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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/06/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore dott.ssa Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1613 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F.: ), elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Civitavecchia al Corso Marconi n.13 presso e nello studio dell'Avv. Maria Eugenia Milo che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti (pec:
) Email_1
Attore
Contro
, nata ad [...] il [...] e res.te in Civitavecchia Via Controparte_1
Gianbattista Falda n.3/c (Cod. Fisc. ), beneficiaria di gratuito C.F._2
patrocinio, elettivamente domiciliata in Civitavecchia Via San Francesco di Paola n. 3 presso lo studio dell'Avv. Leonardo Roscioni c.f. che la rappresenta e C.F._3
difende, giusta procura in atti (p.e.c. . Email_2
Convenuta
1 Conclusioni: come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 4.7.24 e ritualmente notificato il sig. conveniva Parte_1
in giudizio la sig.ra per sentir revocare, a far data dalla presentazione Controparte_1 dell'istanza, il contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne ed Persona_1
economicamente indipendente. Premetteva il ricorrente che con sentenza n.158/2018 pubblicata il 01/03/2018, il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra il IG. e la IG.ra e posto a carico del Parte_1 Controparte_1 Pt_1
un assegno per il contributo per il mantenimento del figlio (nato il [...]), PE di € 350,00 fino al 30/11/2011 e poi di € 400,00, da pagare alla IG.ra , oltre al 50% CP_1
delle spese straordinarie;
che il IG. aveva sempre versato puntualmente il Parte_1
contributo per il mantenimento del figlio il quale da oltre un anno prestava attività lavorativa con mansioni di meccanico e carrozziere presso la “Carrozzeria Baccelli” sita in
Civitavecchia ed era, quindi, economicamente indipendente e sicuramente capace di autosostenersi.
La convenuta si costituiva opponendosi giacchè il figlio, era appena Persona_1
ventenne e non era economicamente indipendente non svolgendo alcuna attività lavorativa. Precisava che il ragazzo, nel 2023 (dopo aver cessato le scuole superiori) non aveva svolto alcuna attività lavorativa, e nel 2024 – volendo apprezzabilmente cercare di imparare un mestiere e trovare appunto un lavoro – aveva solo svolto un breve stage presso la Carrozzeria Baccelli 1979 srl di Civitavecchia della durata di neppure due mesi e mezzo, come documentato dalle n.3 buste paga che allegava nei mesi di aprile (7 giorni lavorati, paga mensile di € 148,00), maggio (24 giorni lavorati, paga di € 578,00) e giugno
(26 ore lavorate per € 938,00 compreso Tfr).
La causa veniva istruita con documenti e l'esame testimoniale di . Persona_1
La domanda del ricorrente è infondata e va respinta.
Alcuna prova è stata fornita di una anche minima “indipendenza economica” di PE
. La documentazione dell'INPS attesta i pochissimi giorni di occupazione del
[...] giovane inidonei a configurare una indipendenza economica. Non son stati, infatti, forniti elementi per ritenere che l'esperienza lavorativa presso la carrozzeria di Civitaveccha non si stata solo una parentesi.
2 Parimente emerge comunque l'attivismo dle giovane per imparare un mestiere oltre che tentare altre vie dopo il diploma acquisito nel 2023 (vedi il tentativo di essere ammesso preso le forze armate).
E' pacifico che con la maggiore età non cessa automaticamente l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento della prole ex artt. 147 ss. c.c., ma si protrae fino a quando essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica.
Tuttavia, il dettato normativo nulla dispone circa la revoca dell'assegno di mantenimento in ordine al limite di età e alle condizioni, questione che è stata oggetto di una elaborazione del diritto vivente da cui emerge che la cessazione dell'obbligo di mantenimento deve fondarsi su un accertamento di fatto da effettuarsi caso per caso imperniato sui seguenti requisiti: l'età del figlio maggiorenne, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché la complessiva condotta personale tenuta da parte dell'avente diritto (Cass. 27904/2021; Cass. ord. 5088/2018; Cass. 12952/2016).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016); il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato. Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016). Invero, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione
3 idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.” (Cass. ord. 5088/2018).
Quanto alla valutazione dell'età con riguardo all'inserimento nella società è necessario operare una distinzione tra i figli maggiorenni che hanno scelto di intraprendere un percorso lavorativo dopo la scuola dell'obbligo o il diploma e i figli maggiorenni che hanno deciso di proseguire il percorso formativo.
Nel primo caso, può ritenersi che il figlio maggiorenne abbia iniziato a ricercare un'occupazione subito dopo il conseguimento del diploma di maturità; nel secondo caso, invece, dovrà tenersi in considerazione la durata e la tipologia del corso di studi cui segue l'inserimento lavorativo.
Ebbene, l'accertamento non può che “ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post- universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. n. 1830/2011).
Inoltre, la Suprema Corte ha puntualizzato come “la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n.
12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, in motivazione, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni;
concetto ripreso es. da Cass. 22 giugno 2016,
n. 12952) (Cass. ord. 17183/2020).
In ogni caso, “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. ord. 17183/2020, Rv. 658568 –
02; conforme Cass. ord. 27904/2021).
4 Dunque, integra un dovere del figlio “la ricerca dell'autosufficienza economica secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro” (Cass. ord. 17183/2020).
La giurisprudenza di merito ha indicato un limite d'età generale oltre il quale si impone la revoca dell'assegno di mantenimento: "in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee non può protrarsi dunque "oltre la soglia dei 34 anni", età a partire dalla quale "lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non può più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all'adulto"; "il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, semmai, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non può più essere trattato come 'figlio', bensì come adulto" (Trib.
Milano, ord. 29 marzo 2016).
Nel caso di specie, (n. 22.9.2004) ha dichiarato: “mi sono diplomato Persona_1
come perito meccanico nell'anno 2023; lavoro a chiamata del sig. che ha una Per_2
carrozzeria a Civitavecchia;
ciò avviene ogni tanto;
spesso vado io a propormi di aiutarlo anche per imparare un mestiere , in un anno ho lavorato per non più di cinque mesi e non continuativi;
4. sto cercando lavoro, mi piace la meccanica;
ho mandato vari curricula e ho presentato la domanda per l'esercito e non sono stato preso per motivi medici. Fino ad un mese fa avevo la macchina e poi ho fatto un incidente ed è rimasta parcheggiata davanti alla carrozzeria ed è da rottamare;
ora quando devo andare in officina viene a prendermi il figlio del titolare che abita vicino a me. Quanto al mio compenso se lavoro una giornata il mi da circa 50 euro (AL GIORNO) , a volte meno, spesso devo rimanere fuori Per_2 dai locali per motivi di scurezza”.
In breve risulta documentalmente che il giovane abbia tentato la ricerca di un lavoro compatibile con il proprio titolo di studio e che non sia neanche rimasto “con le mani in mano”, senza tuttavia avere raggiunto una autonomia economica.
La domanda del ricorrente va, quindi, respinta.
Le spese di lite , da liquidarsi nel minimo seguono la soccombenza.
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1613/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla refusione in favore della controparte, ammessa al gratuito patrocinio, delle spese di lite che si liquidano in euro 1500,00 per compensi oltre accessori di legge e che spettano allo Stato.
Civitavecchia, 22/06/2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Roberta Nardone
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