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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/03/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario del Tribunale di Lecce, dott. Michele Guarini, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1638/2020 R.G.
TRA
(c.f. ) residente in [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Luigi Carrozzini (c.f. ) C.F._2
CONTRO
(c.f. ) residente in [...](Le) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Angela Stasi (c.f. ) C.F._4
NONCHE' CONTRO con sede legale e direzione in Bologna, in persona del legale Controparte_2 rappresentante e procuratore ad negotia Valter Pavia, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Valente
(c.f. ) C.F._5
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
ha chiesto: A) dichiarare che l'evento dannoso ebbe a prodursi Parte_1 per colpa, fatto e responsabilità del sig. quale proprietario dell'imbarcazione Controparte_3 danneggiante;
B) per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro 25.086,32 come quantificata e per causali di cui in premessa, o in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento fino al soddisfo. C) condannare, altresì, il convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. D) munire l'emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione.
ha chiesto:
1. Rigettare la domanda dell'attore;
2. In caso di accoglimento, Controparte_1 anche parziale, della domanda attorea accertare e dichiarare che è tenuta a garantire e CP_2 manlevare agli effetti di essa, anche con riferimento alle spese della presente lite sostenute da CP_1
i sensi dell'art. 1917 cc, comma 3 .; 3. Condannare l'attore al pagamento in favore CP_1 Parte_1 di elle spese e dei compensi defensionali, con distrazione a favore del sottoscritto avvocato il CP_1 quale dichiara di essere antistatario;
4. In via alternativa e gradata condannare ai sensi del CP_2 comma 3 dell'art. 1917 cc a pagare/rimborsare all'assicurato le spese e dei compensi CP_1 defensionali della presente causa, con distrazione a favore del sottoscritto avvocato il quale dichiara di essere antistatario. ha chiesto: - in via preliminare, dichiarare il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva della deducente Compagnia e, per essa, del suo assicurato , Controparte_1 per le motivazioni espresse nella narrativa che precede. - in subordine, nel merito: A) Rigettare la domanda perché assurda, infondata ed eccessivamente gravatoria;
B) Condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
****************
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha sostenuto che il 9.10.2017 la sua imbarcazione Parte_1 CP_4 era ormeggiata presso la darsena sita in Gallipoli (Le) e gestita da Porto Gaio srl. Durante una forte mareggiata avvenuta nel corso della notte, l' 24 sarebbe stata danneggiata da una barca a CP_4 vela che era ormeggiata accanto. Questa barca a vela sarebbe del convenuto e non Controparte_1 sarebbe stata dotata di parabordi e quindi di adeguate protezioni. Pertanto i danni subiti dall' CP_4
[...
sarebbero da ascrivere alla mancanza dei parabordi della barca a vela e quindi alle modalità negligenti con cui detta barca a vela sarebbe stata ormeggiata. In forza di quanto precede, l'attore ha formulato una domanda di risarcimento danni nei confronti di;
danni da Controparte_1 individuare nella somma di €. 25.082,32 o in quella maggiore o minore che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Nel costituirsi in giudizio il ha riconosciuto che la sua imbarcazione era Controparte_1 ormeggiata accanto a quella dell'attore. Ha contestato però la possibilità che i danni lamentati dal possano esser stati causati così come indicato dall'attore. La rappresentazione del Parte_1 movimento dei due natanti, asseritamente collidenti, non è vera ed è, peraltro, smentita dalla fisicità e conformazione dei due scafi;
invero la vela di è lunga oltre mt.10 ed ha una deriva di due CP_1 tonnellate, la quale impedisce qualsiasi rollio (oscillazione sull'asse longitudinale) specialmente in darsena, anche con mareggiata;
al più la vela ormeggiata con mare forte può avere un leggero beccheggio (oscillazione poppa-prua sull'asse trasversale) che non comporta alcuna collisione con le barche ormeggiate ai lati. Di contro la barca di un semicabinato di circa 7 metri, molto Parte_1 più leggera, anche con mare poco formato ha un forte rollio e, soprattutto, se la notte della mareggiata il moto ondoso è arrivato in darsena, sicuramente il natante di aveva un Parte_1 movimento oscillante in altezza (saliva sull'onda) che unito al rollio la faceva collidere contro la vela, sostanzialmente stabile. In altri termini se vi era un natante che collideva contro l'altro a causa del suo movimento, questo poteva fisicamente essere solo quello di (così alla pag. 2 della Parte_1 comparsa di risposta di ). Il convenuto ha contestato anche l'entità dei danni Controparte_1 rivendicati ed ha chiesto di chiamare in causa la con cui lo Controparte_2 stesso veva stipulato una polizza per i danni eventualmente causati dalla sua barca. CP_1
La chiamata in causa è stata autorizzata e si è costituita la Controparte_2
Quest'ultima ha chiesto dapprima il rigetto della domanda attorea riconoscendo il difetto di legittimazione passiva dei convenuti, perché dei danni rivendicati dovrebbe rispondere il gestore della darsena. Nel merito ha contestato i fatti posti a fondamento della domanda, la invocata responsabilità del l'entità dei danni. CP_1
L'istruttoria ha offerto risultati discordi, che però devono essere valutati attentamente.
Se il iconosce che la sua barca a vela era ormeggiata a fianco di quella del la CP_1 Parte_1 prima circostanza su cui riflettere è lo stato delle barche dopo l'asserito danneggiamento. Ciò perché secondo il a barca del arebbe rimasta danneggiata e …io stesso constatai che Parte_1 CP_3 il tava riparando la barca (così il el corso dell'interrogatorio nell'udienza del CP_1 Parte_1
14.04.2022): invece il a sostenuto che …la mia imbarcazione non ha subito alcun danno, CP_1 neanche graffi di strofinio (così il el corso dell'interrogatorio nell'udienza del 14.04.2022). CP_1
Ebbene l'attore non ha prodotto alcuna fotografia della barca del he avrebbe danneggiato la CP_1 sua barca ed ha formulato la sua richiesta risarcitoria circa un anno dopo l'asserito danneggiamento subito (quest'ultima circostanza, affermata nella memoria di costituzione di
[...] non risulta contestata). Entrambe dette circostanze sono difficilmente Controparte_2 comprensibili, perché normalmente chi ritiene di aver subito un danno si affretta a raccogliere la prova di detto danno e della sua causa, ed a chiederne il risarcimento.
La a prodotto delle fotografie della barca del he non Controparte_2 CP_1 presenta alcun tipo di danno;
ma dette fotografie risultano scattate a notevole distanza di tempo dall'evento indicato dall'attore e quindi la barca del otrebbe esser stata riparata. CP_1 I testi non sono poi stati concordi. Il teste (dipendente della società che gestiva Testimone_1 la darsena) ha dichiarato di aver visto entrambe le imbarcazioni danneggiate;
il teste Testimone_2
(proprietario di altra barca ormeggiata a fianco a quella del dall'altra parte rispetto a quella CP_1 del ha sostenuto che …né la mia barca, né quella del avevano subito danni Parte_1 CP_1
(così il teste nel corso dell'esame nell'udienza del 2.12.2021); il teste Testimone_2 Tes_3
ha parlato di danni …da strisciamento alla barca del he sarebbero da ricondurre ai fatti
[...] CP_1 di ottobre (allorquando l'evento indicato nell'atto di citazione sarebbe avvenuto a novembre), poi ha chiarito che Questi danni io non li ho visti (così il teste nel corso dell'esame Testimone_3 nell'udienza del 14.04.2022); il teste (altro dipendente della società che gestiva la Testimone_4 darsena) ha dichiarato che …anche la barca del aveva dei danni sul “bottazzo” di acciaio CP_1
(così il teste nel corso dell'esame nell'udienza del 14.04.2022). Orbene, non Testimone_4 emergono evidenti elementi oggettivi per stabilire se la verità sia quella raccontata dai testi Tes_1
e o quella raccontata dal teste . Né sono emersi elementi che permettano di Tes_4 Tes_2 comprendere immediatamente chi possa aver avuto interesse a dichiarare circostanze difformi dal vero.
C'è però una circostanza rilevante riferita dal teste : la sua barca non aveva subito Testimone_2 danni. Tale circostanza induce a riflettere perché risulta difficile comprendere come possa aver subito danni solo la barca (dell'attore) ormeggiata da un lato di quella del nel contempo non aver CP_1 subito danni l'altra barca (quella del teste ) ormeggiata dall'altro lato della barca del Testimone_2
Se vi fosse stato un rollio (oscillazione della barca sul suo asse longitudinale) importante della CP_1 barca del la stessa sarebbe dovuta entrare in collisione con entrambe le barche poste sui suoi CP_1 lati. In proposito il teste ha dichiarato: La barca di aveva i parabordi da Testimone_4 CP_1 entrambi i lati altrimenti avrebbe rotto anche il AL (che è la barca del teste , ndr) Testimone_2 parcheggiato a sinistra. (così il teste nel corso dell'esame nell'udienza del Testimone_4
14.04.2022). Ma se la barca del aveva i parabordi da entrambi i lati, risulta difficile CP_1 comprendere la possibilità che abbia procurato danni alla barca posta ad uno dei suoi due fianchi e non all'altro. Quindi sono discutibili le affermazioni del teste che da una parte sostiene che Tes_4 la barca del ra munita di parabordi da entrambi i lati e dall'altra sostiene che solo la barca del CP_1
e non quella del ) avrebbe subito danni. Parte_1 Tes_2
Il consulente d'ufficio non ha potuto esprimere un giudizio sulla compatibilità dei danni asseriti dall'attore con l'evento indicato nell'atto di citazione. Ciò perché non era più disponibile la barca del
(che risultava ceduta a terzi) e le fotografie della barca a vela appartenente al sig. CP_1 CP_1 allegate in atti, risultano essere state scattate in data 29 maggio 2019, ossia oltre un anno e mezzo dopo il sinistro, dichiarato il 9 ottobre 2017. Questo considerevole lasso di tempo tra l'evento e la data in cui le fotografie sono state scattate solleva delle legittime preoccupazioni riguardo all'affidabilità delle stesse come prova della condizione dell'imbarcazione subito dopo l'evento. (così
a pag. 9 della relazione di perizia).
Lo stesso consulente ha però indicato un elemento insuperabile ed avente portata risolutiva: …il giorno 09 ottobre 2017 la velocità del vento massima durante la giornata è risultata pari a 11 km/h
(direzione Nord) e che la stessa non può determinare mareggiate tali da creare i danni per cui è causa
(così a pag. 10 della relazione di perizia).
Quindi un vento di 11 Km/h non poteva certo comportare gli ingenti danni accusati dalla barca dell'attore: l'evento (il danneggiamento) non può certo essersi verificato nelle circostanze indicate nell'atto di citazione.
Lo stesso consulente ha formulato una ipotesi alternativa: è più verosimile che un evento analogo a quello per cui è causa si sia potuto verificare con una velocità del vento come quella rilevata il giorno
07 ottobre 2017, pari a 42 km/h (direzione Nord) (così alle pagg. 10 e 11 della relazione di perizia).
Ma tale ipotesi non può esser presa in considerazione perché lo stesso attore sia nella missiva del
16.04.2019 spedita alla d al (di cui Controparte_2 Controparte_1 lo stesso attore ha prodotto copia con la costituzione in giudizio) che nell'atto di citazione, ha affermato che l'evento si sarebbe verificato il 9.10.2017.
In definitiva la domanda dell'attore, come formulata, deve esser rigettata perché l'istruttoria ha dimostrato che non vi può esser stato alcun danneggiamento nelle condizioni indicate dallo stesso quindi con la responsabilità del Parte_1 CP_1
Quanto precede assorbe e rende inutile l'esame dell'ulteriore considerazione indicata dal convenuto econdo cui la diversa conformazione delle barche (laddove la barca del convenuto sarebbe CP_1 lunga oltre mt.10 ed ha una deriva di due tonnellate, la quale impedisce qualsiasi rollio) era tale per cui se vi era un natante che collideva contro l'altro a causa del suo movimento, questo poteva fisicamente essere solo quello di (così nella comparsa di risposta). Parte_1
Le spese seguono il principio della soccombenza. L'attore dovrà corrispondere le spese processuali al convenuto ed al terzo chiamato. Va considerato che la natura delle questioni oggetto di esame, non ha richiesto un grosso impegno difensivo;
inoltre l'istruttoria si è risolta con gli interrogatori formali,
l'esame di alcuni testimoni e la consulenza tecnica d'ufficio. Alla luce di quanto precede, la liquidazione sarà operata con riferimento ai valori medi dei parametri (d.m. 55/2014) ridotti del 30%: fase studio = €. 643,30; fase introduttiva = €. 543,90; fase istruttoria = €. 1.176,00; fase decisionale
- €. 1.190,70; totale €. 3.553,90. A tale somma va aggiunto il 15% per rimb. forf. spese e gli accessori come per legge. Per quanto riguarda le spese processuali relative al MUZJ, le stesse dovranno esser distratte in favore del difensore che si è dichiarato anticipatario. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio (il compenso liquidato al consulente) dovranno esser poste definitivamente a carico dell'attore.
PTM
Il Tribunale nella persona del Giudice onorario dott. Michele Guarini, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 1638/2020 R.G. tra contro Parte_1
E così decide: Controparte_1 Controparte_2
1. rigetta la domanda avanzata da;
Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese processuali relative Parte_1
a , liquidandole in €. 3.553,90 per compensi oltre 15% rimb. forf. Controparte_1 spese ed accessori come per legge;
dette spese processuali dovranno essere corrisposte direttamente in favore dell'avv. Angela Stasi che si è dichiarato anticipatario;
3. condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore della liquidandole in €. 3.553,90 per compensi Controparte_2 oltre 15% rimb. forf. spese ed accessori come per legge;
4. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di
[...]
. Parte_1
Lecce 28.03.2025.
Il Giudice
dott. Michele Guarini