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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/12/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1749/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1749/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCA GUGLIELMI, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] Dè OT (BN), il 31.05.1972, c.f. CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIETTA ROMANO, presso il cui C.F._2 studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025; il P.M. in sede, con atto del 6.10.25, ha espresso parere favorevole.
FATTO
Con ricorso del 10.7.2025 e esponevano di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, in data 30.07.1994 e che dalla
1 loro unione erano nati due figli, , nata a [...] Dè OT il 17.11.1994, e Per_1
, nato a [...] il [...], maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti;
era venuta meno, negli anni, l'affectio maritalis, sino a rendere impossibile la convivenza coniugale, a causa di contrasti e dissapori, fonti di gravi incomprensioni caratteriali;
conseguentemente i coniugi, ormai separati di fatto da qualche anno, avevano deciso di separarsi.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate, chiedendo al Tribunale di:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) dare atto che i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio: 3) dare atto che i beni immobili - 1) immobile sito in ANAT Dè OT (BN), Contrada Torricella n. 18, identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di ANAT Dè OT, Fg. 11, N. 165, sub 7, Cat. A/3, Cl. 1, rendita euro 322,79 – casa coniugale 2) immobile sito in ANAT Dè OT (BN), Contrada
Torricella n. 18, identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di ANAT Dè OT,
Fg. 11, n. 1143, cat. C/2, Cl. 5, rendita euro 49,06 3) immobile sito in ANAT Dè OT
(BN), identificata al Catasto dei Terreni, Fg. 11, part. 1144, Cl. . Arbor. 04 4) immobili CP_2 siti in ANAT Dè OT (BN), identificata al Catasto dei Terreni, Fg. 11, part. 341 e 795,
Cl. Area rurale/semin arbor - con i mobili e gli arredi ivi presenti, resteranno nella disponibilità del sig. fino alla data del divorzio, e quest'ultimo si farà carico, per CP_1
l'intero, di tutte le utenze (luce, acqua, gas e tari) dell'alloggio, nonché delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, che dovessero rendersi necessarie, per tutti i predetti beni immobili e terreni, sino al divorzio e, comunque, finché resteranno nella sua esclusiva disponibilità; 4) dare atto che nessuna pretesa economica potrà mai essere avanzata dalla in merito al fatto che l'abitazione resta nella disponibilità del sig. , sino alla Parte_1 CP_1 data del divorzio, a titolo di canone di locazione/indennità di occupazione;
5) dare atto che i seguenti beni: 1) immobile sito in ANAT Dè OT (BN), Contrada Torricella n. 18, identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di ANAT Dè OT, Fg. 11, N. 165, sub
7, Cat. A/3, Cl. 1, rendita euro 322,79 – casa coniugale 2) immobile sito in ANAT Dè
OT (BN), Contrada Torricella n. 18, identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di
ANAT Dè OT, Fg. 11, n. 1143, cat. C/2, Cl. 5, rendita euro 49,06 3) immobile sito in
ANAT Dè OT (BN), identificata al Catasto dei Terreni, Fg. 11, part. 1144, Cl. . CP_2
Arbor. 04 4) immobili siti in ANAT Dè OT (BN), identificata al Catasto dei Terreni, Fg.
11, part. 341 e 795, Cl. Area rurale/semin arbor, resteranno in comproprietà tra i sig.ri
e , per la quota del 50% ciascuno;
5) dare atto che le parti Parte_1 CP_1
2 hanno definito ogni altra questione economica e/o patrimoniale e non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro”.
Successivamente, le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata l'11.11.2025, con le quali insistevano nelle conclusioni già rassegnate.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto ed acquisito il parere favorevole del P.M. in sede, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo quelli che riguardano le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto n. 6, C.F._1 CP_1 C.F._2 parte II, Reg. Atti di Matrimonio anno 1994);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Durazzano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui D.P.R
3.11.2000 n. 396
V. nulla sulle spese.
3 Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1749/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCA GUGLIELMI, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] Dè OT (BN), il 31.05.1972, c.f. CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIETTA ROMANO, presso il cui C.F._2 studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025; il P.M. in sede, con atto del 6.10.25, ha espresso parere favorevole.
FATTO
Con ricorso del 10.7.2025 e esponevano di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, in data 30.07.1994 e che dalla
1 loro unione erano nati due figli, , nata a [...] Dè OT il 17.11.1994, e Per_1
, nato a [...] il [...], maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti;
era venuta meno, negli anni, l'affectio maritalis, sino a rendere impossibile la convivenza coniugale, a causa di contrasti e dissapori, fonti di gravi incomprensioni caratteriali;
conseguentemente i coniugi, ormai separati di fatto da qualche anno, avevano deciso di separarsi.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate, chiedendo al Tribunale di:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) dare atto che i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio: 3) dare atto che i beni immobili - 1) immobile sito in ANAT Dè OT (BN), Contrada Torricella n. 18, identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di ANAT Dè OT, Fg. 11, N. 165, sub 7, Cat. A/3, Cl. 1, rendita euro 322,79 – casa coniugale 2) immobile sito in ANAT Dè OT (BN), Contrada
Torricella n. 18, identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di ANAT Dè OT,
Fg. 11, n. 1143, cat. C/2, Cl. 5, rendita euro 49,06 3) immobile sito in ANAT Dè OT
(BN), identificata al Catasto dei Terreni, Fg. 11, part. 1144, Cl. . Arbor. 04 4) immobili CP_2 siti in ANAT Dè OT (BN), identificata al Catasto dei Terreni, Fg. 11, part. 341 e 795,
Cl. Area rurale/semin arbor - con i mobili e gli arredi ivi presenti, resteranno nella disponibilità del sig. fino alla data del divorzio, e quest'ultimo si farà carico, per CP_1
l'intero, di tutte le utenze (luce, acqua, gas e tari) dell'alloggio, nonché delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, che dovessero rendersi necessarie, per tutti i predetti beni immobili e terreni, sino al divorzio e, comunque, finché resteranno nella sua esclusiva disponibilità; 4) dare atto che nessuna pretesa economica potrà mai essere avanzata dalla in merito al fatto che l'abitazione resta nella disponibilità del sig. , sino alla Parte_1 CP_1 data del divorzio, a titolo di canone di locazione/indennità di occupazione;
5) dare atto che i seguenti beni: 1) immobile sito in ANAT Dè OT (BN), Contrada Torricella n. 18, identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di ANAT Dè OT, Fg. 11, N. 165, sub
7, Cat. A/3, Cl. 1, rendita euro 322,79 – casa coniugale 2) immobile sito in ANAT Dè
OT (BN), Contrada Torricella n. 18, identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di
ANAT Dè OT, Fg. 11, n. 1143, cat. C/2, Cl. 5, rendita euro 49,06 3) immobile sito in
ANAT Dè OT (BN), identificata al Catasto dei Terreni, Fg. 11, part. 1144, Cl. . CP_2
Arbor. 04 4) immobili siti in ANAT Dè OT (BN), identificata al Catasto dei Terreni, Fg.
11, part. 341 e 795, Cl. Area rurale/semin arbor, resteranno in comproprietà tra i sig.ri
e , per la quota del 50% ciascuno;
5) dare atto che le parti Parte_1 CP_1
2 hanno definito ogni altra questione economica e/o patrimoniale e non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro”.
Successivamente, le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata l'11.11.2025, con le quali insistevano nelle conclusioni già rassegnate.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto ed acquisito il parere favorevole del P.M. in sede, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo quelli che riguardano le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto n. 6, C.F._1 CP_1 C.F._2 parte II, Reg. Atti di Matrimonio anno 1994);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Durazzano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui D.P.R
3.11.2000 n. 396
V. nulla sulle spese.
3 Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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