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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/09/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2919/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott. Rodolfo Magrì Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2919/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, Parte_1 dall'Avv. Giorgio Stella, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in forza di Controparte_1 procura in atti, dall'Avv. Domenico Morace, presso il quale ha eletto domicilio
CONVENUTA
e
Controparte_2
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
pagina 1 di 8 1. - dichiararsi, in parziale riforma del provvedimento definitivo della Corte d'Appello di
Bologna 8-2-22 N. 579/2022, la cessazione (anche in via graduale) dello svolgimento degli incontri con modalità protetta tra il ricorrente e il figlio minore e per Persona_1
l'effetto disporre la loro completa liberalizzazione, con predisposizione di un calendario di visita - salvo diversi accordi tra le parti - che si conformi all'età e alle esigenze scolastiche e di vita del minore e agli impegni lavorativi del padre, nei seguenti termini:
a) - in qualità di genitore non affidatario, il padre potrà prelevare e tenere con sé il figlio minore a week-end alternati dalla mattina del venerdì sino alla sera del sabato – o in alternativa dalla mattina del sabato sino alla sera della domenica - con relativo pernotto, con graduale ampliamento per il futuro del pernotto dal venerdì mattina alla domenica sera una volta al mese in uno dei 2 weekend di spettanza paterna;
b) – nessun pernotto infrasettimanale col minore, vista la distanza delle abitazioni delle parti
(Cuneo – Imola) che ne impedisce di fatto la realizzazione;
c) - disporsi che per le vacanze natalizie, pasquali e per quelle estive, il minore possa trattenersi
(con pernotto) col padre in misura significativamente superiore al 50% del tempo a disposizione, per riequilibrare la mancanza di visite infrasettimanali tra il genitore non affidatario e il minore;
d) - disporre espressamente che il padre possa telefonare al figlio minore a giorni alterni (come avviene tuttora) e, nella settimana di non spettanza, effettuare con esso almeno una videochiamata tramite “Whatsapp”;
e) disporre, almeno per il periodo iniziale, la presenza di un operatore all'inizio e alla fine degli incontri padre/figlio, in base anche alla disponibilità dei servizi territoriali;
f) - disporre espressamente che il padre possa partecipare alle attività scolastiche ed extrascolastiche di maggior rilievo del minore (recite, feste di fine anno scolastico, comunione ecc), cosa a tutt'oggi mai accaduta per mancanza di disponibilità della madre.
2. - Dato atto che la stessa ha riportato una piena disponibilità di entrambi i Parte_2 genitori al percorso di ripresa degli incontri padre/figlio, rinuncia, allo stato, alla richiesta di provvedimenti ex art 473 bis 39 CPC nei confronti della madre.
3. - Dato atto, altresì, della ripresa serenità del minore nei rapporti col padre, dichiara allo stato di rinunciare alla richiesta di presa in carico del minore da parte di uno psicologo.
4. - Chiede il mantenimento della vigilanza dei Servizi territoriali sul minore stesso e sul nucleo familiare per almeno ulteriori anni 3.
Vinte le spese e le competenze.”
pagina 2 di 8 Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cuneo rigettare del ricorso avanzato dal sig. perchè Parte_1 infondato sotto ogni profilo e condannare il ricorrente al risarcimento dei danni in favore della resistente ex art.96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio secondo equità;
- Con vittoria di spese come da separata nota.
Voglia l'ill.mo Tribunale, nel migliore interesse del minore, rafforzare l'affidamento esclusivo in capo alla madre ex art.337 quale c.c. a parziale modifica del provvedimento definitivo della Corte
d'Appello di Bologna del 10.12.2021.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolgano le conclusioni di parte ” CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Dalla relazione more uxorio tra e è nato in [...] Parte_1 Controparte_1
1.3.2015 il minore . Persona_1
Con provvedimento del 20.12.2018, il Tribunale di Bologna, all'esito di procedimento ex artt. 337 bis e ss. c.c., ha disposto l'affidamento del minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti, la sua collocazione presso la madre e incontri in luogo neutro con il padre. La Corte d'Appello di
Bologna, in sede di reclamo, ha parzialmente modificato tale provvedimento con decreto dell'8.2.2022, stabilendo, decorsi nove mesi, l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre e attribuendo ai Servizi Sociali “il compito di organizzare gli incontri tra il minore e il padre in forma rigorosamente protetta e con i tempi e le modalità_ restrittive - più opportune, con facoltà di sospenderli se disturbanti, subordinando espressamente ogni possibile ampliamento al positivo percorso di recupero che il sig. vorrà intraprendere presso un centro di sostegno”. Pt_1
Con ricorso del 29.11.2023, , dando atto di aver positivamente seguito un percorso Parte_1 di recupero presso il CAM (Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti) di Ferrara, ha chiesto di disporre, ai sensi dell'art. 473 bis. 38 c.p.c., un calendario di incontri padre/minore sino ad arrivare a una loro completa liberalizzazione. Il ricorrente ha altresì rappresentato che la madre del minore non avrebbe adeguatamente supportato lo stesso nel superare un momento di difficoltà nella relazione con il padre e ha pertanto richiesto di disporre la presa in carico del figlio da parte di uno psicologo e di adottare ai sensi dell'art. 473 bis. 39 c.p.c. i provvedimenti economici di cui all'art. 614 bis c.p.c. per ogni successiva violazione.
Il Giudice designato, ritenendo che il ricorso contenesse una vera e propria domanda di modifica del provvedimento vigente attraverso la predisposizione di un calendario di visita, lo ha pagina 3 di 8 riqualificato come ricorso ex art. 473 bis. 47 c.p.c., trattandolo con le forme del rito ordinario in materia di persone, minorenni e famiglie.
La convenuta si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 473 bis. 12 e 473 bis. 18 c.p.c. Nel merito, sostenendo che il percorso seguito dal non potesse dirsi concluso e che la madre avrebbe sempre Pt_1 positivamente collaborato con i servizi sociali, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il Giudice designato ha sentito le parti all'udienza del 9.4.2024 e, non ritenendo necessaria l'adozione di provvedimenti provvisori, ha istruito la causa richiedendo relazioni di aggiornamento al Cam di Ferrara e ai servizi sociali. La controversia è dunque stata rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 27.11.2024. Successivamente, la difesa di parte convenuta ha formulato un'istanza di rimessione della causa in istruttoria, dando atto di un episodio avvenuto durante un incontro in luogo neutro dell'11.1.2025 in cui il bambino avrebbe avuto una crisi a causa degli atteggiamenti tenuti dal padre nei suoi confronti. La causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 16.1.2025 al fine di acquisire una relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali. Una volta effettuato tale adempimento, la controversia è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 2.7.2025. In sede di precisazione definitiva delle conclusioni, il ricorrente ha insistito per la liberalizzazione degli incontri, rinunciando alle domande di presa in carico psicologica e di sanzioni ex art. 473 bis.39 c.p.c., mentre la convenuta ha formulato domanda di affidamento esclusivo rafforzato del minore. Il
Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio, chiedendo accogliersi le domande di parte . CP_1
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base delle dichiarazioni delle parti e della documentazione in atti, in assenza di ulteriori istanze istruttorie.
3. Non essendo stata riproposta l'eccezione di inammissibilità del ricorso contenuta nella comparsa di costituzione, la controversia può essere decisa nel merito. In particolare, la domanda di liberalizzazione degli incontri padre-figlio può trovare accoglimento, essendosi verificato il presupposto stabilito dalla Corte d'Appello di Bologna per tale liberalizzazione, ovvero il positivo superamento di un percorso di sostegno da parte del È stata infatti acquisita relazione del Pt_1
Cam di Ferrara dalla quale emerge che il ricorrente ha iniziato volontariamente un percorso presso il centro il 28.2.2022 e lo ha concluso il 18.12.2023, partecipando a 3 incontri iniziali individuali e a 73 incontri di psicoterapia di gruppo che hanno avuto come oggetto, tra l'altro, la definizione di abuso e maltrattamento, la definizione delle diverse forme di violenza, gli pagina 4 di 8 strumenti per la gestione delle situazioni di violenza, le conseguenze delle violenze sulle vittime, la riflessione sui modelli di mascolinità/femminilità e sulla sessualità, l'esplorazione dello stile genitoriale e l'implicazione dell'uso/abuso di sostanze nella relazione. Pur non essendovi un'indicazione univoca su cosa si debba intendere per “esito favorevole” di un percorso per uomini autori di violenza, il responsabile del CAM ritiene che, nel caso di specie, l'esito possa qualificarsi come tale in quanto il ha partecipato con regolarità alle sessioni proposte Pt_1 rispettando le regole del gruppo, è stato aderente alle indicazioni suggerite mettendosi in gioco in prima persona, ha contribuito attivamente nel portare tematiche da affrontare in gruppo, ha riconosciuto la violenza agita e le conseguenze sulla vittima, ha compreso i modelli di mascolinità alla radice delle reazioni violente, ha preso contatto con gli aspetti più fragili del proprio sé potenziando la propria capacità di riflessività, di sua iniziativa ha chiesto di prolungare la partecipazione al gruppo in ottica di continua crescita personale e ha lavorato su soft skill, ovvero competenze legate all'intelligenza emotiva.
La positività del percorso seguito dal ricorrente trova riscontro anche nelle relazioni dei servizi sociali che descrivono un buon andamento del rapporto padre-figlio. Nella relazione del
Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese trasmessa il 3.6.2024 si legge che la ripresa degli incontri è avvenuta a far data dal novembre 2023 dopo un periodo di circa un anno di interruzione in cui si è passati da un rifiuto del minore a relazionarsi con il padre anche solo telefonicamente ad effettuare videochiamate e a programmare attività da svolgere insieme in presenza. Fin dal primo incontro successivo all'interruzione non si è reso necessario l'intervento dell'educatrice per mediare situazioni di disagio o difficoltà: il minore va verso il padre abbracciandolo e mantiene una relazione spontanea per tutta la durata dell'incontro, accordandosi direttamente con il genitore per l'organizzazione del pomeriggio. Si osserva
“autenticità nella relazione affettiva padre figlio, caratterizzata da un legame evidente, dalla spontaneità del gioco, nelle esperienze condivise”. Il padre ha inoltre “continuato a mostrare una buona capacità di proporre o progettare con il figlio attività stimolanti e diversificate da fare assieme”, “dimostrando attenzione nell'adeguare i suoi comportamenti allo stato d'animo del figlio”.
Il clima durante gli incontri viene descritto come sereno e piacevole, anche se si registrano ancora alcuni momenti di fatica quando al minore viene richiesto di raccontare del suo quotidiano a casa o del tempo libero. Tali momenti di difficoltà sono però stati oggetto di approfondimento tra l'educatrice e il che ha accettato i suggerimenti circa l'opportunità di Pt_1 non insistere nel voler ottenere una risposta. L'educatrice conclude pertanto affermando che pagina 5 di 8 dimostra di riconoscere nel papà un'importante figura di riferimento, ne Persona_1 ricerca l'affetto, ne accetta il ruolo autorevole e si dimostra orgoglioso di poterlo presentare ai suoi amichetti: non emergono pertanto elementi né di pregiudizio né di pericolosità nella relazione padre-figlio tali da precluderne la progressiva liberalizzazione.
La relazione padre-figlio non risulta compromessa nemmeno a seguito dell'episodio del gennaio
2025 che ha portato alla rimessione in istruttoria della presente controversia. I servizi hanno infatti chiarito che, quel giorno, il minore avrebbe letto come un rimprovero l'espressione assunta dal padre alla sua risposta negativa alla richiesta di andare in vacanza con lui in futuro e avrebbe vissuto con disagio una conversazione sulle bugie e sulla verità. non Persona_1 ha però manifestato particolare sofferenza a seguito di tali fatti, tant'è che la stessa madre ha ritenuto non necessario effettuare un incontro con l'educatrice per tranquillizzarlo e i luoghi neutri sono proseguiti senza criticità. Anche nella relazione sociale più recente si sottolinea dunque l'impegno del padre nel costruire un buon rapporto con il figlio e la sua sempre maggiore capacità di accogliere i suggerimenti degli operatori e si ribadisce l'opportunità di una liberalizzazione degli incontri, anche per consentire al ricorrente e a di Persona_1 conoscersi meglio nel quotidiano.
Pur dovendosi comprendere i timori della madre dovuti alle condotte subite in passato dall'ex compagno, che hanno portato a una condanna in via definitiva per maltrattamenti, gli elementi oggettivi acquisiti nel corso del presente giudizio rendono opportuna una liberalizzazione degli incontri, pur se graduale, come richiesto dallo stesso ricorrente. Padre e figlio si incontrano solamente in luogo neutro ormai dal 2019 ed è impensabile prevedere sin da subito tempi di permanenza prolungati. Per un periodo di sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento, il padre potrà dunque vedere il figlio, a settimane alternate, per una giornata da individuarsi secondo la disponibilità dei servizi con presenza di un educatore all'inizio e alla fine dell'incontro: tale modalità viene suggerita dagli stessi operatori per facilitare i momenti di passaggio del bambino tra i genitori e per osservare lo stato di benessere post-incontro del minore. Per i successivi sei mesi, il ricorrente potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, per le intere giornate del sabato e della domenica senza pernottamento e, decorsi tali sei mesi, potrà essere introdotto il pernottamento tra il sabato e la domenica. Una volta entrato a regime il calendario ordinario comprensivo del pernottamento, il Leone potrà trascorrere con anche metà delle vacanze natalizie con alternanza del Natale e del Capodanno, Persona_1 metà delle vacanze pasquali con alternanza della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo e due settimane pagina 6 di 8 anche non consecutive in estate. Resta fermo che il padre potrà continuare a contattare il figlio telefonicamente come già ora avviene. Al fine di verificare il buon andamento degli incontri, va disposta la prosecuzione del monitoraggio da parte dei servizi sociali che dovranno relazionare ogni sei mesi, oltre a quando se ne ravvisi la necessità, al Giudice Tutelare, al quale si trasmette il presente provvedimento per l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
4. Per quanto riguarda le ulteriori domande, si dà atto che il ricorrente ha rinunciato alle domande di presa in carico psicologica del minore e di sanzioni ex art. 473 bis.39 c.p.c. riconoscendo la collaborazione della madre nel favorire la sua relazione con il figlio.
La convenuta ha invece proposto per la prima volta nelle note di precisazione delle conclusioni una domanda di affidamento esclusivo rafforzato del minore. Va preliminarmente osservato che, vertendosi in un giudizio di modifica, possono essere qui presi in considerazione solamente gli eventuali fatti nuovi sopravvenuti, non potendosi ora rivalutare gli elementi già posti dalla Corte
d'Appello di Bologna a fondamento della sua decisione. Ciò premesso, deve comunque ritenersi particolarmente significativo che la Corte d'Appello, pur avendo testualmente affermato che “il sig. non ha ancora compreso il disvalore dei suoi comportamenti pregressi” e avendo Pt_1 adottato provvedimenti particolarmente incisivi quali l'affidamento temporaneo del minore ai servizi, un monitoraggio della durata di tre anni e incontri padre-figlio in luogo neutro con facoltà di sospenderli se disturbanti, non abbia disposto l'affidamento “superesclusivo” alla madre. Non si ravvisano ragioni per limitare ora la responsabilità genitoriale paterna, considerato che, come descritto in precedenza, la situazione è sensibilmente migliorata rispetto al momento di emissione del precedente provvedimento. Il ricorrente ha infatti positivamente concluso il percorso presso il centro anti-violenza e ha costruito un solido rapporto con il figlio negli incontri in luogo neutro, tanto da indurre gli stessi servizi a chiederne la liberalizzazione. Escludere ora il padre dall'adozione delle scelte più importanti per il figlio rischierebbe di compromettere il recupero del rapporto e si porrebbe in evidente contraddizione con la liberalizzazione degli incontri.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal. d.m. 147/2022 per le cause di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della controversia, vengono poste a carico della convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
pagina 7 di 8 DISPONE, a parziale modifica del decreto della Corte d'Appello di Bologna n. 579/2022, che il padre possa tenere con sé il figlio minore, ferma restando la facoltà di contattarlo telefonicamente secondo le modalità già in essere:
- per un periodo di sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento, a settimane alternate, per una giornata intera da individuarsi secondo la disponibilità dei servizi, con la presenza di un educatore all'inizio e alla fine dell'incontro,
- per i successivi sei mesi, a fine settimana alternati, per le intere giornate del sabato e della domenica, senza pernottamento,
- decorsi i sei mesi di cui sopra, a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera,
- una volta introdotti i pernottamenti, per metà delle vacanze natalizie, alternando con la madre il Natale e il Capodanno, per metà delle vacanze pasquali, alternando con la madre la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, e per due settimane anche non consecutive in estate, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno,
RIGETTA la domanda di affidamento esclusivo rafforzato alla madre,
DISPONE la trasmissione del presente provvedimento al Giudice Tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c.,
DISPONE la prosecuzione del monitoraggio da parte del del Controparte_3 che dovrà relazionare al Giudice Tutelare ogni sei mesi e qualora ne ravvisi la necessità, CP_4
CONDANNA a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio che si liquidano in euro in euro 3.809,00 (di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva, 903,00 per fase di trattazione e 1453,00 per fase decisionale), oltre esborsi, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 7.8.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott. Rodolfo Magrì Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2919/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, Parte_1 dall'Avv. Giorgio Stella, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in forza di Controparte_1 procura in atti, dall'Avv. Domenico Morace, presso il quale ha eletto domicilio
CONVENUTA
e
Controparte_2
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
pagina 1 di 8 1. - dichiararsi, in parziale riforma del provvedimento definitivo della Corte d'Appello di
Bologna 8-2-22 N. 579/2022, la cessazione (anche in via graduale) dello svolgimento degli incontri con modalità protetta tra il ricorrente e il figlio minore e per Persona_1
l'effetto disporre la loro completa liberalizzazione, con predisposizione di un calendario di visita - salvo diversi accordi tra le parti - che si conformi all'età e alle esigenze scolastiche e di vita del minore e agli impegni lavorativi del padre, nei seguenti termini:
a) - in qualità di genitore non affidatario, il padre potrà prelevare e tenere con sé il figlio minore a week-end alternati dalla mattina del venerdì sino alla sera del sabato – o in alternativa dalla mattina del sabato sino alla sera della domenica - con relativo pernotto, con graduale ampliamento per il futuro del pernotto dal venerdì mattina alla domenica sera una volta al mese in uno dei 2 weekend di spettanza paterna;
b) – nessun pernotto infrasettimanale col minore, vista la distanza delle abitazioni delle parti
(Cuneo – Imola) che ne impedisce di fatto la realizzazione;
c) - disporsi che per le vacanze natalizie, pasquali e per quelle estive, il minore possa trattenersi
(con pernotto) col padre in misura significativamente superiore al 50% del tempo a disposizione, per riequilibrare la mancanza di visite infrasettimanali tra il genitore non affidatario e il minore;
d) - disporre espressamente che il padre possa telefonare al figlio minore a giorni alterni (come avviene tuttora) e, nella settimana di non spettanza, effettuare con esso almeno una videochiamata tramite “Whatsapp”;
e) disporre, almeno per il periodo iniziale, la presenza di un operatore all'inizio e alla fine degli incontri padre/figlio, in base anche alla disponibilità dei servizi territoriali;
f) - disporre espressamente che il padre possa partecipare alle attività scolastiche ed extrascolastiche di maggior rilievo del minore (recite, feste di fine anno scolastico, comunione ecc), cosa a tutt'oggi mai accaduta per mancanza di disponibilità della madre.
2. - Dato atto che la stessa ha riportato una piena disponibilità di entrambi i Parte_2 genitori al percorso di ripresa degli incontri padre/figlio, rinuncia, allo stato, alla richiesta di provvedimenti ex art 473 bis 39 CPC nei confronti della madre.
3. - Dato atto, altresì, della ripresa serenità del minore nei rapporti col padre, dichiara allo stato di rinunciare alla richiesta di presa in carico del minore da parte di uno psicologo.
4. - Chiede il mantenimento della vigilanza dei Servizi territoriali sul minore stesso e sul nucleo familiare per almeno ulteriori anni 3.
Vinte le spese e le competenze.”
pagina 2 di 8 Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cuneo rigettare del ricorso avanzato dal sig. perchè Parte_1 infondato sotto ogni profilo e condannare il ricorrente al risarcimento dei danni in favore della resistente ex art.96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio secondo equità;
- Con vittoria di spese come da separata nota.
Voglia l'ill.mo Tribunale, nel migliore interesse del minore, rafforzare l'affidamento esclusivo in capo alla madre ex art.337 quale c.c. a parziale modifica del provvedimento definitivo della Corte
d'Appello di Bologna del 10.12.2021.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolgano le conclusioni di parte ” CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Dalla relazione more uxorio tra e è nato in [...] Parte_1 Controparte_1
1.3.2015 il minore . Persona_1
Con provvedimento del 20.12.2018, il Tribunale di Bologna, all'esito di procedimento ex artt. 337 bis e ss. c.c., ha disposto l'affidamento del minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti, la sua collocazione presso la madre e incontri in luogo neutro con il padre. La Corte d'Appello di
Bologna, in sede di reclamo, ha parzialmente modificato tale provvedimento con decreto dell'8.2.2022, stabilendo, decorsi nove mesi, l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre e attribuendo ai Servizi Sociali “il compito di organizzare gli incontri tra il minore e il padre in forma rigorosamente protetta e con i tempi e le modalità_ restrittive - più opportune, con facoltà di sospenderli se disturbanti, subordinando espressamente ogni possibile ampliamento al positivo percorso di recupero che il sig. vorrà intraprendere presso un centro di sostegno”. Pt_1
Con ricorso del 29.11.2023, , dando atto di aver positivamente seguito un percorso Parte_1 di recupero presso il CAM (Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti) di Ferrara, ha chiesto di disporre, ai sensi dell'art. 473 bis. 38 c.p.c., un calendario di incontri padre/minore sino ad arrivare a una loro completa liberalizzazione. Il ricorrente ha altresì rappresentato che la madre del minore non avrebbe adeguatamente supportato lo stesso nel superare un momento di difficoltà nella relazione con il padre e ha pertanto richiesto di disporre la presa in carico del figlio da parte di uno psicologo e di adottare ai sensi dell'art. 473 bis. 39 c.p.c. i provvedimenti economici di cui all'art. 614 bis c.p.c. per ogni successiva violazione.
Il Giudice designato, ritenendo che il ricorso contenesse una vera e propria domanda di modifica del provvedimento vigente attraverso la predisposizione di un calendario di visita, lo ha pagina 3 di 8 riqualificato come ricorso ex art. 473 bis. 47 c.p.c., trattandolo con le forme del rito ordinario in materia di persone, minorenni e famiglie.
La convenuta si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 473 bis. 12 e 473 bis. 18 c.p.c. Nel merito, sostenendo che il percorso seguito dal non potesse dirsi concluso e che la madre avrebbe sempre Pt_1 positivamente collaborato con i servizi sociali, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il Giudice designato ha sentito le parti all'udienza del 9.4.2024 e, non ritenendo necessaria l'adozione di provvedimenti provvisori, ha istruito la causa richiedendo relazioni di aggiornamento al Cam di Ferrara e ai servizi sociali. La controversia è dunque stata rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 27.11.2024. Successivamente, la difesa di parte convenuta ha formulato un'istanza di rimessione della causa in istruttoria, dando atto di un episodio avvenuto durante un incontro in luogo neutro dell'11.1.2025 in cui il bambino avrebbe avuto una crisi a causa degli atteggiamenti tenuti dal padre nei suoi confronti. La causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 16.1.2025 al fine di acquisire una relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali. Una volta effettuato tale adempimento, la controversia è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 2.7.2025. In sede di precisazione definitiva delle conclusioni, il ricorrente ha insistito per la liberalizzazione degli incontri, rinunciando alle domande di presa in carico psicologica e di sanzioni ex art. 473 bis.39 c.p.c., mentre la convenuta ha formulato domanda di affidamento esclusivo rafforzato del minore. Il
Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio, chiedendo accogliersi le domande di parte . CP_1
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base delle dichiarazioni delle parti e della documentazione in atti, in assenza di ulteriori istanze istruttorie.
3. Non essendo stata riproposta l'eccezione di inammissibilità del ricorso contenuta nella comparsa di costituzione, la controversia può essere decisa nel merito. In particolare, la domanda di liberalizzazione degli incontri padre-figlio può trovare accoglimento, essendosi verificato il presupposto stabilito dalla Corte d'Appello di Bologna per tale liberalizzazione, ovvero il positivo superamento di un percorso di sostegno da parte del È stata infatti acquisita relazione del Pt_1
Cam di Ferrara dalla quale emerge che il ricorrente ha iniziato volontariamente un percorso presso il centro il 28.2.2022 e lo ha concluso il 18.12.2023, partecipando a 3 incontri iniziali individuali e a 73 incontri di psicoterapia di gruppo che hanno avuto come oggetto, tra l'altro, la definizione di abuso e maltrattamento, la definizione delle diverse forme di violenza, gli pagina 4 di 8 strumenti per la gestione delle situazioni di violenza, le conseguenze delle violenze sulle vittime, la riflessione sui modelli di mascolinità/femminilità e sulla sessualità, l'esplorazione dello stile genitoriale e l'implicazione dell'uso/abuso di sostanze nella relazione. Pur non essendovi un'indicazione univoca su cosa si debba intendere per “esito favorevole” di un percorso per uomini autori di violenza, il responsabile del CAM ritiene che, nel caso di specie, l'esito possa qualificarsi come tale in quanto il ha partecipato con regolarità alle sessioni proposte Pt_1 rispettando le regole del gruppo, è stato aderente alle indicazioni suggerite mettendosi in gioco in prima persona, ha contribuito attivamente nel portare tematiche da affrontare in gruppo, ha riconosciuto la violenza agita e le conseguenze sulla vittima, ha compreso i modelli di mascolinità alla radice delle reazioni violente, ha preso contatto con gli aspetti più fragili del proprio sé potenziando la propria capacità di riflessività, di sua iniziativa ha chiesto di prolungare la partecipazione al gruppo in ottica di continua crescita personale e ha lavorato su soft skill, ovvero competenze legate all'intelligenza emotiva.
La positività del percorso seguito dal ricorrente trova riscontro anche nelle relazioni dei servizi sociali che descrivono un buon andamento del rapporto padre-figlio. Nella relazione del
Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese trasmessa il 3.6.2024 si legge che la ripresa degli incontri è avvenuta a far data dal novembre 2023 dopo un periodo di circa un anno di interruzione in cui si è passati da un rifiuto del minore a relazionarsi con il padre anche solo telefonicamente ad effettuare videochiamate e a programmare attività da svolgere insieme in presenza. Fin dal primo incontro successivo all'interruzione non si è reso necessario l'intervento dell'educatrice per mediare situazioni di disagio o difficoltà: il minore va verso il padre abbracciandolo e mantiene una relazione spontanea per tutta la durata dell'incontro, accordandosi direttamente con il genitore per l'organizzazione del pomeriggio. Si osserva
“autenticità nella relazione affettiva padre figlio, caratterizzata da un legame evidente, dalla spontaneità del gioco, nelle esperienze condivise”. Il padre ha inoltre “continuato a mostrare una buona capacità di proporre o progettare con il figlio attività stimolanti e diversificate da fare assieme”, “dimostrando attenzione nell'adeguare i suoi comportamenti allo stato d'animo del figlio”.
Il clima durante gli incontri viene descritto come sereno e piacevole, anche se si registrano ancora alcuni momenti di fatica quando al minore viene richiesto di raccontare del suo quotidiano a casa o del tempo libero. Tali momenti di difficoltà sono però stati oggetto di approfondimento tra l'educatrice e il che ha accettato i suggerimenti circa l'opportunità di Pt_1 non insistere nel voler ottenere una risposta. L'educatrice conclude pertanto affermando che pagina 5 di 8 dimostra di riconoscere nel papà un'importante figura di riferimento, ne Persona_1 ricerca l'affetto, ne accetta il ruolo autorevole e si dimostra orgoglioso di poterlo presentare ai suoi amichetti: non emergono pertanto elementi né di pregiudizio né di pericolosità nella relazione padre-figlio tali da precluderne la progressiva liberalizzazione.
La relazione padre-figlio non risulta compromessa nemmeno a seguito dell'episodio del gennaio
2025 che ha portato alla rimessione in istruttoria della presente controversia. I servizi hanno infatti chiarito che, quel giorno, il minore avrebbe letto come un rimprovero l'espressione assunta dal padre alla sua risposta negativa alla richiesta di andare in vacanza con lui in futuro e avrebbe vissuto con disagio una conversazione sulle bugie e sulla verità. non Persona_1 ha però manifestato particolare sofferenza a seguito di tali fatti, tant'è che la stessa madre ha ritenuto non necessario effettuare un incontro con l'educatrice per tranquillizzarlo e i luoghi neutri sono proseguiti senza criticità. Anche nella relazione sociale più recente si sottolinea dunque l'impegno del padre nel costruire un buon rapporto con il figlio e la sua sempre maggiore capacità di accogliere i suggerimenti degli operatori e si ribadisce l'opportunità di una liberalizzazione degli incontri, anche per consentire al ricorrente e a di Persona_1 conoscersi meglio nel quotidiano.
Pur dovendosi comprendere i timori della madre dovuti alle condotte subite in passato dall'ex compagno, che hanno portato a una condanna in via definitiva per maltrattamenti, gli elementi oggettivi acquisiti nel corso del presente giudizio rendono opportuna una liberalizzazione degli incontri, pur se graduale, come richiesto dallo stesso ricorrente. Padre e figlio si incontrano solamente in luogo neutro ormai dal 2019 ed è impensabile prevedere sin da subito tempi di permanenza prolungati. Per un periodo di sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento, il padre potrà dunque vedere il figlio, a settimane alternate, per una giornata da individuarsi secondo la disponibilità dei servizi con presenza di un educatore all'inizio e alla fine dell'incontro: tale modalità viene suggerita dagli stessi operatori per facilitare i momenti di passaggio del bambino tra i genitori e per osservare lo stato di benessere post-incontro del minore. Per i successivi sei mesi, il ricorrente potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, per le intere giornate del sabato e della domenica senza pernottamento e, decorsi tali sei mesi, potrà essere introdotto il pernottamento tra il sabato e la domenica. Una volta entrato a regime il calendario ordinario comprensivo del pernottamento, il Leone potrà trascorrere con anche metà delle vacanze natalizie con alternanza del Natale e del Capodanno, Persona_1 metà delle vacanze pasquali con alternanza della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo e due settimane pagina 6 di 8 anche non consecutive in estate. Resta fermo che il padre potrà continuare a contattare il figlio telefonicamente come già ora avviene. Al fine di verificare il buon andamento degli incontri, va disposta la prosecuzione del monitoraggio da parte dei servizi sociali che dovranno relazionare ogni sei mesi, oltre a quando se ne ravvisi la necessità, al Giudice Tutelare, al quale si trasmette il presente provvedimento per l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
4. Per quanto riguarda le ulteriori domande, si dà atto che il ricorrente ha rinunciato alle domande di presa in carico psicologica del minore e di sanzioni ex art. 473 bis.39 c.p.c. riconoscendo la collaborazione della madre nel favorire la sua relazione con il figlio.
La convenuta ha invece proposto per la prima volta nelle note di precisazione delle conclusioni una domanda di affidamento esclusivo rafforzato del minore. Va preliminarmente osservato che, vertendosi in un giudizio di modifica, possono essere qui presi in considerazione solamente gli eventuali fatti nuovi sopravvenuti, non potendosi ora rivalutare gli elementi già posti dalla Corte
d'Appello di Bologna a fondamento della sua decisione. Ciò premesso, deve comunque ritenersi particolarmente significativo che la Corte d'Appello, pur avendo testualmente affermato che “il sig. non ha ancora compreso il disvalore dei suoi comportamenti pregressi” e avendo Pt_1 adottato provvedimenti particolarmente incisivi quali l'affidamento temporaneo del minore ai servizi, un monitoraggio della durata di tre anni e incontri padre-figlio in luogo neutro con facoltà di sospenderli se disturbanti, non abbia disposto l'affidamento “superesclusivo” alla madre. Non si ravvisano ragioni per limitare ora la responsabilità genitoriale paterna, considerato che, come descritto in precedenza, la situazione è sensibilmente migliorata rispetto al momento di emissione del precedente provvedimento. Il ricorrente ha infatti positivamente concluso il percorso presso il centro anti-violenza e ha costruito un solido rapporto con il figlio negli incontri in luogo neutro, tanto da indurre gli stessi servizi a chiederne la liberalizzazione. Escludere ora il padre dall'adozione delle scelte più importanti per il figlio rischierebbe di compromettere il recupero del rapporto e si porrebbe in evidente contraddizione con la liberalizzazione degli incontri.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal. d.m. 147/2022 per le cause di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della controversia, vengono poste a carico della convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
pagina 7 di 8 DISPONE, a parziale modifica del decreto della Corte d'Appello di Bologna n. 579/2022, che il padre possa tenere con sé il figlio minore, ferma restando la facoltà di contattarlo telefonicamente secondo le modalità già in essere:
- per un periodo di sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento, a settimane alternate, per una giornata intera da individuarsi secondo la disponibilità dei servizi, con la presenza di un educatore all'inizio e alla fine dell'incontro,
- per i successivi sei mesi, a fine settimana alternati, per le intere giornate del sabato e della domenica, senza pernottamento,
- decorsi i sei mesi di cui sopra, a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera,
- una volta introdotti i pernottamenti, per metà delle vacanze natalizie, alternando con la madre il Natale e il Capodanno, per metà delle vacanze pasquali, alternando con la madre la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, e per due settimane anche non consecutive in estate, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno,
RIGETTA la domanda di affidamento esclusivo rafforzato alla madre,
DISPONE la trasmissione del presente provvedimento al Giudice Tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c.,
DISPONE la prosecuzione del monitoraggio da parte del del Controparte_3 che dovrà relazionare al Giudice Tutelare ogni sei mesi e qualora ne ravvisi la necessità, CP_4
CONDANNA a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio che si liquidano in euro in euro 3.809,00 (di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva, 903,00 per fase di trattazione e 1453,00 per fase decisionale), oltre esborsi, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 7.8.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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