TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/05/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1238/2022
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Svolta da remoto
Il 28.05.2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1238/2022 R.G., promossa da:
, c.f.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
17.01.1973, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giorgio Scisca,
- ATTORE-
C O N T R O
, c.f.: , nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
12.02.1952; , c.f.: , nata Parte_3 CodiceFiscale_3
a Roma il 07.04.1948; , c.f.: , nata a [...] Parte_4 CodiceFiscale_4
il 19.08.1961; , c.f.: , nata a Parte_5 CodiceFiscale_5
Mentana (RM) il 19.03.1957; , c.f.: , nato Parte_6 CodiceFiscale_6
a Roma il 06.09.1974; , c.f.: , nata Parte_7 CodiceFiscale_7
a Roma il 01.04.1976; , c.f.: , nata Parte_8 CodiceFiscale_8
a Roma il 13.05.1984; e , c.f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_9
nata a [...] il [...]; tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Luana Stancampiano;
- CONVENUTI-
Sono comparsi da remoto i difensori delle parti avv. e avv. Scisca. Parte_2
L'avv. precisa di aver accettato la proposta conciliativa ed esplicita Parte_2
l'eventuale modifica richiesta rispetto alla proposta conciliativa formulata dal Giudice,
pagina 1 di 9 atteso che in sede di consulenza è emerso che le immissioni odorose e rumorose riscontrate sono reciproche chiede di lasciare aperte le luci di tutte le parti o di non chiudere quelle dei suoi assistiti.
L'avv. Scisca rappresenta che consiglierà al suo assistito di non accettare tale proposta atteso che la stessa è comunque peggiorativa rispetto a quella formulata dal Giudice.
A questo punto entrambe le parti precisano le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in tuti gli atti e verbali di causa e chiedono che la stessa venga decisa.
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: risarcimento danni.
IN FATTO ED IN DIRITTO
citava in giudizio i convenuti indicati in premessa, al fine di ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni derivanti dai vizi riscontrati nell'immobile di proprietà dei convenuti nonché l'eliminazione e cessazione delle immissioni rumorose e maleodoranti.
In particolare, premetteva: di essere proprietario di un immobile sito in Capo D'Orlando,
c/da San Martino n. 24, confinante, sul lato ovest, con fabbricato di proprietà dei convenuti;
che l'immobile di sua proprietà aveva un'altezza inferiore a quello di proprietà dei convenuti e nel corso del tempo aveva subito una serie di danni e disagi derivanti dalla cattiva esecuzione di lavori nell'immobile confinante;
che, in particolare, la posa della scossalina posta tra i due fabbricati - atteso che gli stessi sono costruiti in adiacenza e collegati tramite un giunto tecnico – non era avvenuta a regola d'arte e aveva determinato il verificarsi di infiltrazioni di acqua nell'immobile dell'attore, causando ingenti danni materiali;
che l'esistenza all'interno del giunto tecnico di tubi di areazione dei servizi igienici, tubi di scarico e di adduzione idrica aveva determinato il verificarsi di importanti immissioni odorose che rendevano l'ambiente dell'attore insalubre a malsano;
che, ancora, sempre la non corretta ubicazione della scossalina posta a copertura del giunto tecnico determinava delle fastidiose immissioni rumorose che rendevano invivibile la sua pagina 2 di 9 abitazione.
Chiedeva, quindi, l'eliminazione della cause delle infiltrazioni e il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei vizi dell'immobile dei convenuti, quantificandoli in euro 13.645,21, oltre ad euro 700,00 per competenze tecniche, nonché l'eliminazione e cessazione di tutte le cause delle immissioni rumorose e odorose ed il risarcimento dei relativi danni, quantificandoli in euro 10.000,00, derivanti dal disagio causato da tali immissioni;
il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si costituivano in giudizio tuti i convenuti, i quali contestavano, sia in fatto che in diritto, le domande proposte dall'attore e ne chiedevano il rigetto. Deducevano: in via pregiudiziale, l'inesistenza della notifica e la conseguente nullità dell'atto di citazione nei confronti di per mancato rispetto delle Controparte_1
disposizioni in materia di notifica previste dai trattati internazionali vigenti, atteso che la convenuta risiedeva in Svizzera;
la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini a comparire;
nel merito, in ordine alle asserite infiltrazioni di acqua, deducevano non solo che le stesse non si ponevano in rapporto causale con i lavori eseguiti nel loro immobile, ma che in ogni caso tali lamentele erano state oggetto di precedente giudizio di denuncia di nuova opera e danno temuto dinanzi al Tribunale di Sant'Agata di Militello, conclusosi con ordinanza di rigetto, appositamente reclamata e confermata nel successivo giudizio di reclamo;
che, tuttavia, anche con l'intento di porre fine alle continue incomprensioni e diatribe con il - stante i ripetuti procedimenti di mediazione Pt_1 incardinati dall'attore per i medesimi fatti, tutti conclusi con verbale negativo trattandosi di questioni già decise da un organo giudiziale – gli odierni convenuti provvedevano ad effettuare alcuni interventi riparatori, come si evinceva dalla documentazione allegata;
ed ancora, con riferimento alle immissioni odorose e rumorose eccepivano che nel giunto tecnico non erano presenti tubi di scarico o di areazione, rilevando la palese infondatezza delle domande in merito proposte;
infine, contestavano il quantum richiesto, atteso che le somme, come calcolate, erano sproporzionate e prive di adeguati riscontri probatori.
Chiedevano, quindi, il rigetto d tutte le domande e la condanna dell'attore al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente e veniva altresì disposta CTU con la nomina dell'ing. Persona_1
Con ordinanza del 15.4.2025, il Giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, la quale veniva accettata da tutte le parti convenute, mentre veniva rifiutata dall'attore . Parte_1
pagina 3 di 9 Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata all'odierna udienza, svolta da remoto ex art. 127-bis c.p.c., dove viene discussa e decisa ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c..
***
Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di nullità della notifica e della citazione ex art. 164 cpc sollevate con riferimento alla convenuta Controparte_1
Parte convenuta, infatti, pur rilevando l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione per mancato rispetto delle previsioni di cui ai trattati internazionali nonché per mancato rispetto dei termini a comparire, ha comunque provveduto a costituirsi regolarmente in giudizio, sanando ogni eventuale vizio di notifica come espressamente previsto dall'art. 164 cpc.
La notifica, infatti, ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, per come è dimostrato non solo dalla sottoscrizione personale, ad opera della conventa dell'avviso Controparte_1 di ricevimento dell'atto, ma anche dalla sua regolare costituzione, tant'è che la stessa ha pienamente svolto le sue difese contestando puntualmente le domande di parte attrice.
L'eccezione relativa all'omesso rispetto dei termini a comparire risulta invece superata dalla concessione del termine per l'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita e conseguente fissazione della nuova udienza ex art. 183 cpc, come stabilita con l'ordinanza dell'1-2 febbraio 2023.
Passando al merito della questione, le risultanze della consulenza tecnica- le cui conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice, poiché contenente una valutazione logica e coerente dello stato dei luoghi, per come emerso anche dalla documentazione fotografica in atti - consentono di accogliere le domande di parte attrice di cui all'atto introduttivo nei limiti in cui si dirà. Con riferimento alle lamentate infiltrazioni esistenti nell'immobile di parte attrice, al CTU nominato era stato dato incarico di accertare e verificare, tra le altre cose, l'eventuale esistenza delle infiltrazioni per come lamentate dal la causa delle stesse, nonché Pt_1 verificare la corretta posa in opera della scossalina in rame posta a copertura del giunto tecnico che separa i due edifici, che l'attore indica quale causa delle infiltrazioni d'acqua subite dal proprio immobile.
Il consulente, nel suo elaborato peritale, dopo una puntuale descrizione dello stato dei luoghi e rilievi degli edifici sia di parte attrice che delle parti convenute, ha rilevato che: pagina 4 di 9 “…si sono rilevati segni di ammaloramenti localizzati nell'immobile dell'attore e, più precisamente, nelle pareti a confine con il limitrofo fabbricato dei convenuti. Per quanto concerne le cause, avendo escluso potenziali perdite da tubazioni di acqua e fognatura perché mancano i relativi ed eloquenti segnali (continuità, intensità, diffusione ecc.), le cause che hanno cagionato l'umidità nei vani dell'attore al piano terra sono da imputare alla inefficacia protezione del primo giunto tecnico (scossalina di larghezza al coronamento di cm. 48) frapposta fra i due edifici a seguito della realizzazione dell'attuale immobile . Dalle foto allegate ad una relazione di parte Parte_2
prodotta in atti dall'attore, si può dedurre la cattiva messa in opera di tale prima scossalina per difettosa sovrapposizione dei vari componenti e per cattiva siliconatura.
Visto lo stato non attivo delle infiltrazioni, accertato anche mediante la prova strumentale che ha fornito un risultato attendibile circa la bassa umidità delle pareti (con contenuto di umidità compreso tra il 10% - 12%) si può desumere che la collocazione nel marzo
2022 di una seconda sovrapposta scossalina abbia risolto tale problema. Per quanto concerne l'umidità al piano seminterrato dell'attore, essa è imputabile a pregressi ristagni
d'acqua nel limitrofo immobile seminterrato ove si sono rilevati eloquenti Parte_2 segni di passata umidità, sia nel muro comune a vista che nella pavimentazione in battuto di cemento”.
Da tale elaborato è pertanto emerso che, allo stato, non vi sono infiltrazioni di acqua, atteso che i convenuti hanno provveduto ad effettuare degli interventi riparatori della scossalina, che hanno eliminato il problema delle infiltrazioni.
Il CTU, per come emerge della relazione, avrebbe collocato tale intervento riparatore al mese di marzo 2022, atteso che, in sede di accesso avvenuto in data 10.10.2024, parte convenuta avrebbe prodotto una fattura a riprova dell'intervento effettuato mediante l'installazione di una componente aggiuntiva volta a sistemare e rendere più efficace l'azione protettiva.
Infatti, proprio in risposta al quesito sulla verifica della corretta posa in opera della scossalina, il CTU ha così risposto: “Per quanto potuto accertare, trattandosi di un intervento edilizio realizzato nel 2010, l'unico elemento che prova che la messa in opera della prima scossalina sia stata approntata in maniera inadeguata o, comunque, non efficacemente, è il fatto che solo dopo l'intervento 2022 con una modifica del lamierino, si siano eliminate le infiltrazioni nell'immobile dell'attore. Dunque, si può dedurre che i lavori di protezione del giunto tecnico approntati nel 2010 in fase di esecuzione sono da ritenere non a regola d'arte”. pagina 5 di 9 Con riferimento, poi, al quesito circa l'individuazione e la descrizione degli interventi necessari volti proprio alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni, il CTU ha espressamente riferito che: “Per quanto concerne le infiltrazioni d'acqua che hanno interessato l'immobile dell'attore, si ritiene che l'intervento sostanzialmente risolutivo sia stato già effettuato ed è quello della integrazione della scossalina al livello della coronamento, comprese le bocchette di raccolta e i pluviali. Si ritiene, a tal proposito che, per considerare effettivamente a regola d'arte l'intero sistema di lamierini approntato nel
2022, sia necessario innalzare le paretine verticali delle 2 bocchette poste nei punti terminali della scossalina fino a centimetri 10 in altezza e provvedere ad una più precisa siliconatura delle componenti in quanto, per eventi più gravosi, nello stato attuale l'acqua tende a tracimare e ciò si é appurato direttamente con una prova di moderato scarico in occasione degli accertamenti di CTU. Il costo di tali interventi è stato quantificato nell'allegato computo metrico estimativo CME 1 con un importo pari a C1 = € 231,00”.
Da quanto accertato dal CTU, con riferimento alle lamentate infiltrazioni è emerso che l'intervento riparatore del 2022 effettuato dai convenuti sia stato in parte risolutivo delle problematiche, residuando l'effettuazione di piccoli interventi come sopra descritti.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, le parti convenute vanno condannate all'esecuzione dei lavori di sistemazione della scossalina mediante innalzamento delle paretine verticali delle 2 bocchette poste nei punti terminali della scossalina fino a centimetri 10 in altezza e dovranno provvedere ad una più precisa siliconatura delle componenti.
La domanda di risarcimento danni, causati all'immobile dell'attore a causa delle pregresse infiltrazioni non risulta fondata nella misura richiesta dall'attore; dal computo metrico effettuato dal CTU, che si condivide, la somma dovuta all'attore è pari ad euro 1.500,52, necessaria per l'effettuazione degli interventi volti ad eliminare i danni delle infiltrazioni e precisamente la tinteggiatura delle pareti e dei soffitti interessati, previa pulitura delle superfici, spolveratura e trattamento con sottofondo isolante.
Quindi i convenuti vanno condannati a pagamento di tale somma a titolo di risarcimento danni.
Non si ritiene di condividere le osservazioni fatte dal CTP di parte attrice, laddove ha chiesto di ricomprendere tra le voci di spesa anche quelle necessarie alla rimozione della vecchia tinteggiatura e ciò sulla base di quanto accertato dal CTU laddove ha precisato che “le macchie e gli aloni cagionati dall'infiltrazione d'acqua e rilevanti in alcuni vani dell'appartamento dell'attore appaiono localizzati e superficiali”; inoltre, il conteggio pagina 6 di 9 fatto dal CTU, che comunque ricomprende tutte le fasi di un intervento finalizzato all'esecuzione di un lavoro a regola d'arte, risulta tratto dal vigente prezziario Regionale
OO.PP..
Con riferimento alle ulteriori domande di parte attrice, ossia le lamentate immissioni rumorose e maleodoranti, derivanti dall'asserita esistenza, all'interno del giunto tecnico sussistente tra i due edifici, di tubi di areazione dei servizi igienici, tubi di scarico e di adduzione idrica, alla luce di quanto emerso in sede di CTU, le domande di parte attrice vanno rigettate.
Il CTU ha accertato che, nello spazio di isolamento del giunto tecnico, a differenza di quanto lamentato dall'attore, non vi sono tubi di adduzione idrica, tubazioni fognarie, tubazioni di gas a servizio degli appartamenti nel fabbricato dei convenuti, ma solo l'esistenza di fori per le bocchette e improprie aperture a grigliette in alluminio realizzati nella parete di confine dei tre bagni dei convenuti , e ciò al fine di indurre Parte_2 un possibile ricircolo d'aria.
Con riferimento al quesito formulato dal Giudice volto ad accertare se effettivamente vi fossero delle immissioni odorose e rumorose, lo stesso CTU ha risposto che: “…senza il bisogno di ricorrere a prove strumentali, si è verificato empiricamente (ed efficacemente) che, dopo aver aperto per prima la vasistas nel bagno attiguo dell'appartamento del piano
1° dell'edificio e quindi anche l'infisso nella stanzetta del piano 1° Parte_2 dell'appartamento alla presenza delle parti intervenute, si è percepito Pt_1
chiaramente che: -vi era lo stesso profumo di fragranze (abbastanza pungente) emanato probabilmente da un diffusore di quelli facilmente reperibili in commercio, che è stato avvertito nell'appartamento ; - nelle stesse condizioni di apertura degli Parte_2
infissi nei 2 vani finitimi, nella stanzetta dell'appartamento si è percepito il Pt_1 cosiddetto rumore ambientale che, per l'occasione, era il suono proveniente dalla “cassa bluetooth” che è stata attivata nel bagno , trasmettendo musica con valore Parte_2
medico. Il suono è sostanzialmente scomparso, senza alcun rumore residuo, alla chiusura dell'infisso della stanzetta dell'attore”. Ed ancora, ha accertato che: “Per quanto concerne ei rumori, si ritiene che lo spazio di isolamento possa esaltare l'intensità del suono per un effetto di fisiologica risonanza”; ed ancora che comunque: “In tale situazione entrambi i fabbricati in questione hanno scarsissimo isolamento lungo la zona di confine”: in sede di conclusioni, ha quindi riferito che: “…si è appurato, con l'infisso aperto nella cameretta del piano 1° dell'appartamento dell'attore, che ivi si percepivano chiaramente pagina 7 di 9 e con moderata intensità sia il profumo quale quello emanato da un diffusore domestico avvertito nell'immobile , sia il suono emesso da una cassa bluetooth Parte_2
azionata per l'occorrenza, anch'essa situata nell'immobile dei convenuti. Tali emanazioni non si sono più percepite alla chiusura dell'infisso della finestra lucifera”.
Dagli accertamenti effettuati dal Consulente nominato, intanto è emerso che le immissioni, ove esistenti, sono reciproche, in quanto nel vano bagno del primo piano del vi è la presenza di una apertura lucifera e che, comunque, entrambi i fabbricati Pt_1 hanno uno scarsissimo isolamento.
In ogni caso il CTU ha accertato che le immissioni avvertite, sia odorose che rumorose, sono di moderata intensità, ragion per cui tale le domande di parte attrice in merito non posso essere accolte, tenuto conto della disposizione normativa in materia di immissioni;
l'art. 844 c.c. prevede, infatti, espressamente che: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.
Le altre domande rimangono assorbite.
Le spese del giudizio, tenuto conto del parziale rigetto delle domande dell'attore, nonché del suo ingiustificato rifiuto di accettazione della proposta conciliativa per come formulata dal Giudice, vanno interamente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, già separatamente liquidate, vanno invece poste a carico di entrambe le parti, in ragione della metà per ciascuna delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1)In accoglimento delle domande attoree, ordina ai convenuti di eseguire i lavori e gli interventi necessari, come sopra indicati dal CTU e sopra descritti, volti alla eliminazione delle infiltrazioni d'acqua;
2) Rigetta le altre domande.
3) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura di euro 1.500,52 oltre rivalutazione alla data odierna con interessi legali sino al soddisfo;
4) compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
5) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione della metà, le spese della
C.T.U. espletata, separatamente liquidate. pagina 8 di 9 Così deciso il 28.5.2025
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Svolta da remoto
Il 28.05.2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1238/2022 R.G., promossa da:
, c.f.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
17.01.1973, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giorgio Scisca,
- ATTORE-
C O N T R O
, c.f.: , nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
12.02.1952; , c.f.: , nata Parte_3 CodiceFiscale_3
a Roma il 07.04.1948; , c.f.: , nata a [...] Parte_4 CodiceFiscale_4
il 19.08.1961; , c.f.: , nata a Parte_5 CodiceFiscale_5
Mentana (RM) il 19.03.1957; , c.f.: , nato Parte_6 CodiceFiscale_6
a Roma il 06.09.1974; , c.f.: , nata Parte_7 CodiceFiscale_7
a Roma il 01.04.1976; , c.f.: , nata Parte_8 CodiceFiscale_8
a Roma il 13.05.1984; e , c.f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_9
nata a [...] il [...]; tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Luana Stancampiano;
- CONVENUTI-
Sono comparsi da remoto i difensori delle parti avv. e avv. Scisca. Parte_2
L'avv. precisa di aver accettato la proposta conciliativa ed esplicita Parte_2
l'eventuale modifica richiesta rispetto alla proposta conciliativa formulata dal Giudice,
pagina 1 di 9 atteso che in sede di consulenza è emerso che le immissioni odorose e rumorose riscontrate sono reciproche chiede di lasciare aperte le luci di tutte le parti o di non chiudere quelle dei suoi assistiti.
L'avv. Scisca rappresenta che consiglierà al suo assistito di non accettare tale proposta atteso che la stessa è comunque peggiorativa rispetto a quella formulata dal Giudice.
A questo punto entrambe le parti precisano le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in tuti gli atti e verbali di causa e chiedono che la stessa venga decisa.
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: risarcimento danni.
IN FATTO ED IN DIRITTO
citava in giudizio i convenuti indicati in premessa, al fine di ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni derivanti dai vizi riscontrati nell'immobile di proprietà dei convenuti nonché l'eliminazione e cessazione delle immissioni rumorose e maleodoranti.
In particolare, premetteva: di essere proprietario di un immobile sito in Capo D'Orlando,
c/da San Martino n. 24, confinante, sul lato ovest, con fabbricato di proprietà dei convenuti;
che l'immobile di sua proprietà aveva un'altezza inferiore a quello di proprietà dei convenuti e nel corso del tempo aveva subito una serie di danni e disagi derivanti dalla cattiva esecuzione di lavori nell'immobile confinante;
che, in particolare, la posa della scossalina posta tra i due fabbricati - atteso che gli stessi sono costruiti in adiacenza e collegati tramite un giunto tecnico – non era avvenuta a regola d'arte e aveva determinato il verificarsi di infiltrazioni di acqua nell'immobile dell'attore, causando ingenti danni materiali;
che l'esistenza all'interno del giunto tecnico di tubi di areazione dei servizi igienici, tubi di scarico e di adduzione idrica aveva determinato il verificarsi di importanti immissioni odorose che rendevano l'ambiente dell'attore insalubre a malsano;
che, ancora, sempre la non corretta ubicazione della scossalina posta a copertura del giunto tecnico determinava delle fastidiose immissioni rumorose che rendevano invivibile la sua pagina 2 di 9 abitazione.
Chiedeva, quindi, l'eliminazione della cause delle infiltrazioni e il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei vizi dell'immobile dei convenuti, quantificandoli in euro 13.645,21, oltre ad euro 700,00 per competenze tecniche, nonché l'eliminazione e cessazione di tutte le cause delle immissioni rumorose e odorose ed il risarcimento dei relativi danni, quantificandoli in euro 10.000,00, derivanti dal disagio causato da tali immissioni;
il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si costituivano in giudizio tuti i convenuti, i quali contestavano, sia in fatto che in diritto, le domande proposte dall'attore e ne chiedevano il rigetto. Deducevano: in via pregiudiziale, l'inesistenza della notifica e la conseguente nullità dell'atto di citazione nei confronti di per mancato rispetto delle Controparte_1
disposizioni in materia di notifica previste dai trattati internazionali vigenti, atteso che la convenuta risiedeva in Svizzera;
la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini a comparire;
nel merito, in ordine alle asserite infiltrazioni di acqua, deducevano non solo che le stesse non si ponevano in rapporto causale con i lavori eseguiti nel loro immobile, ma che in ogni caso tali lamentele erano state oggetto di precedente giudizio di denuncia di nuova opera e danno temuto dinanzi al Tribunale di Sant'Agata di Militello, conclusosi con ordinanza di rigetto, appositamente reclamata e confermata nel successivo giudizio di reclamo;
che, tuttavia, anche con l'intento di porre fine alle continue incomprensioni e diatribe con il - stante i ripetuti procedimenti di mediazione Pt_1 incardinati dall'attore per i medesimi fatti, tutti conclusi con verbale negativo trattandosi di questioni già decise da un organo giudiziale – gli odierni convenuti provvedevano ad effettuare alcuni interventi riparatori, come si evinceva dalla documentazione allegata;
ed ancora, con riferimento alle immissioni odorose e rumorose eccepivano che nel giunto tecnico non erano presenti tubi di scarico o di areazione, rilevando la palese infondatezza delle domande in merito proposte;
infine, contestavano il quantum richiesto, atteso che le somme, come calcolate, erano sproporzionate e prive di adeguati riscontri probatori.
Chiedevano, quindi, il rigetto d tutte le domande e la condanna dell'attore al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente e veniva altresì disposta CTU con la nomina dell'ing. Persona_1
Con ordinanza del 15.4.2025, il Giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, la quale veniva accettata da tutte le parti convenute, mentre veniva rifiutata dall'attore . Parte_1
pagina 3 di 9 Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata all'odierna udienza, svolta da remoto ex art. 127-bis c.p.c., dove viene discussa e decisa ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c..
***
Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di nullità della notifica e della citazione ex art. 164 cpc sollevate con riferimento alla convenuta Controparte_1
Parte convenuta, infatti, pur rilevando l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione per mancato rispetto delle previsioni di cui ai trattati internazionali nonché per mancato rispetto dei termini a comparire, ha comunque provveduto a costituirsi regolarmente in giudizio, sanando ogni eventuale vizio di notifica come espressamente previsto dall'art. 164 cpc.
La notifica, infatti, ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, per come è dimostrato non solo dalla sottoscrizione personale, ad opera della conventa dell'avviso Controparte_1 di ricevimento dell'atto, ma anche dalla sua regolare costituzione, tant'è che la stessa ha pienamente svolto le sue difese contestando puntualmente le domande di parte attrice.
L'eccezione relativa all'omesso rispetto dei termini a comparire risulta invece superata dalla concessione del termine per l'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita e conseguente fissazione della nuova udienza ex art. 183 cpc, come stabilita con l'ordinanza dell'1-2 febbraio 2023.
Passando al merito della questione, le risultanze della consulenza tecnica- le cui conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice, poiché contenente una valutazione logica e coerente dello stato dei luoghi, per come emerso anche dalla documentazione fotografica in atti - consentono di accogliere le domande di parte attrice di cui all'atto introduttivo nei limiti in cui si dirà. Con riferimento alle lamentate infiltrazioni esistenti nell'immobile di parte attrice, al CTU nominato era stato dato incarico di accertare e verificare, tra le altre cose, l'eventuale esistenza delle infiltrazioni per come lamentate dal la causa delle stesse, nonché Pt_1 verificare la corretta posa in opera della scossalina in rame posta a copertura del giunto tecnico che separa i due edifici, che l'attore indica quale causa delle infiltrazioni d'acqua subite dal proprio immobile.
Il consulente, nel suo elaborato peritale, dopo una puntuale descrizione dello stato dei luoghi e rilievi degli edifici sia di parte attrice che delle parti convenute, ha rilevato che: pagina 4 di 9 “…si sono rilevati segni di ammaloramenti localizzati nell'immobile dell'attore e, più precisamente, nelle pareti a confine con il limitrofo fabbricato dei convenuti. Per quanto concerne le cause, avendo escluso potenziali perdite da tubazioni di acqua e fognatura perché mancano i relativi ed eloquenti segnali (continuità, intensità, diffusione ecc.), le cause che hanno cagionato l'umidità nei vani dell'attore al piano terra sono da imputare alla inefficacia protezione del primo giunto tecnico (scossalina di larghezza al coronamento di cm. 48) frapposta fra i due edifici a seguito della realizzazione dell'attuale immobile . Dalle foto allegate ad una relazione di parte Parte_2
prodotta in atti dall'attore, si può dedurre la cattiva messa in opera di tale prima scossalina per difettosa sovrapposizione dei vari componenti e per cattiva siliconatura.
Visto lo stato non attivo delle infiltrazioni, accertato anche mediante la prova strumentale che ha fornito un risultato attendibile circa la bassa umidità delle pareti (con contenuto di umidità compreso tra il 10% - 12%) si può desumere che la collocazione nel marzo
2022 di una seconda sovrapposta scossalina abbia risolto tale problema. Per quanto concerne l'umidità al piano seminterrato dell'attore, essa è imputabile a pregressi ristagni
d'acqua nel limitrofo immobile seminterrato ove si sono rilevati eloquenti Parte_2 segni di passata umidità, sia nel muro comune a vista che nella pavimentazione in battuto di cemento”.
Da tale elaborato è pertanto emerso che, allo stato, non vi sono infiltrazioni di acqua, atteso che i convenuti hanno provveduto ad effettuare degli interventi riparatori della scossalina, che hanno eliminato il problema delle infiltrazioni.
Il CTU, per come emerge della relazione, avrebbe collocato tale intervento riparatore al mese di marzo 2022, atteso che, in sede di accesso avvenuto in data 10.10.2024, parte convenuta avrebbe prodotto una fattura a riprova dell'intervento effettuato mediante l'installazione di una componente aggiuntiva volta a sistemare e rendere più efficace l'azione protettiva.
Infatti, proprio in risposta al quesito sulla verifica della corretta posa in opera della scossalina, il CTU ha così risposto: “Per quanto potuto accertare, trattandosi di un intervento edilizio realizzato nel 2010, l'unico elemento che prova che la messa in opera della prima scossalina sia stata approntata in maniera inadeguata o, comunque, non efficacemente, è il fatto che solo dopo l'intervento 2022 con una modifica del lamierino, si siano eliminate le infiltrazioni nell'immobile dell'attore. Dunque, si può dedurre che i lavori di protezione del giunto tecnico approntati nel 2010 in fase di esecuzione sono da ritenere non a regola d'arte”. pagina 5 di 9 Con riferimento, poi, al quesito circa l'individuazione e la descrizione degli interventi necessari volti proprio alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni, il CTU ha espressamente riferito che: “Per quanto concerne le infiltrazioni d'acqua che hanno interessato l'immobile dell'attore, si ritiene che l'intervento sostanzialmente risolutivo sia stato già effettuato ed è quello della integrazione della scossalina al livello della coronamento, comprese le bocchette di raccolta e i pluviali. Si ritiene, a tal proposito che, per considerare effettivamente a regola d'arte l'intero sistema di lamierini approntato nel
2022, sia necessario innalzare le paretine verticali delle 2 bocchette poste nei punti terminali della scossalina fino a centimetri 10 in altezza e provvedere ad una più precisa siliconatura delle componenti in quanto, per eventi più gravosi, nello stato attuale l'acqua tende a tracimare e ciò si é appurato direttamente con una prova di moderato scarico in occasione degli accertamenti di CTU. Il costo di tali interventi è stato quantificato nell'allegato computo metrico estimativo CME 1 con un importo pari a C1 = € 231,00”.
Da quanto accertato dal CTU, con riferimento alle lamentate infiltrazioni è emerso che l'intervento riparatore del 2022 effettuato dai convenuti sia stato in parte risolutivo delle problematiche, residuando l'effettuazione di piccoli interventi come sopra descritti.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, le parti convenute vanno condannate all'esecuzione dei lavori di sistemazione della scossalina mediante innalzamento delle paretine verticali delle 2 bocchette poste nei punti terminali della scossalina fino a centimetri 10 in altezza e dovranno provvedere ad una più precisa siliconatura delle componenti.
La domanda di risarcimento danni, causati all'immobile dell'attore a causa delle pregresse infiltrazioni non risulta fondata nella misura richiesta dall'attore; dal computo metrico effettuato dal CTU, che si condivide, la somma dovuta all'attore è pari ad euro 1.500,52, necessaria per l'effettuazione degli interventi volti ad eliminare i danni delle infiltrazioni e precisamente la tinteggiatura delle pareti e dei soffitti interessati, previa pulitura delle superfici, spolveratura e trattamento con sottofondo isolante.
Quindi i convenuti vanno condannati a pagamento di tale somma a titolo di risarcimento danni.
Non si ritiene di condividere le osservazioni fatte dal CTP di parte attrice, laddove ha chiesto di ricomprendere tra le voci di spesa anche quelle necessarie alla rimozione della vecchia tinteggiatura e ciò sulla base di quanto accertato dal CTU laddove ha precisato che “le macchie e gli aloni cagionati dall'infiltrazione d'acqua e rilevanti in alcuni vani dell'appartamento dell'attore appaiono localizzati e superficiali”; inoltre, il conteggio pagina 6 di 9 fatto dal CTU, che comunque ricomprende tutte le fasi di un intervento finalizzato all'esecuzione di un lavoro a regola d'arte, risulta tratto dal vigente prezziario Regionale
OO.PP..
Con riferimento alle ulteriori domande di parte attrice, ossia le lamentate immissioni rumorose e maleodoranti, derivanti dall'asserita esistenza, all'interno del giunto tecnico sussistente tra i due edifici, di tubi di areazione dei servizi igienici, tubi di scarico e di adduzione idrica, alla luce di quanto emerso in sede di CTU, le domande di parte attrice vanno rigettate.
Il CTU ha accertato che, nello spazio di isolamento del giunto tecnico, a differenza di quanto lamentato dall'attore, non vi sono tubi di adduzione idrica, tubazioni fognarie, tubazioni di gas a servizio degli appartamenti nel fabbricato dei convenuti, ma solo l'esistenza di fori per le bocchette e improprie aperture a grigliette in alluminio realizzati nella parete di confine dei tre bagni dei convenuti , e ciò al fine di indurre Parte_2 un possibile ricircolo d'aria.
Con riferimento al quesito formulato dal Giudice volto ad accertare se effettivamente vi fossero delle immissioni odorose e rumorose, lo stesso CTU ha risposto che: “…senza il bisogno di ricorrere a prove strumentali, si è verificato empiricamente (ed efficacemente) che, dopo aver aperto per prima la vasistas nel bagno attiguo dell'appartamento del piano
1° dell'edificio e quindi anche l'infisso nella stanzetta del piano 1° Parte_2 dell'appartamento alla presenza delle parti intervenute, si è percepito Pt_1
chiaramente che: -vi era lo stesso profumo di fragranze (abbastanza pungente) emanato probabilmente da un diffusore di quelli facilmente reperibili in commercio, che è stato avvertito nell'appartamento ; - nelle stesse condizioni di apertura degli Parte_2
infissi nei 2 vani finitimi, nella stanzetta dell'appartamento si è percepito il Pt_1 cosiddetto rumore ambientale che, per l'occasione, era il suono proveniente dalla “cassa bluetooth” che è stata attivata nel bagno , trasmettendo musica con valore Parte_2
medico. Il suono è sostanzialmente scomparso, senza alcun rumore residuo, alla chiusura dell'infisso della stanzetta dell'attore”. Ed ancora, ha accertato che: “Per quanto concerne ei rumori, si ritiene che lo spazio di isolamento possa esaltare l'intensità del suono per un effetto di fisiologica risonanza”; ed ancora che comunque: “In tale situazione entrambi i fabbricati in questione hanno scarsissimo isolamento lungo la zona di confine”: in sede di conclusioni, ha quindi riferito che: “…si è appurato, con l'infisso aperto nella cameretta del piano 1° dell'appartamento dell'attore, che ivi si percepivano chiaramente pagina 7 di 9 e con moderata intensità sia il profumo quale quello emanato da un diffusore domestico avvertito nell'immobile , sia il suono emesso da una cassa bluetooth Parte_2
azionata per l'occorrenza, anch'essa situata nell'immobile dei convenuti. Tali emanazioni non si sono più percepite alla chiusura dell'infisso della finestra lucifera”.
Dagli accertamenti effettuati dal Consulente nominato, intanto è emerso che le immissioni, ove esistenti, sono reciproche, in quanto nel vano bagno del primo piano del vi è la presenza di una apertura lucifera e che, comunque, entrambi i fabbricati Pt_1 hanno uno scarsissimo isolamento.
In ogni caso il CTU ha accertato che le immissioni avvertite, sia odorose che rumorose, sono di moderata intensità, ragion per cui tale le domande di parte attrice in merito non posso essere accolte, tenuto conto della disposizione normativa in materia di immissioni;
l'art. 844 c.c. prevede, infatti, espressamente che: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.
Le altre domande rimangono assorbite.
Le spese del giudizio, tenuto conto del parziale rigetto delle domande dell'attore, nonché del suo ingiustificato rifiuto di accettazione della proposta conciliativa per come formulata dal Giudice, vanno interamente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, già separatamente liquidate, vanno invece poste a carico di entrambe le parti, in ragione della metà per ciascuna delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1)In accoglimento delle domande attoree, ordina ai convenuti di eseguire i lavori e gli interventi necessari, come sopra indicati dal CTU e sopra descritti, volti alla eliminazione delle infiltrazioni d'acqua;
2) Rigetta le altre domande.
3) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura di euro 1.500,52 oltre rivalutazione alla data odierna con interessi legali sino al soddisfo;
4) compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
5) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione della metà, le spese della
C.T.U. espletata, separatamente liquidate. pagina 8 di 9 Così deciso il 28.5.2025
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
pagina 9 di 9