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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Massa Carrara, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Massa Carrara |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Presidente AGOSTINI ERMINIA, Relatore LELLO MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Carrara - Piazza 2 Giugno 1 54033 Carrara MS
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0100368 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Ricorrente 1 Ricorrente 1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 0100368 IMU 2019 del 3/12/2024 notificato il 16/12/2024 con cui il Comune di Carrara aveva richiesto il pagamento dell'imposta su immobili, insistenti sul territorio comunale, destinati ad attività didattiche. In via principale era chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento in quanto non era stato preceduto dal contraddittorio previsto in caso di diniego da parte dell'ente territoriale dell'esenzione espressa nelle dichiarazioni IMU relative all'anno 2019 e perché l'accertamento non portava alcuna motivazione inerente al mancato riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.lgs. n. 504 del 1992, così come modificato dall'art. 1, comma 759, lettera g della Legge 160/2019, per gli immobili adibiti a scuola paritaria e a colonia marina. Nel merito, parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto illustrando i vari elementi costituenti il diritto all'esenzione. Parte resistente sosteneva che non erano soggetti all'obbligo del contraddittorio tutti gli atti che nascevano dall'elaborazione di dati informatici ben conosciuti dal contribuente e per i quali poco si sarebbe potuto controdedurre in fase di contraddittorio;
che l'avviso di accertamento impugnato era l'ultimo atto di una serie di avvisi di accertamento puntualmente impugnati da controparte e che avevano dato origine a contenziosi sorti fin dall'anno d'imposta 2010, prima con riferimento all'ICI e poi all'IMU; che gli immobili oggetto di accertamento erano sempre i medesimi, senza variazioni di alcun tipo rispetto alle annualità precedenti;
che i predetti contenziosi si erano conclusi con pronunce ormai definitive, tutte favorevoli all'amministrazione; che quando la tariffa serviva a coprire i costi e finanziare gli investimenti l'attività era commerciale e l' IMU doveva essere pagata;
che, infatti, secondo il principio enucleato a livello di legislazione sovranazionale per avere diritto all'esenzione l'entità delle rette percepite doveva essere di importo simbolico e non poteva concorrere in maniera significativa alla copertura dei costi. La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio dell'udienza del 19-01-26.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I – VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ATTIVARE IL CONTRADDITTOIO PREVENTIVO A partire dal 30 aprile 2024, tutte le comunicazioni di accertamento fiscale che possono essere contestate dal contribuente e che non derivano da una liquidazione automatica o immediata, devono essere precedute obbligatoriamente dal contraddittorio preventivo, ai sensi dell'art.
6-bis della legge n. 212/2000 introdotto dal D.Lgs. 219/2023, a pena di annullabilità. L'art. 6 bis d.lgs. n. 219/2023 ha disposto: e) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente: «Art.
6-bis (Principio del contraddittorio).
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo….. omissis
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.». Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024 è stato pubblicato il D.M. Economia e Finanze 24 aprile 2024 che individua gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge. n. 212/2000. L'art. 2 prevede:
1. Ai fini del presente decreto, si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione;
conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art.
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti:
a) i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ogni altro atto emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del
..omissis recupero delle somme ad essa affidate;
L'art. 3 dispone: “1. Ai fini del presente decreto, si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione;
conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art.
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti: a) le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche relativamente alla liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, di cui all'art. 1, comma 412, omissis della legge 30 dicembre 2004, n. 311;”…. L'art. 4 prevede:
“1. Ai fini del presente decreto, si considera di controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati;
conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art.
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le comunicazioni degli esiti del controllo formale di cui all'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.” Per quanto qui di interesse, il DM non si è occupato delle imposte locali e dovranno essere i Comuni, in sede di Regolamento, ad indicare gli atti definibili come automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, senza tuttavia prevedere per il contribuente garanzie inferiori a quelle previste dalla legge. Non risulta che l'ente resistente abbia provveduto in tal senso, rimettendosi così all'interprete la valutazione di ogni singola fattispecie. Anzitutto il Collegio rileva che non “ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione” pare rientrare nel focus dell'esclusione del contraddittorio preventivo, pena lo svuotamento dell'obbligo di contraddittorio preventivo. Deve trattarsi di atti semplici in cui viene fatta meccanica applicazione di criteri predeterminati dalla legge, senza spazi di discrezionalità: allorché venga esercitato un potere di valutazione discrezionale è necessario attivare il contraddittorio onde pervenire ad una decisione ponderata, anche sulla base di elementi conoscitivi che possono essere apportati solo dal contribuente. Nella predetta nozione possono rientrare gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione della Tari, relativi a fabbricati i cui dati e destinazione sono direttamente desumibili dalle banche dati in possesso dell'ente, gli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti ed i conseguenti solleciti, nonché gli avvisi per omesso o insufficiente versamento della Tari, gli avvisi di accertamento IMU per omesso o insufficiente versamento derivanti dalla liquidazione del tributo conseguente ai dati contenuti nella dichiarazione o ai dati ricavabili dalle banche dati a disposizione dell'ente (ad esempio, in caso di variazioni della rendita catastale o di variazioni di titolarità degli immobili) eccetera. Non pare possano invece essere sottratti al contraddittorio preventivo ad es., gli avvisi di accertamento Tari per omessa/infedele dichiarazione se la base imponibile non è immediatamente individuabile, gli avvisi conseguenti al disconoscimento di agevolazioni denunciate dal contribuente non derivanti da controlli formali etc. Nella fattispecie in esame per escludere il diritto all'esenzione IMU per l'anno 2019 l'ente resistente avrebbe quanto meno dovuto accertare l'importo delle rette richieste dalla scuola paritaria, considerate l'autonomia degli anni di imposta e la possibile variazione nel tempo delle circostanze di fatto. de planoLa negazione del diritto non avrebbe dovuto essere effettuata , senza acquisire gli elementi utili che il contribuente avrebbe potuto apportare a seguito dell'attivazione del contraddittorio. Pertanto, l'avviso di accertamento deve essere annullato, il che rende superfluo l'esame del merito ed, in particolare, della Legge di bilancio 2026, commi 853-856, che, ha introdotto una norma di interpretazione autentica in relazione all'esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche. La controvertibilità e novità della questione induce alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara compensate le spese di lite. Massa, 19-01-2026
Il Giudice estensore Dott.ssa Erminia Agostini
Il Vice Presidente di Sezione Avv. Silvana Pedroni Menconi
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Presidente AGOSTINI ERMINIA, Relatore LELLO MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Carrara - Piazza 2 Giugno 1 54033 Carrara MS
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0100368 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Ricorrente 1 Ricorrente 1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 0100368 IMU 2019 del 3/12/2024 notificato il 16/12/2024 con cui il Comune di Carrara aveva richiesto il pagamento dell'imposta su immobili, insistenti sul territorio comunale, destinati ad attività didattiche. In via principale era chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento in quanto non era stato preceduto dal contraddittorio previsto in caso di diniego da parte dell'ente territoriale dell'esenzione espressa nelle dichiarazioni IMU relative all'anno 2019 e perché l'accertamento non portava alcuna motivazione inerente al mancato riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.lgs. n. 504 del 1992, così come modificato dall'art. 1, comma 759, lettera g della Legge 160/2019, per gli immobili adibiti a scuola paritaria e a colonia marina. Nel merito, parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto illustrando i vari elementi costituenti il diritto all'esenzione. Parte resistente sosteneva che non erano soggetti all'obbligo del contraddittorio tutti gli atti che nascevano dall'elaborazione di dati informatici ben conosciuti dal contribuente e per i quali poco si sarebbe potuto controdedurre in fase di contraddittorio;
che l'avviso di accertamento impugnato era l'ultimo atto di una serie di avvisi di accertamento puntualmente impugnati da controparte e che avevano dato origine a contenziosi sorti fin dall'anno d'imposta 2010, prima con riferimento all'ICI e poi all'IMU; che gli immobili oggetto di accertamento erano sempre i medesimi, senza variazioni di alcun tipo rispetto alle annualità precedenti;
che i predetti contenziosi si erano conclusi con pronunce ormai definitive, tutte favorevoli all'amministrazione; che quando la tariffa serviva a coprire i costi e finanziare gli investimenti l'attività era commerciale e l' IMU doveva essere pagata;
che, infatti, secondo il principio enucleato a livello di legislazione sovranazionale per avere diritto all'esenzione l'entità delle rette percepite doveva essere di importo simbolico e non poteva concorrere in maniera significativa alla copertura dei costi. La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio dell'udienza del 19-01-26.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I – VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ATTIVARE IL CONTRADDITTOIO PREVENTIVO A partire dal 30 aprile 2024, tutte le comunicazioni di accertamento fiscale che possono essere contestate dal contribuente e che non derivano da una liquidazione automatica o immediata, devono essere precedute obbligatoriamente dal contraddittorio preventivo, ai sensi dell'art.
6-bis della legge n. 212/2000 introdotto dal D.Lgs. 219/2023, a pena di annullabilità. L'art. 6 bis d.lgs. n. 219/2023 ha disposto: e) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente: «Art.
6-bis (Principio del contraddittorio).
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo….. omissis
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.». Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024 è stato pubblicato il D.M. Economia e Finanze 24 aprile 2024 che individua gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge. n. 212/2000. L'art. 2 prevede:
1. Ai fini del presente decreto, si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione;
conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art.
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti:
a) i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ogni altro atto emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del
..omissis recupero delle somme ad essa affidate;
L'art. 3 dispone: “1. Ai fini del presente decreto, si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione;
conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art.
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti: a) le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche relativamente alla liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, di cui all'art. 1, comma 412, omissis della legge 30 dicembre 2004, n. 311;”…. L'art. 4 prevede:
“1. Ai fini del presente decreto, si considera di controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati;
conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art.
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le comunicazioni degli esiti del controllo formale di cui all'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.” Per quanto qui di interesse, il DM non si è occupato delle imposte locali e dovranno essere i Comuni, in sede di Regolamento, ad indicare gli atti definibili come automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, senza tuttavia prevedere per il contribuente garanzie inferiori a quelle previste dalla legge. Non risulta che l'ente resistente abbia provveduto in tal senso, rimettendosi così all'interprete la valutazione di ogni singola fattispecie. Anzitutto il Collegio rileva che non “ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione” pare rientrare nel focus dell'esclusione del contraddittorio preventivo, pena lo svuotamento dell'obbligo di contraddittorio preventivo. Deve trattarsi di atti semplici in cui viene fatta meccanica applicazione di criteri predeterminati dalla legge, senza spazi di discrezionalità: allorché venga esercitato un potere di valutazione discrezionale è necessario attivare il contraddittorio onde pervenire ad una decisione ponderata, anche sulla base di elementi conoscitivi che possono essere apportati solo dal contribuente. Nella predetta nozione possono rientrare gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione della Tari, relativi a fabbricati i cui dati e destinazione sono direttamente desumibili dalle banche dati in possesso dell'ente, gli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti ed i conseguenti solleciti, nonché gli avvisi per omesso o insufficiente versamento della Tari, gli avvisi di accertamento IMU per omesso o insufficiente versamento derivanti dalla liquidazione del tributo conseguente ai dati contenuti nella dichiarazione o ai dati ricavabili dalle banche dati a disposizione dell'ente (ad esempio, in caso di variazioni della rendita catastale o di variazioni di titolarità degli immobili) eccetera. Non pare possano invece essere sottratti al contraddittorio preventivo ad es., gli avvisi di accertamento Tari per omessa/infedele dichiarazione se la base imponibile non è immediatamente individuabile, gli avvisi conseguenti al disconoscimento di agevolazioni denunciate dal contribuente non derivanti da controlli formali etc. Nella fattispecie in esame per escludere il diritto all'esenzione IMU per l'anno 2019 l'ente resistente avrebbe quanto meno dovuto accertare l'importo delle rette richieste dalla scuola paritaria, considerate l'autonomia degli anni di imposta e la possibile variazione nel tempo delle circostanze di fatto. de planoLa negazione del diritto non avrebbe dovuto essere effettuata , senza acquisire gli elementi utili che il contribuente avrebbe potuto apportare a seguito dell'attivazione del contraddittorio. Pertanto, l'avviso di accertamento deve essere annullato, il che rende superfluo l'esame del merito ed, in particolare, della Legge di bilancio 2026, commi 853-856, che, ha introdotto una norma di interpretazione autentica in relazione all'esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche. La controvertibilità e novità della questione induce alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara compensate le spese di lite. Massa, 19-01-2026
Il Giudice estensore Dott.ssa Erminia Agostini
Il Vice Presidente di Sezione Avv. Silvana Pedroni Menconi