, di un accordo transattivo tra le parti. Tale accordo, avente natura di contratto ex art. 1965 c.c., ha previsto il pagamento da parte della della somma complessiva di Parte_1
€.75.000,00 (€.70.000,00 in favore del Sig. e €.5.000,00 per spese legali), come documentato in CP_1 atti. L'opponente ha evidenziato che l'accordo transattivo prevede l'impegno del sig. a rinunciare a CP_1 tutte le azioni legali pendenti o future, incluse quelle relative al decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto opposto. Nonostante ciò, l'opposto ha notificato l'atto di precetto, violando gli obblighi contrattuali e i principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. Ciò premesso l'opponente ha concluso chiedendo: “in via preliminare e cautelare - sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata, per tutti le motivazioni indicate in premessa nel merito - accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve in favore del sig. in forza del titolo azionato in quanto il credito è estinto per Controparte_1 le ragioni dedotte in narrativa (intervenuta transazione in data 17 dicembre 2021 – all. 1) e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 09 gennaio 2023 - Trasmettere la documentazione del presente giudizio innanzi alla Procura della Repubblica competente per accertare condotte penalmente rilevanti a carico del sig. in ordine ai fatti sopra esposti. - Controparte_1 condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da Controparte_1 liquidarsi d'ufficio in via equitativa. - Tutto questo, con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”. Con ordinanza emessa il 15 aprile 2023, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, tenuto conto che il credito azionato in precetto risultava soddisfatto all'esito della transazione sottoscritta dalle parti. All'udienza del 05 maggio 2023, dichiarata la contumacia del convenuto (notifica all'avv. Parenti Luigi, domiciliatario, a mezzo pec in data 17/01/2023), la causa era rinviata all'udienza di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. L'opposizione è fondata e va accolta.
pagina 1 di 2 Il presente giudizio concerne la possibilità per il creditore di avvalersi di un titolo esecutivo relativo a un credito che, sulla base di quanto disciplinato in sede di successiva transazione, debba ritenersi superato. La transazione, come disciplinata dall'art. 1965 c.c., è il contratto attraverso il quale le parti, mediante reciproche concessioni, pongono fine a una lite già in corso o prevengono l'insorgere di una controversia futura. La transazione è, da un lato, strumento di composizione delle liti, finalizzato alla pacificazione tra le parti;
dall'altro, opera come fonte di un nuovo regolamento negoziale, che sostituisce i precedenti rapporti obbligatori derivanti dalla situazione controversa. Essa determina la modificazione o estinzione dei diritti oggetto della lite, comportando la definitiva cessazione della materia del contendere e precludendo la riproposizione di pretese ulteriori sul medesimo oggetto. Nel caso di specie, l'accordo transattivo sottoscritto tra e Parte_1 Controparte_1 integra il contratto di transazione ex art. 1965 c.c.; è stato concluso mediante una scrittura privata, sottoscritta in data 17 dicembre 2021, esteriorizzando la volontà di definire ogni controversia in essere o futura. In particolare, tale accordo prevede l'obbligo per di corrispondere l'importo Parte_1 complessivo di €.75.000,00, così suddiviso: €.70.000,00 mediante bonifico irrevocabile sul conto intestato a presso Banca Carige S.p.A., e €.5.000,00 in favore dell'Avv. Amato Federico, come Controparte_2 dettagliatamente indicato nelle pagine 10 e 11 dell'atto di transazione, in atti. Tali obbligazioni risultano adempiute, come comprovato dalla documentazione bancaria allegata al fascicolo processuale. Inoltre, l'accordo prevedeva esplicitamente che una volta ricevuti gli importi pattuiti, Controparte_1 rilasciasse quietanza liberatoria a saldo, dichiarando di non avere null'altro a pretendere nei confronti di o di altre società collegate a e che abbandonasse tutte le Parte_1 Parte_2 procedure civili, penali e amministrative pendenti o future riguardanti le suddette parti. Tale volontà è chiaramente espressa sia nell'atto di transazione, sia negli atti processuali successivi, tra cui la rinuncia agli atti e all'azione in relazione ai precetti e al decreto ingiuntivo n. 17859/2020, la rimessione di tutte le querele nelle forme di legge e il deposito di un atto di desistenza nella procedura prefallimentare nrg 163/21 dinanzi al Tribunale di Foggia. Ulteriore conferma della volontà di di definire in via definitiva CP_1 tutte le controversie con si rinviene nel verbale di udienza dinanzi al medesimo Parte_1
Tribunale, in cui il sig. non compare, nonché nella rinuncia al reclamo pendente dinanzi al CP_1
Tribunale di Roma r.g. 66934/21 e agli atti del giudizio di revocazione r.g. 55630/21.
Ciò non di meno, il sig. ha notificato, in data 9 gennaio 2023, un atto di precetto per somme in CP_1 ordine alle quali non risultano azionabili ulteriori pretese, mercé la sottoscritta transazione e i pagamenti effettuati dalla controparte negoziale. Agire per ottenere il pagamento di un credito già oggetto di definizione transattiva a cui si è dato esecuzione, integra un abuso (Cass. civ., 15077/2021).
In conclusione, l'opposizione è fondata e va accolta.
Tenuto conto del contegno contumaciale del convenuto, non risultano integrati i presupposti soggettivi necessari ai fini dell'art. 96 c.p.c. Ogni ulteriore questione è assorbita. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ss.mm.ii., tenuto conto della semplicità dell'unica questione scrutinata, in lite solo documentale e con fase decisionale semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni contraria istanza od eccezione, così Parte_1 provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accoglie l'opposizione all'esecuzione e per l'effetto dichiara l'inefficacia del precetto notificato in data 9 gennaio 2023 da Controparte_1
- condanna a rifondere all'avv. Antonio Attino, procuratore antistatario della parte Controparte_1 opponente, le spese di lite che si liquidano in €.8.300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Foggia, 07 febbraio 2025 Il Giudice - dott. Antonio Lacatena
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, dott. Antonio Lacatena, all'udienza del 07/02/2025, udita la discussione dei procuratori della parte costituita e fatte precisare le conclusioni come da verbale che precede;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 515/2023 di R.G., promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del l.r.p.t. , con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 patrocinio dell'avv. Antonio Attino;
- opponente - CONTRO
(C.F. ); - opposto contumace - Controparte_1 C.F._1
OGGETTO: Opposizione a precetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 17 gennaio 2023, la società in persona Parte_1 del l.r.p.t., ha spiegato opposizione all'atto di precetto notificato in data 9 gennaio 2023 da CP_1 e a mezzo del quale era intimato il pagamento di €.100.167,90, in forza del decreto ingiuntivo n.
[...]
17859/2020.
La società opponente ha dedotto l'intervenuta estinzione del credito azionato, a seguito della sottoscrizione, in data 17 dicembre 2021, di un accordo transattivo tra le parti. Tale accordo, avente natura di contratto ex art. 1965 c.c., ha previsto il pagamento da parte della della somma complessiva di Parte_1
€.75.000,00 (€.70.000,00 in favore del Sig. e €.5.000,00 per spese legali), come documentato in CP_1 atti. L'opponente ha evidenziato che l'accordo transattivo prevede l'impegno del sig. a rinunciare a CP_1 tutte le azioni legali pendenti o future, incluse quelle relative al decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto opposto. Nonostante ciò, l'opposto ha notificato l'atto di precetto, violando gli obblighi contrattuali e i principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. Ciò premesso l'opponente ha concluso chiedendo: “in via preliminare e cautelare - sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata, per tutti le motivazioni indicate in premessa nel merito - accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve in favore del sig. in forza del titolo azionato in quanto il credito è estinto per Controparte_1 le ragioni dedotte in narrativa (intervenuta transazione in data 17 dicembre 2021 – all. 1) e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 09 gennaio 2023 - Trasmettere la documentazione del presente giudizio innanzi alla Procura della Repubblica competente per accertare condotte penalmente rilevanti a carico del sig. in ordine ai fatti sopra esposti. - Controparte_1 condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da Controparte_1 liquidarsi d'ufficio in via equitativa. - Tutto questo, con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”. Con ordinanza emessa il 15 aprile 2023, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, tenuto conto che il credito azionato in precetto risultava soddisfatto all'esito della transazione sottoscritta dalle parti. All'udienza del 05 maggio 2023, dichiarata la contumacia del convenuto (notifica all'avv. Parenti Luigi, domiciliatario, a mezzo pec in data 17/01/2023), la causa era rinviata all'udienza di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. L'opposizione è fondata e va accolta.
pagina 1 di 2 Il presente giudizio concerne la possibilità per il creditore di avvalersi di un titolo esecutivo relativo a un credito che, sulla base di quanto disciplinato in sede di successiva transazione, debba ritenersi superato. La transazione, come disciplinata dall'art. 1965 c.c., è il contratto attraverso il quale le parti, mediante reciproche concessioni, pongono fine a una lite già in corso o prevengono l'insorgere di una controversia futura. La transazione è, da un lato, strumento di composizione delle liti, finalizzato alla pacificazione tra le parti;
dall'altro, opera come fonte di un nuovo regolamento negoziale, che sostituisce i precedenti rapporti obbligatori derivanti dalla situazione controversa. Essa determina la modificazione o estinzione dei diritti oggetto della lite, comportando la definitiva cessazione della materia del contendere e precludendo la riproposizione di pretese ulteriori sul medesimo oggetto. Nel caso di specie, l'accordo transattivo sottoscritto tra e Parte_1 Controparte_1 integra il contratto di transazione ex art. 1965 c.c.; è stato concluso mediante una scrittura privata, sottoscritta in data 17 dicembre 2021, esteriorizzando la volontà di definire ogni controversia in essere o futura. In particolare, tale accordo prevede l'obbligo per di corrispondere l'importo Parte_1 complessivo di €.75.000,00, così suddiviso: €.70.000,00 mediante bonifico irrevocabile sul conto intestato a presso Banca Carige S.p.A., e €.5.000,00 in favore dell'Avv. Amato Federico, come Controparte_2 dettagliatamente indicato nelle pagine 10 e 11 dell'atto di transazione, in atti. Tali obbligazioni risultano adempiute, come comprovato dalla documentazione bancaria allegata al fascicolo processuale. Inoltre, l'accordo prevedeva esplicitamente che una volta ricevuti gli importi pattuiti, Controparte_1 rilasciasse quietanza liberatoria a saldo, dichiarando di non avere null'altro a pretendere nei confronti di o di altre società collegate a e che abbandonasse tutte le Parte_1 Parte_2 procedure civili, penali e amministrative pendenti o future riguardanti le suddette parti. Tale volontà è chiaramente espressa sia nell'atto di transazione, sia negli atti processuali successivi, tra cui la rinuncia agli atti e all'azione in relazione ai precetti e al decreto ingiuntivo n. 17859/2020, la rimessione di tutte le querele nelle forme di legge e il deposito di un atto di desistenza nella procedura prefallimentare nrg 163/21 dinanzi al Tribunale di Foggia. Ulteriore conferma della volontà di di definire in via definitiva CP_1 tutte le controversie con si rinviene nel verbale di udienza dinanzi al medesimo Parte_1
Tribunale, in cui il sig. non compare, nonché nella rinuncia al reclamo pendente dinanzi al CP_1
Tribunale di Roma r.g. 66934/21 e agli atti del giudizio di revocazione r.g. 55630/21.
Ciò non di meno, il sig. ha notificato, in data 9 gennaio 2023, un atto di precetto per somme in CP_1 ordine alle quali non risultano azionabili ulteriori pretese, mercé la sottoscritta transazione e i pagamenti effettuati dalla controparte negoziale. Agire per ottenere il pagamento di un credito già oggetto di definizione transattiva a cui si è dato esecuzione, integra un abuso (Cass. civ., 15077/2021).
In conclusione, l'opposizione è fondata e va accolta.
Tenuto conto del contegno contumaciale del convenuto, non risultano integrati i presupposti soggettivi necessari ai fini dell'art. 96 c.p.c. Ogni ulteriore questione è assorbita. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ss.mm.ii., tenuto conto della semplicità dell'unica questione scrutinata, in lite solo documentale e con fase decisionale semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni contraria istanza od eccezione, così Parte_1 provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accoglie l'opposizione all'esecuzione e per l'effetto dichiara l'inefficacia del precetto notificato in data 9 gennaio 2023 da Controparte_1
- condanna a rifondere all'avv. Antonio Attino, procuratore antistatario della parte Controparte_1 opponente, le spese di lite che si liquidano in €.8.300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Foggia, 07 febbraio 2025 Il Giudice - dott. Antonio Lacatena
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