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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 6434/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. ssaValeria Rosetti
- Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati
- Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6434 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. C.F. 1 ) e Parte 1
(nato a [...] il [...] - C.F. C.F._2 1) rappresentati e difesi, Parte_2
giusta procura in atti, dall'avv. IAVARONE DANIELE presso il quale elettivamente domiciliano in
Napoli alla via G. Porzio 4 Centro Direzionale Isola C2 Sc. A
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso come in atti
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/03/2025 Parte_1 e Parte_2 "premesso che dalla loro relazione affettiva era nato Per_1 il 22.06.2022, regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori, rappresentavano la volontà di regolamentare congiuntamente l'esercizio della responsabilità genitoriale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, con decreto di fissazione dell'udienza, il Giudice invitava le parti ad integrare i patti alla luce dei rilievi sollevati, relativi ai tempi di permanenza del minore presso il padre, nonché all'importo dell'Assegno
Unico percepito dalla madre.
Le parti, che formulavano altresì istanza di anticipazione udienza, provvedevano ad integrare gli accordi come richiesto e a depositare la procura mancante in atti. All'udienza cartolare del 15.07.2025, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come integrate e depositate in data 9.5.25:
"1. Le Parti si obbligano al reciproco rispetto e collaborazione nell'interesse del figlio minore;
2. Il figlio minore, Persona_2 è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, e dunque le questioni di principale interesse per il minore verranno adottate di comune accordo. Le questioni relative all'ordinaria amministrazione verranno adottate separatamente da ciascun genitore nei tempi di rispettiva custodia. In ogni caso si terrà sempre in debito conto della inclinazione naturale e dell'aspirazione del minore;
Per_ 3. Il figlio avrà collocazione privilegiata presso il domicilio della madre e il padre potrà tenerlo con sé, salvo diverse esigenze lavorative e/o impreviste, il martedì e il giovedì dalle ore 14.00
(o dall'uscita di scuola) alle 18.00, il sabato dalle ore 11.00 alle 16.00 o la domenica dalle 11.00 alle
16.00;
4. Dal compimento del terzo anno di età del minore, quest'ultimo pernotterà con il padre un giorno alla settimana, dalle ore 11.00 del Sabato alle ore 11.00 della Domenica;
5. Durante le festività Natalizie, alternativamente di anno in anno, il figlio resterà il giorno 24 dicembre e 1 gennaio con la madre e il 25 e 31 dicembre con il padre. Le restanti festività dell'anno verranno divise in maniera alternata di anno in anno tra i genitori;
6. Durante le festività pasquali ciascun genitore ha il diritto di tenere il figlio con sé il giorno di Pasqua o di Pasquetta alternativamente di anno in anno;
7. Dal compimento del quarto anno di età del minore, il padre trascorrerà 15 giorni, anche in due tranches o continuativamente con il padre, ed altrettanto con la madre. In detto periodo le frequentazioni dell'altro genitore resteranno sospese, fatti sempre salvi i contatti telefonici. Detti periodi devono essere concordati tra le parti con preavviso di almeno un mese;
8. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
9. Il minore resterà sempre con la madre il giorno del compleanno, dell'onomastico di questa e della festa della mamma così come resterà con il papà il giorno del compleanno, onomastico di questi e naturalmente della festa del papà;
10. I genitori hanno facoltà di tenere con sé il figlio minore oltre che in occasione delle proprie rispettive ricorrenze anche in occasione delle ricorrenze dei propri familiari entro il primo grado di parentela;
11. Durante i periodi indicati ai precedenti punti il figlio dovrà continuare a svolgere le normali attività sociali oltre ovviamente a dare seguito ai doveri scolastici;
12. In deroga ai precedenti punti entrambi i genitori rinunzieranno ai loro diritti di frequentazione esclusiva laddove vi siano eventi particolari (quali ad esempio gite scolastiche o altri periodi limitati di vacanza straordinaria, che nel rispetto dei doveri scolastici, l'uno o l'altro genitore decidesse di offrire al figlio). Resta ferma la possibilità del minore di pernottare con il padre per oltre due notti consecutive solo successivamente al compimento del quarto anno di età del minore;
13. I genitori espressamente convengono la possibilità di modificare tali periodi in relazione ad eventuali loro esigenze lavorative e/o straordinarie così come, in caso di giustificate impossibilità di visita, consentendo, previo accordo, il recupero;
14. Il Sig. Pt 2 corrisponderà alla sig.ra Pt_1 la somma mensile di € 250.00
Per_
(duecentocinquanta/00) euro a titolo di contributo economico per il figlio con previsione di و
automatica annuale rivalutazione secondo gli indici ISTAT di aumento dei prezzi al consumo, da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente bancario acceso intestato alla Sig.ra Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese;
15. il Sig. Pt 2 autorizza espressamente la sig.ra Pt 1 a percepire interamente gli assegni familiari e/o assegno unico, quantificati in euro 195.00 (cento novantacinque/00) nonché ogni altra prestazione predisposta a sostegno della genitorialità, ove non fosse possibile l'accredito diretto in favore di quest'ultima il padre si impegna a corrisponderle l'intero importo percepito e/o da percepire;
16. Il Sig. Pt 2 rimborserà, inoltre, alla Sig.ra Pt_1 il 50% (cinquanta per cento) di Per tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio ivi comprese le spese di custodia del minore se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, nonché le altre spese straordinarie come previste dal protocollo n. 1593/18 del Tribunale di Napoli, che le parti dichiarano di conoscere, accettare e rispettare,
17. entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio."
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. nulla per le spese. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti Dott.ssa Gabriella Ferrara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. ssaValeria Rosetti
- Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati
- Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6434 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. C.F. 1 ) e Parte 1
(nato a [...] il [...] - C.F. C.F._2 1) rappresentati e difesi, Parte_2
giusta procura in atti, dall'avv. IAVARONE DANIELE presso il quale elettivamente domiciliano in
Napoli alla via G. Porzio 4 Centro Direzionale Isola C2 Sc. A
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso come in atti
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/03/2025 Parte_1 e Parte_2 "premesso che dalla loro relazione affettiva era nato Per_1 il 22.06.2022, regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori, rappresentavano la volontà di regolamentare congiuntamente l'esercizio della responsabilità genitoriale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, con decreto di fissazione dell'udienza, il Giudice invitava le parti ad integrare i patti alla luce dei rilievi sollevati, relativi ai tempi di permanenza del minore presso il padre, nonché all'importo dell'Assegno
Unico percepito dalla madre.
Le parti, che formulavano altresì istanza di anticipazione udienza, provvedevano ad integrare gli accordi come richiesto e a depositare la procura mancante in atti. All'udienza cartolare del 15.07.2025, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come integrate e depositate in data 9.5.25:
"1. Le Parti si obbligano al reciproco rispetto e collaborazione nell'interesse del figlio minore;
2. Il figlio minore, Persona_2 è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, e dunque le questioni di principale interesse per il minore verranno adottate di comune accordo. Le questioni relative all'ordinaria amministrazione verranno adottate separatamente da ciascun genitore nei tempi di rispettiva custodia. In ogni caso si terrà sempre in debito conto della inclinazione naturale e dell'aspirazione del minore;
Per_ 3. Il figlio avrà collocazione privilegiata presso il domicilio della madre e il padre potrà tenerlo con sé, salvo diverse esigenze lavorative e/o impreviste, il martedì e il giovedì dalle ore 14.00
(o dall'uscita di scuola) alle 18.00, il sabato dalle ore 11.00 alle 16.00 o la domenica dalle 11.00 alle
16.00;
4. Dal compimento del terzo anno di età del minore, quest'ultimo pernotterà con il padre un giorno alla settimana, dalle ore 11.00 del Sabato alle ore 11.00 della Domenica;
5. Durante le festività Natalizie, alternativamente di anno in anno, il figlio resterà il giorno 24 dicembre e 1 gennaio con la madre e il 25 e 31 dicembre con il padre. Le restanti festività dell'anno verranno divise in maniera alternata di anno in anno tra i genitori;
6. Durante le festività pasquali ciascun genitore ha il diritto di tenere il figlio con sé il giorno di Pasqua o di Pasquetta alternativamente di anno in anno;
7. Dal compimento del quarto anno di età del minore, il padre trascorrerà 15 giorni, anche in due tranches o continuativamente con il padre, ed altrettanto con la madre. In detto periodo le frequentazioni dell'altro genitore resteranno sospese, fatti sempre salvi i contatti telefonici. Detti periodi devono essere concordati tra le parti con preavviso di almeno un mese;
8. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
9. Il minore resterà sempre con la madre il giorno del compleanno, dell'onomastico di questa e della festa della mamma così come resterà con il papà il giorno del compleanno, onomastico di questi e naturalmente della festa del papà;
10. I genitori hanno facoltà di tenere con sé il figlio minore oltre che in occasione delle proprie rispettive ricorrenze anche in occasione delle ricorrenze dei propri familiari entro il primo grado di parentela;
11. Durante i periodi indicati ai precedenti punti il figlio dovrà continuare a svolgere le normali attività sociali oltre ovviamente a dare seguito ai doveri scolastici;
12. In deroga ai precedenti punti entrambi i genitori rinunzieranno ai loro diritti di frequentazione esclusiva laddove vi siano eventi particolari (quali ad esempio gite scolastiche o altri periodi limitati di vacanza straordinaria, che nel rispetto dei doveri scolastici, l'uno o l'altro genitore decidesse di offrire al figlio). Resta ferma la possibilità del minore di pernottare con il padre per oltre due notti consecutive solo successivamente al compimento del quarto anno di età del minore;
13. I genitori espressamente convengono la possibilità di modificare tali periodi in relazione ad eventuali loro esigenze lavorative e/o straordinarie così come, in caso di giustificate impossibilità di visita, consentendo, previo accordo, il recupero;
14. Il Sig. Pt 2 corrisponderà alla sig.ra Pt_1 la somma mensile di € 250.00
Per_
(duecentocinquanta/00) euro a titolo di contributo economico per il figlio con previsione di و
automatica annuale rivalutazione secondo gli indici ISTAT di aumento dei prezzi al consumo, da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente bancario acceso intestato alla Sig.ra Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese;
15. il Sig. Pt 2 autorizza espressamente la sig.ra Pt 1 a percepire interamente gli assegni familiari e/o assegno unico, quantificati in euro 195.00 (cento novantacinque/00) nonché ogni altra prestazione predisposta a sostegno della genitorialità, ove non fosse possibile l'accredito diretto in favore di quest'ultima il padre si impegna a corrisponderle l'intero importo percepito e/o da percepire;
16. Il Sig. Pt 2 rimborserà, inoltre, alla Sig.ra Pt_1 il 50% (cinquanta per cento) di Per tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio ivi comprese le spese di custodia del minore se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, nonché le altre spese straordinarie come previste dal protocollo n. 1593/18 del Tribunale di Napoli, che le parti dichiarano di conoscere, accettare e rispettare,
17. entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio."
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. nulla per le spese. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti Dott.ssa Gabriella Ferrara