Articolo 9 della Legge 2 agosto 2002, n. 181
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 agosto 2002
Art. 9. (Provvedimenti relativi alla grazia). 1. Nel caso previsto dall'articolo 8 il Ministro della giustizia, se ritiene che il condannato sia meritevole della grazia, la propone al presidente del Tribunale internazionale per la decisione ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, trasmettendo gli atti dell'istruttoria espletata.
Entrata in vigore il 15 agosto 2002