Articolo 4 della Legge 11 aprile 1974, n. 138
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 maggio 1974
Art. 4.
E' vietato detenere, vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo, per l'impiego ad uso alimentare umano, latte in polvere che abbia beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico e mangimi composti contenenti detto latte.
Entrata in vigore il 8 maggio 1974