Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 16/12/2025, n. 8149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8149 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08149/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00661/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2025, proposto da
Giuseppe Sartorio, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caserta;
per l'ottemperanza
del giudicato relativo alla sentenza n. 4290/2024, pubblicata il 17 luglio 2024, del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, Sezione Settima, nel procedimento iscritto al n. 3559/2023 di R.G., notificata al Comune di Caserta (Ce), a mezzo PEC, in data 22 e 23 luglio 2024 all’indirizzo PEC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa AR ZI D'AL e uditi nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame l’avvocato Sartorio ha chiesto l’ottemperanza delle statuizioni giudiziali di condanna contenute nella sentenza definitiva di questo TAR, Sezione Settima, n. 4290/2024, pubblicata il 17 luglio 2024, con la quale veniva accolto il ricorso R.G. n. 3559/2023 promosso dalla Wind Tre S.p.A. contro Comune di Caserta (Ce), con condanna del “… Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 (Duemila/00), di cui Euro 100,00 (cento/00) per esborsi presumibili, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Giuseppe Sartorio”.
Rappresenta il ricorrente che nonostante l’incontrovertibilità della sentenza, nelle more passata in cosa giudicata per mancata impugnazione, non è ancora intervenuto il pagamento delle somme liquidate in suo favore, quale procuratore antistatario, di talché ha concluso affinché questo Tribunale disponga gli opportuni provvedimenti per l'esecuzione delle statuizioni di condanna di cui al precitato provvedimento giurisdizionale e, in particolare, ordini all’Amministrazione resistente di provvedere al pagamento in suo favore, per il titolo di cui in motivazione, delle spese ivi liquidate ed attribuite oltre gli interessi dovuti come per legge, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione e con condanna della P.A. al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), D.Lgs. 104/2010.
2. Nella mancata costituzione del Comune di Caserta, alla Camera di Consiglio del 12 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 Alla luce della documentazione versata in atti, essendo incontroverso che non ha ancora avuto esecuzione, quanto alla parte relativa alle spese, la sentenza della Sezione n.4290/2024, non appellata, come da attestazione in atti, permane evidentemente l’interesse del ricorrente a conseguire il pagamento delle somme liquidate a tale titolo in suo favore, nella qualità di procuratore distrattario.
3.2 In proposito, il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo alla possibilità di conseguire l’esecuzione dei provvedimenti esecutivi del g.a. ai sensi dell’art.112, comma 2, lett. b) c.p.a. e tenuto conto che è anche decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 (in forza del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”).
3.3 Deve, pertanto, ordinarsi all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato, nella parte in cui non ha ancora avuto attuazione.
3.4 Si designa sin d’ora quale Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza in questa sede azionata; le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Comune di Caserta.
Nel caso in cui vi sia stata l’inerzia dell’Amministrazione resistente, il predetto commissario ad acta provvederà inoltre a trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti.
3.5 Quanto alla domanda di applicazione della cd. astreinte, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., questo Collegio ritiene che non sussistano ragioni ostative alla sua applicazione, neppure sotto il profilo della manifesta iniquità.
Quanto alla decorrenza della penalità di mora va precisato che, alla stregua del nuovo testo della citata lett. e) dell'art. 114 del c.p.a., le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore.
La penalità di mora cesserà all'atto dell'eventuale insediamento del commissario ad acta o al dì del soddisfo, se anteriore.
A tal uopo la parte ricorrente va onerata di richiedere l'intervento sostitutivo del commissario ad acta nel termine di quindici giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere, con la precisazione che, in mancanza, cesseranno gli effetti della condanna alle astreintes (Tar Campania Napoli, sez. V, sent. 500 del 2020).
3.6 Il ricorso va dunque accolto nei limiti e nei termini innanzi precisati.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della linearità della controversia e della minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti e nei termini precisati in parte motiva e, per l’effetto, ordina al Comune di Caserta di dare esecuzione alla sentenza di condanna di questa Sezione Settima, n. 4290/2024, pubblicata il 17 luglio 2024, passata in cosa giudicata, provvedendo al pagamento delle spese di lite ivi liquidate in favore dell’avv. Sartorio, quale procuratore antistatario, corrispondendo anche quanto dovutogli ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. secondo le modalità e nei limiti indicati in motivazione.
Nomina il Commissario ad acta come in motivazione.
Condanna il Comune di Caserta al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso del C.U., come per legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR LA EN, Presidente
AR ZI D'AL, Consigliere, Estensore
AN AB, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ZI D'AL | AR LA EN |
IL SEGRETARIO